Articolo 5 della Legge 2 aprile 1943, n. 260
Articolo 4
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13 maggio 1943
Art. 5.

Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE MARSICO - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Entrata in vigore il 13 maggio 1943