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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12517 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
BISCARDO SABRINA presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
AMBROSINO MARCELLO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio in PORTICI (NA) il 15/05/2008; che dal matrimonio erano nati , il 4.10.2008, , il 13.1.2013, e , il Per_1 Per_2 Per_3
9.10.2020; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la SI.ra . Controparte_1
3) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) la casa familiare sita in Portici (NA) alla via Giovanni Paladino n. 43, è assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi. CP_1
5) il padre potrà vedere i figli il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 21,00 rispettando gli impegni scolastici dei minori, ed avrà diritto a tenerli con sé a settimana alterne ovvero dal sabato al termine degli impegni scolastici, sino alla domenica alle ore 19.00 ad eccezione della piccola che potrà tenere con sé al compimento del quinto anno di età. Per_3
6) inoltre i minori trascorreranno rispettivamente con i genitori quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
7) durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con i rispettivi genitori, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, così come per i tre giorni delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
8) il SI. si obbliga a corrispondere all'altro genitore un contributo al Parte_1 mantenimento dei figli € 600,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, inoltre l'assegno unico universale per i figli sarà a carico di entrambi i genitori al 50%, inoltre le spese straordinarie saranno al 50% da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: acquisto medicinali per malattie varie.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: odontoiatriche, ortopediche e oculistiche.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 materiale didattico e divise scolastiche
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: materiale scolastico
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: scuola calcio, scuola danza”
Per l'udienza cartolare del 24.12.24, in seguito ai rilievi del giudice istruttore - le parti al punto 5 delle condizioni di separazione avevano previsto un calendario dei tempi di frequentazione del padre con la figlia minore subordinato al compimento del 5° anno di età - Per_3 venivano depositate condizioni modificate, e, in particolare, le parti pattuivano: “5) il padre potrà vedere i figli il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 21,00 rispettando gli impegni scolastici dei minori, ed avrà diritto a tenerli con sé a settimana alterne ovvero dal sabato al termine degli impegni scolastici, sino alla domenica alle ore 19.00.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e così come modificati rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 30, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2008; Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 27/12/2024
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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