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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 482/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Olmi Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Salvadorini e Laura Barbetti CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale del minore Persona_1
avv. Valeria Vezzosi
[...]
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni formulate dalle parti come segue:
pagina 1 di 15 la ricorrente, nelle note depositate il 01.07.2025, ha chiesto “ in via d'urgenza, che il
Tribunale di Firenze ordini al Sig. di sottoscrivere i moduli per il rinnovo del CP_1 passaporto e per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio di Persona_1
in via definitiva, che il Tribunale di Firenze revochi l'affidamento di
[...] Persona_1 al Servizio Sociale, disponendo in via alternativa o l'affidamento esclusivo di
[...] alla madre, , autorizzando la esclusiva collocazione Persona_1 Parte_1 dello stesso presso la casa materna, già decorrente da luglio 2024 (sino a che
spontaneamente non decida di fare rientro nella casa paterna, ma Persona_1
Per_ subordinando detto rientro alla frequentazione da parte del di un percorso psicoterapeutico personale) ovvero, l'affidamento condiviso del minore, ma con facoltà per la madre, (in caso di mancata risposta del padre, ovvero di disaccordo) Parte_1 di assumere le decisioni di maggior interesse del minore unilateralmente;
condanni CP_1
in ragione della sua totale soccombenza, al pagamento delle spese legali di
[...] controparte nella misura di Euro 7.000,00, oltre accessori legge o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento integrale delle spese di CTU e CTP e della curatrice speciale, rifondendo le somme che la Sig.ra abbia medio tempore Pt_1 sostenuto;
. condanni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento in favore di CP_1
della somma che sarà ritenuta di giustizia;
condanni al Parte_1 CP_1 pagamento di una somma non inferiore ad Euro 2.000,00 o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, alla Cassa delle Ammende”; il resistente, nelle note depositate il 02.07.2025 ha concluso “IN VIA PRELIMINARE DI
DIRITTO si chiede che il Tribunale adito debba pronunciarsi sulle domande avanzate dalla Sig.ra e non oltre i limiti di esse in forza del principio di corrispondenza tra Pt_1 il chiesto ed il pronunciato;
NEL MERITO si insiste su quanto già formulato all'udienza del 21.05 .2025 e precisamente: - mantenimento dell'affidamento al Servizio Sociale, unico soggetto in grado di alleggerire la conflittualità tra le parti;
- ripristino immediato del rapporto padre – figlio ed immediata attivazione di un percorso psicologico per il minore;
- in caso di mancanza di ripresa della frequentazione, collocamento del minore presso il padre atteso che come palesemente emerso in sede di CTU né la Sig.ra si è spesa Pt_1
Co affinchè detta frequentazione riprendesse e identico comportamento è stato tenuto da - attivazione di educativa familiare presso entrambi i contesti familiari ed introduzione di un
pagina 2 di 15 coordinatore genitoriale;
- nel caso in cui venisse ( circostanza di cui fortemente dubitiamo atteso che ora è emersa pure la paura dei figli a frequentare il padre ed allora a maggior ragione si rende necessario un percorso psicologico per il minore) la frequentazione padre
– figlio, fermo restando l'affido al Servizio Sociale ed il mandato di monitoraggio a carico dello stesso Servizio nei confronti del nucleo familiare, venga attivata la terapia familiare come suggerito dallo stesso CTU. Con vittoria di spese e compensi.”;
l'avv. Valeria Vezzosi, curatrice speciale del minore, con note conclusive depositate il
30.06.2025 ha concluso “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze disporre – l'affidamento esclusivo del minore alla madre , - la frequentazione Persona_1 Parte_1 fra ed il padre nel tempo scolastico, non scolastico, feriale e festivo per come Persona_1 regolamentata nel provvedimento vigente sia sospesa e la stessa sia rimessa alla disponibilità del figlio e condotta nei modi e tempi da questo indicati;
- la presa in carico Per_ dei soli sig.ri e da ai fini di sostegno alla funzione genitoriale;
- Pt_1 CP_3 ammonimento alla sig.ra per aver fatto leggere al minore la comparsa di Pt_1
Per_ costituzione del CS datata 17.05.2025 – ammonimento del sig. per il ritardo nella consegna della carta di identità del figlio richiestagli già l'11.09.2024, tanto da aver reso necessari istanza ex art 473 bis.38 cpc datata 18.06.025 e ordine del Giudice datato
19.06.2025 il tutto confermata la collocazione prevalente del minore presso la madre, disposta da sentenza emessa in data 18.05.2022 dal Tribunale di Firenze, causa civile n.
12270/ 2022 RG. – Ex art 473 bis. 38 cpc attribuire alla sig.ra , madre Parte_1 del minore, potere espresso esclusivo di presentare presso la Questura di Firenze e presso il Comune di Firenze rispettivamente domanda di rinnovo del passaporto in corso e della carta di identità Cini rilasciata dal Comune di Firenze in data 01.07.2020, con scadenza
20.11.2025, n. valida per l'espatrio.” NumeroD_1
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ritualmente depositato ha chiesto la modifica parziale delle Parte_1 condizioni di separazione personale tra lei e il resistente già regolate con CP_1 sentenza del Tribunale di Firenze del 18.05.2022. La ricorrente ha dichiarato di aver tentato due volte la procedura di negoziazione assistita, ma senza esito positivo, e di aver instaurato pagina 3 di 15 un procedimento per l'interpretazione autentica del provvedimento e di correzione dell'errore materiale, poi rigettato dal Tribunale. La ha quindi adito il Tribunale Pt_1 per ottenere la revoca dell'affidamento dei figli minori (oggi maggiorenne) e Per_2
(14 anni) ai Servizi Sociali, ritenuto ormai anacronistico e non più Persona_1 rispondente all'interesse dei minori, anche alla luce della volontà espressa dagli stessi in una lettera indirizzata al giudice, la modifica della disciplina delle festività pasquali,
l'introduzione di un criterio certo per la ripresa della cadenza ordinaria di collocazione dei figli dopo le vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo il principio dell'“interruzione”, ovvero che il genitore che ha avuto i figli prima della pausa non li abbia alla ripresa, e viceversa, la modifica dell'orario di passaggio del figlio tra i genitori durante Persona_1 le festività natalizie.
2. si è costituito nel presente giudizio mediante comparsa di costituzione e CP_1 risposta del 29.02.2024 e del 15.03.2024 (la seconda comparsa è stata depositata per completare e formalizzare la costituzione in giudizio successivamente alla prima memoria del 29.02.2024, in ragione dell'aggiornamento processuale a seguito dell'udienza del
17.04.2024, e dell'accordo temporaneo raggiunto tra le parti per la gestione delle vacanze pasquali 2024) eccependo la inammissibilità e infondatezza del ricorso atteso che la sentenza di separazione del 18.05.2022 non sarebbe mai stata impugnata e, secondo il Per_ resistente, non sussisterebbero i presupposti per una sua revisione. Il ha poi contestato la produzione della lettera manoscritta dei figli, chiedendo anzi l'ascolto del minore al fine di accertare il grado di coinvolgimento e la genuinità delle sue Persona_1 dichiarazioni, insistendo per la nomina di un curatore speciale per il minore, in considerazione del conflitto di interessi tra i genitori e della necessità di garantire una rappresentanza autonoma del figlio, ed ha concluso per il mantenimento dell'affidamento ai
Servizi Sociali ritenendolo ancora necessario per vigilare sulle dinamiche familiari e tutelare il benessere psico-fisico dei figli, anche del figlio maggiorenne.
3. All'udienza di prima comparizione del 06.03.2024 la parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulla frequentazione genitori – figlio per le vacanze pasquali 2024 ed il Giudice ne ha preso atto. Comparse nuovamente le parti alla successiva udienza del
17.04.2024 il Collegio, con provvedimento in pari data, stante l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali che implica una limitazione della responsabilità Persona_1
pagina 4 di 15 genitoriale di entrambi i genitori, ha nominato curatrice speciale del minore Persona_1
l'avv. Valeria Vezzosi affinché si costituisse nel giudizio ed ha chiesto ai Servizi Sociali competenti di depositare relazione aggiornata sugli interventi effettuati e sull'andamento dei rapporti tra i genitori e il minore . Persona_1
4. La curatrice speciale si è costituita nel giudizio mediante il deposito di comparsa di costituzione nella quale ha rappresentato il contesto familiare e personale del figlio
, minore affidato ai Servizi Sociali dal 2019, che avrebbe espresso il Persona_1 desiderio di essere ascoltato dal Giudice ed avrebbe redatto, insieme al fratello , Per_2 una lettera indirizzata al Tribunale. Il rapporto con entrambi i genitori sarebbe descritto come sereno e collaborativo, con buona organizzazione familiare e scolastica. La curatrice ha, quindi, chiesto di regolamentare la frequentazione genitori – figlio così come indicato nella comparsa depositata, sia quanto alle vacanze Pasquali che per la ripresa del calendario ordinario dopo le vacanze, riservandosi di concludere sull'affidamento ai Servizi Sociali dopo il deposito della relazione dei Servizi stessi. All'udienza del 05.06.2024 la curatrice ha dichiarato “Comunque stando alla relazione dell'assistente sociale concludo per la revoca dell'affido ai Servizi Sociali perché non emergono profili di criticità riguardo alla capacità genitoriale delle parti.”
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria mediante le produzioni delle parti ed il deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali in data 31.05.2024.
6. All'esito dell'udienza del 05.06.2024 il Tribunale ha emesso sentenza parziale n.
1878/2024 con cui ha stabilito, in via definitiva, il criterio dell'alternanza per la ripresa del calendario ordinario di frequentazione dopo le vacanze natalizie, pasquali ed estive (se il figlio è collocato presso un genitore nel fine settimana prima della pausa, sarà collocato presso l'altro genitore nel fine settimana successivo alla ripresa scolastica o al rientro dalle vacanze) e, in via provvisoria, ha fissato l'audizione del minore ha Persona_1 richiesto l'acquisizione delle relazioni del CTU e dei Servizi Sociali depositate nel precedente procedimento R.G. n. 12270/2015 (Procedimento per separazione), disponendo la prosecuzione del giudizio per la sola domanda di revoca dell'affidamento del minore ai
Servizi Sociali.
7. Il giudizio è ulteriormente proseguito mediante le produzioni documentali delle parti, il deposito delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e l'audizione del minore e il pagina 5 di 15 Tribunale, con provvedimento del 04.12.2024, ritenendo necessario effettuare un approfondimento istruttorio, essendo emerso che il minore aveva cessato di stare con il padre dal mese di luglio 2024 dopo un litigio che aveva riguardato anche il figlio maggiorenne, in particolare in ordine al regime di affidamento del figlio minore ed ai rapporti tra questo ed il padre, ha disposto CTU tesa ad esaminare e valutare la relazione tra i genitori ed il figlio, le ragioni per mantenere o meno l'attuale regime di affidamento ai
Servizi Sociali, nonché le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, nominando
CTU la dott.ssa che, quindi, in data 15.05.2025 ha depositato la relazione Persona_3 peritale. All'udienza del 21.05.2025, le parti assistite dai rispettivi difensori e il curatore speciale del minore hanno illustrato le rispettive posizioni: la ricorrente ha Persona_1 ribadito la richiesta di revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali, evidenziando la volontà del minore di restare con la madre e la necessità di un affidamento che consenta alla madre di assumere decisioni urgenti in autonomia, il resistente ha chiesto il mantenimento dell'affidamento al Servizio Sociale, l'attivazione di un percorso psicologico e, in caso di mancata ripresa della frequentazione, il collocamento del minore presso il padre, la curatrice speciale ha confermato la volontà del minore di non abitare con il padre, ma di essere disponibile a incontri e vacanze con lui, e ha aderito alle conclusioni del CTU. Il
Giudice, quindi, ha assegnato termine per note conclusive e ha fissato una successiva udienza cartolare per il 9.07.2025.
8. In data 18.06.2025 la curatrice speciale del minore ha presentato un'istanza ex art. 473 bis.38 c.p.c. al Tribunale di Firenze per chiedere che il padre, consegnasse CP_1 immediatamente la carta d'identità del figlio, trattenuta ingiustificatamente dal mese di luglio 2024. La mancata restituzione, nonostante le richieste formali e le indicazioni del
CTU, secondo la curatrice sarebbe lesiva dei diritti del minore e sintomo di una condotta conflittuale del padre. La Presidente, in sostituzione del giudice delegato, con provvedimento del 19.06.2025 ha quindi ordinato a di consegnare senza CP_1 indugio alla curatrice speciale o al legale della ricorrente la carta di identità del minore, circostanza poi verificatasi in data 20.06.2025.
9. Con le note scritte del 02.07.2025 il resistente, pur non formulando una richiesta esplicita di revoca della curatrice speciale, ha sostenuto come l'operato della stessa sia stato inappropriato e dannoso. Ha infatti contestato alla curatrice di aver oltrepassato i limiti del pagina 6 di 15 suo mandato, assumendo poteri di rappresentanza sostanziale non conferiti, di aver aggravato la situazione familiare, contribuendo alla rottura del rapporto padre-figlio, di aver agito in modo parziale e strumentale, senza un confronto adeguato con il Servizio Sociale, di aver introdotto questioni non previste nel ricorso originario (come quella dei documenti), andando “ultra petita” e ne ha, pertanto, messo in discussione la legittimità e la competenza avanzando, quindi, una richiesta implicita di revoca della curatrice.
10. All'esito dell'udienza del 09.07.2025 il Tribunale, considerato necessario prima della decisione sentire le parti al fine di conoscere la disponibilità di entrambi i genitori ad effettuare la terapia familiare nell'interesse del minore, nonché il percorso psicoterapeutico ritenuto indispensabile dallo stesso CTU e da entrambi i CTP delle parti, ha fissato udienza avanti al Collegio per il 16.07.2027 all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
11. Quanto al regime dell'affidamento del minore il Tribunale rileva che la Persona_1
CTU nell'elaborato peritale ha evidenziato a pag. 30 “Considerando anche che, a fronte di quanto accaduto a luglio 2024, i servizi sono venuti a conoscenza mesi dopo della crisi relazionale padre-figlio, non si ravvisa l'utilità di mantenere l'affido ai servizi sociali. In considerazione anche dell'età di si suggerisce un affido condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori.” e a pag. 35 “Si suggerisce l'affido condiviso di;
in Persona_1 considerazione dell'età del ragazzo ormai vicino alla possibilità di autodeterminarsi, si suggerisce di considerare anche la possibilità di lasciare al genitore che rileva una necessità per il figlio, di decidere in autonomia, qualora l'altro genitore non risponda (nel senso letterale di non fornire una risposta) all'esigenza rilevata.” Oltre a queste indicazioni, la consulente motiva tale scelta con considerazioni clinico-relazionali che rafforzano la proposta di affidamento condiviso, come a pag. 32 dove rileva “La restituzione della responsabilità ai genitori […] può essere un elemento che favorisce il Per_ recupero del ruolo genitoriale del padre, sempre che il sig. decida di assumersi la responsabilità di agire quel cambiamento relazionale indispensabile per recuperare il rapporto con i figli.”, o a pag. 31, nelle considerazioni generali, dove sottolinea“[…] la proposta di restituire la responsabilità ad entrambi i genitori con la calda raccomandazione di intraprendere un percorso di terapia familiare si configura come un assetto nuovo e diverso dalle classiche dinamiche disfunzionali di questa famiglia”. Queste argomentazioni, alle quali il Tribunale aderisce, evidenziano che l'affidamento condiviso è
pagina 7 di 15 coerente con l'età e la crescente autonomia del minore, rappresenta un passo verso la responsabilizzazione dei genitori, può favorire il recupero del ruolo paterno, è funzionale a superare la logica del conflitto giudiziario cronico, ed è sostenibile se accompagnato da un percorso terapeutico familiare. La CTU ha evidenziato come l'affidamento ai Servizi
Sociali, misura originariamente introdotta in un contesto di elevata conflittualità genitoriale, non abbia prodotto un miglioramento delle dinamiche familiari, né risulti oggi funzionale alla tutela del minore. Anzi, i Servizi Sociali sono stati informati con notevole ritardo della crisi relazionale tra padre e figlio, segno di un indebolimento del loro ruolo di monitoraggio. Pertanto, in considerazione dell'età del minore, quindicenne, prossimo quindi alla maggiore età, e della necessità di restituire ai genitori la responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene opportuno disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, quale assetto più idoneo a favorire un riequilibrio delle relazioni familiari e a promuovere un recupero del ruolo paterno, oggi fortemente compromesso. Tale scelta, come sottolineato dalla CTU, rappresenta una modifica del regime di affidamento rispetto alla regolamentazione protrattasi negli anni, e si configura come un'opportunità per i genitori di riappropriarsi delle proprie funzioni educative, a condizione che si impegnino in un percorso di terapia familiare volto a migliorare la qualità delle loro interazioni. Il
Collegio condivide, infine, l'osservazione della consulente secondo cui la prosecuzione dell'affidamento ai Servizi Sociali, in assenza di un'effettiva funzione protettiva o di supporto, rischierebbe di cronicizzare la delega educativa e di mantenere il minore in una posizione di passività e dipendenza dal conflitto genitoriale.
Il Collegio, poi, ritiene che la previsione dell'affidamento condiviso debba accompagnarsi alla disposizione che i genitori comunichino tra di loro in modo costante e collaborativo, nell'interesse del figlio, in particolare per quanto attiene alle decisioni relative alla scuola e alla salute. In caso di dissenso tra i genitori su tali questioni, si prevede che la decisione sarà rimessa ai Servizi Sociali territorialmente competenti, già affidatari del minore fino al momento dell'emissione della presente sentenza, i quali potranno intervenire con funzione di supporto e mediazione.
12. Quanto alla frequentazione del figlio da parte del padre, dalla CTU non sono emersi elementi che giustifichino l'interruzione dei rapporti tra il padre e il figlio Persona_1 nella forma drastica a cui si è giunti in seguito ad un episodio conflittuale avvenuto nel pagina 8 di 15 luglio 2024, che ha determinato l'allontanamento dei figli dalla casa paterna. Va rilevato che in sede di operazioni peritali il minore ha rifiutato di incontrare il padre. La CTU ha rilevato che l'episodio conflittuale avvenuto nel luglio del 2024, pur significativo, non presenta caratteristiche tali da rendere pregiudizievole la frequentazione, né da richiedere incontri protetti o osservati (“per quanto riguarda gli incontri padre-figlio la consulenza non ha rilevato elementi che consentano di ritenere gli incontri pregiudizievoli o di nocumento per tanto da dover ricorrere a incontri protetti o osservati” ed Persona_1 ancora “Allo stato attuale non ci sono quindi elementi che giustifichino la mancata frequentazione padre-figlio, potendosi fin da subito ripristinare il dispositivo in essere con la frequentazione padre-figlio”). Il rifiuto del minore di incontrare il padre è stato motivato dalla sua percezione di una mancanza di autenticità nei comportamenti paterni e la consulente ha sottolineato che , con il passare degli anni, è entrato attivamente Persona_1 nel conflitto genitoriale, assumendo una posizione che lo espone a un rischio di coinvolgimento nel contrasto tra i genitori e di perdita di equidistanza affettiva. Alla luce di ciò, la CTU ha ritenuto auspicabile che il minore venga sollevato da tale posizione e che si favorisca una graduale ripresa della frequentazione con il padre, anche attraverso eventuali incontri osservati, da valutarsi congiuntamente da e Servizi Sociali. La consulente CP_3 ha, infine, ribadito che, allo stato attuale, non sussistono controindicazioni cliniche o relazionali tali da impedire il ripristino del diritto di visita paterno. Per tali motivi, il
Collegio, auspicando la ripresa della frequentazione padre-figlio, anche graduale, conferisce mandato ai Servizi Sociali di valutare, d'intesa con l' , l'opportunità di CP_3 attivare incontri osservati tra il padre e il figlio , previa valutazione dello stato Persona_1 psicologico del padre e sentito il minore. In merito alla frequentazione durante i periodi di vacanza, si dispone che essa avvenga secondo le modalità già stabilite nella sentenza di separazione, ma solo una volta che il rapporto padre-figlio sarà ripreso in modo stabile, oppure secondo quanto il minore vorrà o potrà concordare direttamente con il Persona_1 padre, nel rispetto della sua volontà e dei suoi tempi. In merito alla frequentazione durante le vacanze pasquali, si dispone che, in accoglimento della richiesta formulata dalla madre,
trascorra i primi tre giorni delle vacanze pasquali con la madre, in Persona_1 considerazione del suo desiderio di celebrare la festività religiosa con lei, come da dichiarazioni rese in sede di CTU. I restanti giorni potranno essere trascorsi con il padre,
pagina 9 di 15 sempre previa ripresa del rapporto padre-figlio, o secondo quanto il minore vorrà o potrà concordare con il genitore.
13. Il Tribunale rileva che dalle risultanze processuali e tecniche è emerso un quadro familiare fortemente disfunzionale, segnato da una conflittualità cronica tra i genitori, da una comunicazione pressoché assente e da una sovraesposizione del minore Persona_1 al conflitto genitoriale, tanto che la CTU ha evidenziato come entrambi i genitori, pur presentando capacità genitoriali individuali, non siano stati in grado di esercitare in modo cooperativo la responsabilità genitoriale, con effetti negativi sul benessere psico-affettivo del figlio. Il minore ha manifestato un atteggiamento di chiusura nei Persona_1 confronti del padre e una posizione attiva nel conflitto familiare, che lo espone a un rischio di consolidamento di modelli relazionali disfunzionali. La consulente ha sottolineato l'urgenza di un intervento specialistico integrato, volto a sostenere il minore e a responsabilizzare entrambi i genitori, anche attraverso un percorso di terapia familiare. Il curatore speciale ha condiviso tali valutazioni, evidenziando la necessità di un accompagnamento terapeutico ed educativo che consenta alla famiglia di uscire dalla logica del contenzioso giudiziario e di ricostruire un minimo di dialogo funzionale nell'interesse del figlio. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene necessario disporre un sistema di interventi coordinati, che coinvolga l' e i Servizi Sociali territorialmente CP_3 competenti, al fine di sostenere il minore e i genitori in un percorso di ristrutturazione delle dinamiche familiari e di recupero delle competenze genitoriali mediante un intervento specialistico strutturato, al fine di restituire ai genitori la responsabilità educativa ed al figlio il supporto psicologico imprescindibile per la tutela del suo benessere psico-affettivo.
Tutto quanto premesso, il Collegio dispone che l' territorialmente competente CP_3 attivi un percorso di sostegno alla genitorialità individuale per entrambi i genitori, CP_1
e ed un percorso psicologico dedicato al minore
[...] Parte_1 Persona_1 al fine di supportarli nell'affrontare le rispettive criticità. Si dispone, inoltre, che i Servizi
Sociali territorialmente competenti predispongano un intervento di educativa familiare domiciliare, da svolgersi presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con funzione di osservazione, supporto e facilitazione della comunicazione genitoriale, tale da aiutare i genitori a gestire in modo più efficace la relazione con il figlio, migliorando la comunicazione, la capacità di ascolto, la gestione dei conflitti e l'organizzazione quotidiana pagina 10 di 15 in modo da favorire il benessere del minore creando un ambiente familiare più stabile e protettivo e riducendo i fattori di rischio legati a trascuratezza, conflittualità o disorganizzazione. L'educativa dovrà monitorare le dinamiche familiari, osservare direttamente le interazioni tra genitori e figlio per valutare le criticità e promuovere cambiamenti concreti e l'autonomia del nucleo accompagnando la famiglia verso una maggiore capacità di gestire le proprie difficoltà senza dipendere in modo continuativo dai servizi. In adesione alle indicazioni della CTU che a pag. 35 ha ribadito “questa famiglia ha un bisogno estremo, ma non riconosciuto, di un intervento specialistico (tipo una terapia familiare) che l'aiuti a migliorare la qualità delle loro relazioni. Senza questo passo tutto il resto risulterà inutile, come ampiamente dimostrato dal confronto di questa CTU con quanto emerso e prognosticato in quella del 2018”, si dispone l'attivazione per le parti di una terapia familiare di sostegno psicologico presso struttura pubblica e a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
14. In merito alla domanda della curatrice speciale di “attribuire alla sig.ra Pt_1
, madre del minore, potere espresso esclusivo di presentare presso la Questura di
[...]
