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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 3040/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PUTIGNANO LUCA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MATTIA MARCELLA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2022, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32420220000317341000 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di addebito n. 32420220000317341000, notificato tramite posta in data 28-7-2022 per l'importo di € 8.778,12, per intervenuta prescrizione del debito, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
In sostanza ed in maniera pressoché assorbente l'istante deduceva la compiuta prescrizione CP_ quinquennale del presunto credito contributivo e del diritto dell' di recuperare le predette somme, con contestuale istanza di sospensione dell'avviso impugnato. CP_ Si costituiva l' contestando, in via preliminare ed assorbente, l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'opposto avviso di addebito per intervenuta prescrizione chiedendone, di contro, la conferma.
Concessa la sospensione del provvedimento impugnato, all'udienza odierna discussa la causa il
Giudice decideva come da separato dispositivo.
*** Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Com'è noto, sulla decorrenza della prescrizione, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi, fissi e a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ai sensi della L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ai sensi del D.Lgs. n.
462 del 1997, ex art. 1, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n.
13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018 alla cui più ampia motivazione si rinvia;
da ultimo Cass. n. 5413 del 2020).
Il richiamato principio risulta in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) (fra tante, Cass., n. 1511 del 2021). Si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti, in considerazione delle disposizioni, ratione temporis, inerenti al versamento, nella specie dei contributi, fissi e a percentuale, in riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2015 i cui termini di versamento non cadono nel medesimo anno di riferimento del reddito prodotto.
Nella specie, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi e della notifica dell'atto di accertamento del 2020 (di cui non v'è prova in atti), la rata dei contributi dovuti sul minimale per il
2015 era senz'altro prescritta alla data del 28.7.2022.
Il ricorso deve pertanto esser accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
pqm
Il tribunale di Brindisi definitivamente pronunciando sul ricorso proposto tra le parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato e meglio indicato in narrativa accertando che il relativo credito è prescritto, CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1890,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario.
Brindisi, 25/02/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio