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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
GI VA, all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3063/2020 R.G. vertente
fra
, nato a [...], in data [...], , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente alla Contrada Incoronata, snc, ed elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla
Via Giovanni XXIII, 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pagano,
RICORRENTE
Il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, C.F. n. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato.
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 30.12.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto in data 16.02.1980 dal
, mediante contratto di lavoro di Controparte_1 natura subordinata a tempo pieno (36 ore settimanali con orario dalle ore 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì compreso e due rientri pomeridiani dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle sole giornate di martedì e giovedì), ed indeterminato con la qualifica di impiegato e mansione di capo tecnico (area 3, F3 – già area C, posizione C2, poi transitavo nel livello F4 in qualità di funzionario per le tecnologie dal gennaio 2018 - all. 1), prestando sempre la propria attività lavorativa presso il museo archeologico nazionale “M. Pallottino” del Melfese (sito nel castello di Melfi); deduceva che: nello svolgimento del rapporto lavorativo in questione, sono intercorse le seguenti variazioni;
1) Svolgimento di mansioni superiore per sostituzione dal 1.02.2013 al 30.11.2016; Dal
1.02.2013 al 30.11.2016, in sostituzione del direttore del Controparte_3 dott.ssa (inquadrata nell'Area 3, F6 - già area C – del CCNL Ministeri), che Persona_1 nonostante lo svolgimento continuativo di tali mansioni superiori per sostituzione, espletate su diretto incarico datoriale , rimaneva senza alcun riscontro di sorta larichiesta di riconoscimento del livello di inquadramento superiore espletato;
2) Svolgimento di mansioni superiori dal 1.12.2016 all'attualità; Dopo la sostituzione eseguita dal 1.02.2013 al
30.11.2016 ha continuato a svolgere, sempre in maniera continuativa e prevalente, dal
1.12.2016 all'attualità (senza alcuna interruzione dal 1.02.2013 e non in sostituzione di altro dipendente), la mansione di “responsabile di sede”
Tanto premesso in fatto adiva il Giudice al fine di : 1) In via principale, accertata la riconducibilità delle mansioni svolte dal sig. alle attribuzioni proprie del Parte_1 direttore di sede del Museo Nazionale Archeologico del Melfese “M. Pallottino” di Melfi
(PZ), dal 1.02.2013 al 30.11.2016, e poi di responsabile di sede della Soprintendenza
Archeologica delle Arti e Paesaggio della Basilicata dal 1.12.2016 all'attualità, con posizione economica Area 3, F6, del CCNL di riferimento o altra posizione economica accertata in corso di giudizio, ordinare al di Controparte_1 inquadrarlo in detta categoria a far data dal febbraio 2013 o dalla data diversa ritenuta di giustizia e la condanna dello stesso al pagamento delle differenze retributive tra CP_1 quanto percepito e quanto dovuto in relazione al diverso inquadramento ricoperto, pari ad €
29.215,75 lordi complessivi (€ 11.218,95 per il primo periodo dal 1.02.2013 al 30.11.2016 ed
€ 17.996,80 per il secondo periodo dal 1.12.2016 al dicembre 2020), o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla regolarizzazione contributiva, ovvero, in via
2 subordinata, condannare il al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente per quanto indicato nell'atto introduttivo, pari ad € 29.215,75 lordi complessivi o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla contribuzione dovuta per tale livello di inquadramento ricoperto;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da riconoscere all'avv. in quanto antistatario.
Non si costituiva il , in persona del Controparte_1
pro-tempore. CP_2
La causa, previa dichiarazione di contumacia della società resistente, veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice subentrato nella trattazione della causa, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda non merita accoglimento.
Non risultano adeguatamente provate le asserite mansioni superiori, avendo la parte ricorrente, in parte qua, fornito allegazioni generiche e prive di adeguato riscontro probatorio, stante la genericità del capitolo di prova formulato ed acquisito, che non consente di affermare se il ricorrente abbia svolto le mansioni superiori in prevalenza ed in autonomia. Sul punto,
l'istruttoria orale espletata non appare esaustiva. Infatti, tutti i testi escussi si sono limitati a confermare capitoli di prova aventi ad oggetto la mera elencazione delle attività svolte dalla ricorrente, tuttavia alcuna prova è stata offerta sull'elemento caratterizzante la categoria rivendicata né sul meramente affermato requisito della prevalenza.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non sarebbe possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento del dipendente.
In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte avessero un profilo che andasse oltre la natura operativa, raggiungendo la caratterizzazione propria della categoria domandata, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dalla ricorrente
3 Tale carenza comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento e/o livello posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav.,
01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
Né potrebbe sostenersi che la suddetta genericità possa essere sanata dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non è possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento e/o livello assegnato al dipendente. Per le ragioni esposte la domanda va rigettata.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive, nonché la risalente data di iscrizione al ruolo giustificano la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 30.12.2020, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda
2) compensa le spese di lite
4 Potenza, 15 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
GI VA
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