Firenze e presso il Comune di Firenze rispettivamente domanda di rinnovo del passaporto Per_ in corso e della carta di identità , il Collegio rileva la incompetenza del Tribunale adito atteso che ogni eventuale autorizzazione o provvedimento in materia debba essere rimessa alla competenza del Giudice Tutelare competente per territorio stante il disposto normativo della Legge n. 1185/67. Nel caso di specie, la gestione dei documenti identificativi del minore è stata oggetto di reiterate controversie tra i genitori, come emerso anche nella relazione della CTU. In particolare, si è registrata la trattenuta della carta di identità da parte del padre e la conseguente impossibilità per il minore di disporne liberamente. La carta d'identità è stata restituita a seguito del provvedimento del Presidente sopra menzionato.
15. In merito alla richiesta del padre di revoca della curatrice speciale del minore
, si dispone il rigetto della stessa, in quanto infondata. Il compito del curatore Persona_1 speciale, infatti, si esaurisce con l'emanazione della presente sentenza, che definisce il procedimento principale per cui era stato conferito l'incarico, stante il fatto che con la presente sentenza viene meno il regime dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali. Non sussistono pertanto i presupposti per una revoca, né risultano elementi che mettano in pagina 11 di 15 discussione l'operato del curatore, che ha agito nel rispetto del mandato ricevuto e nell'interesse del minore.
16. In merito alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente, il
Tribunale ritiene che la stessa sia da rigettare integralmente, non ravvisandosi i presupposti per l'accoglimento.
L'art. 96 c.p.c. prevede la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nei casi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Nel caso di specie, pur in presenza di un contenzioso familiare particolarmente acceso e prolungato, non emergono elementi tali da configurare un comportamento processuale abusivo o temerario da parte della controparte. Le iniziative giudiziarie intraprese, sebbene numerose e complesse, appaiono comunque riconducibili all'esercizio del diritto di difesa e alla tutela di interessi soggettivamente ritenuti meritevoli di protezione, in un contesto familiare fortemente conflittuale. Pertanto, non sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma per disporre la condanna al risarcimento del danno.
17. Quanto alla domanda avanzata dal padre di nomina di un coordinatore genitoriale, il
Tribunale ritiene che la stessa non possa essere accolta in quanto tale figura, per sua natura, presuppone il consenso di entrambi i genitori, consenso che nel caso di specie non risulta sussistere. Il coordinatore genitoriale è una figura di supporto alla coppia genitoriale ad alta conflittualità, con funzioni di mediazione e facilitazione delle decisioni relative ai figli.
Tuttavia, trattandosi di un intervento extragiudiziale e collaborativo, non può essere imposto unilateralmente da uno solo dei genitori, né può essere efficacemente attivato in assenza di una volontà condivisa di aderirvi. Nel caso in esame, la madre ha espresso esplicita contrarietà alla nomina, rendendo inattuabile l'istituto.
18. Al fine di rilevare criticità e di promuovere eventuali interventi tempestivi finalizzati a garantire la protezione dei soggetti vulnerabili del nucleo, il Tribunale ritiene essenziale disporre il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con incarico di osservazione e supporto delle dinamiche familiari, in particolare in relazione alla ripresa della relazione padre-figlio e all'attuazione degli interventi disposti dal
Tribunale, inclusi i percorsi di sostegno psicologico e educativo, di rilevare eventuali criticità o ostacoli che possano compromettere il benessere del minore e supportare il
Giudice Tutelare nella valutazione periodica della situazione, fornendo elementi utili per pagina 12 di 15 eventuali modifiche o integrazioni delle misure adottate. I Servizi Sociali dovranno redigere e depositare una relazione scritta ogni tre mesi (15 ottobre, 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio) al Giudice Tutelare territorialmente competente, che viene incaricato della vigilanza.
