Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8304 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02114/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Pitzolu, con domicilio digitale in atti;
contro
Comune di Rieti, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rieti sull’istanza avanzata dalla ricorrente il 13 agosto 2024 e acquisita al prot. del Comune con il-OMISSIS-, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare) con potenza nominale pari a -OMISSIS-kw in Rieti, località Ponte Carpegna, a servizio dell’azienda agricola della ricorrente medesima,
nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso o dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza del 13 agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
La ricorrente - imprenditore agricolo che svolge la propria attività nel territorio del Comune di Rieti - il 20 giugno 2024 avanzava al Comune di Rieti un’istanza di procedura abilitativa semplificata (c.d. “PAS”) per la realizzazione in Rieti, località Ponte Carpegna, di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare) a servizio della propria azienda agricola.
Il Comune di Rieti con nota del 18 luglio 2024,-OMISSIS- rappresentava l’esistenza di vincoli sull’area e la carenza di documentazione comprovante i requisiti stabiliti dalle Linee Guida del Ministero per la Transizione ecologica del giugno 2022, segnalando che “ la realizzazione dell’impianto necessita del preventivo nulla osta di compatibilità idraulica rilasciato dalla competente Direzione regionale ”, per l’effetto, comunicando che la domanda doveva ritenersi inefficace ai fini dell’inizio lavori.
Tale istanza veniva, dunque, rinnovata il 13 agosto 2024, allegando la documentazione integrativa richiesta dal Comune, nonché ulteriormente integrata il 21 novembre 2024 mediante l’invio del nulla osta a fini idraulici rilasciato dall’Area Autorità Idraulica della Regione Lazio il 28 agosto 2024.
A fronte della riferita necessità di acquisire anche il nulla osta dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - AU (in tal senso la nota del Comune -OMISSIS-del 13 dicembre 2024) tale Autorità, su istanza della ricorrente, rendeva il proprio parere con nota -OMISSIS- del 19 febbraio 2025 con cui, nella considerazione che “ le N.T.A. del P.A.I. del bacino del fiume Tevere prevedono l’espressione di questa Autorità nei soli casi previsti dall’art. 46, ovvero quando trattasi di opere pubbliche o di interesse pubblico nell’ambito di una conferenza dei servizi ” e che “ Per il caso in questione non risulta che il Comune di Rieti abbia avviato tale procedura o comunque coinvolto questa Autorità ”, sostanzialmente non riteneva allo stato di esprimersi, pur chiarendo che “ il Comune di Rieti che legge per conoscenza, qualora ritenga che ricorrano i presupposti di cui all’art.46 delle N.T.A., valuterà dal punto di vista amministrativo l’applicazione della disciplina rispetto allo stato del procedimento e quindi l’eventuale necessità del coinvolgimento di questa Autorità ”.
Seguiva, infine, l’acquisizione in data 18 luglio 2025 del nulla osta dell’Ente Nazione per l’Aviazione Civile (ENAC), anch’esso richiesto dal Comune.
Con il presente gravame, la ricorrente, nel lamentare che il Comune non si sia ancora espresso sull’istanza da lei avanzata, agisce ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per sentire accertare l’illegittimità del silenzio serbato, chiedendo che venga accertata in capo all’amministrazione comunale l’esistenza di un relativo obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso, comunque sostenendo come si sarebbe in ogni caso formato al riguardo un provvedimento tacito di silenzio assenso, che la ricorrente chiede anch’esso di accertare.
Il Comune intimato, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Deve, innanzi tutto, escludersi che nella fattispecie si sia tacitamente formato, in ragione dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso e/o dell’inutile decorso dei termini per la loro acquisizione e l’emanazione del provvedimento conclusivo, un titolo abilitativo all’installazione dell’impianto agrivoltaico di interesse della ricorrente.
La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato è, infatti, consolidata nel ritenere che la domanda di procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024 (che ha sostituito il previgente art. 6 del d.lgs. n. 28/2011) sia ascrivibile al genus della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e conseguentemente vada qualificata quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato, sicché al decorso del relativo termine di legge dalla presentazione della dichiarazione, non si determina il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l'inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della SCIA, in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3990).
Ciò posto, il ricorso è per il resto fondato, essendo ravvisabile, nel caso di specie, in capo all’amministrazione comunale intimata uno specifico obbligo giuridico di provvedere sull’istanza avanzata dalla ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento espresso, previa eventuale convocazione, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, di una relativa conferenza di servizi nell’ambito della quale acquisire gli atti di assenso - ulteriori a quelli già espressi - ritenuti ancora necessari, ivi compreso quello dell’AU (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione II, 17 febbraio 2026, n. 1248).
Il ricorso deve, quindi, essere accolto in tal senso, dovendosi, per l’effetto, dichiarare l’obbligo del Comune di Rieti di provvedere espressamente sull’istanza proposta dalla ricorrente il 13 agosto 2024, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
Il Collegio ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, quale commissario ad acta , il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Prefettura, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Non vi è motivo di statuire sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Rieti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l’effetto, dichiarando illegittimo il silenzio tenuto dal Comune di Rieti sull’istanza avanzata dalla ricorrente il 13 agosto 2024.
Ordina al Comune di Rieti di pronunciarsi su tale istanza, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
Per il caso di ulteriore inerzia, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Prefettura, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
EO ON, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| EO ON | EL AN |
IL SEGRETARIO