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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1069 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 viale del Cassero, n. 18/B, presso lo studio dell'avv.to Valentino Viali che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Roma, via Crescenzio, n. 20, presso lo studio dell'avv.to Antonio Tedesco che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: modifica delle condizioni riguardante figlio nato fuori dal matrimonio;
conclusioni: le parti all'udienza del 9/12/2025 precisavano le conclusioni come da verbale in pari data;
gli atti venivano comunicati al PM in data 9/07/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26/06/2025, la ricorrente, richiamato il decreto adottato da questo Tribunale nell'anno 2021, chiedeva la modifica parziale del provvedimento mediante l'eliminazione della presenza di persona di fiducia in occasione del pernotto del figlio minore di anni 9 presso di sé e la quantificazione del contributo paterno al Per_1 mantenimento in misura pari ad euro 500,00 mensili, nonché la ripartizione in pari quota tra i genitori delle spese straordinarie. Il giudice, con decreto del 9/07/2025, fissava udienza per la comparizione delle parti al 4/11/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio, udienza poi rinviata all'11/11/2025. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo accertarsi previo approfondimento medico l'idoneità della madre a pernottare con il figlio minore, confermare la disciplina del collocamento e dell'affido alternato, e respingersi le domande di carattere economico formulate dalla ricorrente.
pagina 1 di 3 All'udienza dell'11/11/2025, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che prevedeva l'eliminazione della persona di fiducia in occasione del pernotto del minore presso la madre e la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 70% e la percezione integrale dell'AU (pari ad euro 204,00 mensili) da parte della madre, e rinviava per consentire alle parti di valutare la proposta formulata all'udienza del 9/12/2025. All'udienza del 9/12/2025, le parti accettavano la proposta formulata dal giudice, il padre esprimeva il proprio consenso al trasferimento della residenza anagrafica presso la madre, i difensori chiedevano l'accoglimento dell'accordo raggiunto, con rinuncia al termine per gli scritti conclusionali e il giudice riservava la decisione al Tribunale, competente nella composizione collegiale. Il Collegio osserva che l'intesa relativa alle condizioni economiche riguardanti la prole appare condivisibile, avuto riguardo all'attuale situazione economica di ciascun genitore ed alle rispettive condizioni di vita. In particolare, l'eliminazione della presenza di persona di fiducia in occasione del pernotto del minore presso la madre riposa sul miglioramento delle sue condizioni psico-fisiche in ragione della sottoposizione ai trattamenti a far data dall'adozione del decreto nell'anno 2021 ossia per un periodo di tempo significativo (v. certificazione del DSM del 15/05/2025 nel quale si attesta che la signora è in cura presso il servizio da aprile 2020 e che segue un percorso di psicoterapia individuale, nonché è aderente al progetto di cura, effettuano la terapia psicofarmacologica mensile;
v. anche certificato dallo psichiatra del 31/03/2025 che attesta che la madre presenta una condizione psichica di compenso e che le cure somministrate hanno portato “grazie alla buona compliance” un attuale “ottimo esito”, poiché la donna “è vigile, lucida, orientata e mnesica. Il pensiero e la senso-percezione sono privi di errori. L'umore è nel range della normalità e l'affettività adeguata al contesto ed alle situazioni di vita. Il comportamento è corretto”; il professionista aggiunge: “La è pertanto funzionante nella cura di sé, Parte_1 dell'attività lavorativa e delle relazioni interpersonali. In particolare, in questi anni, si è mostrata sempre in grado di provvedere al figlio … Alla luce di quanto riferito ed osservato anche nelle recenti ed attuali visite specialistiche, si specifica che non vi è più la necessità … che il minore a casa della debba usufruire della contemporanea presenza di altro Parte_1 adulto”). Quanto precede va messo in relazione con l'allegazione del padre in merito al fatto che oggi i genitori hanno raggiunto “un equilibrio genitoriale perfetto” mediante l'applicazione dell'affidamento alternato e che il bambino evidenzia “una crescita serena”, riconoscendo l'esistenza di “tangibili miglioramenti” nelle condizioni della madre. Si dispone, pertanto, in conformità della richiesta delle parti, con compensazione delle spese in ragione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni vigenti:
-prevede l'eliminazione della presenza di persona di fiducia in occasione del pernotto del minore presso la mamma;
-il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuare sulla base del pagina 2 di 3 protocollo in uso presso questo Tribunale;
la madre percepirà in via integrale l'assegno unico (attualmente pari ad euro 204,00 mensili). Spese compensate Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1069 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 viale del Cassero, n. 18/B, presso lo studio dell'avv.to Valentino Viali che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Roma, via Crescenzio, n. 20, presso lo studio dell'avv.to Antonio Tedesco che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: modifica delle condizioni riguardante figlio nato fuori dal matrimonio;
conclusioni: le parti all'udienza del 9/12/2025 precisavano le conclusioni come da verbale in pari data;
gli atti venivano comunicati al PM in data 9/07/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26/06/2025, la ricorrente, richiamato il decreto adottato da questo Tribunale nell'anno 2021, chiedeva la modifica parziale del provvedimento mediante l'eliminazione della presenza di persona di fiducia in occasione del pernotto del figlio minore di anni 9 presso di sé e la quantificazione del contributo paterno al Per_1 mantenimento in misura pari ad euro 500,00 mensili, nonché la ripartizione in pari quota tra i genitori delle spese straordinarie. Il giudice, con decreto del 9/07/2025, fissava udienza per la comparizione delle parti al 4/11/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio, udienza poi rinviata all'11/11/2025. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo accertarsi previo approfondimento medico l'idoneità della madre a pernottare con il figlio minore, confermare la disciplina del collocamento e dell'affido alternato, e respingersi le domande di carattere economico formulate dalla ricorrente.
pagina 1 di 3 All'udienza dell'11/11/2025, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che prevedeva l'eliminazione della persona di fiducia in occasione del pernotto del minore presso la madre e la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 70% e la percezione integrale dell'AU (pari ad euro 204,00 mensili) da parte della madre, e rinviava per consentire alle parti di valutare la proposta formulata all'udienza del 9/12/2025. All'udienza del 9/12/2025, le parti accettavano la proposta formulata dal giudice, il padre esprimeva il proprio consenso al trasferimento della residenza anagrafica presso la madre, i difensori chiedevano l'accoglimento dell'accordo raggiunto, con rinuncia al termine per gli scritti conclusionali e il giudice riservava la decisione al Tribunale, competente nella composizione collegiale. Il Collegio osserva che l'intesa relativa alle condizioni economiche riguardanti la prole appare condivisibile, avuto riguardo all'attuale situazione economica di ciascun genitore ed alle rispettive condizioni di vita. In particolare, l'eliminazione della presenza di persona di fiducia in occasione del pernotto del minore presso la madre riposa sul miglioramento delle sue condizioni psico-fisiche in ragione della sottoposizione ai trattamenti a far data dall'adozione del decreto nell'anno 2021 ossia per un periodo di tempo significativo (v. certificazione del DSM del 15/05/2025 nel quale si attesta che la signora è in cura presso il servizio da aprile 2020 e che segue un percorso di psicoterapia individuale, nonché è aderente al progetto di cura, effettuano la terapia psicofarmacologica mensile;
v. anche certificato dallo psichiatra del 31/03/2025 che attesta che la madre presenta una condizione psichica di compenso e che le cure somministrate hanno portato “grazie alla buona compliance” un attuale “ottimo esito”, poiché la donna “è vigile, lucida, orientata e mnesica. Il pensiero e la senso-percezione sono privi di errori. L'umore è nel range della normalità e l'affettività adeguata al contesto ed alle situazioni di vita. Il comportamento è corretto”; il professionista aggiunge: “La è pertanto funzionante nella cura di sé, Parte_1 dell'attività lavorativa e delle relazioni interpersonali. In particolare, in questi anni, si è mostrata sempre in grado di provvedere al figlio … Alla luce di quanto riferito ed osservato anche nelle recenti ed attuali visite specialistiche, si specifica che non vi è più la necessità … che il minore a casa della debba usufruire della contemporanea presenza di altro Parte_1 adulto”). Quanto precede va messo in relazione con l'allegazione del padre in merito al fatto che oggi i genitori hanno raggiunto “un equilibrio genitoriale perfetto” mediante l'applicazione dell'affidamento alternato e che il bambino evidenzia “una crescita serena”, riconoscendo l'esistenza di “tangibili miglioramenti” nelle condizioni della madre. Si dispone, pertanto, in conformità della richiesta delle parti, con compensazione delle spese in ragione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni vigenti:
-prevede l'eliminazione della presenza di persona di fiducia in occasione del pernotto del minore presso la mamma;
-il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile pari ad euro 200,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuare sulla base del pagina 2 di 3 protocollo in uso presso questo Tribunale;
la madre percepirà in via integrale l'assegno unico (attualmente pari ad euro 204,00 mensili). Spese compensate Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
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