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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARABINI GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CESURA N. 4 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TARABINI GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
CESURA 4 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.06.2008 in Chiuro (SO) e contraevano Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chiuro
(SO), atto n. 4, p. II, s. A, anno 2008).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (06.11.2009), (09.02.2012) e Per_1 Persona_2
(04.08.2014). Persona_3
1.2 Con sentenza n. 35 del 01.07.2024, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 03.02.2025, e Controparte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale Parte_1
tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.02.2025.
3. All'udienza del 02.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 18.06.2024 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Controparte_1
Sondrio (SO) il 21.04.1979 e nato a Montagna in [...] il Parte_1
12.01.1965, celebrato il 21.06.2008 a Chiuro (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 4, p. II, s. A, anno 2008; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiuro (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, che hanno l'obbligo di reciproca e vicendevole cooperazione al fine di realizzare gli interessi dei minori
e vivranno con la madre presso la casa coniugale in Chiuro, via Madonna di
Campagna n. 7;
2) il padre terrà con sé i figli i fine settimana alternati dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 21.00. Per quanto riguarda le festività per il Natale e per la Pasqua, i figli minori quando trascorreranno il Natale con la madre faranno la
Pasqua con il padre e viceversa. Il tutto salvo diversi accordi intervenuti tra i coniugi. Durante l'estate il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre almeno una settimana prima;
pagina 3 di 4 3) il signor e la signora sono entrambi economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti disponendo di redditi propri e nulla hanno a pretendere reciprocamente, avendo già definito tutti i rapporti di natura patrimoniale;
4) il signor verserà, invece, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Parte_1
signora la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli. La somma CP_1
sarà aumentata proporzionalmente a seguito di rivalutazione Istat;
5) sono inoltre a carico dei genitori, in ragione di metà per ciascuno, tutte le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio e da previamente concordare e successivamente documentare, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili;
6) i coniugi prestano fin da ora il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARABINI GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CESURA N. 4 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TARABINI GIUSEPPE (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
CESURA 4 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.06.2008 in Chiuro (SO) e contraevano Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chiuro
(SO), atto n. 4, p. II, s. A, anno 2008).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (06.11.2009), (09.02.2012) e Per_1 Persona_2
(04.08.2014). Persona_3
1.2 Con sentenza n. 35 del 01.07.2024, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 03.02.2025, e Controparte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale Parte_1
tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.02.2025.
3. All'udienza del 02.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 18.06.2024 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Controparte_1
Sondrio (SO) il 21.04.1979 e nato a Montagna in [...] il Parte_1
12.01.1965, celebrato il 21.06.2008 a Chiuro (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 4, p. II, s. A, anno 2008; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiuro (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, che hanno l'obbligo di reciproca e vicendevole cooperazione al fine di realizzare gli interessi dei minori
e vivranno con la madre presso la casa coniugale in Chiuro, via Madonna di
Campagna n. 7;
2) il padre terrà con sé i figli i fine settimana alternati dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 21.00. Per quanto riguarda le festività per il Natale e per la Pasqua, i figli minori quando trascorreranno il Natale con la madre faranno la
Pasqua con il padre e viceversa. Il tutto salvo diversi accordi intervenuti tra i coniugi. Durante l'estate il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre almeno una settimana prima;
pagina 3 di 4 3) il signor e la signora sono entrambi economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti disponendo di redditi propri e nulla hanno a pretendere reciprocamente, avendo già definito tutti i rapporti di natura patrimoniale;
4) il signor verserà, invece, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Parte_1
signora la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli. La somma CP_1
sarà aumentata proporzionalmente a seguito di rivalutazione Istat;
5) sono inoltre a carico dei genitori, in ragione di metà per ciascuno, tutte le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio e da previamente concordare e successivamente documentare, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili;
6) i coniugi prestano fin da ora il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4