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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 836/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 17 settembre 2025 da
(C. F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Venezia, San Marco n. 5278, e sede amministrativa in Spinea (VE), via del Commercio n. 27, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e assistita dall'avv. Alberto CP_1
ET (C.F.: ) del Foro di Venezia ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Ambrosio
(C.F.: in Brescia, via Vittorio Emanuele II n° C.F._2
60, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, espressamente estesa anche al grado di appello
APPELLANTE - 2 -
c o n t r o
(C.F. ), con sede in Lograto Controparte_2 P.IVA_3
(BS), in persona del legale rappresentante sig. , CP_3
rappresentata e assistita dall'avv. Fabio Chiarini (C.F.
del Foro di Brescia, con domicilio eletto C.F._3
presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Armando Diaz 9, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado,
espressamente estesa anche al grado di appello
APPELLATA
c o n t r o
(C.F. Partita IVA e di Gruppo Controparte_4 P.IVA_4
), con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede P.IVA_5
amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, in persona del dott.
rappresentata e assistita dall'avv. Benedetta Controparte_5
CO Carbonaro (C.F del Foro di Milano e C.F._4
dall'avv. Francesco Mocci (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_5
Nuoro, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Milano,
Corso Europa 13, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione con nuovi difensori
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 1705/2021 resa dal Tribunale
di Brescia, pubblicata il 23.06.2021 e notificata a mezzo pec da a in data 23.06.2021. Controparte_2 Parte_1
CONCLUSIONI
Dell'appellante - 3 -
NEL MERITO:
In via principale:
In parziale riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale
di Brescia, in caso di conferma da parte della Corte d'appello di Brescia
della legittimazione di a ricevere il pagamento Controparte_2
del credito da parte di condannarsi Parte_1 CP_4
al pagamento in favore di dell'importo
[...] Parte_1
di euro 24.405,23= corrispondente alla sommatoria tra gli interessi moratori e le spese legali pagate da a Parte_1 Controparte_2
in esecuzione dell'impugnata sentenza, oppure il diverso
[...]
importo che risulterà di giustizia, oltre a interessi ex D.L.vo 231/02 dal
29/6/2021, data di pagamento, al saldo.
Condannarsi inoltre al risarcimento in favore CP_4
di del danno conseguente all'illegittima condotta Parte_1
di abuso del diritto, danno da liquidarsi equitativamente.
Condannarsi alla rifusione in favore di CP_4 [...]
delle spese e del compenso professionale di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio.
In alternativa:
In riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale di
Brescia, nel caso in cui la Corte d'appello di Brescia negasse la legittimazione di a ricevere il pagamento del Controparte_2
credito da parte di , e rigettasse la domanda Parte_1
attorea, condannarsi a rimborsare a Controparte_2 [...]
l'importo di €. 65.815,29= oltre a interessi ex D.L.vo Parte_1 - 4 -
231/02 dal 29/6/2021, data di pagamento, al saldo e oltre alla rifusione delle spese e del compenso professionale del giudizio di appello.
In via ulteriormente alternativa:
Visto l'appello incidentale proposto da in CP_4
caso di riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale di Brescia e di accertamento della legittimazione di a ricevere il CP_4
pagamento del credito da parte di e di Parte_1
conseguente rigetto delle domande attoree verso la condannarsi CP_6
a rimborsare a l'importo Controparte_2 Parte_1
di €. 65.815,29= (di cui €. 9.220,78 per rifusione spese di lite di primo grado come da allegato A) oltre a interessi ex D.L.vo 231/02 dal
29/6/2021, data di pagamento, al saldo, ed a manlevare e tenere indenne dal pagamento di eventuali interessi Parte_1
moratori e spese legali che la stessa fosse tenuta a pagare a CP_4
in aggiunta al capitale, ovvero a rimborsarle a
[...] Parte_1
in caso di sua condanna al pagamento.
Condannarsi alla rifusione in favore di Controparte_2
delle spese di lite e del compenso professionale Parte_1
del giudizio di appello.
Dell'appellata Controparte_2
NEL MERITO: contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con ogni miglior formula, rigettarsi l'appello proposto da
[...]
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, e rigettarsi altresì l'appello incidentale proposto da CP_4
in quanto improcedibile, inammissibile e/o infondato in fatto ed
[...] - 5 -
in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, da dichiararsi inammissibili d'ufficio.
Spese e compensi del presente grado rifusi.
In via subordinata istruttoria: ammettersi prove per interrogatorio formale del leg. rapp.te e/o del direttore pro tempore della filiale di Brescia (ex Credito Bergamasco) di e CP_4
per testi, sui seguenti capitoli:
1. Vero che la cessione del credito di cui è causa venne effettuata da parte attrice in favore della banca convenuta nell'ambito di un contratto di anticipo fatture (cfr. doc.n°7 attoreo di primo grado).
2. Vero che detto contratto prevedeva un'anticipazione dell'80%
dell'importo complessivo di crediti verso clienti.
3. Vero che la cessione aveva finalità di garanzia per il caso di eventuali insoluti.
4. Vero che i pagamenti dei clienti della Controparte_2
sono confluiti regolarmente e per intero sul predetto conto anticipi,
consentendo alla banca convenuta di incamerare tutte le somme anticipate.
5. Vero che il conto anticipi, a seguito di tali pagamenti, è stato definitivamente chiuso. Si indicano quali testimoni: il direttore pro tempore della filiale di Brescia della banca convenuta (ex erg.); CP_7
il funzionario responsabile della Segreteria Area Affri di Brescia della banca convenuta. Ammettersi l'interrogatorio formale del leg. rapp.te pro tempore della appellante sui seguenti ulteriori Parte_1 - 6 -
capitoli di prova:
7. Vero che parte attrice vanta un credito nei confronti della società a titolo di corrispettivo della vendita dei Parte_1
beni mobili descritti nelle fatture prodotte sub doc. n°2, ed elencate nella lettera di sollecito di pagamento datata 23.11.2016, prodotta sub doc.n°3 attoreo.
8. Vero che il credito ammonta ad €. 41.410,06 in linea capitale,
oltre ad interessi moratori e accessori di legge.
Dell'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, escludere che la Pt_1
sia obbligata a corrispondere alcun importo a favore o beneficio CP_6
della medesima;
IN VIA INCIDENTALE:
- a parziale riforma della Sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale dalla come CP_6
esposti in atti, voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere le domande formulate da perché infondate, sia in fatto sia in Controparte_2
diritto, per le ragioni esposte in atti.
Ci si oppone nuovamente all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate in appello da , che dovranno essere Controparte_2 - 7 -
dichiarate inammissibili e respinte per le ragioni già dedotte nella terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. depositata dalla in primo grado. CP_6
Con vittoria di spese legali, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio avanti il Controparte_2
Tribunale di Brescia la e il Parte_1 Controparte_4
esponendo che era creditore nei confronti della per la Parte_1
vendita di merci e che aveva stipulato con il un contratto CP_4
di anticipo fatture su crediti verso terzi con cessione del credito;
che il debitore aveva rifiutato il pagamento della merce, dato che aveva ricevuto la notifica di una cessione di credito da parte della banca;
che,
tuttavia, il conto anticipi era stato chiuso, e che quindi l'obbligazione principale si era estinta, con la conseguenza che si era estinta anche l'obbligazione di garanzia costituita dalla cessione dei crediti;
che, in ogni caso, la cessione dei crediti nei confronti della Parte_1
necessitava dell'autorizzazione di quest'ultima, nella specie non rilasciata, e che, pertanto, la cessione non era valida nè opponibile al debitore.
La premetteva di essere senza colpa, e Parte_1
sottolineava che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento degli interessi moratori, dato che il mancato pagamento del capitale non era dipeso da un fatto ad essa imputabile;
che, nella denegata ipotesi di condanna, la soccombente avrebbe dovuto essere - 8 -
condannata a pagarle una somma a titolo di risarcimento del danno in misura pari agli interessi moratori, alle spese di lite e al danno conseguente all'abuso del diritto.
Il evidenziava che il aveva Controparte_4 Controparte_2
richiesto alla banca un'anticipazione bancaria di 100 mila euro, pari all'80% dei crediti maturati nei confronti di alcuni debitori;
che la banca aveva versato detto importo;
che tra i crediti a garanzia della suddetta anticipazione rientrava anche quello con la Parte_1
che la banca aveva notificato alla l'avvenuta cessione Parte_1
del credito;
che questa si era opposta alla cessione;
che, tuttavia, la cessione del credito non richiede il consenso del ceduto, ma si perfeziona con il solo consenso del cedente e del cessionario.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice Parte_1
della somma di euro 41.410, 06 oltre interessi Controparte_2
moratori dal 23.11.2016 al saldo;
- rigetta la domanda attorea nei confronti della convenuta
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta CP_4 [...]
Parte_1
- condanna la a rifondere al Parte_1 CP_2
le spese di lite che liquida in euro 545 per spese, euro 7.254
[...]
per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra il Controparte_2 - 9 -
e la convenuta CP_4
Riteneva il primo giudice:
- che le parti possono escludere la cedibilità del credito, e che tuttavia, il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (art. 1260 co. 2 c.c.);
- che, nella specie, la società attrice ( cedente) Controparte_2
aveva ceduto alla banca (terza/cessionario) il credito dalla stessa vantato nei confronti della (debitore ceduto), mediante Parte_1
la stipula di un contratto di anticipo fatture su crediti verso i terzi con cessione di credito, nel cui contesto i crediti erano stati ceduti a garanzia dell'anticipazione;
- che, peraltro, nel caso di estinzione dell'obbligazione principale il credito ceduto a scopo di garanzia si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente;
- che al 31 marzo 2016 la società attrice era debitrice verso la banca per un totale di € 74.257,56=, mentre al 30 giugno 2016 il saldo era pari a zero;
che a quell'epoca, dunque, l'obbligazione principale garantita si era estinta, e così pure l'obbligazione accessoria di garanzia;
- che, pertanto, unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento del credito vantato nei confronti della era Parte_1
la società attrice, originaria creditrice;
- che la banca non aveva provato di essere ancora creditrice nei confronti della società attrice in virtù del contratto di anticipo su crediti verso terzi con cessione di credito;
- 10 -
- che, ad abundantiam, le parti avevano pattuito che i crediti
Parte maturati o maturandi nei confronti delle società del gruppo potevano essere ceduti soltanto previa autorizzazione di queste ultime;
- che la non aveva mai espresso la propria Parte_1
autorizzazione alla cessione, e aveva informato la banca cessionaria dell'esistenza di un patto di non cedibilità tra cedente e ceduto;
- che la cessione era certamente priva di effetto tra cedente e ceduto, dato che, nei rapporti con il cessionario, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione principale, i crediti ceduti dalla banca a garanzia rientrano automaticamente nella sfera patrimoniale del cedente;
- che, in ordine al quantum, il controcredito eccepito in compensazione dalla era già stato stornato;
Parte_1
- che, in ordine agli interessi moratori, erano dovuti dal debitore inadempiente, giacchè la per tutelarsi, avrebbe dovuto Parte_1
utilizzare i mezzi apprestatati dall'ordinamento (il sequestro liberatorio), e non rifiutarsi di adempiere l'obbligazione;
- che tali interessi decorrevano dalla data di messa in mora del debitore;
- che, per le stesse ragioni, andava respinta la riconvenzionale di danno formulata dalla nei confronti della banca Parte_1
sempre in relazione agli interessi moratori.
La interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per il seguente motivo: “Errata ricostruzione del
fatto con specifico riferimento alla posizione di – Parte_1 - 11 -
Erroneità e Contraddittorietà della motivazione– Violazione di legge
con particolare riferimento agli artt. 1260 comma 2 e 1264 cod. civ. –
Erronea contestazione di inadempimento in capo a Parte_1
Erronea condanna di al pagamento di
[...] Parte_1
interessi moratori e spese legali - Erroneo rigetto della domanda
riconvenzionale formulata da – Erroneo mancato Parte_1
addebito di responsabilità a .”. CP_4
Resistevano il e il Controparte_2 Controparte_4
Il proponeva, altresì, appello incidentale per Controparte_4
i seguenti motivi:
- 1) della presunta estinzione del conto anticipi e della conseguente presunta estinzione dell'obbligazione di garanzia nonchè
della presunta inopponibilità della cessione del credito alla massa dei creditori – Sull'efficacia della cessione di credito;
Parte
- 2) dell'opponibilità della cessione del credito a .
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di appello principale la
[...]
lamenta “Errata ricostruzione del fatto con specifico Pt_1
riferimento alla posizione di – Erroneità e Parte_1
Contraddittorietà della motivazione– Violazione di legge con
particolare riferimento agli artt. 1260 comma 2 e 1264 cod. civ. –
Erronea contestazione di inadempimento in capo a Parte_1
Erronea condanna di al pagamento di
[...] Parte_1 - 12 -
interessi moratori e spese legali - Erroneo rigetto della domanda
riconvenzionale formulata da – Erroneo mancato Parte_1
addebito di responsabilità a ”. CP_4
Osserva che:
- a) è ingiusta e ingiustificata la contestazione di inadempimento
Parte a suo carico;
che, infatti, nulla sapeva, nè è mai stata messa a conoscenza, né degli accordi interni intercorsi tra e Controparte_2
Contr
, né tantomeno delle vicende relative a tali accordi (cessione del credito a titolo di garanzia, estinzione dell'obbligazione, retrocessione
Parte del credito, etc.); che analogamente nulla sapeva, nè è mai stata messa a conoscenza, del fatto che l'obbligazione principale si sarebbe
Parte estinta il 30/6/2016; che, in ogni caso, il ha chiesto a CP_4
il pagamento delle fatture cedute, con raccomandata del 12/5/2017,
anche dopo che l'obbligazione principale si sarebbe estinta, il
30/06/2016, dichiarandosi ancora una volta unica legittimata;
che,
applicando correttamente le norme in tema di cessione del credito (art.
Parte 1264 c.c.), avrebbe dovuto pagare alla banca e non al CP_2
; che il Tribunale, dopo aver affermato che, ai sensi dell'art. 1260
[...]
co. 2 cod. civ., il divieto di cessione del credito non è opponibile al
Parte cessionario ( se non si prova che egli lo conosceva (e non CP_4
Parte lo ha provato), anziché trarre la logica conseguenza per cui , ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., essendole stata notificata la cessione,
avrebbe dovuto pagare alla banca, afferma del tutto inspiegabilmente che “Nondimeno la cessione è certamente priva di effetto tra cedente e
ceduto”; che, al contrario, nel momento in cui al debitore ceduto viene - 13 -
notificata la cessione, questa produce effetto per tutti e tre i soggetti coinvolti nel negozio (e, cioè, sia per il cedente, sia per il cessionario,
Parte sia per il debitore ceduto), ragione per cui non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento in favore del cessionario;
che l'accordo - quadro
Parte stipulato tra e , contenente il divieto di cessione Controparte_2
Parte del credito, non era conosciuto dalla banca;
che la ne ha dato sì
notizia alla banca, ma soltanto il 10.03.2016, vale a dire dopo la notifica della cessione, il che rendeva l'informativa del tutto irrilevante;
che, in definitiva, il Tribunale ha individuato nel il soggetto Controparte_2
legittimato non in virtù dell'applicazione della norma di cui all'art. 1264 cod. civ., bensì in virtù dei rapporti contrattuali interni intercorsi
Parte tra il e la banca, riguardo ai quali è stata Controparte_2
Parte volutamente tenuta all'oscuro; che , senza sua colpa, bensì in conseguenza del comportamento di e della banca, è Controparte_2
stata posta in una situazione di oggettiva incertezza sulla titolarità del credito;
che è opinabile l'affermazione affermazione secondo cui in siffatta situazione PAM avrebbe dovuto necessariamente utilizzare lo strumento liberatorio ex art. 687 cpc, tenuto conto dei rischi insiti in detto strumento;
- b) è ingiusta la condanna al pagamento degli interessi moratori e delle spese di lite;
- c) è ingiusto il rigetto della sua domanda riconvenzionale;
che il comportamento di configura un abuso del diritto, Controparte_2
dato che, pur avendo ceduto il credito alla banca prima del deposito della domanda di concordato, e pur sapendo che il c.d. conto anticipi - 14 -
non è stato estinto, e che quindi che la cessione era ancora valida, ha
Parte continuato fino ad oggi a richiedere il pagamento a;
che, in alternativa, configura un abuso del diritto il comportamento della banca, la quale, pur sapendo che il suo credito verso l'attrice è estinto,
Parte ha continuato fino ad oggi a pretenderne il pagamento da;
che, in definitiva, sono risarcibili le voci di danno relative a interessi moratori,
spese di lite e abuso del diritto.
Il motivo è infondato.
sul presupposto dell'assenza di un proprio Parte_1
inadempimento, in ragione dello stato di oggettiva incertezza circa la titolarità del credito, mira, per un verso, a scaricare sulle controparti gli effetti della mora debendi, per altro verso, ad ottenere un risarcimento del danno per abuso del diritto.
- 1) Innanzitutto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la maturazione degli interessi moratori non può essere imputata alla situazione di incertezza in ordine alla titolarità del credito.
Infatti, l'ordinamento appresta in favore del debitore appositi strumenti per scongiurare gli effetti del ritardo nel pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di specie avrebbe potuto richiedere fin Parte_1
dal principio il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.: misura cautelare
– questa - finalizzata, appunto, ad evitare gli effetti della mora debendi
(Sez. 3, Sentenza n. 19157 del 11/09/2014: “Il sequestro liberatorio previsto
dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del
debitore, anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona - 15 -
del creditore, ma voglia evitare di subire gli effetti della mora;
a tal fine il debitore,
in vista della decisione del giudice, é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro
che ne pretendano l'adempimento, ad ottenere, poi, il sequestro delle somme offerte
ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a
consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il
titolare del credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la liberazione del debitore, con
conseguente riconoscimento della mora, nell'ipotesi del locatario che, a fronte di
più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto, aveva versato
i canoni mensili su un libretto al portatore, acceso a tal fine, ma di cui aveva
trattenuto la disponibilità)”).
Nel corso del giudizio, poi, avrebbe potuto Parte_1
chiedere l'estromissione dell'obbligato ex art. 109 c.p.c.
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 12473 del 08/05/2024: “La presentazione dell'istanza di
estromissione ex art. 109 c.p.c. con richiesta di emanazione di un provvedimento di
sequestro liberatorio sottrae il debitore istante dagli effetti della mora debendi,
implicando la manifestazione della volontà di corrispondere la sorte capitale in
favore della parte che risulterà averne diritto all'esito del giudizio. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto arrestare la decorrenza
degli interessi moratori dalla data in cui la parte debitrice aveva proposto l'istanza
di estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta)”), come pure avrebbe potuto formulare un'offerta reale banco iudicis.
L'inadempimento sussiste, poiché è pacifico che
[...]
non ha effettuato il pagamento del dovuto, né al Pt_1 CP_2
né alla banca.
[...]
dunque, se il debito, in linea capitale di € CP_8 - 16 -
41.410,06=, si è accresciuto per effetto degli interessi moratori e delle spese legali, fino a giungere all'importo di € 65.815,19=.
non ha diritto né ad ottenere la restituzione della Parte_1
differenza di € 24.405,23= sborsata in più, né la manleva per detta somma, da qualsiasi delle altre parti in causa, in quanto ciò che ha pagato a titolo di interessi moratori e spese di lite è dispeso esclusivamente da un suo contegno passivo.
- 2) Parimenti non merita di essere accolta la domanda di risarcimento danni per abuso del diritto.
Tale domanda è stata formulata soltanto nell'ipotesi di
“conferma da parte della Corte d'Appello di Brescia della
legittimazione di a ricevere il pagamento da Controparte_2
parte di . Come si vedrà infra, la legittimazione Parte_1
di a ricevere il pagamento da parte di Controparte_2 [...]
on verrà confermata, sicchè - a rigore - tale domanda Parte_1
non dovrebbe neppure essere scrutinata.
In ogni caso, per la configurazione dell'abuso è necessario un
quid pluris sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ossia il dolo o la colpa grave.
Nel caso di specie la condotta assunta sia da che da CP_4
non risulta essere connotata dall'intenzionalità di Controparte_2
strumentalizzare il diritto di credito vantato nei confronti di
[...]
Pt_1
- da un lato, ha chiamato in giudizio le Controparte_2
controparti al fine di risolvere la situazione di empasse che si era creata - 17 -
rispetto alla titolarità del credito;
- dall'altro, ha legittimamente rivendicato il proprio CP_4
diritto a ricevere il pagamento in virtù della cessione del credito.
In disparte ha perseverato il proprio contegno Parte_1
inadempiente, continuando a non pagare a nessuno quanto dovuto.
Nessun dolo o colpa grave, nell'agire o nel resistere in giudizio,
è ravvisabile a carico delle parti appellate.
***
Con il primo motivo di appello incidentale il , sulla CP_4
presunta estinzione del conto anticipi e sulla conseguente presunta estinzione dell'obbligazione di garanzia nonchè sulla presunta inopponibilità della cessione del credito alla massa dei creditori e sull'efficacia della cessione di credito, osserva che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la banca non ha affatto recuperato tutte le somme anticipate alla cliente, e che, pertanto, non si è affatto verificata l'estinzione dell'obbligazione principale, né tanto meno quella dell'obbligazione accessoria di garanzia;
che, infatti, tutte le posizioni
Parte oggetto della cessione di credito nei confronti di sono state oggetto di un mero storno contabile, ossia una rettifica, senza che sia stata effettuata alcuna estinzione contrattuale;
che, segnatamente, una volta decorso il termine del 30 marzo 2016 concesso dalla banca a per rientrare dall'esposizione debitoria maturata con Controparte_2
la sottoscrizione dell'anticipazione bancaria, la banca ha provveduto ad accreditare gli importi riferiti alle fatture emesse dalla società attrice
Parte nei confronti di , complessivamente pari ad € 56.072,96, sul conto - 18 -
anticipi n. 18770, intestato alla cliente, e al contestuale addebito dei predetti importi sul conto corrente ordinario n. 5639, sempre intestato a;
che, in definitiva, il credito della banca nei Controparte_2
confronti di PAM, in forza della cessione di credito per cui è causa, non
è mai stato estinto o compensato;
che, pertanto, la condotta della banca non costituisce abuso del diritto, ma, piuttosto, il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa;
che il contratto di conto anticipi su fatture n.
18770, intestato a , lungi dall'essersi estinto, al Controparte_2
momento dell'instaurazione del giudizio risultava essere ancora sussistente e attivo, laddove apparivano unicamente azzerati le competenze ed i saldi debitori e creditori;
che l'obbligazione principale derivante dall'anticipazione del credito concessa a si Controparte_2
Parte sarebbe semmai estinta laddove i terzi ceduti, inclusa , avessero provveduto a pagare alla banca gli importi originariamente dovuti a e oggetto di cessione pro solvendo in favore della Controparte_2
Parte banca a garanzia dell'anticipo accordato;
che, tuttavia, non ha effettuato alcun pagamento alla banca con riferimento al credito residuo di Euro 56.072,96 (e non già di Euro 41.410,06 richiesto da
) vantato da e ceduto alla banca a Controparte_2 Controparte_2
garanzia dell'anticipo ricevuto;
che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze documentali, dato che il doc. 3 è un'apertura di credito per sempre a valere sul medesimo conto Controparte_2
anticipi n. 18770, mentre il doc. 4 è una proroga di anticipo su crediti verso terzi con cessione del credito, con riferimento al medesimo conto anticipi n. 18770, con contestuale cessione pro solvendo da parte di - 19 -
Parte
in favore della banca dei crediti vantati da in Controparte_2
forza di ulteriori due fatture emesse nei confronti della medesima
(fatture che costituiscono una quota dell'unico complessivo credito di
Euro 56.072,96 vantato dalla banca); che il medesimo doc. 4 dimostra l'esistenza di un ulteriore credito della banca per Euro 715,82 e per
Parte Euro 963,38 nei confronti di , in forza delle fatture n. 2464/2017
e n. 2463/2017, emesse da , entrambe con scadenza in Controparte_2
data 29 febbraio 2016, quali oggetto di ulteriore cessione pro solvendo
da parte di;
infine, che la tesi secondo cui la cessione Controparte_2
del credito per cui è causa non sarebbe opponibile alla massa dei creditori di in concordato preventivo non è Controparte_2
condivisibile, in quanto la domanda di concordato preventivo è stata presentata da in data 14 marzo 2016, ossia in epoca Controparte_2
successiva alla notifica della cessione del credito.
Il motivo è fondato.
La censura è afferente, per un verso, alla presunta estinzione del conto anticipi (e alla conseguente presunta estinzione dell'obbligazione di garanzia) e, per altro verso, alla presunta inopponibilità della cessione del credito alla massa dei creditori.
- 1) Per la soluzione della prima questione è preliminarmente necessario indagare sulla natura del conto anticipi.
Il conto anticipi è un conto c.d. tecnico che, di fatto, può essere autonomo oppure collegato al conto corrente
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022: “Nella prassi bancaria, a seconda di
come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può - 20 -
costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza
intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,
normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la
funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate
nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo
caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale
anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al
saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso,
invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo
dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della
ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che,
quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare
correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare
la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso
riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti”).
Nella fattispecie concreta il conto anticipi ha indubbiamente natura transitoria: infatti, una volta decorso il termine di scadenza dell'anticipazione (30 marzo 2016), la banca ha provveduto ad accreditare sul conto anticipi gli importi riferiti alle fatture emesse dal nei confronti della e, Controparte_2 Parte_1
contestualmente, ad addebitare i medesimi importi sul conto corrente intestato alla medesima cliente (docc. 10 – 11 ). CP_4
Pertanto, a nulla rileva il saldo zero di cui all'ultimo estratto del conto anticipi (doc. 8 ), giacchè si è trattato di un mero Controparte_2
storno contabile, che non ha affatto comportato l'estinzione del debito - 21 -
(e, di riflesso, non ha comportato il venir meno della garanzia).
Tale conclusione è avvalorata dalla lettera della banca in data 11
aprile 2016 (doc. 9 ), che indica la scadenza del pagamento al CP_4
30 marzo 2016 delle fatture e attesta l'avvenuta Parte_1
operazione contabile di storno con segnalazione alla cliente “che
abbiamo provveduto a stornare l'anticipo concessoVi in EUR sui
documenti, per decorrenza dei termini convenuti”.
Il Tribunale ha ignorato tali risultanze documentali, incentrando l'attenzione sul solo estratto del conto anticipi alle date del 31 marzo
2016 e del 30 giugno 2016 (doc. 8 ), e male interpretando Controparte_2
gli altri documenti prodotti dalla banca (docc. 3 e 4 ), CP_4
erroneamente ritenendoli inidonei a dimostrare l'assunto sostenuto dall'istituto di credito.
In realtà:
- il doc. 3 è un'apertura di credito per a valere Controparte_2
sempre sul medesimo conto anticipi;
- il doc. 4 è una “Richiesta di anticipo/proroga di anticipo su
CREDITI VERSO TERZI con cessione del credito”. Esso riporta l'indicazione di due ulteriori fatture aventi sempre come debitore
[...]
(la n. 2463/2017 di € 715,82 e la n. 2464/2017 di € 963,38), Pt_1
entrambe con scadenza 29 febbraio 2016, poste sempre a garanzia dell'anticipo accordato dalla banca. Si tratta di una quota dell'unico complessivo credito di € 56.072,96 vantato dalla banca, come confermato dal sollecito inviato a il 12 maggio 2017 Parte_1
(doc. 7 . Parte_1 - 22 -
In conclusione, il conto anticipi era collegato al conto corrente;
alla scadenza del termine la banca ha “girato” gli addebiti sul conto corrente;
il debito non è stato estinto (si sarebbe estinto qualora i terzi ceduti avessero provveduto a pagare alla banca gli importi originariamente dovuti a e oggetto di cessione pro Controparte_2
solvendo in favore della medesima); ergo la garanzia costituita CP_6
mediante la cessione di credito non è venuta meno.
Il tutto risulta per tabulas; i capitoli di prova orale dedotti dal
(sorvolando sul fatto che non è stato elevato un Controparte_2
motivo di appello ad hoc) paiono del tutto irrilevanti, in quanto non sono idonei ad inficiare la ricostruzione che emerge dai documenti.
- 2) La seconda questione si pone in ragione del fatto che il
Tribunale l'ha ritenuta assorbita in virtù della ritenuta estinzione dell'obbligazione.
Nessun dubbio sul fatto che la cessione del credito per cui è
causa sia opponibile alla massa dei creditori di in Controparte_2
concordato preventivo.
Infatti, secondo la giurisprudenza, occorre distinguere a seconda che la cessione sia anteriore o posteriore alla domanda di concordato
(Sez. 3, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002: “In materia fallimentare, proposta
domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se stipulata per
estinguere debiti anteriori (potendo in caso di violazione di tale divieto farsi luogo
a dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, legge fall. ),
mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la
procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui - 23 -
all'art. 167 legge fall.. Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato,
la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere
il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche
quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo
scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia,
non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, cod.
civ., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e 45 legge fall., in caso
di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando
quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del
suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei
beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche
dopo - purché stipulata prima - la domanda di concordato, non rilevando in
contrario ne' l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente ne' che il
concordato sia con o senza cessione dei beni, in quanto il concordato con cessione
non si differenzia da quello senza cessione dei beni se non per i profili della
liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 legge fall. ) e
dell'indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari, che da
soli non giustificano una diversità di disciplina relativamente agli effetti della
cessione dei crediti”).
Nel caso di specie la domanda di concordato preventivo è stata presentata da in data 14 marzo 2016, ossia in epoca Controparte_2
successiva rispetto alla notifica della cessione del credito avvenuta il 5
febbraio 2016.
Pertanto, la cessione del credito è perfettamente opponibile alla - 24 -
massa dei creditori del concordato.
Con il secondo motivo di appello incidentale il , CP_4
Parte sull'opponibilità della cessione del credito a , osserva che l'affermazione secondo cui “nondimeno la cessione è certamente priva
di effetto tra cedente e ceduto” è in contrasto con quella secondo cui
“il credito si trasferisce con il solo accordo tra cedente e cessionario
indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto”,
e peraltro è anche errata in punto di diritto, in quanto la cessione del credito è stata ritualmente notificata al debitore ceduto;
che, nella specie, la cessione è valida ed efficace, anche perché non vi è la prova che il cessionario fosse a conoscenza del patto di non cedibilità del credito, di cui la banca è stata informata soltanto dopo la notifica della cessione. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 1260 c. 2 c.c. “Le parti possono escludere la
cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se
non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
Il creditore e il debitore possono accordarsi nel senso che il primo non possa cedere il diritto di credito ad un terzo;
tale patto,
peraltro, ha effetti soltanto inter partes, ragione per cui, se il creditore originario lo viola, la cessione è perfettamente valida ed efficace nei confronti del terzo, a meno che il ceduto dimostri che il cessionario era a conoscenza del patto de quo al momento della cessione in suo favore.
Nel caso di specie la cessione è stata notificata da CP_4 - 25 -
a con raccomandata inviata il 5 febbraio 2016 e Parte_1
ricevuta l'8 febbraio 2016 (doc. 1 . Parte_1
, dal canto suo, è stato informato del patto di non CP_4
cedibilità tra e soltanto in data 10 Parte_1 Controparte_2
marzo 2016 (doc. 2 , ossia in un momento successivo Parte_1
rispetto alla notifica della cessione.
Pertanto, la cessione deve ritenersi valida ed efficace tra le parti, mentre il patto di non cedibilità non risulta opponibile al cessionario.
***
A questo punto, dopo aver effettuato lo scrutinio dei motivi di appello, occorre passare all'esame delle conclusioni rassegnate dalle parti.
- 1) Il , il cui appello incidentale viene accolto, CP_4
chiede per l'effetto il rigetto della domanda che il ha Controparte_2
formulato nei suoi confronti (“IN VIA INCIDENTALE - a parziale
riforma della Sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di
appello proposti in via incidentale dalla come esposti in atti, CP_6
voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere le domande formulate da
perché infondate, sia in fatto sia in diritto, per le Controparte_2
ragioni esposte in atti”).
Si può senz'altro pervenire all'accoglimento di tale domanda.
Si prende atto, invece, che la banca, pur sostenendo di essere l'unica, effettiva titolare del credito, non ne chiede la condanna al - 26 -
relativo pagamento.
- 2) La il cui appello principale è stato Parte_1
respinto, per il caso di accoglimento dell'appello incidentale, chiede la condanna del al rimborso della somma pagata di € Controparte_2
65.815,69= nonchè la manleva rispetto al pagamento, in aggiunta al capitale, degli interessi moratori e delle spese legali che la stessa fosse eventualmente tenuta a pagare al (“In via ulteriormente CP_4
alternativa: Visto l'appello incidentale proposto da CP_4
in caso di riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale di Brescia
e di accertamento della legittimazione di a ricevere il CP_4
pagamento del credito da parte di e di Parte_1
conseguente rigetto delle domande attoree verso la CP_6
condannarsi a rimborsare a Controparte_2 Parte_1
l'importo di €. 65.815,29= (di cui €. 9.220,78 per rifusione spese
[...]
di lite di primo grado come da allegato A) oltre a interessi ex D.L.vo
231/02 dal 29/6/2021, data di pagamento, al saldo, ed a manlevare e
tenere indenne dal pagamento di eventuali Parte_1
interessi moratori e spese”).
L'importo di € 65.815,29= è comprensivo degli interessi moratori e delle spese legali per complessivi € 25.405,23= sul capitale dovuto di € 41.410,06=.
Si può pervenire all'accoglimento di tale domanda limitatamente all'importo del capitale (€ 41.410,06=): infatti, il pagamento effettuato ad un soggetto non legittimato a riceverlo è - 27 -
indebito, e perciò deve farsi luogo alla restituzione.
Non si può, invece, pervenire all'accoglimento della maggior pretesa (€ 65.815,29=), attese le considerazioni che sono state illustrate in ordine al rigetto dell'appello principale della Parte_1
infatti, l'incremento del debito in ragione degli interessi moratori e delle spese legali è dipeso soltanto dalla condotta inadempiente della stessa parte debitrice.
Nessun pagamento ha chiesto la banca, benchè sia stata accertata la sua legittimazione a riceverlo, sicchè non si deve far luogo ad alcuna manleva per quanto concerne gli accessori del capitale e le spese: fermo restando quanto già illustrato sul contegno passivo dell'appellante.
***
Di qui il rigetto dell'appello principale nonchè l'accoglimento dell'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti, e nei limiti di queste:
- l'accertamento della titolarità del credito per cui è causa in capo al;
CP_4
- il rigetto della domanda formulata dal nei Controparte_2
confronti del;
CP_4
- la condanna del a restituire alla Controparte_2 [...]
l'importo di € 41.410,06=, oltre interessi legali dal Pt_1
pagamento al saldo.
Attesa la riforma della sentenza occorre procedere ad un nuovo - 28 -
regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Infatti, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, mentre, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere,
anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese.
Ciò posto, in base al principio della soccombenza, le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di e di in solido fra loro, Controparte_2 Parte_1
e a favore di valori medi dello scaglione compreso Controparte_4
tra € 26.001 e € 52.000; valore minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria); mentre, con riferimento al rapporto tra e sussistendo Controparte_2 Parte_1
reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
- 1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1705/2021,
[...] - 29 -
pubblicata il 23.06.2021;
- 2) accoglie l'appello incidentale proposto da CP_4
vverso la medesima sentenza e, per l'effetto, accerta la titolarità
[...]
del credito, oggetto della cessione notificata in data 5 febbraio 2016, in capo a e respinge le domande formulate da Controparte_4
nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
- 3) condanna a restituire a Controparte_2 [...]
la somma di € 41.410,06 in linea capitale, oltre gli Parte_1
interessi legali dalla data del pagamento e fino al saldo;
- 4) condanna e Controparte_2 Parte_1
in solido, a rifondere a le spese di entrambi
[...] Controparte_4
i gradi di giudizio, che liquida:
- per il giudizio di primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
- per il giudizio di secondo grado, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
- 5) compensa le spese tra e Controparte_2 [...]
Parte_1
- 6) dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale - 30 -
i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10
dicembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 836/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 17 settembre 2025 da
(C. F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Venezia, San Marco n. 5278, e sede amministrativa in Spinea (VE), via del Commercio n. 27, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e assistita dall'avv. Alberto CP_1
ET (C.F.: ) del Foro di Venezia ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Ambrosio
(C.F.: in Brescia, via Vittorio Emanuele II n° C.F._2
60, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, espressamente estesa anche al grado di appello
APPELLANTE - 2 -
c o n t r o
(C.F. ), con sede in Lograto Controparte_2 P.IVA_3
(BS), in persona del legale rappresentante sig. , CP_3
rappresentata e assistita dall'avv. Fabio Chiarini (C.F.
del Foro di Brescia, con domicilio eletto C.F._3
presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Armando Diaz 9, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado,
espressamente estesa anche al grado di appello
APPELLATA
c o n t r o
(C.F. Partita IVA e di Gruppo Controparte_4 P.IVA_4
), con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede P.IVA_5
amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, in persona del dott.
rappresentata e assistita dall'avv. Benedetta Controparte_5
CO Carbonaro (C.F del Foro di Milano e C.F._4
dall'avv. Francesco Mocci (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_5
Nuoro, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Milano,
Corso Europa 13, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione con nuovi difensori
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 1705/2021 resa dal Tribunale
di Brescia, pubblicata il 23.06.2021 e notificata a mezzo pec da a in data 23.06.2021. Controparte_2 Parte_1
CONCLUSIONI
Dell'appellante - 3 -
NEL MERITO:
In via principale:
In parziale riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale
di Brescia, in caso di conferma da parte della Corte d'appello di Brescia
della legittimazione di a ricevere il pagamento Controparte_2
del credito da parte di condannarsi Parte_1 CP_4
al pagamento in favore di dell'importo
[...] Parte_1
di euro 24.405,23= corrispondente alla sommatoria tra gli interessi moratori e le spese legali pagate da a Parte_1 Controparte_2
in esecuzione dell'impugnata sentenza, oppure il diverso
[...]
importo che risulterà di giustizia, oltre a interessi ex D.L.vo 231/02 dal
29/6/2021, data di pagamento, al saldo.
Condannarsi inoltre al risarcimento in favore CP_4
di del danno conseguente all'illegittima condotta Parte_1
di abuso del diritto, danno da liquidarsi equitativamente.
Condannarsi alla rifusione in favore di CP_4 [...]
delle spese e del compenso professionale di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio.
In alternativa:
In riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale di
Brescia, nel caso in cui la Corte d'appello di Brescia negasse la legittimazione di a ricevere il pagamento del Controparte_2
credito da parte di , e rigettasse la domanda Parte_1
attorea, condannarsi a rimborsare a Controparte_2 [...]
l'importo di €. 65.815,29= oltre a interessi ex D.L.vo Parte_1 - 4 -
231/02 dal 29/6/2021, data di pagamento, al saldo e oltre alla rifusione delle spese e del compenso professionale del giudizio di appello.
In via ulteriormente alternativa:
Visto l'appello incidentale proposto da in CP_4
caso di riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale di Brescia e di accertamento della legittimazione di a ricevere il CP_4
pagamento del credito da parte di e di Parte_1
conseguente rigetto delle domande attoree verso la condannarsi CP_6
a rimborsare a l'importo Controparte_2 Parte_1
di €. 65.815,29= (di cui €. 9.220,78 per rifusione spese di lite di primo grado come da allegato A) oltre a interessi ex D.L.vo 231/02 dal
29/6/2021, data di pagamento, al saldo, ed a manlevare e tenere indenne dal pagamento di eventuali interessi Parte_1
moratori e spese legali che la stessa fosse tenuta a pagare a CP_4
in aggiunta al capitale, ovvero a rimborsarle a
[...] Parte_1
in caso di sua condanna al pagamento.
Condannarsi alla rifusione in favore di Controparte_2
delle spese di lite e del compenso professionale Parte_1
del giudizio di appello.
Dell'appellata Controparte_2
NEL MERITO: contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con ogni miglior formula, rigettarsi l'appello proposto da
[...]
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, e rigettarsi altresì l'appello incidentale proposto da CP_4
in quanto improcedibile, inammissibile e/o infondato in fatto ed
[...] - 5 -
in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, da dichiararsi inammissibili d'ufficio.
Spese e compensi del presente grado rifusi.
In via subordinata istruttoria: ammettersi prove per interrogatorio formale del leg. rapp.te e/o del direttore pro tempore della filiale di Brescia (ex Credito Bergamasco) di e CP_4
per testi, sui seguenti capitoli:
1. Vero che la cessione del credito di cui è causa venne effettuata da parte attrice in favore della banca convenuta nell'ambito di un contratto di anticipo fatture (cfr. doc.n°7 attoreo di primo grado).
2. Vero che detto contratto prevedeva un'anticipazione dell'80%
dell'importo complessivo di crediti verso clienti.
3. Vero che la cessione aveva finalità di garanzia per il caso di eventuali insoluti.
4. Vero che i pagamenti dei clienti della Controparte_2
sono confluiti regolarmente e per intero sul predetto conto anticipi,
consentendo alla banca convenuta di incamerare tutte le somme anticipate.
5. Vero che il conto anticipi, a seguito di tali pagamenti, è stato definitivamente chiuso. Si indicano quali testimoni: il direttore pro tempore della filiale di Brescia della banca convenuta (ex erg.); CP_7
il funzionario responsabile della Segreteria Area Affri di Brescia della banca convenuta. Ammettersi l'interrogatorio formale del leg. rapp.te pro tempore della appellante sui seguenti ulteriori Parte_1 - 6 -
capitoli di prova:
7. Vero che parte attrice vanta un credito nei confronti della società a titolo di corrispettivo della vendita dei Parte_1
beni mobili descritti nelle fatture prodotte sub doc. n°2, ed elencate nella lettera di sollecito di pagamento datata 23.11.2016, prodotta sub doc.n°3 attoreo.
8. Vero che il credito ammonta ad €. 41.410,06 in linea capitale,
oltre ad interessi moratori e accessori di legge.
Dell'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, escludere che la Pt_1
sia obbligata a corrispondere alcun importo a favore o beneficio CP_6
della medesima;
IN VIA INCIDENTALE:
- a parziale riforma della Sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale dalla come CP_6
esposti in atti, voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere le domande formulate da perché infondate, sia in fatto sia in Controparte_2
diritto, per le ragioni esposte in atti.
Ci si oppone nuovamente all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate in appello da , che dovranno essere Controparte_2 - 7 -
dichiarate inammissibili e respinte per le ragioni già dedotte nella terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. depositata dalla in primo grado. CP_6
Con vittoria di spese legali, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio avanti il Controparte_2
Tribunale di Brescia la e il Parte_1 Controparte_4
esponendo che era creditore nei confronti della per la Parte_1
vendita di merci e che aveva stipulato con il un contratto CP_4
di anticipo fatture su crediti verso terzi con cessione del credito;
che il debitore aveva rifiutato il pagamento della merce, dato che aveva ricevuto la notifica di una cessione di credito da parte della banca;
che,
tuttavia, il conto anticipi era stato chiuso, e che quindi l'obbligazione principale si era estinta, con la conseguenza che si era estinta anche l'obbligazione di garanzia costituita dalla cessione dei crediti;
che, in ogni caso, la cessione dei crediti nei confronti della Parte_1
necessitava dell'autorizzazione di quest'ultima, nella specie non rilasciata, e che, pertanto, la cessione non era valida nè opponibile al debitore.
La premetteva di essere senza colpa, e Parte_1
sottolineava che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento degli interessi moratori, dato che il mancato pagamento del capitale non era dipeso da un fatto ad essa imputabile;
che, nella denegata ipotesi di condanna, la soccombente avrebbe dovuto essere - 8 -
condannata a pagarle una somma a titolo di risarcimento del danno in misura pari agli interessi moratori, alle spese di lite e al danno conseguente all'abuso del diritto.
Il evidenziava che il aveva Controparte_4 Controparte_2
richiesto alla banca un'anticipazione bancaria di 100 mila euro, pari all'80% dei crediti maturati nei confronti di alcuni debitori;
che la banca aveva versato detto importo;
che tra i crediti a garanzia della suddetta anticipazione rientrava anche quello con la Parte_1
che la banca aveva notificato alla l'avvenuta cessione Parte_1
del credito;
che questa si era opposta alla cessione;
che, tuttavia, la cessione del credito non richiede il consenso del ceduto, ma si perfeziona con il solo consenso del cedente e del cessionario.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice Parte_1
della somma di euro 41.410, 06 oltre interessi Controparte_2
moratori dal 23.11.2016 al saldo;
- rigetta la domanda attorea nei confronti della convenuta
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta CP_4 [...]
Parte_1
- condanna la a rifondere al Parte_1 CP_2
le spese di lite che liquida in euro 545 per spese, euro 7.254
[...]
per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra il Controparte_2 - 9 -
e la convenuta CP_4
Riteneva il primo giudice:
- che le parti possono escludere la cedibilità del credito, e che tuttavia, il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (art. 1260 co. 2 c.c.);
- che, nella specie, la società attrice ( cedente) Controparte_2
aveva ceduto alla banca (terza/cessionario) il credito dalla stessa vantato nei confronti della (debitore ceduto), mediante Parte_1
la stipula di un contratto di anticipo fatture su crediti verso i terzi con cessione di credito, nel cui contesto i crediti erano stati ceduti a garanzia dell'anticipazione;
- che, peraltro, nel caso di estinzione dell'obbligazione principale il credito ceduto a scopo di garanzia si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente;
- che al 31 marzo 2016 la società attrice era debitrice verso la banca per un totale di € 74.257,56=, mentre al 30 giugno 2016 il saldo era pari a zero;
che a quell'epoca, dunque, l'obbligazione principale garantita si era estinta, e così pure l'obbligazione accessoria di garanzia;
- che, pertanto, unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento del credito vantato nei confronti della era Parte_1
la società attrice, originaria creditrice;
- che la banca non aveva provato di essere ancora creditrice nei confronti della società attrice in virtù del contratto di anticipo su crediti verso terzi con cessione di credito;
- 10 -
- che, ad abundantiam, le parti avevano pattuito che i crediti
Parte maturati o maturandi nei confronti delle società del gruppo potevano essere ceduti soltanto previa autorizzazione di queste ultime;
- che la non aveva mai espresso la propria Parte_1
autorizzazione alla cessione, e aveva informato la banca cessionaria dell'esistenza di un patto di non cedibilità tra cedente e ceduto;
- che la cessione era certamente priva di effetto tra cedente e ceduto, dato che, nei rapporti con il cessionario, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione principale, i crediti ceduti dalla banca a garanzia rientrano automaticamente nella sfera patrimoniale del cedente;
- che, in ordine al quantum, il controcredito eccepito in compensazione dalla era già stato stornato;
Parte_1
- che, in ordine agli interessi moratori, erano dovuti dal debitore inadempiente, giacchè la per tutelarsi, avrebbe dovuto Parte_1
utilizzare i mezzi apprestatati dall'ordinamento (il sequestro liberatorio), e non rifiutarsi di adempiere l'obbligazione;
- che tali interessi decorrevano dalla data di messa in mora del debitore;
- che, per le stesse ragioni, andava respinta la riconvenzionale di danno formulata dalla nei confronti della banca Parte_1
sempre in relazione agli interessi moratori.
La interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per il seguente motivo: “Errata ricostruzione del
fatto con specifico riferimento alla posizione di – Parte_1 - 11 -
Erroneità e Contraddittorietà della motivazione– Violazione di legge
con particolare riferimento agli artt. 1260 comma 2 e 1264 cod. civ. –
Erronea contestazione di inadempimento in capo a Parte_1
Erronea condanna di al pagamento di
[...] Parte_1
interessi moratori e spese legali - Erroneo rigetto della domanda
riconvenzionale formulata da – Erroneo mancato Parte_1
addebito di responsabilità a .”. CP_4
Resistevano il e il Controparte_2 Controparte_4
Il proponeva, altresì, appello incidentale per Controparte_4
i seguenti motivi:
- 1) della presunta estinzione del conto anticipi e della conseguente presunta estinzione dell'obbligazione di garanzia nonchè
della presunta inopponibilità della cessione del credito alla massa dei creditori – Sull'efficacia della cessione di credito;
Parte
- 2) dell'opponibilità della cessione del credito a .
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di appello principale la
[...]
lamenta “Errata ricostruzione del fatto con specifico Pt_1
riferimento alla posizione di – Erroneità e Parte_1
Contraddittorietà della motivazione– Violazione di legge con
particolare riferimento agli artt. 1260 comma 2 e 1264 cod. civ. –
Erronea contestazione di inadempimento in capo a Parte_1
Erronea condanna di al pagamento di
[...] Parte_1 - 12 -
interessi moratori e spese legali - Erroneo rigetto della domanda
riconvenzionale formulata da – Erroneo mancato Parte_1
addebito di responsabilità a ”. CP_4
Osserva che:
- a) è ingiusta e ingiustificata la contestazione di inadempimento
Parte a suo carico;
che, infatti, nulla sapeva, nè è mai stata messa a conoscenza, né degli accordi interni intercorsi tra e Controparte_2
Contr
, né tantomeno delle vicende relative a tali accordi (cessione del credito a titolo di garanzia, estinzione dell'obbligazione, retrocessione
Parte del credito, etc.); che analogamente nulla sapeva, nè è mai stata messa a conoscenza, del fatto che l'obbligazione principale si sarebbe
Parte estinta il 30/6/2016; che, in ogni caso, il ha chiesto a CP_4
il pagamento delle fatture cedute, con raccomandata del 12/5/2017,
anche dopo che l'obbligazione principale si sarebbe estinta, il
30/06/2016, dichiarandosi ancora una volta unica legittimata;
che,
applicando correttamente le norme in tema di cessione del credito (art.
Parte 1264 c.c.), avrebbe dovuto pagare alla banca e non al CP_2
; che il Tribunale, dopo aver affermato che, ai sensi dell'art. 1260
[...]
co. 2 cod. civ., il divieto di cessione del credito non è opponibile al
Parte cessionario ( se non si prova che egli lo conosceva (e non CP_4
Parte lo ha provato), anziché trarre la logica conseguenza per cui , ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., essendole stata notificata la cessione,
avrebbe dovuto pagare alla banca, afferma del tutto inspiegabilmente che “Nondimeno la cessione è certamente priva di effetto tra cedente e
ceduto”; che, al contrario, nel momento in cui al debitore ceduto viene - 13 -
notificata la cessione, questa produce effetto per tutti e tre i soggetti coinvolti nel negozio (e, cioè, sia per il cedente, sia per il cessionario,
Parte sia per il debitore ceduto), ragione per cui non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento in favore del cessionario;
che l'accordo - quadro
Parte stipulato tra e , contenente il divieto di cessione Controparte_2
Parte del credito, non era conosciuto dalla banca;
che la ne ha dato sì
notizia alla banca, ma soltanto il 10.03.2016, vale a dire dopo la notifica della cessione, il che rendeva l'informativa del tutto irrilevante;
che, in definitiva, il Tribunale ha individuato nel il soggetto Controparte_2
legittimato non in virtù dell'applicazione della norma di cui all'art. 1264 cod. civ., bensì in virtù dei rapporti contrattuali interni intercorsi
Parte tra il e la banca, riguardo ai quali è stata Controparte_2
Parte volutamente tenuta all'oscuro; che , senza sua colpa, bensì in conseguenza del comportamento di e della banca, è Controparte_2
stata posta in una situazione di oggettiva incertezza sulla titolarità del credito;
che è opinabile l'affermazione affermazione secondo cui in siffatta situazione PAM avrebbe dovuto necessariamente utilizzare lo strumento liberatorio ex art. 687 cpc, tenuto conto dei rischi insiti in detto strumento;
- b) è ingiusta la condanna al pagamento degli interessi moratori e delle spese di lite;
- c) è ingiusto il rigetto della sua domanda riconvenzionale;
che il comportamento di configura un abuso del diritto, Controparte_2
dato che, pur avendo ceduto il credito alla banca prima del deposito della domanda di concordato, e pur sapendo che il c.d. conto anticipi - 14 -
non è stato estinto, e che quindi che la cessione era ancora valida, ha
Parte continuato fino ad oggi a richiedere il pagamento a;
che, in alternativa, configura un abuso del diritto il comportamento della banca, la quale, pur sapendo che il suo credito verso l'attrice è estinto,
Parte ha continuato fino ad oggi a pretenderne il pagamento da;
che, in definitiva, sono risarcibili le voci di danno relative a interessi moratori,
spese di lite e abuso del diritto.
Il motivo è infondato.
sul presupposto dell'assenza di un proprio Parte_1
inadempimento, in ragione dello stato di oggettiva incertezza circa la titolarità del credito, mira, per un verso, a scaricare sulle controparti gli effetti della mora debendi, per altro verso, ad ottenere un risarcimento del danno per abuso del diritto.
- 1) Innanzitutto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la maturazione degli interessi moratori non può essere imputata alla situazione di incertezza in ordine alla titolarità del credito.
Infatti, l'ordinamento appresta in favore del debitore appositi strumenti per scongiurare gli effetti del ritardo nel pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di specie avrebbe potuto richiedere fin Parte_1
dal principio il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.: misura cautelare
– questa - finalizzata, appunto, ad evitare gli effetti della mora debendi
(Sez. 3, Sentenza n. 19157 del 11/09/2014: “Il sequestro liberatorio previsto
dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del
debitore, anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona - 15 -
del creditore, ma voglia evitare di subire gli effetti della mora;
a tal fine il debitore,
in vista della decisione del giudice, é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro
che ne pretendano l'adempimento, ad ottenere, poi, il sequestro delle somme offerte
ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a
consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il
titolare del credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la liberazione del debitore, con
conseguente riconoscimento della mora, nell'ipotesi del locatario che, a fronte di
più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto, aveva versato
i canoni mensili su un libretto al portatore, acceso a tal fine, ma di cui aveva
trattenuto la disponibilità)”).
Nel corso del giudizio, poi, avrebbe potuto Parte_1
chiedere l'estromissione dell'obbligato ex art. 109 c.p.c.
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 12473 del 08/05/2024: “La presentazione dell'istanza di
estromissione ex art. 109 c.p.c. con richiesta di emanazione di un provvedimento di
sequestro liberatorio sottrae il debitore istante dagli effetti della mora debendi,
implicando la manifestazione della volontà di corrispondere la sorte capitale in
favore della parte che risulterà averne diritto all'esito del giudizio. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto arrestare la decorrenza
degli interessi moratori dalla data in cui la parte debitrice aveva proposto l'istanza
di estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta)”), come pure avrebbe potuto formulare un'offerta reale banco iudicis.
L'inadempimento sussiste, poiché è pacifico che
[...]
non ha effettuato il pagamento del dovuto, né al Pt_1 CP_2
né alla banca.
[...]
dunque, se il debito, in linea capitale di € CP_8 - 16 -
41.410,06=, si è accresciuto per effetto degli interessi moratori e delle spese legali, fino a giungere all'importo di € 65.815,19=.
non ha diritto né ad ottenere la restituzione della Parte_1
differenza di € 24.405,23= sborsata in più, né la manleva per detta somma, da qualsiasi delle altre parti in causa, in quanto ciò che ha pagato a titolo di interessi moratori e spese di lite è dispeso esclusivamente da un suo contegno passivo.
- 2) Parimenti non merita di essere accolta la domanda di risarcimento danni per abuso del diritto.
Tale domanda è stata formulata soltanto nell'ipotesi di
“conferma da parte della Corte d'Appello di Brescia della
legittimazione di a ricevere il pagamento da Controparte_2
parte di . Come si vedrà infra, la legittimazione Parte_1
di a ricevere il pagamento da parte di Controparte_2 [...]
on verrà confermata, sicchè - a rigore - tale domanda Parte_1
non dovrebbe neppure essere scrutinata.
In ogni caso, per la configurazione dell'abuso è necessario un
quid pluris sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ossia il dolo o la colpa grave.
Nel caso di specie la condotta assunta sia da che da CP_4
non risulta essere connotata dall'intenzionalità di Controparte_2
strumentalizzare il diritto di credito vantato nei confronti di
[...]
Pt_1
- da un lato, ha chiamato in giudizio le Controparte_2
controparti al fine di risolvere la situazione di empasse che si era creata - 17 -
rispetto alla titolarità del credito;
- dall'altro, ha legittimamente rivendicato il proprio CP_4
diritto a ricevere il pagamento in virtù della cessione del credito.
In disparte ha perseverato il proprio contegno Parte_1
inadempiente, continuando a non pagare a nessuno quanto dovuto.
Nessun dolo o colpa grave, nell'agire o nel resistere in giudizio,
è ravvisabile a carico delle parti appellate.
***
Con il primo motivo di appello incidentale il , sulla CP_4
presunta estinzione del conto anticipi e sulla conseguente presunta estinzione dell'obbligazione di garanzia nonchè sulla presunta inopponibilità della cessione del credito alla massa dei creditori e sull'efficacia della cessione di credito, osserva che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la banca non ha affatto recuperato tutte le somme anticipate alla cliente, e che, pertanto, non si è affatto verificata l'estinzione dell'obbligazione principale, né tanto meno quella dell'obbligazione accessoria di garanzia;
che, infatti, tutte le posizioni
Parte oggetto della cessione di credito nei confronti di sono state oggetto di un mero storno contabile, ossia una rettifica, senza che sia stata effettuata alcuna estinzione contrattuale;
che, segnatamente, una volta decorso il termine del 30 marzo 2016 concesso dalla banca a per rientrare dall'esposizione debitoria maturata con Controparte_2
la sottoscrizione dell'anticipazione bancaria, la banca ha provveduto ad accreditare gli importi riferiti alle fatture emesse dalla società attrice
Parte nei confronti di , complessivamente pari ad € 56.072,96, sul conto - 18 -
anticipi n. 18770, intestato alla cliente, e al contestuale addebito dei predetti importi sul conto corrente ordinario n. 5639, sempre intestato a;
che, in definitiva, il credito della banca nei Controparte_2
confronti di PAM, in forza della cessione di credito per cui è causa, non
è mai stato estinto o compensato;
che, pertanto, la condotta della banca non costituisce abuso del diritto, ma, piuttosto, il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa;
che il contratto di conto anticipi su fatture n.
18770, intestato a , lungi dall'essersi estinto, al Controparte_2
momento dell'instaurazione del giudizio risultava essere ancora sussistente e attivo, laddove apparivano unicamente azzerati le competenze ed i saldi debitori e creditori;
che l'obbligazione principale derivante dall'anticipazione del credito concessa a si Controparte_2
Parte sarebbe semmai estinta laddove i terzi ceduti, inclusa , avessero provveduto a pagare alla banca gli importi originariamente dovuti a e oggetto di cessione pro solvendo in favore della Controparte_2
Parte banca a garanzia dell'anticipo accordato;
che, tuttavia, non ha effettuato alcun pagamento alla banca con riferimento al credito residuo di Euro 56.072,96 (e non già di Euro 41.410,06 richiesto da
) vantato da e ceduto alla banca a Controparte_2 Controparte_2
garanzia dell'anticipo ricevuto;
che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze documentali, dato che il doc. 3 è un'apertura di credito per sempre a valere sul medesimo conto Controparte_2
anticipi n. 18770, mentre il doc. 4 è una proroga di anticipo su crediti verso terzi con cessione del credito, con riferimento al medesimo conto anticipi n. 18770, con contestuale cessione pro solvendo da parte di - 19 -
Parte
in favore della banca dei crediti vantati da in Controparte_2
forza di ulteriori due fatture emesse nei confronti della medesima
(fatture che costituiscono una quota dell'unico complessivo credito di
Euro 56.072,96 vantato dalla banca); che il medesimo doc. 4 dimostra l'esistenza di un ulteriore credito della banca per Euro 715,82 e per
Parte Euro 963,38 nei confronti di , in forza delle fatture n. 2464/2017
e n. 2463/2017, emesse da , entrambe con scadenza in Controparte_2
data 29 febbraio 2016, quali oggetto di ulteriore cessione pro solvendo
da parte di;
infine, che la tesi secondo cui la cessione Controparte_2
del credito per cui è causa non sarebbe opponibile alla massa dei creditori di in concordato preventivo non è Controparte_2
condivisibile, in quanto la domanda di concordato preventivo è stata presentata da in data 14 marzo 2016, ossia in epoca Controparte_2
successiva alla notifica della cessione del credito.
Il motivo è fondato.
La censura è afferente, per un verso, alla presunta estinzione del conto anticipi (e alla conseguente presunta estinzione dell'obbligazione di garanzia) e, per altro verso, alla presunta inopponibilità della cessione del credito alla massa dei creditori.
- 1) Per la soluzione della prima questione è preliminarmente necessario indagare sulla natura del conto anticipi.
Il conto anticipi è un conto c.d. tecnico che, di fatto, può essere autonomo oppure collegato al conto corrente
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022: “Nella prassi bancaria, a seconda di
come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può - 20 -
costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza
intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio,
normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la
funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate
nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo
caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale
anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al
saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso,
invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo
dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della
ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che,
quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare
correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare
la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso
riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti”).
Nella fattispecie concreta il conto anticipi ha indubbiamente natura transitoria: infatti, una volta decorso il termine di scadenza dell'anticipazione (30 marzo 2016), la banca ha provveduto ad accreditare sul conto anticipi gli importi riferiti alle fatture emesse dal nei confronti della e, Controparte_2 Parte_1
contestualmente, ad addebitare i medesimi importi sul conto corrente intestato alla medesima cliente (docc. 10 – 11 ). CP_4
Pertanto, a nulla rileva il saldo zero di cui all'ultimo estratto del conto anticipi (doc. 8 ), giacchè si è trattato di un mero Controparte_2
storno contabile, che non ha affatto comportato l'estinzione del debito - 21 -
(e, di riflesso, non ha comportato il venir meno della garanzia).
Tale conclusione è avvalorata dalla lettera della banca in data 11
aprile 2016 (doc. 9 ), che indica la scadenza del pagamento al CP_4
30 marzo 2016 delle fatture e attesta l'avvenuta Parte_1
operazione contabile di storno con segnalazione alla cliente “che
abbiamo provveduto a stornare l'anticipo concessoVi in EUR sui
documenti, per decorrenza dei termini convenuti”.
Il Tribunale ha ignorato tali risultanze documentali, incentrando l'attenzione sul solo estratto del conto anticipi alle date del 31 marzo
2016 e del 30 giugno 2016 (doc. 8 ), e male interpretando Controparte_2
gli altri documenti prodotti dalla banca (docc. 3 e 4 ), CP_4
erroneamente ritenendoli inidonei a dimostrare l'assunto sostenuto dall'istituto di credito.
In realtà:
- il doc. 3 è un'apertura di credito per a valere Controparte_2
sempre sul medesimo conto anticipi;
- il doc. 4 è una “Richiesta di anticipo/proroga di anticipo su
CREDITI VERSO TERZI con cessione del credito”. Esso riporta l'indicazione di due ulteriori fatture aventi sempre come debitore
[...]
