CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NO DE, Presidente
AR IZ, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4485/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8
e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120220330780000 TASI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130122744247000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130192104253000 TASI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140051047290001 REGISTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140131940617000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201402223630002001 REGISTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013204490/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013204503/2014 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Ricorrente_1 impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici rigettavano il ricorso proposto dal contribuente avverso l'estratto di ruolo del 14.11.2023, recante la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. finale 11162000, asseritamente notificata il 29.9.2015 e relativa a diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.
I primi giudici ritenevano il difetto di giurisdizione, in relazione ad alcune cartelle, la inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, in ogni caso, la rituale notifica degli atti impugnati e la valida interruzione, da parte di Agenzia delle Entrate, dei termini di prescrizione.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno appello Ricorrente_1 eccepisce l'illogicità e la genericità della sentenza impugnata, a sua detta priva di idonea motivazione, e reitera le censure già avanzate con il ricorso introduttivo.
Viene, in particolare, rilevata:
- l'inesistenza delle pretese erariali, a causa della mancata regolare formazione e sottoscrizione dei ruoli esattoriali impugnati;
- l'intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere impositivo;
- la mancata sottoscrizione delle cartelle e dei ruoli esattoriali da parte di un soggetto abilitato o a ciò delegato;
- la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- la mancata valida notifica di ogni atto presupposto e interruttivo;
- la sussistenza dell'interesse ad agire, a fronte della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio;
- l'avvenuta impugnazione, nel presente giudizio, dell'iscrizione ipotecaria;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa in esame.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio, Agenzia delle Entrate- Riscossione eccepisce l'infondatezza delle avverse difese e reitera la propria eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto relativo a un estratto di ruolo, e richiama, a tal fine, le previsioni del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 e conforme giurisprudenza di legittimità.
Sempre in via preliminare viene ribadita, in conformità con quanto statuito dai primi giudici, la tardività del ricorso introduttivo, ex. artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992, a fronte dell'avvenuta rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 29.9.2015 e della notifica del ricorso introduttivo il
16.11.2023 e il difetto di giurisdizione del giudice tributario in merito alle cartelle richiamate dai primi giudici.
Nel merito viene rilevata la conformità della notifica dell'atto impugnato con le previsioni di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa, anche a fronte dell'irrilevanza della eccepita qualifica dei soggetti riceventi, in assenza di presentazione di querela di falso.
Ader evidenzia, altresì, l'avvenuta rituale notifica di tutte le cartelle e degli avvisi sottesi all'atto impugnato, limitatamente a quelli per cui è configurabile la giurisdizione del giudice adito, con loro conseguente definitività.
Ader rileva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le censure avanzate dal contribuente rispetto alle fasi procedurali di competenza di Agenzia delle Entrate e l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 50, comma 2, DPR 602/1973.
Viene infine eccepita l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a fronte della rituale notifica di diversi atti interruttivi e dei termini di sospensione via via previsti dalla legge, e dell'eccezione di incompetenza territoriale.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Va, innanzitutto, rilevato che la pronuncia resa dai primi giudici appare del tutto logica e congruamente motivata in ordine a tutti i motivi di doglianza avanzati dal contribuente.
L'appellante, nel proprio atto introduttivo, non contesta specificamente la ritualità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, nei termini indicati dai primi giudici.
Va, in ogni caso, sul punto ribadito, in conformità con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, che il
“concessionario della Riscossione ha dato prova di aver ritualmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201500011162000 il 29.9.2015, a mezzo raccomandata a.r., consegnandola nelle mani di soggetto qualificatosi familiare convivente”, e che, per costante orientamento della Suprema Corte, “in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cf. Cass. n. 32575/2024), circostanza quest'ultima nemmeno dedotta dal contribuente.
La notifica dell'atto impugnato, in assenza di specifica contestazione del contribuente e della sua indimostrata illegittimità, è pertanto valida ed efficace.
A fronte della mancata tempestiva impugnazione dell'atto impugnato, nei termini indicati dalla legge, la pretesa in essa riportata si è cristallizzata e non può più, pertanto, essere contestata in giudizio sia per motivi formali che di merito ( comprese le censure avanzate in appello in merito alla contestata inesistenza delle pretese erariali, a causa della mancata regolare formazione e sottoscrizione degli ruoli esattoriali impugnati;
all'intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere impositivo;
alla mancata sottoscrizione delle cartelle e dei ruoli esattoriali da parte di un soggetto abilitato o a ciò delegato;
alla mancata indicazione del calcolo degli interessi;
alla mancata valida notifica di ogni atto presupposto e interruttivo;
alla competenza territoriale dell'ufficio emittente).
Appare altresì del tutto condivisibile quanto ritenuto dai primi giudici in merito alla mancata prescrizione dei crediti in esame in data successiva l'emissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata a fronte della documentata rituale notifica delle intimazioni di pagamento n. 09720179002166635/000: 24.5.2017, mediante consegna a mani della Sig.ra Nominativo_1, qualificatasi
“madre” del ricorrente;
n. 097201890222532: 4.2.2019, mediante consegna a mani della Sig.ra
Nominativo_1, qualificatasi “sorella” del ricorrente;
n. 09720199081544222/000: 26.11.2019, mediante consegna a mani del Sig. Nominativo_3 , qualificatosi “cognato” del ricorrente, tutte interruttive del termine di prescrizione.
Anche in tale caso le notifiche dei predetti atti, in assenza di specifica valida contestazione del contribuente e della loro indimostrata illegittimità, sono valide ed efficaci.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze e difese delle parti e comporta il rigetto dell'appello.
Spese liquidate, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NO DE, Presidente
AR IZ, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4485/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8
e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- IPOTECA DIRITTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120220330780000 TASI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130122744247000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130192104253000 TASI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140051047290001 REGISTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140131940617000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201402223630002001 REGISTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013204490/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013204503/2014 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Ricorrente_1 impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici rigettavano il ricorso proposto dal contribuente avverso l'estratto di ruolo del 14.11.2023, recante la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. finale 11162000, asseritamente notificata il 29.9.2015 e relativa a diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.
I primi giudici ritenevano il difetto di giurisdizione, in relazione ad alcune cartelle, la inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, in ogni caso, la rituale notifica degli atti impugnati e la valida interruzione, da parte di Agenzia delle Entrate, dei termini di prescrizione.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno appello Ricorrente_1 eccepisce l'illogicità e la genericità della sentenza impugnata, a sua detta priva di idonea motivazione, e reitera le censure già avanzate con il ricorso introduttivo.
Viene, in particolare, rilevata:
- l'inesistenza delle pretese erariali, a causa della mancata regolare formazione e sottoscrizione dei ruoli esattoriali impugnati;
- l'intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere impositivo;
- la mancata sottoscrizione delle cartelle e dei ruoli esattoriali da parte di un soggetto abilitato o a ciò delegato;
- la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- la mancata valida notifica di ogni atto presupposto e interruttivo;
- la sussistenza dell'interesse ad agire, a fronte della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio;
- l'avvenuta impugnazione, nel presente giudizio, dell'iscrizione ipotecaria;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa in esame.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio, Agenzia delle Entrate- Riscossione eccepisce l'infondatezza delle avverse difese e reitera la propria eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto relativo a un estratto di ruolo, e richiama, a tal fine, le previsioni del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 e conforme giurisprudenza di legittimità.
Sempre in via preliminare viene ribadita, in conformità con quanto statuito dai primi giudici, la tardività del ricorso introduttivo, ex. artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992, a fronte dell'avvenuta rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 29.9.2015 e della notifica del ricorso introduttivo il
16.11.2023 e il difetto di giurisdizione del giudice tributario in merito alle cartelle richiamate dai primi giudici.
Nel merito viene rilevata la conformità della notifica dell'atto impugnato con le previsioni di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa, anche a fronte dell'irrilevanza della eccepita qualifica dei soggetti riceventi, in assenza di presentazione di querela di falso.
Ader evidenzia, altresì, l'avvenuta rituale notifica di tutte le cartelle e degli avvisi sottesi all'atto impugnato, limitatamente a quelli per cui è configurabile la giurisdizione del giudice adito, con loro conseguente definitività.
Ader rileva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le censure avanzate dal contribuente rispetto alle fasi procedurali di competenza di Agenzia delle Entrate e l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 50, comma 2, DPR 602/1973.
Viene infine eccepita l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a fronte della rituale notifica di diversi atti interruttivi e dei termini di sospensione via via previsti dalla legge, e dell'eccezione di incompetenza territoriale.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Va, innanzitutto, rilevato che la pronuncia resa dai primi giudici appare del tutto logica e congruamente motivata in ordine a tutti i motivi di doglianza avanzati dal contribuente.
L'appellante, nel proprio atto introduttivo, non contesta specificamente la ritualità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, nei termini indicati dai primi giudici.
Va, in ogni caso, sul punto ribadito, in conformità con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, che il
“concessionario della Riscossione ha dato prova di aver ritualmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201500011162000 il 29.9.2015, a mezzo raccomandata a.r., consegnandola nelle mani di soggetto qualificatosi familiare convivente”, e che, per costante orientamento della Suprema Corte, “in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cf. Cass. n. 32575/2024), circostanza quest'ultima nemmeno dedotta dal contribuente.
La notifica dell'atto impugnato, in assenza di specifica contestazione del contribuente e della sua indimostrata illegittimità, è pertanto valida ed efficace.
A fronte della mancata tempestiva impugnazione dell'atto impugnato, nei termini indicati dalla legge, la pretesa in essa riportata si è cristallizzata e non può più, pertanto, essere contestata in giudizio sia per motivi formali che di merito ( comprese le censure avanzate in appello in merito alla contestata inesistenza delle pretese erariali, a causa della mancata regolare formazione e sottoscrizione degli ruoli esattoriali impugnati;
all'intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere impositivo;
alla mancata sottoscrizione delle cartelle e dei ruoli esattoriali da parte di un soggetto abilitato o a ciò delegato;
alla mancata indicazione del calcolo degli interessi;
alla mancata valida notifica di ogni atto presupposto e interruttivo;
alla competenza territoriale dell'ufficio emittente).
Appare altresì del tutto condivisibile quanto ritenuto dai primi giudici in merito alla mancata prescrizione dei crediti in esame in data successiva l'emissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata a fronte della documentata rituale notifica delle intimazioni di pagamento n. 09720179002166635/000: 24.5.2017, mediante consegna a mani della Sig.ra Nominativo_1, qualificatasi
“madre” del ricorrente;
n. 097201890222532: 4.2.2019, mediante consegna a mani della Sig.ra
Nominativo_1, qualificatasi “sorella” del ricorrente;
n. 09720199081544222/000: 26.11.2019, mediante consegna a mani del Sig. Nominativo_3 , qualificatosi “cognato” del ricorrente, tutte interruttive del termine di prescrizione.
Anche in tale caso le notifiche dei predetti atti, in assenza di specifica valida contestazione del contribuente e della loro indimostrata illegittimità, sono valide ed efficaci.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze e difese delle parti e comporta il rigetto dell'appello.
Spese liquidate, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.