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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9512 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 14.10.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22857/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. RE AG, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
in persona del sindaco p.t. Controparte_1
appellato contumace
NONCHÉ
, con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Laura Barone, giusta procura in calce alla memoria di costituzione appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza suddetta, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 7.2.2022, ha proposto Parte_1
opposizione ex art.615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120200074772378000, emessa a suo carico a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per talune contravvenzioni al
Codice della Strada relative all'anno 2016 ed elevate dal Controparte_1
evocando in giudizio, oltre a quest'ultimo, l Controparte_3
.
[...]
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto l'omessa o irregolare notifica del verbale sotteso alla cartella e ne ha domandato la nullità, attesa l'intervenuta estinzione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 201,
comma V, del Codice della Strada;
la eccepiva, inoltre, in subordine, Pt_1
la prescrizione del credito vantato dal CP_1
Nella contumacia del si è costituita l' Controparte_1 [...]
, eccependo la carenza della propria legittimazione Controparte_2
passiva, in considerazione della estraneità del concessionario alle vicende che interessano la pretesa sanzionatoria nella fase antecedente alla formazione del ruolo, in cui unico soggetto responsabile è l'Ente creditore.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 11112/2024, pubblicata il CP_1
19.6.2023, ha rigettato la l'opposizione proposta in primo grado poiché
l'attrice non aveva domandato la conversione del rito alla prima udienza e,
inoltre, non aveva assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa ex art 2697
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 cc relativamente alla prova del mancato invio del verbale di accertamento delle infrazioni da parte del in particolare, il primo Controparte_1
giudice ha rilevato che la aveva introdotto l'opposizione con citazione Pt_1
e non con ricorso, come invece richiesto ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011
per le opposizione a verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada, e che non aveva richiesto la conversione del rito nella prima udienza,
con la conseguenza che – stando a quanto statuito nella decisione impugnata
- si consolidava il rito erroneamente introdotto (opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc) con relativo onere per l'opponente di provare i fatti costitutivi della pretesa.
Avverso tale pronuncia, ha formulato appello Parte_1
evidenziando in primo luogo che non sussiste alcun obbligo e/o onere in capo all'attore di chiedere al giudice adito, entro la prima udienza utile, il mutamento di rito;
inoltre, l'appellante ha affermato che il mancato mutamento del rito non avrebbe potuto determinare l'inversione dell'onere probatorio e che, dunque, ricadeva sull'amministrazione l'onere di provare l'avvenuta notifica del verbale di accertamento sottostante la impugnata cartella di pagamento.
L formulando le medesime Controparte_2
doglianze spiegate in primo grado, ha domandato la dichiarazione di difetto della propria legittimazione passiva, vertendo la causa su questione inerenti unicamente al rapporto d'imposta, rispetto al quale nessuna responsabilità
risulta imputabile all' . Controparte_4
Il non si costituiva e dunque veniva dichiarato Controparte_1
contumace.
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha proposto atto di citazione, dalla stessa qualificato come proposto ex art.615 c.p.c.,
lamentando, in primo luogo, l'omessa notifica del verbale di accertamento relativo alle infrazioni del codice della strada.
A tal riguardo si evidenzia che, a prescindere dallo specifico atto introduttivo utilizzato, l'intenzione della era quella di impugnare la Pt_1
cartella di pagamento al fine di far accertare l'estinzione del credito del conseguente alla mancata notifica del verbale di Controparte_1
accertamento nei termini di legge, cioè entro novanta giorni dalla commissione dell'infrazione, così come previsto dall'art 201, comma V, del codice della strada;
si tratta, all'evidenza, di una opposizione cd.
recuperatoria, cioè proposta dopo la notificazione della cartella di pagamento, con la quale l'odierna appellante, più che opporsi all'esecuzione,
intendeva dolersi dei vizi relativi al momento impositivo/sanzionatorio,
antecedenti dunque alla formazione della cartella di pagamento, che fisiologicamente vengono azionati attraverso il ricorso ex art.7 del D. lgs
150/2011.
L'opposizione recuperatoria consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica del verbale di accertamento delle contravvenzioni al
Codice della Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo all'atto sanzionatorio, a condizione che venga esercitato entro il termine di giorni trenta, previsto dall'art. 7 cit., decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò premesso, si evidenzia che l'introduzione della domanda con
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 citazione e non con ricorso, così come previsto ex art.7 cit., non osta a una riqualificazione dell'originaria domanda proposta con citazione in termini di opposizione recuperatoria.
In proposito sovviene quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 22080 del 22/09/2017:
“L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto
estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione
del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art.
7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di
fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare
la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da
impugnare. È vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella
proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza
delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma
queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al
procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale
una volta divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa,
invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà
appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv.
n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi
dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal
giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della
domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla
parte”.
