CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1772/2026Sentenza n. 1772/2026
Depositata il 26/02/2026Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TA TO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3803/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. EN Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190109885054000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071 80 2023 00038601000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 611/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Il delegato dell'IA LL EN si riporta agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata IA LL EN (AdE); Non costituita l'altra parte pubblica appellata IA LL EN SI (Ader Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo, fondata su cartella di pagamento per ruoli IRPEF per periodo di imposta 2015 iscritti ai sensi dell'art. 36 ter dpr 600/1973, rilevando -per quanto qui specificamente interessa- la infondatezza della eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente estinzione per decadenza della pretesa impositiva, perchè: << Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Direzione Provinciale I di Napoli, costituendosi- ha dato prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 07120190109885054000 avente ad oggetto controlli 36ter dr 600/1973 per Irpef a. i. 2015 avvenuta in data 15/09/2022 (ex art. 60 dpr 600/1973). E' stata prodotta la relata di notifica, effettuata dal messo notificatore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità assoluta del destinatario, a seguito di tre vani accessi (in data 15.12.2021, in data 23.3.2022 ed il 14.9.2022) presso l'indirizzo della ricorrente a Casalnuovo in Ind_1, è stato richiesto il supporto anagrafico e l'atto depositato presso la casa comunale di Casalnuovo con deposito alla casa comunale. Né appare convincente la nota depositata in data 5.11.2024 contenente il certificato di residenza integrante l'indirizzo di resistenza in Ind_1 trattandosi di certificato di residenza non storico rilasciato in data 5.11.2024 e pertanto non dirimente in ordine alla residenza dell'anno 2022. >> ;
-che la contribuente ha appellato, lamentando la nullità assoluta della notificazione per irreperibilità assoluta in assenza del presupposto validamente accertato e riproponendo la questione della estinzione della pretesa per estinzione nonché tutte le altre questioni rigettate in espresso o assorbite;
-che l'AdE si è costituita resistendo;
-che l'Ader, già assente in primo grado, è, benchè ritualmete intimata, rimasta assente anche in questo grado;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada accolto;
-che esaminata la relata di notificazione (effettuata a mezzo messo) risulta effettuata ai sensi dell'art 60 lett. e) dpr 600/1973 nella modalità della irreperibilità assoluta;
-che tuttavia la relata è alquanto ambigua riguardo al luogo di destinazione e certamente non contiene alcuna indicazione LL ricerche effettuate:
• Ind_1e' ambigua perche' l'atto risulta inizialmente indirizzato (genericamente) a (di Casalnuovo) e in tale luogo in data 15 dicembre 2021 viene riferito “ irreperibile richiesta visura Ind_1 ” vi e' in data 23 marzo 2022 annotazione di tentata consegna a con esito “ supporto anagrafico ” , viene quindi annotato a margine destroin pari Ind_1data 23 marzo 2022 “ P.co San Carlo indirizzo insufficiente. Richiesta supporto anagrafico ” ed infine viene annotata in data 14 settembre 2022 tentata Ind_1consegna sempre a , senza alcuna specificazione, con esito irreperibilita' assoluta ed effettuata la notificazione ai sensi dell'art. 60 lett. e) cit.;
• non vi e' alcuna indicazione sulla relata LL ricerche effettuate dal messo, oltre la richiesta di visura (il cui esito viene valutato di insufficienza dell'indirizzo anagrafico), e in data 14 settembre 2022 la tentata consegna, con valutazione di irreperibilita' Ind_1assoluta, viene effettuata a , senza attestare il luogo con riferimento al luogo anagrafico specificato di P.co San Carlo;
-che dunque, premesso che, come risulta anche dalla relata, la contribuente risiedeva Indirizzo_1anagraficamente a secondo la toponomastica comunale, non Ind_1emerge con certezza il luogo di effettiva tentata consegna (se o Indirizzo_1 ) né alcuna attività di ricerca almeno nei pressi del luogo generico di Ind_1destinazione ( ), sicché non si può affermare, proprio sulla base della relata, la situazione di irreperibilità assoluta;
-che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità, perchè conforme alla rigorosa applicazione della legge, come da ultimo detto da Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 27080 Anno 2025 (dalla motivazione): << 4.2. È noto che in tema di notificazione della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (così come dell'avviso di accertamento) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Questa Corte (da ultimo, Cass. 30/10/2024, n. 28044, Cass. 03/04/2024, n. 8823, e Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema LL modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
4.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento LL ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cd. pro. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multi, Cass. n. 2877/2018).
4.4. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità LL affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60 primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la cd. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso. >>
-che pertanto, per quanto innanzi rilevato ed accertato dalla relata di notifica, la notificazione della cartella è da considerarsi nulla, anzi più correttamente inesistente (atteso che non è dimostrato neppure con certezza il tentativo di consegna presso il luogo di residenza anagrafica Indirizzo_1);
-che nulla rileva che il certificato prodotto in primo grado dalla contribuente sia idoneo ad attestare la residenza al 2024 e non in precedenza, perchè dalla relata di notifica stessa emerge Indirizzo_1che la residenza anagrafica verificata era proprio quella di;
-che pertanto, trattandosi di ruoli ex art. 36 ter dpr 600/1973, è decorso -alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato, che si pone quale primo atto successivo, avvenuta il 15 gennaio 2024- il termine decadenziale di quattro anni decorrenti dall'anno successivo alla presentazione della dichiarazione liquidata (2016), venuto a scadere il 31 dicembre 2020 ovvero al più tardi, ove sia applicabile (non avendo l'AdE né dedotto né dato la prova della data di consegna dei ruoli) l'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, il 31 dicembre 2022;
-che quindi l'appello va accolto e l'atto impositivo annullato per essere estinta per decadenza la pretesa di cui alla cartella azionata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella soluzione della controversia sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che va di recente consolidandosi;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 26/02/2026Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TA TO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3803/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. EN Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190109885054000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071 80 2023 00038601000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 611/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Il delegato dell'IA LL EN si riporta agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata IA LL EN (AdE); Non costituita l'altra parte pubblica appellata IA LL EN SI (Ader Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo, fondata su cartella di pagamento per ruoli IRPEF per periodo di imposta 2015 iscritti ai sensi dell'art. 36 ter dpr 600/1973, rilevando -per quanto qui specificamente interessa- la infondatezza della eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente estinzione per decadenza della pretesa impositiva, perchè: << Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Direzione Provinciale I di Napoli, costituendosi- ha dato prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 07120190109885054000 avente ad oggetto controlli 36ter dr 600/1973 per Irpef a. i. 2015 avvenuta in data 15/09/2022 (ex art. 60 dpr 600/1973). E' stata prodotta la relata di notifica, effettuata dal messo notificatore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità assoluta del destinatario, a seguito di tre vani accessi (in data 15.12.2021, in data 23.3.2022 ed il 14.9.2022) presso l'indirizzo della ricorrente a Casalnuovo in Ind_1, è stato richiesto il supporto anagrafico e l'atto depositato presso la casa comunale di Casalnuovo con deposito alla casa comunale. Né appare convincente la nota depositata in data 5.11.2024 contenente il certificato di residenza integrante l'indirizzo di resistenza in Ind_1 trattandosi di certificato di residenza non storico rilasciato in data 5.11.2024 e pertanto non dirimente in ordine alla residenza dell'anno 2022. >> ;
-che la contribuente ha appellato, lamentando la nullità assoluta della notificazione per irreperibilità assoluta in assenza del presupposto validamente accertato e riproponendo la questione della estinzione della pretesa per estinzione nonché tutte le altre questioni rigettate in espresso o assorbite;
-che l'AdE si è costituita resistendo;
-che l'Ader, già assente in primo grado, è, benchè ritualmete intimata, rimasta assente anche in questo grado;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada accolto;
-che esaminata la relata di notificazione (effettuata a mezzo messo) risulta effettuata ai sensi dell'art 60 lett. e) dpr 600/1973 nella modalità della irreperibilità assoluta;
-che tuttavia la relata è alquanto ambigua riguardo al luogo di destinazione e certamente non contiene alcuna indicazione LL ricerche effettuate:
• Ind_1e' ambigua perche' l'atto risulta inizialmente indirizzato (genericamente) a (di Casalnuovo) e in tale luogo in data 15 dicembre 2021 viene riferito “ irreperibile richiesta visura Ind_1 ” vi e' in data 23 marzo 2022 annotazione di tentata consegna a con esito “ supporto anagrafico ” , viene quindi annotato a margine destroin pari Ind_1data 23 marzo 2022 “ P.co San Carlo indirizzo insufficiente. Richiesta supporto anagrafico ” ed infine viene annotata in data 14 settembre 2022 tentata Ind_1consegna sempre a , senza alcuna specificazione, con esito irreperibilita' assoluta ed effettuata la notificazione ai sensi dell'art. 60 lett. e) cit.;
• non vi e' alcuna indicazione sulla relata LL ricerche effettuate dal messo, oltre la richiesta di visura (il cui esito viene valutato di insufficienza dell'indirizzo anagrafico), e in data 14 settembre 2022 la tentata consegna, con valutazione di irreperibilita' Ind_1assoluta, viene effettuata a , senza attestare il luogo con riferimento al luogo anagrafico specificato di P.co San Carlo;
-che dunque, premesso che, come risulta anche dalla relata, la contribuente risiedeva Indirizzo_1anagraficamente a secondo la toponomastica comunale, non Ind_1emerge con certezza il luogo di effettiva tentata consegna (se o Indirizzo_1 ) né alcuna attività di ricerca almeno nei pressi del luogo generico di Ind_1destinazione ( ), sicché non si può affermare, proprio sulla base della relata, la situazione di irreperibilità assoluta;
-che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità, perchè conforme alla rigorosa applicazione della legge, come da ultimo detto da Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 27080 Anno 2025 (dalla motivazione): << 4.2. È noto che in tema di notificazione della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (così come dell'avviso di accertamento) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Questa Corte (da ultimo, Cass. 30/10/2024, n. 28044, Cass. 03/04/2024, n. 8823, e Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema LL modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
4.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento LL ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cd. pro. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multi, Cass. n. 2877/2018).
4.4. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità LL affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60 primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la cd. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso. >>
-che pertanto, per quanto innanzi rilevato ed accertato dalla relata di notifica, la notificazione della cartella è da considerarsi nulla, anzi più correttamente inesistente (atteso che non è dimostrato neppure con certezza il tentativo di consegna presso il luogo di residenza anagrafica Indirizzo_1);
-che nulla rileva che il certificato prodotto in primo grado dalla contribuente sia idoneo ad attestare la residenza al 2024 e non in precedenza, perchè dalla relata di notifica stessa emerge Indirizzo_1che la residenza anagrafica verificata era proprio quella di;
-che pertanto, trattandosi di ruoli ex art. 36 ter dpr 600/1973, è decorso -alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato, che si pone quale primo atto successivo, avvenuta il 15 gennaio 2024- il termine decadenziale di quattro anni decorrenti dall'anno successivo alla presentazione della dichiarazione liquidata (2016), venuto a scadere il 31 dicembre 2020 ovvero al più tardi, ove sia applicabile (non avendo l'AdE né dedotto né dato la prova della data di consegna dei ruoli) l'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, il 31 dicembre 2022;
-che quindi l'appello va accolto e l'atto impositivo annullato per essere estinta per decadenza la pretesa di cui alla cartella azionata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella soluzione della controversia sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che va di recente consolidandosi;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.