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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza dell'8/10/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Loredana Di Giovanni, emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1414 del R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente
TRA Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Pescara,
Viale Regina Elena n°68, presso lo studio dell'avv. Loredana Di Giovanni, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del CP 2 rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 Settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. premesso di aver assistito nel procedimento penale Parte 1
iscritto al n° 3343/2024 R.G.N.R. il prevenuto Persona 1 premesso di aver depositato istanza di liquidazione dell'attività difensiva svolta consistita nella fase studio e nella fase introduttivo (in quest'ultimo caso con il deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, istanza accolta dal Gip in sede), premesso ancora che il Gip del Tribunale di
Pescara, Sezione Penale, con provvedimento apposto in calce all'istanza de qua in data
24/04/2025, aveva rigettato l'istanza di liquidazione, conveniva in giudizio il Controparte_1
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Pescara, in accoglimento del ricorso, provvedere a liquidare in favore dell'Avv. Parte 1
l'importo delle attività richieste e non liquidate relative 1) alla fase introduttiva (A) con deposito di istanza di ammissione al PSS e 2)studio del fascicolo, (A;B;C;D) e quindi liquidare per l'attività svolta un totale complessivo di euro 550,00 oltre agli accessori come per legge". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del CP 1 resistente, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8/10/2025.
3) E' presente in atti il provvedimento di rigetto emesso dal Gip del Tribunale di Pescara, con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione depositata dalla ricorrente sul rilievo che la richiedente non aveva prodotto documentazione attestante la propria attività professionale.
4) Motivo di doglianza dell'attrice risiede nel fatto che la ricorrente, nominata quale difensore di fiducia del prevenuto dianzi indicato nel procedimento penale iscritto al n° 3343/2024
R.G.N.R, sin nella fase delle indagini che ha preceduto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza predibattimentale ex artt. 550 e ss.cpp per i reati p. e p. dagli artt. 99-81-337 c.p., ha effettuato lo studio del fascicolo del PM ed aveva redatto e depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, istanza invero accolta dallo stesso
Gip in sede con relativo decreto del 3/09/2024.
5) Il motivo di doglianza è fondato.
6) Stante al tenore letterale dell'art. 12, comma 3, lett.a, del noto D.M. n°55/2014 e s.m.i., la fase studio ricomprende, tra le altre, l'esame e studio degli atti, le consultazioni con il cliente, i pareri oltre che scritti orali.
7) Stante poi al tenore letterale dell'art. 12, comma 3, lett.b, del noto decreto la fase introduttiva del procedimento comprende "..gli esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile".
8) Venendo al caso in esame, entrambe le fasi sono state svolte dalla professionista ricorrente e si sono comunque esaurite nella fase delle indagini preliminari che precedono l'emissione del decreto di citazione a giudizio, valutato anche che, ai fini della redazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è ragionevole che la professionista abbia svolto attività di consultazione con il proprio assistito. Riguardo poi alla fase introduttiva, è pure il caso osservare che tale fase ben può consistere nella redazione e deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto, tale attività, sia pure ritenuta prodromica, si inserisce comunque all'interno di quel procedimento, valutato infine che ai sensi dell'art. 109
D.P.R. n°115/2002, i relativi effetti decorrono dal momento della domanda di ammissione.
9) Circa il quantum, occorre rammentare che, secondo arresto della Cassazione condiviso, il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio o di fiducia è un atto convenzionale, di per sé, privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore opponente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n°2527/2012).
10) Nel caso in esame nessuna questione si pone in tal senso, atteso che la professionista ricorrente ha inteso espressamente aderire al protocollo vigente, richiedendo per la fase studio euro 290,00 e per la fase introduttiva euro 260,00, per un importo complessivo di euro 550,00, oltre accessori di legge.
11) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
-· per l'effetto, liquida all'Avv. Parte_1 per l'attività difensiva svolta nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penale iscritto al n° n° 3343/2024 R.G.N.R.
l'importo complessivo di euro 550,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) ;
- spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 8 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza dell'8/10/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Loredana Di Giovanni, emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1414 del R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente
TRA Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Pescara,
Viale Regina Elena n°68, presso lo studio dell'avv. Loredana Di Giovanni, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del CP 2 rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 Settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. premesso di aver assistito nel procedimento penale Parte 1
iscritto al n° 3343/2024 R.G.N.R. il prevenuto Persona 1 premesso di aver depositato istanza di liquidazione dell'attività difensiva svolta consistita nella fase studio e nella fase introduttivo (in quest'ultimo caso con il deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, istanza accolta dal Gip in sede), premesso ancora che il Gip del Tribunale di
Pescara, Sezione Penale, con provvedimento apposto in calce all'istanza de qua in data
24/04/2025, aveva rigettato l'istanza di liquidazione, conveniva in giudizio il Controparte_1
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Pescara, in accoglimento del ricorso, provvedere a liquidare in favore dell'Avv. Parte 1
l'importo delle attività richieste e non liquidate relative 1) alla fase introduttiva (A) con deposito di istanza di ammissione al PSS e 2)studio del fascicolo, (A;B;C;D) e quindi liquidare per l'attività svolta un totale complessivo di euro 550,00 oltre agli accessori come per legge". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del CP 1 resistente, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8/10/2025.
3) E' presente in atti il provvedimento di rigetto emesso dal Gip del Tribunale di Pescara, con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione depositata dalla ricorrente sul rilievo che la richiedente non aveva prodotto documentazione attestante la propria attività professionale.
4) Motivo di doglianza dell'attrice risiede nel fatto che la ricorrente, nominata quale difensore di fiducia del prevenuto dianzi indicato nel procedimento penale iscritto al n° 3343/2024
R.G.N.R, sin nella fase delle indagini che ha preceduto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza predibattimentale ex artt. 550 e ss.cpp per i reati p. e p. dagli artt. 99-81-337 c.p., ha effettuato lo studio del fascicolo del PM ed aveva redatto e depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, istanza invero accolta dallo stesso
Gip in sede con relativo decreto del 3/09/2024.
5) Il motivo di doglianza è fondato.
6) Stante al tenore letterale dell'art. 12, comma 3, lett.a, del noto D.M. n°55/2014 e s.m.i., la fase studio ricomprende, tra le altre, l'esame e studio degli atti, le consultazioni con il cliente, i pareri oltre che scritti orali.
7) Stante poi al tenore letterale dell'art. 12, comma 3, lett.b, del noto decreto la fase introduttiva del procedimento comprende "..gli esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile".
8) Venendo al caso in esame, entrambe le fasi sono state svolte dalla professionista ricorrente e si sono comunque esaurite nella fase delle indagini preliminari che precedono l'emissione del decreto di citazione a giudizio, valutato anche che, ai fini della redazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è ragionevole che la professionista abbia svolto attività di consultazione con il proprio assistito. Riguardo poi alla fase introduttiva, è pure il caso osservare che tale fase ben può consistere nella redazione e deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto, tale attività, sia pure ritenuta prodromica, si inserisce comunque all'interno di quel procedimento, valutato infine che ai sensi dell'art. 109
D.P.R. n°115/2002, i relativi effetti decorrono dal momento della domanda di ammissione.
9) Circa il quantum, occorre rammentare che, secondo arresto della Cassazione condiviso, il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio o di fiducia è un atto convenzionale, di per sé, privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore opponente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n°2527/2012).
10) Nel caso in esame nessuna questione si pone in tal senso, atteso che la professionista ricorrente ha inteso espressamente aderire al protocollo vigente, richiedendo per la fase studio euro 290,00 e per la fase introduttiva euro 260,00, per un importo complessivo di euro 550,00, oltre accessori di legge.
11) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
-· per l'effetto, liquida all'Avv. Parte_1 per l'attività difensiva svolta nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penale iscritto al n° n° 3343/2024 R.G.N.R.
l'importo complessivo di euro 550,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) ;
- spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 8 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi