Art. 5.
Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE MARSICO - ACERBO
Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE MARSICO - ACERBO
Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO