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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3793/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINELLI CINZIA
e
AR RG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI C.F._2
CINZIA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e domicilio ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla variazione medesima, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
2) La figlia minore iene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente in relazione agli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla figlia riguardo a istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima.
4) Ciascun genitore si obbliga fin da ora a favorire il rapporto della figlia con l'altro affinché abbia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e mantenga relazioni significative con i nonni e con i familiari di ciascun ramo genitoriale.
5) I genitori si obbligano a crescere la figlia nel rispetto dei precetti della religione musulmana da loro praticata.
6) Il padre terrà la figlia minore a week end alterni, dalle ore 10:00 del sabato, prelevandola dall'abitazione materna per ivi riaccompagnarla alle ore 21:00 della domenica.
In ogni caso la minore, previo accordo tra i genitori tramite e-mail, sms e whatsapp e nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, potrà rimanere con il padre in giorni ed orari diversi da quelli sopra fissati.
Durante il periodo natalizio, il padre trascorrerà con la figlia 7 giorni consecutivi, mentre durante le vacanze pasquali la terrà due giorni consecutivi. La minore trascorrerà l'intera giornata della festa dell'Agnello con il padre e la festa a fine Ramadan con la madre.
Tutte le altre festività infrasettimanali previste dal calendario (es. 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno…), verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata.
Quando tali festività ricadranno nel fine settimana, le medesime verranno godute dal genitore che per calendario ha la figlia con sé.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive.
Detto periodo dovrà essere concordato dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno, in caso di mancato accordo la scelta spetterà alla madre per gli anni dispari e al padre per quelli pari.
Durante i periodi di vacanza della minore con la madre il diritto di visita del padre sarà sospeso.
I genitori si impegnano a comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico della località di villeggiatura in cui ciascuno trascorrerà le vacanze con la figlia.
Qualora le due settimane di vacanza estiva con un genitore siano consecutive, l'altro avrà la facoltà, se lo desidera e sempre compatibilmente con gli impegni della minore, di passare a trovarla, dando, comunque, un preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun genitore sarà libero di scegliere il luogo di vacanza, il consenso dell'altro, espresso per iscritto anche a mezzo di semplice e-mail, sarà necessario solo per i viaggi fuori dai confini dell'Unione Europea.
Le spese che ciascun genitore affronterà per portare la figlia in vacanza con sé non saranno rimborsabili dall'altro, faranno eccezione le spese per vacanze che la figlia farà da sola (ad esempio colonia estiva, campeggi, vacanze studio, vacanze con amici) che saranno divise al 50% come da protocollo di seguito indicato.
Per eventuali periodi di vacanza in stagione diversa da quella estiva, i genitori si accorderanno di volta in volta, così come potranno concordare variazioni a quanto sopra previsto.
7) Il signor , in considerazione del fatto che la signora IO provvede per maggior tempo alla cura Pt_1
della figlia con dispendio di attività domestica e del maggior onere che grava sulla stessa in qualità di genitore collocatario, si obbliga a corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, la somma mensile di € 200,00, soggetta annualmente a rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui la signora IO fornirà codice IBAN.
Ciascun coniuge contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposti da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e)mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ludiche e pertinente corredo e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze che i figli faranno da soli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, dovrà essere effettuato dall'altro, mediante bonifico, entro il primo giorno del mese successivo.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, centri estivi e baby sitter, spese sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Per quanto concerne la detrazione per i figli a carico, essendo l'affidamento condiviso, compete a ciascun coniuge nella misura del 50%; qualora uno dei due non potesse usufruirne, permetterà all'altro di usufruirne per intero a patto che il coniuge che ha detratto per intero rimborsi all'altro il 50% della detrazione stessa.
8) L'assegno unico ed ogni altra prestazione economica erogata a qualunque titolo dallo Stato e/o da altro ente pubblico per la figlia verrà percepita per intero dalla signora IO.
9) Nella casa coniugale sita a Spilamberto (MO), Via Passetto n. 44, rimarrà a vivere il signor , Pt_1
mentre la signora IO, col consenso del marito si trasferirà con la figlia, al deposito del presente ricorso, a
San Giorgio in Piano (BO) presso l'abitazione della madre, ivi fissando la propria residenza e quella della minore.
La signora IO ha già provveduto ad asportare mobili e suppellettili di suo interesse.
10) I coniugi hanno già provveduto a ripartire i risparmi accantonati in costanza di matrimonio.
11) I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito tutti i loro pregressi rapporti di dare/avere, di carattere economico e patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando ad ogni ulteriore eventuale diritto e/o pretesa reciproca, anche qui non menzionata, e alla relativa azione giudiziale in proposito.
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; - Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e AR RG, ogni diversa domanda, deduzione Parte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]
OC il 17/02/1996 e AR RG nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Spilamberto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2021 , atto n.1, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3793/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINELLI CINZIA
e
AR RG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI C.F._2
CINZIA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e domicilio ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla variazione medesima, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
2) La figlia minore iene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente in relazione agli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla figlia riguardo a istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima.
4) Ciascun genitore si obbliga fin da ora a favorire il rapporto della figlia con l'altro affinché abbia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e mantenga relazioni significative con i nonni e con i familiari di ciascun ramo genitoriale.
5) I genitori si obbligano a crescere la figlia nel rispetto dei precetti della religione musulmana da loro praticata.
6) Il padre terrà la figlia minore a week end alterni, dalle ore 10:00 del sabato, prelevandola dall'abitazione materna per ivi riaccompagnarla alle ore 21:00 della domenica.
In ogni caso la minore, previo accordo tra i genitori tramite e-mail, sms e whatsapp e nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, potrà rimanere con il padre in giorni ed orari diversi da quelli sopra fissati.
Durante il periodo natalizio, il padre trascorrerà con la figlia 7 giorni consecutivi, mentre durante le vacanze pasquali la terrà due giorni consecutivi. La minore trascorrerà l'intera giornata della festa dell'Agnello con il padre e la festa a fine Ramadan con la madre.
Tutte le altre festività infrasettimanali previste dal calendario (es. 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno…), verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata.
Quando tali festività ricadranno nel fine settimana, le medesime verranno godute dal genitore che per calendario ha la figlia con sé.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive.
Detto periodo dovrà essere concordato dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno, in caso di mancato accordo la scelta spetterà alla madre per gli anni dispari e al padre per quelli pari.
Durante i periodi di vacanza della minore con la madre il diritto di visita del padre sarà sospeso.
I genitori si impegnano a comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico della località di villeggiatura in cui ciascuno trascorrerà le vacanze con la figlia.
Qualora le due settimane di vacanza estiva con un genitore siano consecutive, l'altro avrà la facoltà, se lo desidera e sempre compatibilmente con gli impegni della minore, di passare a trovarla, dando, comunque, un preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun genitore sarà libero di scegliere il luogo di vacanza, il consenso dell'altro, espresso per iscritto anche a mezzo di semplice e-mail, sarà necessario solo per i viaggi fuori dai confini dell'Unione Europea.
Le spese che ciascun genitore affronterà per portare la figlia in vacanza con sé non saranno rimborsabili dall'altro, faranno eccezione le spese per vacanze che la figlia farà da sola (ad esempio colonia estiva, campeggi, vacanze studio, vacanze con amici) che saranno divise al 50% come da protocollo di seguito indicato.
Per eventuali periodi di vacanza in stagione diversa da quella estiva, i genitori si accorderanno di volta in volta, così come potranno concordare variazioni a quanto sopra previsto.
7) Il signor , in considerazione del fatto che la signora IO provvede per maggior tempo alla cura Pt_1
della figlia con dispendio di attività domestica e del maggior onere che grava sulla stessa in qualità di genitore collocatario, si obbliga a corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, la somma mensile di € 200,00, soggetta annualmente a rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui la signora IO fornirà codice IBAN.
Ciascun coniuge contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposti da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e)mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ludiche e pertinente corredo e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze che i figli faranno da soli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, dovrà essere effettuato dall'altro, mediante bonifico, entro il primo giorno del mese successivo.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, centri estivi e baby sitter, spese sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Per quanto concerne la detrazione per i figli a carico, essendo l'affidamento condiviso, compete a ciascun coniuge nella misura del 50%; qualora uno dei due non potesse usufruirne, permetterà all'altro di usufruirne per intero a patto che il coniuge che ha detratto per intero rimborsi all'altro il 50% della detrazione stessa.
8) L'assegno unico ed ogni altra prestazione economica erogata a qualunque titolo dallo Stato e/o da altro ente pubblico per la figlia verrà percepita per intero dalla signora IO.
9) Nella casa coniugale sita a Spilamberto (MO), Via Passetto n. 44, rimarrà a vivere il signor , Pt_1
mentre la signora IO, col consenso del marito si trasferirà con la figlia, al deposito del presente ricorso, a
San Giorgio in Piano (BO) presso l'abitazione della madre, ivi fissando la propria residenza e quella della minore.
La signora IO ha già provveduto ad asportare mobili e suppellettili di suo interesse.
10) I coniugi hanno già provveduto a ripartire i risparmi accantonati in costanza di matrimonio.
11) I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito tutti i loro pregressi rapporti di dare/avere, di carattere economico e patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando ad ogni ulteriore eventuale diritto e/o pretesa reciproca, anche qui non menzionata, e alla relativa azione giudiziale in proposito.
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; - Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e AR RG, ogni diversa domanda, deduzione Parte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]
OC il 17/02/1996 e AR RG nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Spilamberto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2021 , atto n.1, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale