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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 43724/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43742 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2024, vertente
tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 via Merulana 247, presso lo studio dell'avv. Filomena Bellizzi che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attore riassumente
e
(P.IVA in persona del procuratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana n. 25, rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro dagli avv.ti Davide Contini e Claudia De Marchi giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta in riassunzione
Nonché
(P.IVA , già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_3
Roma, via D'Aracoeli, n. 11, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli
Pag. 1 a 11 Avvocati Prof. Giovanni Battista Bisogni e Mauro Miccoli, giusta procura in calce apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta in riassunzione contumace
Conclusioni delle parti:
per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro, della , CP_1 CP_1
(P. IVA ), già e per la condotta omissiva
[...] P.IVA_1 Controparte_4 Controparte_5 posta in essere e per aver disatteso ogni controllo di legittimità sull'operato della società di gestione del risparmio LU IN Ltd, nonché sui prodotti di investimento offerti alla clientela;
- accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro, della e della Controparte_6 [...] er la violazione delle norme relative al dovere di informazione e gestione dei fondi in CP_5 amministrazione;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle singole banche verso il deducente per non aver tutelato gli interessi del cliente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1838 c.c., per l'effetto, condannare e in solido, al risarcimento del Controparte_6 Controparte_5 danno da liquidarsi nell'importo di € 120.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella diversa somma meglio arbitranda dall'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
Per la convenuta “Voglia il Tribunale adito, previa ogni più opportuna CP_1 declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esperita dal SI Parte_1 per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
e/o di titolarità passiva di per le ragioni dedotte in narrativa, Controparte_1
e per
l'effetto rigettare integralmente le domande svolte dall'attore nei confronti della medesima;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164 e 163 n. 4 c.p.c. per le ragioni in atti, con i conseguenti provvedimenti di rito;
- accertare e dichiarare la prescrizione
Pag. 2 a 11 quinquennale delle domande avversarie, ove qualificate di natura extracontrattuale, per i motivi in atti e per l'effetto rigettare le domande avversarie.
NEL MERITO rigettare integralmente tutte le domande proposte dal SI nei Parte_1 confronti di in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in Controparte_1 diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare l'insussistenza di un danno risarcibile, anche ai sensi dell'art.
1227, secondo comma, cod. civ. per la condotta assorbente posta in essere dallo stesso SI
, ovvero ridurre ogni preteso danno, se del caso anche in via equitativa, ai Parte_1 sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ., per le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO con vittoria delle spese di lite, del rimborso spese forfettarie nella misura del
15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge. Con riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e produzioni nonché di formulare ogni istanza, anche istruttoria, e di emendare le conclusioni qui rassegnate”.
Per la convenuta : “All'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, CP_2 eccezione e deduzione, per tutto quanto esposto in narrativa: In via preliminare, in rito:
- dichiarare l'improcedibilità e/ o inammissibilità del presente giudizio e/o in alternativa disporne la sospensione al fine di permettere l'attivazione del procedimento di mediazione. - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt.
163, nn. 3 e 4 c.p.c. e art. 164, 4° comma, c.p.c. e disporre tutti i provvedimenti del caso. In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dall'attore, poiché infondate in fatto
e in diritto.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande dell'attore: accertare l'esatto l'importo oggetto di risarcimento/restituzione, eventualmente riconducibile alla condotta della convenuta rispetto a quella Controparte_5 imputabile alle condotte di e comunque con riferimento all'attuale valore CP_6 dell'investimento stesso. In ogni caso: condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri accessori, come per legge”.
Oggetto: contratti di intermediazione mobiliare.
All'udienza del 21/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Pag. 3 a 11 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_1 [...]
Contr
e la divenuta nelle more esponendo in fatto che: CP_1 Controparte_2
- in data 27/07/2014 avrebbe sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale con l'impresa di investimento di diritto inglese LU IN Ltd, la quale, per poter operare in Italia si sarebbe avvalsa della struttura e dei mezzi della presso la Controparte_4 quale i clienti avrebbero dovuto accendere i necessari rapporti di conto corrente,
Servizio di Custodia ed Amministrazione Titoli e Servizi di Pagamento;
- esso attore avrebbe quindi acceso il cennato conto in data 1/09/2014;
- il portafoglio titoli acquistato per conto del in esecuzione del contratto Parte_1 sottoscritto con la LF avrebbe compreso diversi titoli obbligazionari esteri, tra i quali le obbligazioni PORTUGAL TELECOM XS0927581842, per un valore di €105.179,93 alla Cont data del 06/11/2014, come risultante dall'estratto conto n. 3130324.001.000.978 al 31/12/2014;
- con lettera del 23/01/2015 la LU IN avrebbe comunicato il recesso dal contratto di investimento con effetto dal 28/02/2015 in conseguenza del quale sarebbe stato Contr Cont dirottato presso la in sostituzione della nell'offerta dei servizi accessori di investimento proposti dalla LU;
- in data 16/09/2015 la avrebbe informato i clienti che la LU avrebbe CP_3 cessato di prestare i servizi di investimento pur tuttavia restando perfettamente Contr efficace il rapporto di conto corrente e deposito titoli presso la predetta
- sarebbero successivamente emersi problemi in relazione alle obbligazioni GA
EL, investimento prospettato dalla detta LU come conveniente ed in linea con il profilo dell'investitore;
- in particolare, in data 09/12/2014, con annessa informativa al mercato del
22/01/2015, GA EL sarebbe stata acquistata tramite fusione dal gruppo brasiliano già fortemente indebitato;
CP_7
- al momento dell'investimento operato da esso attore i titoli sarebbero stati in realtà già garantiti dalla che, nel mese di giugno 2016, sarebbe stata sottoposta a CP_7 procedura concorsuale, ciò comportando una forte svalutazione dei titoli con successivo declassamento da parte delle agenzie di rating;
- tali evenienze avrebbero comportato la perdita di tutte le somme investite posto che al Contr momento della richiesta di disinvestimento tanto la LU quanto la avrebbero
Pag. 4 a 11 suggerito ai clienti di aderire alla procedura fallimentare senza dare alcun tipo di supporto.
A fondamento della domanda proposta esso attore allegava che:
- la LU IN sarebbe responsabile nei suoi confronti per aver incautamente propostogli, pur essendo un cliente non professionale, il collocamento di obbligazioni con profilo ad alto rischio determinando in tal modo la perdita dell'intero investimento;
- posta l'impossibilità di evocare in giudizio la predetta società per aver quest'ultima cessato la propria attività, rileverebbe ad ogni modo il ruolo svolto dalle due banche – citate in giudizio – che avrebbero con essa cooperato nella gestione dei prodotti finanziari proposti dalla medesima;
Cont
- in particolare, la quale soggetto professionale attivamente coinvolto nell'operazione di investimento proposta da LU, avrebbe dovuto accertarsi della presenza dei requisiti di legge in capo alla proponente e della congruità della proposta di investimento al profilo del singolo cliente;
Cont
- le medesime considerazioni varrebbero anche per la che, oltre ad essere subentrata nel rapporto per la fornitura dei servizi accessori di investimento, avrebbe Cont condiviso con la l'omissione di qualsivoglia informazione al cliente in ordine alla situazione gravemente compromessa della società emittente i titoli loro tramite gestiti nonché le vicende che avrebbero coinvolto la LU IN;
- sussisterebbe la responsabilità extracontrattuale di entrambe le banche per non aver verificato la regolarità delle autorizzazioni necessarie della LU per poter operare in
Italia con clienti non professionali e per aver dunque violato gli obblighi previsti dalla normativa di settore in tema di collocamento degli strumenti finanziari, nonché i generali doveri di correttezza e buona fede precontrattuale ai sensi degli artt. 1175,
1176, 1337 e 1338 c.c.;
- le convenute, inoltre, in spregio all'obbligo su di esse gravante, avrebbero omesso di procedere alla profilatura del cliente al fine di una corretta valutazione di adeguatezza degli stessi rispetto al livello di rischio del cliente;
- la condotta delle stesse rileverebbe dunque anche sotto il profilo contrattuale ai sensi dell'art. 1838 c.c. posto che in ragione del rapporto di collaborazione con la società LU anch'esse sarebbero state tenute al rispetto degli obblighi informativi verso il cliente in relazione agli ordini di volta in volta impartiti dalla LU quale mandataria del singolo investitore e gestiti tramite banche;
Pag. 5 a 11 - a norma dell'art. 1838 c.c., nonché degli art. 21 e 24 del T.U.F. e del regolamento
Consob all'epoca vigente, graverebbero sulla CA, quale intermediario professionale,
i medesimi obblighi di diligenza, informativi e di tutela degli interessi del cliente/investitore relativi alle operazioni di investimento effettuate dalla LU proprio attraverso i sevizi finanziari accessori offerti dalla CA.; Cont
- il ruolo assunto dalla CA , in qualità di istituto CArio presso il quale sarebbero stati accesi i conti per far transitare le somme di denaro destinate ad attività finanziarie e servizi di investimento della LU IN, troverebbe conferma nelle evenienze meglio descritte nell'atto di citazione (pgg. 8 e ss.);
- in tale contesto quest'ultima CA avrebbe violato gli obblighi ad essi imposti dalla disciplina di settore.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestate tutte le doglianze attoree, CP_1 eccepiva:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- in via preliminare o la nullità dell'atto di citazione;
o il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che, per come si evincerebbe anche dallo stesso atto di citazione, la condotta presumibilmente foriera di Pa danno sarebbe imputabile alla sola , anche in ragione del fatto che la convenuta si sarebbe limitata ad aprire un rapporto di conto corrente sul quale l'intermediaria si sarebbe appoggiata;
o la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di fatti risalenti al 2014 (acquisto delle obbligazioni) e 2015 (recesso di LF dal contratto di Cont gestione e di dirottamento clienti verso );
- nel merito o l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti di essa convenuta, non avendo quest'ultima svolto alcuna attività di promozione e/o collocamento in relazione ad alcuno dei prodotti e/o servizi dalla stessa offerti, ivi compreso il servizio di gestione patrimoniale per cui è causa;
o l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità precontrattuale o contrattuale, non essendo la convenuta parte del contratto di acquisto delle obbligazioni
GA;
Pag. 6 a 11 o il difetto di prova del danno lamentato.
Cont Si costituiva in giudizio la , nelle more divenuta che - sulla scorta delle Controparte_2 eccezioni preliminari e di merito nei termini argomentati nel corpo dell'atto di comparsa di costituzione e risposta- instava per il rigetto della domanda ritenuta del tutto infondata. Cont Con istanza dell'08/06/2021 i procuratori della , dando notizia della sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, chiedevano dichiararsi l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., del 30/07/2021, la parte attrice insisteva nell'accoglimento delle domande proposte con l'originario atto di citazione.
Cont Si costituiva anche nel giudizio riassunto la sola reiterando tutte le argomentazioni svolte in seno alla precedente costituzione.
Con ordinanza del 21/11/2023 il giudice istruttore, dopo aver rilevato che la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti della in LCA era avvenuta mediante notifica a CP_2 mezzo pec alla casella postale dei difensori che avevano assistito l'istituto di credito in bonis, ordinava all'attrice di rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione, da effettuarsi sulla casella PEC della procedura concorsuale.
Con nota del 06/09/2024 l'attrice dichiarava di non voler coltivare la domanda nei confronti della in LCA. CP_2
Con ordinanza del 21/10/2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo.
In via istruttoria, le richieste di prove orali articolate dalla parte attrice non hanno trovato accoglimento per le motivazioni – da intendersi qui richiamate- già espresse all'udienza del
14/02/2022, al cui verbale in atti si rimanda.
In apertura di motivazione occorre precisare che con note di trattazione scritta per l'udienza del 18/03/2024 la parte attrice ha espressamente dichiarato di non voler più coltivare le proprie pretese nei confronti della , Controparte_2 rinunciando dunque a qualunque pretesa nei confronti di essa avanzata tanto con l'atto introduttivo del presente giudizio quanto con ricorso in riassunzione dello stesso.
Pag. 7 a 11 La domanda proposta nei confronti di detto istituto di credito deve pertanto essere dichiarata improcedibile, non avendo l'attrice riassunto il giudizio nel termine previsto dall'art. 305
c.p.c..
Pertanto, residua in questa sede la sola disamina della domanda di risarcimento proposta dal nei confronti della . Pt_1 CP_1
Orbene, facendo applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, la domanda di parte attrice va rigettata nel merito, con conseguente assorbimento dell'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Ciò in applicazione dell'ormai consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in virtù del quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre e perciò deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (in tal senso Cass., ss.uu., n. 9936/2014, Cass., n. 12002/2014).
La domanda risulta infondata e perciò non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Come detto, in questa sede il si duole del danno patito in conseguenza dell'acquisto di Pt_1 diversi titoli obbligazionari esteri, tra i quali le obbligazioni PORTUGAL TELECOM
XS0927581842, rivelatasi, ad avviso del predetto non in linea con il proprio profilo, oltrechè assolutamente fallimentare. Cont In tale contesto, secondo la ricostruzione operata dall'attore, si sarebbe inserita la CA presso la quale, successivamente all'acquisto del portafoglio titoli, il ha acceso un Pt_1 rapporto di conto corrente di deposito titoli e custodia, la cui gestione patrimoniale sarebbe rimasta in capo alla LF. Cont Ad avviso dell'attore, tuttavia, la avrebbe violato gli obblighi di informazione e di profilatura del cliente in tal modo omettendo qualunque indagine sull'adeguatezza dell'investimento effettuato ed avrebbe finanche omesso di controllare se la LU IN fosse abilitata ad operare in Italia.
Va preliminarmente rammentato che in tema di intermediazione finanziaria, e quindi di responsabilità contrattuale per i danni subiti dall'investitore, il riparto dell'onere della prova si profila nel senso che grava sul cliente l'onere di allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario e di fornire la prova del nesso di causalità fra il danno e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e avuto riguardo al profilo soggettivo, di avere agito con la diligenza
Pag. 8 a 11 specificamente richiesta (cfr. Cass. ord. n. 14335/2019); l'investitore ha l'onere, dunque, di provvedere all'allegazione specifica del deficit informativo, nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendo fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (cfr. Cass. ord. n.
4727/2018).
Alla luce dei richiamati principi deve escludersi che l'attore abbia offerto elementi dai quali, Cont avuto riguardo al rapporto contrattuale intercorso con possa inferirsi la responsabilità di quest'ultima nei termini dal predetto delineati e del danno (in tesi patito) riconducibile alla condotta della CA convenuta.
A tale riguardo, rilevato che le prospettazioni attoree muovono dal presupposto di ritenere perfettamente sovrapponibili le posizioni della CA e dell'intermediario finanziario, sovrapponibilità che, a suo avviso, comporterebbe la sottoposizione di essi ai medesimi obblighi, occorre, anzitutto, distinguere i diversi rapporti contrattuali intercorsi tra il e Pt_1
Cont la LU IN, ovvero tra il e la trattandosi invero di negozi che, ancorchè Pt_1 connessi, avevano funzione differente e finalità differenti. Analogamente differenti erano gli obblighi informativi cui rispettivamente le parti contrattuali soggiacevano.
Devesi rammentare che al momento di accensione del rapporto di conto corrente e del Cont deposito titoli e custodia presso la il aveva già concluso il contratto di investimento Pt_1 con la LU IN, la quale ultima, a prescindere dal suo grado di affidabilità, era la sola tenuta agli obblighi di informativa, di profilatura del cliente, nonché a proporre investimenti adeguati al profilo dell'investitore. D'altra parte, lo stesso ha conferito espresso Pt_1 mandato alla predetta alla gestione del proprio patrimonio mobiliare, vale a dire ad investire e disinvestire la somma investita mediante l'acquisto e la dismissione di titoli di svariata natura.
Per converso, funzione e finalità del contratto di accensione di conto corrente deposito titoli e custodia era solo quella, appunto, di custodia del portafoglio acquistato e gestito dalla LF.
Deve inoltre in proposito puntualizzarsi che è proprio in forza del regolamento dell'assetto degli interessi divisato tra le parti che “il cliente riconosce che, in forza degli accordi contrattuali intercorsi con l'intermediario finanziario in relazione al servizio di investimento tutti gli obblighi di legge – sia in materia di adempimenti di carattere fiscale sia in materia di informativa precontrattuale e contrattuale (…) ricadono esclusivamente sull'intermediario e sono di esclusiva cura ed onere di quest'ultimo. In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza ed appropriatezza, il cliente è informato che l'intermediario è l'unico responsabile ad effettuare i predetti
Pag. 9 a 11 adempimenti in quanto la CA è incaricata dal cliente esclusivamente per il deposito titoli ed il conto corrente. Con ciò il cliente rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezioni al riguardo anche in merito alla validità dell'operazione posta in essere (art. 5, Delega Regolamento;
all. 2 comp. cost.). Cont Parimenti, in forza della clausola trasfusa all'art. 6, rubricata “Autonomia di e dell'intermediario Finanziario” “il cliente dichiara di essere consapevole che tra l'intermediario e la CA, come da quest'ultima comunicato al cliente al momento dell'accensione del conto corrente e del deposito titoli, non esiste alcun rapporto di partecipazione azionaria ed altresì consapevole che l'attività di gestione e/o di investimento prestata dall'intermediario Finanziario sulla base del contratto oggetto di servizio di investimento è un'attività che l'intermediario svolge per conto proprio ed a sua esclusiva responsabilità ed alla quale la CA è del tutto estranea (…)”.
Se dallo stesso tenore delle disposizioni pattizie è agevole cogliere il ruolo di semplice Cont depositario dei titoli assolto dalla ruolo del quale il cliente era perfettamente a conoscenza avendo del resto sottoscritto la Delega regolamento, appare ancor più Cont significativo – in punto di obblighi gravanti sulla – che ad opinar della Suprema Corte di
Cassazione “in tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che
l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente un solo contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, abbia un obbligo di informazione relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato, come invece nel caso di gestione portafoglio del cliente” – ipotesi esclusa nel caso in commento in relazione alla Cont posizione della – “e ciò indipendentemente dall'entità del predetto aggravamento” (cfr.
Cass. sent. n. 307/2017; Cass. ord. n. 14691/2018). Cont È quindi escluso che sulla incombeva – come pretenderebbe la parte attrice – un obbligo di informazione alla stregua dell'art. 21 del d.lgs. 58/1998 ed all'art. 28, comma 2, regolamento n. 11522 del 1988, attesa la natura di contratto avente ad oggetto il solo CP_8 servizio di deposito titoli e custodia accessorio al contratto di negoziazione di strumenti finanziari concluso, di contro, con la LF.
Sicché, in definitiva, al cospetto di disposizioni pattizie che escludono qualsivoglia obbligo in capo al depositario di informazione, di profilatura e di informazione circa l'andamento dell'investimento, nonché di un articolato normativo che parimenti opera la medesima Cont esclusione, va esclusa una responsabilità precontrattuale e contrattuale della per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e informazione, risolvendosi la funzione di
Pag. 10 a 11 quest'ultima alla sola conservazione ed amministrazione dei titoli acquistati per il tramite della LF dal Pt_1
Né può poi ragionevolmente addossarsi alla CA l'obbligo di controllare e sindacare la Co correttezza dell'operato dell'intermediario finanziario nella valutazione di adeguatezza dell'investimento proposto all'investitore, oltrechè della correttezza dell'inquadramento del cliente a seguito della profilatura che di esso, a monte, ha fatto l'intermediario stesso.
Un siffatto obbligo, del resto, non risulta positivamente disciplinato neppure dalla normativa di settore.
Conclusivamente, le suesposte considerazioni, assorbenti rispetto alle ulteriori eccezioni proposte da entrambi le parti, conducono al rigetto della domanda proposta dal nei Pt_1
Cont confronti della
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei Parte_1 confronti della;
Controparte_10
II. respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti di;
CP_1
III. condanna a rifondere le spese del presente giudizio in favore Parte_1 della che si liquidano in € 11.268, 00 oltre IVA, CPA, rimborso spese CP_1 generali.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43742 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2024, vertente
tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 via Merulana 247, presso lo studio dell'avv. Filomena Bellizzi che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attore riassumente
e
(P.IVA in persona del procuratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana n. 25, rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro dagli avv.ti Davide Contini e Claudia De Marchi giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta in riassunzione
Nonché
(P.IVA , già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_3
Roma, via D'Aracoeli, n. 11, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli
Pag. 1 a 11 Avvocati Prof. Giovanni Battista Bisogni e Mauro Miccoli, giusta procura in calce apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta in riassunzione contumace
Conclusioni delle parti:
per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro, della , CP_1 CP_1
(P. IVA ), già e per la condotta omissiva
[...] P.IVA_1 Controparte_4 Controparte_5 posta in essere e per aver disatteso ogni controllo di legittimità sull'operato della società di gestione del risparmio LU IN Ltd, nonché sui prodotti di investimento offerti alla clientela;
- accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro, della e della Controparte_6 [...] er la violazione delle norme relative al dovere di informazione e gestione dei fondi in CP_5 amministrazione;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle singole banche verso il deducente per non aver tutelato gli interessi del cliente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1838 c.c., per l'effetto, condannare e in solido, al risarcimento del Controparte_6 Controparte_5 danno da liquidarsi nell'importo di € 120.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella diversa somma meglio arbitranda dall'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
Per la convenuta “Voglia il Tribunale adito, previa ogni più opportuna CP_1 declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esperita dal SI Parte_1 per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
e/o di titolarità passiva di per le ragioni dedotte in narrativa, Controparte_1
e per
l'effetto rigettare integralmente le domande svolte dall'attore nei confronti della medesima;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164 e 163 n. 4 c.p.c. per le ragioni in atti, con i conseguenti provvedimenti di rito;
- accertare e dichiarare la prescrizione
Pag. 2 a 11 quinquennale delle domande avversarie, ove qualificate di natura extracontrattuale, per i motivi in atti e per l'effetto rigettare le domande avversarie.
NEL MERITO rigettare integralmente tutte le domande proposte dal SI nei Parte_1 confronti di in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in Controparte_1 diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare l'insussistenza di un danno risarcibile, anche ai sensi dell'art.
1227, secondo comma, cod. civ. per la condotta assorbente posta in essere dallo stesso SI
, ovvero ridurre ogni preteso danno, se del caso anche in via equitativa, ai Parte_1 sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ., per le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO con vittoria delle spese di lite, del rimborso spese forfettarie nella misura del
15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge. Con riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e produzioni nonché di formulare ogni istanza, anche istruttoria, e di emendare le conclusioni qui rassegnate”.
Per la convenuta : “All'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, CP_2 eccezione e deduzione, per tutto quanto esposto in narrativa: In via preliminare, in rito:
- dichiarare l'improcedibilità e/ o inammissibilità del presente giudizio e/o in alternativa disporne la sospensione al fine di permettere l'attivazione del procedimento di mediazione. - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt.
163, nn. 3 e 4 c.p.c. e art. 164, 4° comma, c.p.c. e disporre tutti i provvedimenti del caso. In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dall'attore, poiché infondate in fatto
e in diritto.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande dell'attore: accertare l'esatto l'importo oggetto di risarcimento/restituzione, eventualmente riconducibile alla condotta della convenuta rispetto a quella Controparte_5 imputabile alle condotte di e comunque con riferimento all'attuale valore CP_6 dell'investimento stesso. In ogni caso: condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri accessori, come per legge”.
Oggetto: contratti di intermediazione mobiliare.
All'udienza del 21/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Pag. 3 a 11 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_1 [...]
Contr
e la divenuta nelle more esponendo in fatto che: CP_1 Controparte_2
- in data 27/07/2014 avrebbe sottoscritto un contratto di gestione patrimoniale con l'impresa di investimento di diritto inglese LU IN Ltd, la quale, per poter operare in Italia si sarebbe avvalsa della struttura e dei mezzi della presso la Controparte_4 quale i clienti avrebbero dovuto accendere i necessari rapporti di conto corrente,
Servizio di Custodia ed Amministrazione Titoli e Servizi di Pagamento;
- esso attore avrebbe quindi acceso il cennato conto in data 1/09/2014;
- il portafoglio titoli acquistato per conto del in esecuzione del contratto Parte_1 sottoscritto con la LF avrebbe compreso diversi titoli obbligazionari esteri, tra i quali le obbligazioni PORTUGAL TELECOM XS0927581842, per un valore di €105.179,93 alla Cont data del 06/11/2014, come risultante dall'estratto conto n. 3130324.001.000.978 al 31/12/2014;
- con lettera del 23/01/2015 la LU IN avrebbe comunicato il recesso dal contratto di investimento con effetto dal 28/02/2015 in conseguenza del quale sarebbe stato Contr Cont dirottato presso la in sostituzione della nell'offerta dei servizi accessori di investimento proposti dalla LU;
- in data 16/09/2015 la avrebbe informato i clienti che la LU avrebbe CP_3 cessato di prestare i servizi di investimento pur tuttavia restando perfettamente Contr efficace il rapporto di conto corrente e deposito titoli presso la predetta
- sarebbero successivamente emersi problemi in relazione alle obbligazioni GA
EL, investimento prospettato dalla detta LU come conveniente ed in linea con il profilo dell'investitore;
- in particolare, in data 09/12/2014, con annessa informativa al mercato del
22/01/2015, GA EL sarebbe stata acquistata tramite fusione dal gruppo brasiliano già fortemente indebitato;
CP_7
- al momento dell'investimento operato da esso attore i titoli sarebbero stati in realtà già garantiti dalla che, nel mese di giugno 2016, sarebbe stata sottoposta a CP_7 procedura concorsuale, ciò comportando una forte svalutazione dei titoli con successivo declassamento da parte delle agenzie di rating;
- tali evenienze avrebbero comportato la perdita di tutte le somme investite posto che al Contr momento della richiesta di disinvestimento tanto la LU quanto la avrebbero
Pag. 4 a 11 suggerito ai clienti di aderire alla procedura fallimentare senza dare alcun tipo di supporto.
A fondamento della domanda proposta esso attore allegava che:
- la LU IN sarebbe responsabile nei suoi confronti per aver incautamente propostogli, pur essendo un cliente non professionale, il collocamento di obbligazioni con profilo ad alto rischio determinando in tal modo la perdita dell'intero investimento;
- posta l'impossibilità di evocare in giudizio la predetta società per aver quest'ultima cessato la propria attività, rileverebbe ad ogni modo il ruolo svolto dalle due banche – citate in giudizio – che avrebbero con essa cooperato nella gestione dei prodotti finanziari proposti dalla medesima;
Cont
- in particolare, la quale soggetto professionale attivamente coinvolto nell'operazione di investimento proposta da LU, avrebbe dovuto accertarsi della presenza dei requisiti di legge in capo alla proponente e della congruità della proposta di investimento al profilo del singolo cliente;
Cont
- le medesime considerazioni varrebbero anche per la che, oltre ad essere subentrata nel rapporto per la fornitura dei servizi accessori di investimento, avrebbe Cont condiviso con la l'omissione di qualsivoglia informazione al cliente in ordine alla situazione gravemente compromessa della società emittente i titoli loro tramite gestiti nonché le vicende che avrebbero coinvolto la LU IN;
- sussisterebbe la responsabilità extracontrattuale di entrambe le banche per non aver verificato la regolarità delle autorizzazioni necessarie della LU per poter operare in
Italia con clienti non professionali e per aver dunque violato gli obblighi previsti dalla normativa di settore in tema di collocamento degli strumenti finanziari, nonché i generali doveri di correttezza e buona fede precontrattuale ai sensi degli artt. 1175,
1176, 1337 e 1338 c.c.;
- le convenute, inoltre, in spregio all'obbligo su di esse gravante, avrebbero omesso di procedere alla profilatura del cliente al fine di una corretta valutazione di adeguatezza degli stessi rispetto al livello di rischio del cliente;
- la condotta delle stesse rileverebbe dunque anche sotto il profilo contrattuale ai sensi dell'art. 1838 c.c. posto che in ragione del rapporto di collaborazione con la società LU anch'esse sarebbero state tenute al rispetto degli obblighi informativi verso il cliente in relazione agli ordini di volta in volta impartiti dalla LU quale mandataria del singolo investitore e gestiti tramite banche;
Pag. 5 a 11 - a norma dell'art. 1838 c.c., nonché degli art. 21 e 24 del T.U.F. e del regolamento
Consob all'epoca vigente, graverebbero sulla CA, quale intermediario professionale,
i medesimi obblighi di diligenza, informativi e di tutela degli interessi del cliente/investitore relativi alle operazioni di investimento effettuate dalla LU proprio attraverso i sevizi finanziari accessori offerti dalla CA.; Cont
- il ruolo assunto dalla CA , in qualità di istituto CArio presso il quale sarebbero stati accesi i conti per far transitare le somme di denaro destinate ad attività finanziarie e servizi di investimento della LU IN, troverebbe conferma nelle evenienze meglio descritte nell'atto di citazione (pgg. 8 e ss.);
- in tale contesto quest'ultima CA avrebbe violato gli obblighi ad essi imposti dalla disciplina di settore.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestate tutte le doglianze attoree, CP_1 eccepiva:
- in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- in via preliminare o la nullità dell'atto di citazione;
o il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che, per come si evincerebbe anche dallo stesso atto di citazione, la condotta presumibilmente foriera di Pa danno sarebbe imputabile alla sola , anche in ragione del fatto che la convenuta si sarebbe limitata ad aprire un rapporto di conto corrente sul quale l'intermediaria si sarebbe appoggiata;
o la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di fatti risalenti al 2014 (acquisto delle obbligazioni) e 2015 (recesso di LF dal contratto di Cont gestione e di dirottamento clienti verso );
- nel merito o l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti di essa convenuta, non avendo quest'ultima svolto alcuna attività di promozione e/o collocamento in relazione ad alcuno dei prodotti e/o servizi dalla stessa offerti, ivi compreso il servizio di gestione patrimoniale per cui è causa;
o l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità precontrattuale o contrattuale, non essendo la convenuta parte del contratto di acquisto delle obbligazioni
GA;
Pag. 6 a 11 o il difetto di prova del danno lamentato.
Cont Si costituiva in giudizio la , nelle more divenuta che - sulla scorta delle Controparte_2 eccezioni preliminari e di merito nei termini argomentati nel corpo dell'atto di comparsa di costituzione e risposta- instava per il rigetto della domanda ritenuta del tutto infondata. Cont Con istanza dell'08/06/2021 i procuratori della , dando notizia della sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, chiedevano dichiararsi l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., del 30/07/2021, la parte attrice insisteva nell'accoglimento delle domande proposte con l'originario atto di citazione.
Cont Si costituiva anche nel giudizio riassunto la sola reiterando tutte le argomentazioni svolte in seno alla precedente costituzione.
Con ordinanza del 21/11/2023 il giudice istruttore, dopo aver rilevato che la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti della in LCA era avvenuta mediante notifica a CP_2 mezzo pec alla casella postale dei difensori che avevano assistito l'istituto di credito in bonis, ordinava all'attrice di rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione, da effettuarsi sulla casella PEC della procedura concorsuale.
Con nota del 06/09/2024 l'attrice dichiarava di non voler coltivare la domanda nei confronti della in LCA. CP_2
Con ordinanza del 21/10/2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo.
In via istruttoria, le richieste di prove orali articolate dalla parte attrice non hanno trovato accoglimento per le motivazioni – da intendersi qui richiamate- già espresse all'udienza del
14/02/2022, al cui verbale in atti si rimanda.
In apertura di motivazione occorre precisare che con note di trattazione scritta per l'udienza del 18/03/2024 la parte attrice ha espressamente dichiarato di non voler più coltivare le proprie pretese nei confronti della , Controparte_2 rinunciando dunque a qualunque pretesa nei confronti di essa avanzata tanto con l'atto introduttivo del presente giudizio quanto con ricorso in riassunzione dello stesso.
Pag. 7 a 11 La domanda proposta nei confronti di detto istituto di credito deve pertanto essere dichiarata improcedibile, non avendo l'attrice riassunto il giudizio nel termine previsto dall'art. 305
c.p.c..
Pertanto, residua in questa sede la sola disamina della domanda di risarcimento proposta dal nei confronti della . Pt_1 CP_1
Orbene, facendo applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, la domanda di parte attrice va rigettata nel merito, con conseguente assorbimento dell'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Ciò in applicazione dell'ormai consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in virtù del quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre e perciò deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (in tal senso Cass., ss.uu., n. 9936/2014, Cass., n. 12002/2014).
La domanda risulta infondata e perciò non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Come detto, in questa sede il si duole del danno patito in conseguenza dell'acquisto di Pt_1 diversi titoli obbligazionari esteri, tra i quali le obbligazioni PORTUGAL TELECOM
XS0927581842, rivelatasi, ad avviso del predetto non in linea con il proprio profilo, oltrechè assolutamente fallimentare. Cont In tale contesto, secondo la ricostruzione operata dall'attore, si sarebbe inserita la CA presso la quale, successivamente all'acquisto del portafoglio titoli, il ha acceso un Pt_1 rapporto di conto corrente di deposito titoli e custodia, la cui gestione patrimoniale sarebbe rimasta in capo alla LF. Cont Ad avviso dell'attore, tuttavia, la avrebbe violato gli obblighi di informazione e di profilatura del cliente in tal modo omettendo qualunque indagine sull'adeguatezza dell'investimento effettuato ed avrebbe finanche omesso di controllare se la LU IN fosse abilitata ad operare in Italia.
Va preliminarmente rammentato che in tema di intermediazione finanziaria, e quindi di responsabilità contrattuale per i danni subiti dall'investitore, il riparto dell'onere della prova si profila nel senso che grava sul cliente l'onere di allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario e di fornire la prova del nesso di causalità fra il danno e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e avuto riguardo al profilo soggettivo, di avere agito con la diligenza
Pag. 8 a 11 specificamente richiesta (cfr. Cass. ord. n. 14335/2019); l'investitore ha l'onere, dunque, di provvedere all'allegazione specifica del deficit informativo, nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendo fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (cfr. Cass. ord. n.
4727/2018).
Alla luce dei richiamati principi deve escludersi che l'attore abbia offerto elementi dai quali, Cont avuto riguardo al rapporto contrattuale intercorso con possa inferirsi la responsabilità di quest'ultima nei termini dal predetto delineati e del danno (in tesi patito) riconducibile alla condotta della CA convenuta.
A tale riguardo, rilevato che le prospettazioni attoree muovono dal presupposto di ritenere perfettamente sovrapponibili le posizioni della CA e dell'intermediario finanziario, sovrapponibilità che, a suo avviso, comporterebbe la sottoposizione di essi ai medesimi obblighi, occorre, anzitutto, distinguere i diversi rapporti contrattuali intercorsi tra il e Pt_1
Cont la LU IN, ovvero tra il e la trattandosi invero di negozi che, ancorchè Pt_1 connessi, avevano funzione differente e finalità differenti. Analogamente differenti erano gli obblighi informativi cui rispettivamente le parti contrattuali soggiacevano.
Devesi rammentare che al momento di accensione del rapporto di conto corrente e del Cont deposito titoli e custodia presso la il aveva già concluso il contratto di investimento Pt_1 con la LU IN, la quale ultima, a prescindere dal suo grado di affidabilità, era la sola tenuta agli obblighi di informativa, di profilatura del cliente, nonché a proporre investimenti adeguati al profilo dell'investitore. D'altra parte, lo stesso ha conferito espresso Pt_1 mandato alla predetta alla gestione del proprio patrimonio mobiliare, vale a dire ad investire e disinvestire la somma investita mediante l'acquisto e la dismissione di titoli di svariata natura.
Per converso, funzione e finalità del contratto di accensione di conto corrente deposito titoli e custodia era solo quella, appunto, di custodia del portafoglio acquistato e gestito dalla LF.
Deve inoltre in proposito puntualizzarsi che è proprio in forza del regolamento dell'assetto degli interessi divisato tra le parti che “il cliente riconosce che, in forza degli accordi contrattuali intercorsi con l'intermediario finanziario in relazione al servizio di investimento tutti gli obblighi di legge – sia in materia di adempimenti di carattere fiscale sia in materia di informativa precontrattuale e contrattuale (…) ricadono esclusivamente sull'intermediario e sono di esclusiva cura ed onere di quest'ultimo. In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di adeguatezza ed appropriatezza, il cliente è informato che l'intermediario è l'unico responsabile ad effettuare i predetti
Pag. 9 a 11 adempimenti in quanto la CA è incaricata dal cliente esclusivamente per il deposito titoli ed il conto corrente. Con ciò il cliente rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezioni al riguardo anche in merito alla validità dell'operazione posta in essere (art. 5, Delega Regolamento;
all. 2 comp. cost.). Cont Parimenti, in forza della clausola trasfusa all'art. 6, rubricata “Autonomia di e dell'intermediario Finanziario” “il cliente dichiara di essere consapevole che tra l'intermediario e la CA, come da quest'ultima comunicato al cliente al momento dell'accensione del conto corrente e del deposito titoli, non esiste alcun rapporto di partecipazione azionaria ed altresì consapevole che l'attività di gestione e/o di investimento prestata dall'intermediario Finanziario sulla base del contratto oggetto di servizio di investimento è un'attività che l'intermediario svolge per conto proprio ed a sua esclusiva responsabilità ed alla quale la CA è del tutto estranea (…)”.
Se dallo stesso tenore delle disposizioni pattizie è agevole cogliere il ruolo di semplice Cont depositario dei titoli assolto dalla ruolo del quale il cliente era perfettamente a conoscenza avendo del resto sottoscritto la Delega regolamento, appare ancor più Cont significativo – in punto di obblighi gravanti sulla – che ad opinar della Suprema Corte di
Cassazione “in tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che
l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente un solo contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, abbia un obbligo di informazione relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato, come invece nel caso di gestione portafoglio del cliente” – ipotesi esclusa nel caso in commento in relazione alla Cont posizione della – “e ciò indipendentemente dall'entità del predetto aggravamento” (cfr.
Cass. sent. n. 307/2017; Cass. ord. n. 14691/2018). Cont È quindi escluso che sulla incombeva – come pretenderebbe la parte attrice – un obbligo di informazione alla stregua dell'art. 21 del d.lgs. 58/1998 ed all'art. 28, comma 2, regolamento n. 11522 del 1988, attesa la natura di contratto avente ad oggetto il solo CP_8 servizio di deposito titoli e custodia accessorio al contratto di negoziazione di strumenti finanziari concluso, di contro, con la LF.
Sicché, in definitiva, al cospetto di disposizioni pattizie che escludono qualsivoglia obbligo in capo al depositario di informazione, di profilatura e di informazione circa l'andamento dell'investimento, nonché di un articolato normativo che parimenti opera la medesima Cont esclusione, va esclusa una responsabilità precontrattuale e contrattuale della per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e informazione, risolvendosi la funzione di
Pag. 10 a 11 quest'ultima alla sola conservazione ed amministrazione dei titoli acquistati per il tramite della LF dal Pt_1
Né può poi ragionevolmente addossarsi alla CA l'obbligo di controllare e sindacare la Co correttezza dell'operato dell'intermediario finanziario nella valutazione di adeguatezza dell'investimento proposto all'investitore, oltrechè della correttezza dell'inquadramento del cliente a seguito della profilatura che di esso, a monte, ha fatto l'intermediario stesso.
Un siffatto obbligo, del resto, non risulta positivamente disciplinato neppure dalla normativa di settore.
Conclusivamente, le suesposte considerazioni, assorbenti rispetto alle ulteriori eccezioni proposte da entrambi le parti, conducono al rigetto della domanda proposta dal nei Pt_1
Cont confronti della
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei Parte_1 confronti della;
Controparte_10
II. respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti di;
CP_1
III. condanna a rifondere le spese del presente giudizio in favore Parte_1 della che si liquidano in € 11.268, 00 oltre IVA, CPA, rimborso spese CP_1 generali.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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