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 2.1 Tanto esposto, va rimarcato che, qualificata come recuperatoria l'opposizione proposta dall'odierno appellante, sullo stesso incombe esclusivamente l'onere di notificare tempestivamente l'atto introduttivo, non potendo, viceversa, gravare sull'appellante, come invece statuito nella pronuncia appellata, anche quello di richiedere la conversione del rito, in assenza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso.
A tal uopo rileva quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite della suprema Corte, secondo le quali “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n.
150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e
che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente
instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli
effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze
e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia
dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs.
n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire
all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando
fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo,
sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che
avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione,
quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del
ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass., S. U., n. 758
del 12/01/2022).
Ciò premesso, rilevata la tempestività della citazione e della notificazione della medesima, essendo stata la cartella notificata il 20.1.2022,
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 si evidenzia che il diritto di credito cui essa afferisce risulta estinto ai sensi dell'art. 201, comma V, del Codice della Strada, secondo il quale “l'obbligo
di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.”
Nessuna prova, infatti, è stata fornita da parte dell'ente impositore circa l'avvenuta notificazione del verbale di contestazione dell'illecito, in difetto della quale, come detto, il credito, ai sensi dell'art. 201 cit., deve intendersi estinto.
3. Quanto alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, va chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (v. Cass., Sez. III, n. 11661/24).
Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che
informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine
dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita
dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la
riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della
lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass., Sez. II., n. 24678/18;
Sez. III, n. 2570/17).
Analogamente, il non può essere considerato Controparte_1
estraneo alla vicenda processuale, rivestendo esso la qualità di ente impositore ed essendo, dunque, titolare del credito contestato e legittimato passivo all'azione ex art. 7 d. lgs. cit.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del e dell' , Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 11112/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nulla la cartella di pagamento n.
07120200074772378000 ed estinto il credito in essa indicato;
2. condanna l' e il Controparte_2 CP_1
in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in
[...]
favore di liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione Parte_1
fino a € 1.100,00), in complessivi € 280,00 per compensi di primo grado (dei quali € 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva ed € 120,00 per la fase decisoria), € 64,50
per esborsi ed € 350,00 per compensi di secondo grado (dei
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da attribuirsi all'avv.
RE AG, dichiaratosi anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GU NE
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 14.10.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22857/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. RE AG, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
in persona del sindaco p.t. Controparte_1
appellato contumace
NONCHÉ
, con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Laura Barone, giusta procura in calce alla memoria di costituzione appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza suddetta, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 7.2.2022, ha proposto Parte_1
opposizione ex art.615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120200074772378000, emessa a suo carico a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per talune contravvenzioni al
Codice della Strada relative all'anno 2016 ed elevate dal Controparte_1
evocando in giudizio, oltre a quest'ultimo, l Controparte_3
.
[...]
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto l'omessa o irregolare notifica del verbale sotteso alla cartella e ne ha domandato la nullità, attesa l'intervenuta estinzione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 201,
comma V, del Codice della Strada;
la eccepiva, inoltre, in subordine, Pt_1
la prescrizione del credito vantato dal CP_1
Nella contumacia del si è costituita l' Controparte_1 [...]
, eccependo la carenza della propria legittimazione Controparte_2
passiva, in considerazione della estraneità del concessionario alle vicende che interessano la pretesa sanzionatoria nella fase antecedente alla formazione del ruolo, in cui unico soggetto responsabile è l'Ente creditore.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 11112/2024, pubblicata il CP_1
19.6.2023, ha rigettato la l'opposizione proposta in primo grado poiché
l'attrice non aveva domandato la conversione del rito alla prima udienza e,
inoltre, non aveva assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa ex art 2697
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 cc relativamente alla prova del mancato invio del verbale di accertamento delle infrazioni da parte del in particolare, il primo Controparte_1
giudice ha rilevato che la aveva introdotto l'opposizione con citazione Pt_1
e non con ricorso, come invece richiesto ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011
per le opposizione a verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada, e che non aveva richiesto la conversione del rito nella prima udienza,
con la conseguenza che – stando a quanto statuito nella decisione impugnata
- si consolidava il rito erroneamente introdotto (opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc) con relativo onere per l'opponente di provare i fatti costitutivi della pretesa.
Avverso tale pronuncia, ha formulato appello Parte_1
evidenziando in primo luogo che non sussiste alcun obbligo e/o onere in capo all'attore di chiedere al giudice adito, entro la prima udienza utile, il mutamento di rito;
inoltre, l'appellante ha affermato che il mancato mutamento del rito non avrebbe potuto determinare l'inversione dell'onere probatorio e che, dunque, ricadeva sull'amministrazione l'onere di provare l'avvenuta notifica del verbale di accertamento sottostante la impugnata cartella di pagamento.
L formulando le medesime Controparte_2
doglianze spiegate in primo grado, ha domandato la dichiarazione di difetto della propria legittimazione passiva, vertendo la causa su questione inerenti unicamente al rapporto d'imposta, rispetto al quale nessuna responsabilità
risulta imputabile all' . Controparte_4
Il non si costituiva e dunque veniva dichiarato Controparte_1
contumace.
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha proposto atto di citazione, dalla stessa qualificato come proposto ex art.615 c.p.c.,
lamentando, in primo luogo, l'omessa notifica del verbale di accertamento relativo alle infrazioni del codice della strada.
A tal riguardo si evidenzia che, a prescindere dallo specifico atto introduttivo utilizzato, l'intenzione della era quella di impugnare la Pt_1
cartella di pagamento al fine di far accertare l'estinzione del credito del conseguente alla mancata notifica del verbale di Controparte_1
accertamento nei termini di legge, cioè entro novanta giorni dalla commissione dell'infrazione, così come previsto dall'art 201, comma V, del codice della strada;
si tratta, all'evidenza, di una opposizione cd.
recuperatoria, cioè proposta dopo la notificazione della cartella di pagamento, con la quale l'odierna appellante, più che opporsi all'esecuzione,
intendeva dolersi dei vizi relativi al momento impositivo/sanzionatorio,
antecedenti dunque alla formazione della cartella di pagamento, che fisiologicamente vengono azionati attraverso il ricorso ex art.7 del D. lgs
150/2011.
L'opposizione recuperatoria consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica del verbale di accertamento delle contravvenzioni al
Codice della Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo all'atto sanzionatorio, a condizione che venga esercitato entro il termine di giorni trenta, previsto dall'art. 7 cit., decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò premesso, si evidenzia che l'introduzione della domanda con
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 citazione e non con ricorso, così come previsto ex art.7 cit., non osta a una riqualificazione dell'originaria domanda proposta con citazione in termini di opposizione recuperatoria.
In proposito sovviene quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 22080 del 22/09/2017:
“L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto
estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione
del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art.
7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di
fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare
la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da
impugnare. È vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella
proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza
delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma
queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma anche al
procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale
una volta divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa,
invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà
appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv.
n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi
dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal
giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della
domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla
parte”.
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 2.1 Tanto esposto, va rimarcato che, qualificata come recuperatoria l'opposizione proposta dall'odierno appellante, sullo stesso incombe esclusivamente l'onere di notificare tempestivamente l'atto introduttivo, non potendo, viceversa, gravare sull'appellante, come invece statuito nella pronuncia appellata, anche quello di richiedere la conversione del rito, in assenza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso.
A tal uopo rileva quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite della suprema Corte, secondo le quali “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n.
150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e
che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente
instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli
effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze
e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia
dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs.
n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire
all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando
fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo,
sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che
avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione,
quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del
ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass., S. U., n. 758
del 12/01/2022).
Ciò premesso, rilevata la tempestività della citazione e della notificazione della medesima, essendo stata la cartella notificata il 20.1.2022,
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 si evidenzia che il diritto di credito cui essa afferisce risulta estinto ai sensi dell'art. 201, comma V, del Codice della Strada, secondo il quale “l'obbligo
di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.”
Nessuna prova, infatti, è stata fornita da parte dell'ente impositore circa l'avvenuta notificazione del verbale di contestazione dell'illecito, in difetto della quale, come detto, il credito, ai sensi dell'art. 201 cit., deve intendersi estinto.
3. Quanto alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, va chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (v. Cass., Sez. III, n. 11661/24).
Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che
informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine
dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita
dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la
riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della
lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass., Sez. II., n. 24678/18;
Sez. III, n. 2570/17).
Analogamente, il non può essere considerato Controparte_1
estraneo alla vicenda processuale, rivestendo esso la qualità di ente impositore ed essendo, dunque, titolare del credito contestato e legittimato passivo all'azione ex art. 7 d. lgs. cit.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del e dell' , Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 11112/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nulla la cartella di pagamento n.
07120200074772378000 ed estinto il credito in essa indicato;
2. condanna l' e il Controparte_2 CP_1
in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in
[...]
favore di liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione Parte_1
fino a € 1.100,00), in complessivi € 280,00 per compensi di primo grado (dei quali € 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva ed € 120,00 per la fase decisoria), € 64,50
per esborsi ed € 350,00 per compensi di secondo grado (dei
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da attribuirsi all'avv.
RE AG, dichiaratosi anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GU NE
Proc. n. 22857/24 r.g.a.c. Pagina 9 di 9