(la n. 2463/2017 di € 715,82 e la n. 2464/2017 di € 963,38), Pt_1
entrambe con scadenza 29 febbraio 2016, poste sempre a garanzia dell'anticipo accordato dalla banca. Si tratta di una quota dell'unico complessivo credito di € 56.072,96 vantato dalla banca, come confermato dal sollecito inviato a il 12 maggio 2017 Parte_1
(doc. 7 . Parte_1 - 22 -
In conclusione, il conto anticipi era collegato al conto corrente;
alla scadenza del termine la banca ha “girato” gli addebiti sul conto corrente;
il debito non è stato estinto (si sarebbe estinto qualora i terzi ceduti avessero provveduto a pagare alla banca gli importi originariamente dovuti a e oggetto di cessione pro Controparte_2
solvendo in favore della medesima); ergo la garanzia costituita CP_6
mediante la cessione di credito non è venuta meno.
Il tutto risulta per tabulas; i capitoli di prova orale dedotti dal
(sorvolando sul fatto che non è stato elevato un Controparte_2
motivo di appello ad hoc) paiono del tutto irrilevanti, in quanto non sono idonei ad inficiare la ricostruzione che emerge dai documenti.
- 2) La seconda questione si pone in ragione del fatto che il
Tribunale l'ha ritenuta assorbita in virtù della ritenuta estinzione dell'obbligazione.
Nessun dubbio sul fatto che la cessione del credito per cui è
causa sia opponibile alla massa dei creditori di in Controparte_2
concordato preventivo.
Infatti, secondo la giurisprudenza, occorre distinguere a seconda che la cessione sia anteriore o posteriore alla domanda di concordato
(Sez. 3, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002: “In materia fallimentare, proposta
domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se stipulata per
estinguere debiti anteriori (potendo in caso di violazione di tale divieto farsi luogo
a dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, legge fall. ),
mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la
procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui - 23 -
all'art. 167 legge fall.. Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato,
la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere
il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche
quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo
scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia,
non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, cod.
civ., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e 45 legge fall., in caso
di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando
quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del
suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei
beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche
dopo - purché stipulata prima - la domanda di concordato, non rilevando in
contrario ne' l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente ne' che il
concordato sia con o senza cessione dei beni, in quanto il concordato con cessione
non si differenzia da quello senza cessione dei beni se non per i profili della
liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 legge fall. ) e
dell'indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari, che da
soli non giustificano una diversità di disciplina relativamente agli effetti della
cessione dei crediti”).
Nel caso di specie la domanda di concordato preventivo è stata presentata da in data 14 marzo 2016, ossia in epoca Controparte_2
successiva rispetto alla notifica della cessione del credito avvenuta il 5
febbraio 2016.
Pertanto, la cessione del credito è perfettamente opponibile alla - 24 -
massa dei creditori del concordato.
Con il secondo motivo di appello incidentale il , CP_4
Parte sull'opponibilità della cessione del credito a , osserva che l'affermazione secondo cui “nondimeno la cessione è certamente priva
di effetto tra cedente e ceduto” è in contrasto con quella secondo cui
“il credito si trasferisce con il solo accordo tra cedente e cessionario
indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto”,
e peraltro è anche errata in punto di diritto, in quanto la cessione del credito è stata ritualmente notificata al debitore ceduto;
che, nella specie, la cessione è valida ed efficace, anche perché non vi è la prova che il cessionario fosse a conoscenza del patto di non cedibilità del credito, di cui la banca è stata informata soltanto dopo la notifica della cessione. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 1260 c. 2 c.c. “Le parti possono escludere la
cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se
non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
Il creditore e il debitore possono accordarsi nel senso che il primo non possa cedere il diritto di credito ad un terzo;
tale patto,
peraltro, ha effetti soltanto inter partes, ragione per cui, se il creditore originario lo viola, la cessione è perfettamente valida ed efficace nei confronti del terzo, a meno che il ceduto dimostri che il cessionario era a conoscenza del patto de quo al momento della cessione in suo favore.
Nel caso di specie la cessione è stata notificata da CP_4 - 25 -
a con raccomandata inviata il 5 febbraio 2016 e Parte_1
ricevuta l'8 febbraio 2016 (doc. 1 . Parte_1
, dal canto suo, è stato informato del patto di non CP_4
cedibilità tra e soltanto in data 10 Parte_1 Controparte_2
marzo 2016 (doc. 2 , ossia in un momento successivo Parte_1
rispetto alla notifica della cessione.
Pertanto, la cessione deve ritenersi valida ed efficace tra le parti, mentre il patto di non cedibilità non risulta opponibile al cessionario.
***
A questo punto, dopo aver effettuato lo scrutinio dei motivi di appello, occorre passare all'esame delle conclusioni rassegnate dalle parti.
- 1) Il , il cui appello incidentale viene accolto, CP_4
chiede per l'effetto il rigetto della domanda che il ha Controparte_2
formulato nei suoi confronti (“IN VIA INCIDENTALE - a parziale
riforma della Sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di
appello proposti in via incidentale dalla come esposti in atti, CP_6
voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere le domande formulate da
perché infondate, sia in fatto sia in diritto, per le Controparte_2
ragioni esposte in atti”).
Si può senz'altro pervenire all'accoglimento di tale domanda.
Si prende atto, invece, che la banca, pur sostenendo di essere l'unica, effettiva titolare del credito, non ne chiede la condanna al - 26 -
relativo pagamento.
- 2) La il cui appello principale è stato Parte_1
respinto, per il caso di accoglimento dell'appello incidentale, chiede la condanna del al rimborso della somma pagata di € Controparte_2
65.815,69= nonchè la manleva rispetto al pagamento, in aggiunta al capitale, degli interessi moratori e delle spese legali che la stessa fosse eventualmente tenuta a pagare al (“In via ulteriormente CP_4
alternativa: Visto l'appello incidentale proposto da CP_4
in caso di riforma della sentenza n° 1705/2021 del Tribunale di Brescia
e di accertamento della legittimazione di a ricevere il CP_4
pagamento del credito da parte di e di Parte_1
conseguente rigetto delle domande attoree verso la CP_6
condannarsi a rimborsare a Controparte_2 Parte_1
l'importo di €. 65.815,29= (di cui €. 9.220,78 per rifusione spese
[...]
di lite di primo grado come da allegato A) oltre a interessi ex D.L.vo
231/02 dal 29/6/2021, data di pagamento, al saldo, ed a manlevare e
tenere indenne dal pagamento di eventuali Parte_1
interessi moratori e spese”).
L'importo di € 65.815,29= è comprensivo degli interessi moratori e delle spese legali per complessivi € 25.405,23= sul capitale dovuto di € 41.410,06=.
Si può pervenire all'accoglimento di tale domanda limitatamente all'importo del capitale (€ 41.410,06=): infatti, il pagamento effettuato ad un soggetto non legittimato a riceverlo è - 27 -
indebito, e perciò deve farsi luogo alla restituzione.
Non si può, invece, pervenire all'accoglimento della maggior pretesa (€ 65.815,29=), attese le considerazioni che sono state illustrate in ordine al rigetto dell'appello principale della Parte_1
infatti, l'incremento del debito in ragione degli interessi moratori e delle spese legali è dipeso soltanto dalla condotta inadempiente della stessa parte debitrice.
Nessun pagamento ha chiesto la banca, benchè sia stata accertata la sua legittimazione a riceverlo, sicchè non si deve far luogo ad alcuna manleva per quanto concerne gli accessori del capitale e le spese: fermo restando quanto già illustrato sul contegno passivo dell'appellante.
***
Di qui il rigetto dell'appello principale nonchè l'accoglimento dell'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti, e nei limiti di queste:
- l'accertamento della titolarità del credito per cui è causa in capo al;
CP_4
- il rigetto della domanda formulata dal nei Controparte_2
confronti del;
CP_4
- la condanna del a restituire alla Controparte_2 [...]
l'importo di € 41.410,06=, oltre interessi legali dal Pt_1
pagamento al saldo.
Attesa la riforma della sentenza occorre procedere ad un nuovo - 28 -
regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Infatti, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, mentre, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere,
anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese.
Ciò posto, in base al principio della soccombenza, le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di e di in solido fra loro, Controparte_2 Parte_1
e a favore di valori medi dello scaglione compreso Controparte_4
tra € 26.001 e € 52.000; valore minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria); mentre, con riferimento al rapporto tra e sussistendo Controparte_2 Parte_1
reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
- 1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1705/2021,
[...] - 29 -
pubblicata il 23.06.2021;
- 2) accoglie l'appello incidentale proposto da CP_4
vverso la medesima sentenza e, per l'effetto, accerta la titolarità
[...]
del credito, oggetto della cessione notificata in data 5 febbraio 2016, in capo a e respinge le domande formulate da Controparte_4
nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
- 3) condanna a restituire a Controparte_2 [...]
la somma di € 41.410,06 in linea capitale, oltre gli Parte_1
interessi legali dalla data del pagamento e fino al saldo;
- 4) condanna e Controparte_2 Parte_1
in solido, a rifondere a le spese di entrambi
[...] Controparte_4
i gradi di giudizio, che liquida:
- per il giudizio di primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
- per il giudizio di secondo grado, in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
- 5) compensa le spese tra e Controparte_2 [...]
Parte_1
- 6) dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale - 30 -
i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10
dicembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti