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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pavanetto Luca e domiciliato presso il loro studio in S. Donà di Piave (VE), via Aquileia 9/A, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maseri Barbara e domiciliata presso il suo studio in Trento via Franceschini n.22, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 01.10.2005 in
Lomaso
- preso atto che all'udienza presidenziale del 22.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 14.09.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 29.03.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che la condizione di procedibilità di legge è integrata;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_2 Parte_1
al n. 9 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Comano Terme per l'anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 3 pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pavanetto Luca e domiciliato presso il loro studio in S. Donà di Piave (VE), via Aquileia 9/A, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maseri Barbara e domiciliata presso il suo studio in Trento via Franceschini n.22, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 01.10.2005 in
Lomaso
- preso atto che all'udienza presidenziale del 22.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 14.09.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 29.03.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che la condizione di procedibilità di legge è integrata;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_2 Parte_1
al n. 9 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Comano Terme per l'anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 3 pag. 3 di 3