19. Stante l'esito del giudizio il Tribunale compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia familiare e alla reciproca soccombenza. Il
Tribunale pone le spese della CTU e del curatore speciale a carico di entrambe le parti in via solidale, atteso che la loro condotta processuale conflittuale ha reso necessaria la nomina del CTU e del curatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra istanza, richiesta e domanda disattesa, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e Parte_1 CP_1 del minore nato il [...], con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
2) dispone che i genitori comunichino tra di loro in modo costante e collaborativo, nell'interesse del figlio, in particolare per quanto attiene alle decisioni relative alla scuola, all'educazione e alla salute. In caso di dissenso tra i genitori su tali questioni, la decisione sarà rimessa ai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali potranno intervenire con funzione di supporto e mediazione;
3) conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di valutare, d'intesa con l' e sentito lo stesso, l'opportunità di attivare incontri osservati tra il padre e il CP_3 figlio , previa valutazione dello stato psicologico del padre e sentito il minore, Persona_1 prevedendone le modalità e la frequenza secondo l'apprezzamento dei servizi medesimi. In merito alla frequentazione durante i periodi di vacanza, si dispone che essa avvenga secondo le modalità già stabilite nella sentenza di separazione, una volta che il rapporto padre-figlio sarà ripreso in modo stabile, oppure secondo quanto il minore Persona_1 vorrà o potrà concordare direttamente con il padre, nel rispetto della sua volontà e dei suoi tempi. In merito alla frequentazione durante le vacanze pasquali, si dispone che trascorra i primi tre giorni delle vacanze pasquali con la madre ed i restanti Persona_1
pagina 13 di 15 giorni potranno essere trascorsi con il padre, previa ripresa del rapporto padre-figlio, o secondo quanto il minore vorrà o potrà concordare con il genitore;
4) invita le parti principali a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' territorialmente competente;
CP_3
5) dispone che l' territorialmente competente attivi un percorso psicologico per il CP_3 minore Persona_1
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un intervento di educativa familiare domiciliare, da svolgersi presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con funzione di osservazione, supporto e facilitazione della comunicazione genitoriale;
7) invita le parti principali a seguire un percorso di terapia familiare di sostegno psicologico presso struttura pubblica;
8) dichiara inammissibile la domanda di rilascio e consegna del passaporto e della carta di identità del minore , formulata dalla madre e dal curatore speciale del minore Persona_1 per incompetenza del Tribunale adito;
9) rigetta la domanda avanzata dal resistente di revoca del curatore speciale;
10) rigetta la domanda avanzata dal resistente di risarcimento ex art. 96 c.p.c;
11) rigetta la domanda avanzata dal resistente di nomina del coordinatore genitoriale;
12) dispone il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con richiesta ai medesimi Servizi, nonché all' , incaricato degli CP_3 interventi di sostegno, di riferire al Giudice Tutelare, che si incarica della vigilanza, sulla base di relazioni da trasmettere ogni tre mesi (15 ottobre - 15 gennaio - 15 aprile -15 luglio);
13) compensa integralmente tra le parti principali le spese di lite;
14) pone le spese della CTU a carico delle parti principali in solido tra loro;
15) condanna le parti principali in solido tra loro a pagare all'Erario le spese sostenute dal curatore speciale del minore che liquida nella misura di euro 3000,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale, ai Servizi Sociali, all' ed al Giudice CP_3
Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 16.07.2025.
pagina 14 di 15 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 482/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Olmi Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Salvadorini e Laura Barbetti CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale del minore Persona_1
avv. Valeria Vezzosi
[...]
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni formulate dalle parti come segue:
pagina 1 di 15 la ricorrente, nelle note depositate il 01.07.2025, ha chiesto “ in via d'urgenza, che il
Tribunale di Firenze ordini al Sig. di sottoscrivere i moduli per il rinnovo del CP_1 passaporto e per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio di Persona_1
in via definitiva, che il Tribunale di Firenze revochi l'affidamento di
[...] Persona_1 al Servizio Sociale, disponendo in via alternativa o l'affidamento esclusivo di
[...] alla madre, , autorizzando la esclusiva collocazione Persona_1 Parte_1 dello stesso presso la casa materna, già decorrente da luglio 2024 (sino a che
spontaneamente non decida di fare rientro nella casa paterna, ma Persona_1
Per_ subordinando detto rientro alla frequentazione da parte del di un percorso psicoterapeutico personale) ovvero, l'affidamento condiviso del minore, ma con facoltà per la madre, (in caso di mancata risposta del padre, ovvero di disaccordo) Parte_1 di assumere le decisioni di maggior interesse del minore unilateralmente;
condanni CP_1
in ragione della sua totale soccombenza, al pagamento delle spese legali di
[...] controparte nella misura di Euro 7.000,00, oltre accessori legge o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento integrale delle spese di CTU e CTP e della curatrice speciale, rifondendo le somme che la Sig.ra abbia medio tempore Pt_1 sostenuto;
. condanni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento in favore di CP_1
della somma che sarà ritenuta di giustizia;
condanni al Parte_1 CP_1 pagamento di una somma non inferiore ad Euro 2.000,00 o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, alla Cassa delle Ammende”; il resistente, nelle note depositate il 02.07.2025 ha concluso “IN VIA PRELIMINARE DI
DIRITTO si chiede che il Tribunale adito debba pronunciarsi sulle domande avanzate dalla Sig.ra e non oltre i limiti di esse in forza del principio di corrispondenza tra Pt_1 il chiesto ed il pronunciato;
NEL MERITO si insiste su quanto già formulato all'udienza del 21.05 .2025 e precisamente: - mantenimento dell'affidamento al Servizio Sociale, unico soggetto in grado di alleggerire la conflittualità tra le parti;
- ripristino immediato del rapporto padre – figlio ed immediata attivazione di un percorso psicologico per il minore;
- in caso di mancanza di ripresa della frequentazione, collocamento del minore presso il padre atteso che come palesemente emerso in sede di CTU né la Sig.ra si è spesa Pt_1
Co affinchè detta frequentazione riprendesse e identico comportamento è stato tenuto da - attivazione di educativa familiare presso entrambi i contesti familiari ed introduzione di un
pagina 2 di 15 coordinatore genitoriale;
- nel caso in cui venisse ( circostanza di cui fortemente dubitiamo atteso che ora è emersa pure la paura dei figli a frequentare il padre ed allora a maggior ragione si rende necessario un percorso psicologico per il minore) la frequentazione padre
– figlio, fermo restando l'affido al Servizio Sociale ed il mandato di monitoraggio a carico dello stesso Servizio nei confronti del nucleo familiare, venga attivata la terapia familiare come suggerito dallo stesso CTU. Con vittoria di spese e compensi.”;
l'avv. Valeria Vezzosi, curatrice speciale del minore, con note conclusive depositate il
30.06.2025 ha concluso “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze disporre – l'affidamento esclusivo del minore alla madre , - la frequentazione Persona_1 Parte_1 fra ed il padre nel tempo scolastico, non scolastico, feriale e festivo per come Persona_1 regolamentata nel provvedimento vigente sia sospesa e la stessa sia rimessa alla disponibilità del figlio e condotta nei modi e tempi da questo indicati;
- la presa in carico Per_ dei soli sig.ri e da ai fini di sostegno alla funzione genitoriale;
- Pt_1 CP_3 ammonimento alla sig.ra per aver fatto leggere al minore la comparsa di Pt_1
Per_ costituzione del CS datata 17.05.2025 – ammonimento del sig. per il ritardo nella consegna della carta di identità del figlio richiestagli già l'11.09.2024, tanto da aver reso necessari istanza ex art 473 bis.38 cpc datata 18.06.025 e ordine del Giudice datato
19.06.2025 il tutto confermata la collocazione prevalente del minore presso la madre, disposta da sentenza emessa in data 18.05.2022 dal Tribunale di Firenze, causa civile n.
12270/ 2022 RG. – Ex art 473 bis. 38 cpc attribuire alla sig.ra , madre Parte_1 del minore, potere espresso esclusivo di presentare presso la Questura di Firenze e presso il Comune di Firenze rispettivamente domanda di rinnovo del passaporto in corso e della carta di identità Cini rilasciata dal Comune di Firenze in data 01.07.2020, con scadenza
20.11.2025, n. valida per l'espatrio.” NumeroD_1
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ritualmente depositato ha chiesto la modifica parziale delle Parte_1 condizioni di separazione personale tra lei e il resistente già regolate con CP_1 sentenza del Tribunale di Firenze del 18.05.2022. La ricorrente ha dichiarato di aver tentato due volte la procedura di negoziazione assistita, ma senza esito positivo, e di aver instaurato pagina 3 di 15 un procedimento per l'interpretazione autentica del provvedimento e di correzione dell'errore materiale, poi rigettato dal Tribunale. La ha quindi adito il Tribunale Pt_1 per ottenere la revoca dell'affidamento dei figli minori (oggi maggiorenne) e Per_2
(14 anni) ai Servizi Sociali, ritenuto ormai anacronistico e non più Persona_1 rispondente all'interesse dei minori, anche alla luce della volontà espressa dagli stessi in una lettera indirizzata al giudice, la modifica della disciplina delle festività pasquali,
l'introduzione di un criterio certo per la ripresa della cadenza ordinaria di collocazione dei figli dopo le vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo il principio dell'“interruzione”, ovvero che il genitore che ha avuto i figli prima della pausa non li abbia alla ripresa, e viceversa, la modifica dell'orario di passaggio del figlio tra i genitori durante Persona_1 le festività natalizie.
2. si è costituito nel presente giudizio mediante comparsa di costituzione e CP_1 risposta del 29.02.2024 e del 15.03.2024 (la seconda comparsa è stata depositata per completare e formalizzare la costituzione in giudizio successivamente alla prima memoria del 29.02.2024, in ragione dell'aggiornamento processuale a seguito dell'udienza del
17.04.2024, e dell'accordo temporaneo raggiunto tra le parti per la gestione delle vacanze pasquali 2024) eccependo la inammissibilità e infondatezza del ricorso atteso che la sentenza di separazione del 18.05.2022 non sarebbe mai stata impugnata e, secondo il Per_ resistente, non sussisterebbero i presupposti per una sua revisione. Il ha poi contestato la produzione della lettera manoscritta dei figli, chiedendo anzi l'ascolto del minore al fine di accertare il grado di coinvolgimento e la genuinità delle sue Persona_1 dichiarazioni, insistendo per la nomina di un curatore speciale per il minore, in considerazione del conflitto di interessi tra i genitori e della necessità di garantire una rappresentanza autonoma del figlio, ed ha concluso per il mantenimento dell'affidamento ai
Servizi Sociali ritenendolo ancora necessario per vigilare sulle dinamiche familiari e tutelare il benessere psico-fisico dei figli, anche del figlio maggiorenne.
3. All'udienza di prima comparizione del 06.03.2024 la parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulla frequentazione genitori – figlio per le vacanze pasquali 2024 ed il Giudice ne ha preso atto. Comparse nuovamente le parti alla successiva udienza del
17.04.2024 il Collegio, con provvedimento in pari data, stante l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali che implica una limitazione della responsabilità Persona_1
pagina 4 di 15 genitoriale di entrambi i genitori, ha nominato curatrice speciale del minore Persona_1
l'avv. Valeria Vezzosi affinché si costituisse nel giudizio ed ha chiesto ai Servizi Sociali competenti di depositare relazione aggiornata sugli interventi effettuati e sull'andamento dei rapporti tra i genitori e il minore . Persona_1
4. La curatrice speciale si è costituita nel giudizio mediante il deposito di comparsa di costituzione nella quale ha rappresentato il contesto familiare e personale del figlio
, minore affidato ai Servizi Sociali dal 2019, che avrebbe espresso il Persona_1 desiderio di essere ascoltato dal Giudice ed avrebbe redatto, insieme al fratello , Per_2 una lettera indirizzata al Tribunale. Il rapporto con entrambi i genitori sarebbe descritto come sereno e collaborativo, con buona organizzazione familiare e scolastica. La curatrice ha, quindi, chiesto di regolamentare la frequentazione genitori – figlio così come indicato nella comparsa depositata, sia quanto alle vacanze Pasquali che per la ripresa del calendario ordinario dopo le vacanze, riservandosi di concludere sull'affidamento ai Servizi Sociali dopo il deposito della relazione dei Servizi stessi. All'udienza del 05.06.2024 la curatrice ha dichiarato “Comunque stando alla relazione dell'assistente sociale concludo per la revoca dell'affido ai Servizi Sociali perché non emergono profili di criticità riguardo alla capacità genitoriale delle parti.”
5. Il giudizio è proseguito in via istruttoria mediante le produzioni delle parti ed il deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali in data 31.05.2024.
6. All'esito dell'udienza del 05.06.2024 il Tribunale ha emesso sentenza parziale n.
1878/2024 con cui ha stabilito, in via definitiva, il criterio dell'alternanza per la ripresa del calendario ordinario di frequentazione dopo le vacanze natalizie, pasquali ed estive (se il figlio è collocato presso un genitore nel fine settimana prima della pausa, sarà collocato presso l'altro genitore nel fine settimana successivo alla ripresa scolastica o al rientro dalle vacanze) e, in via provvisoria, ha fissato l'audizione del minore ha Persona_1 richiesto l'acquisizione delle relazioni del CTU e dei Servizi Sociali depositate nel precedente procedimento R.G. n. 12270/2015 (Procedimento per separazione), disponendo la prosecuzione del giudizio per la sola domanda di revoca dell'affidamento del minore ai
Servizi Sociali.
7. Il giudizio è ulteriormente proseguito mediante le produzioni documentali delle parti, il deposito delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e l'audizione del minore e il pagina 5 di 15 Tribunale, con provvedimento del 04.12.2024, ritenendo necessario effettuare un approfondimento istruttorio, essendo emerso che il minore aveva cessato di stare con il padre dal mese di luglio 2024 dopo un litigio che aveva riguardato anche il figlio maggiorenne, in particolare in ordine al regime di affidamento del figlio minore ed ai rapporti tra questo ed il padre, ha disposto CTU tesa ad esaminare e valutare la relazione tra i genitori ed il figlio, le ragioni per mantenere o meno l'attuale regime di affidamento ai
Servizi Sociali, nonché le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, nominando
CTU la dott.ssa che, quindi, in data 15.05.2025 ha depositato la relazione Persona_3 peritale. All'udienza del 21.05.2025, le parti assistite dai rispettivi difensori e il curatore speciale del minore hanno illustrato le rispettive posizioni: la ricorrente ha Persona_1 ribadito la richiesta di revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali, evidenziando la volontà del minore di restare con la madre e la necessità di un affidamento che consenta alla madre di assumere decisioni urgenti in autonomia, il resistente ha chiesto il mantenimento dell'affidamento al Servizio Sociale, l'attivazione di un percorso psicologico e, in caso di mancata ripresa della frequentazione, il collocamento del minore presso il padre, la curatrice speciale ha confermato la volontà del minore di non abitare con il padre, ma di essere disponibile a incontri e vacanze con lui, e ha aderito alle conclusioni del CTU. Il
Giudice, quindi, ha assegnato termine per note conclusive e ha fissato una successiva udienza cartolare per il 9.07.2025.
8. In data 18.06.2025 la curatrice speciale del minore ha presentato un'istanza ex art. 473 bis.38 c.p.c. al Tribunale di Firenze per chiedere che il padre, consegnasse CP_1 immediatamente la carta d'identità del figlio, trattenuta ingiustificatamente dal mese di luglio 2024. La mancata restituzione, nonostante le richieste formali e le indicazioni del
CTU, secondo la curatrice sarebbe lesiva dei diritti del minore e sintomo di una condotta conflittuale del padre. La Presidente, in sostituzione del giudice delegato, con provvedimento del 19.06.2025 ha quindi ordinato a di consegnare senza CP_1 indugio alla curatrice speciale o al legale della ricorrente la carta di identità del minore, circostanza poi verificatasi in data 20.06.2025.
9. Con le note scritte del 02.07.2025 il resistente, pur non formulando una richiesta esplicita di revoca della curatrice speciale, ha sostenuto come l'operato della stessa sia stato inappropriato e dannoso. Ha infatti contestato alla curatrice di aver oltrepassato i limiti del pagina 6 di 15 suo mandato, assumendo poteri di rappresentanza sostanziale non conferiti, di aver aggravato la situazione familiare, contribuendo alla rottura del rapporto padre-figlio, di aver agito in modo parziale e strumentale, senza un confronto adeguato con il Servizio Sociale, di aver introdotto questioni non previste nel ricorso originario (come quella dei documenti), andando “ultra petita” e ne ha, pertanto, messo in discussione la legittimità e la competenza avanzando, quindi, una richiesta implicita di revoca della curatrice.
10. All'esito dell'udienza del 09.07.2025 il Tribunale, considerato necessario prima della decisione sentire le parti al fine di conoscere la disponibilità di entrambi i genitori ad effettuare la terapia familiare nell'interesse del minore, nonché il percorso psicoterapeutico ritenuto indispensabile dallo stesso CTU e da entrambi i CTP delle parti, ha fissato udienza avanti al Collegio per il 16.07.2027 all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
11. Quanto al regime dell'affidamento del minore il Tribunale rileva che la Persona_1
CTU nell'elaborato peritale ha evidenziato a pag. 30 “Considerando anche che, a fronte di quanto accaduto a luglio 2024, i servizi sono venuti a conoscenza mesi dopo della crisi relazionale padre-figlio, non si ravvisa l'utilità di mantenere l'affido ai servizi sociali. In considerazione anche dell'età di si suggerisce un affido condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori.” e a pag. 35 “Si suggerisce l'affido condiviso di;
in Persona_1 considerazione dell'età del ragazzo ormai vicino alla possibilità di autodeterminarsi, si suggerisce di considerare anche la possibilità di lasciare al genitore che rileva una necessità per il figlio, di decidere in autonomia, qualora l'altro genitore non risponda (nel senso letterale di non fornire una risposta) all'esigenza rilevata.” Oltre a queste indicazioni, la consulente motiva tale scelta con considerazioni clinico-relazionali che rafforzano la proposta di affidamento condiviso, come a pag. 32 dove rileva “La restituzione della responsabilità ai genitori […] può essere un elemento che favorisce il Per_ recupero del ruolo genitoriale del padre, sempre che il sig. decida di assumersi la responsabilità di agire quel cambiamento relazionale indispensabile per recuperare il rapporto con i figli.”, o a pag. 31, nelle considerazioni generali, dove sottolinea“[…] la proposta di restituire la responsabilità ad entrambi i genitori con la calda raccomandazione di intraprendere un percorso di terapia familiare si configura come un assetto nuovo e diverso dalle classiche dinamiche disfunzionali di questa famiglia”. Queste argomentazioni, alle quali il Tribunale aderisce, evidenziano che l'affidamento condiviso è
pagina 7 di 15 coerente con l'età e la crescente autonomia del minore, rappresenta un passo verso la responsabilizzazione dei genitori, può favorire il recupero del ruolo paterno, è funzionale a superare la logica del conflitto giudiziario cronico, ed è sostenibile se accompagnato da un percorso terapeutico familiare. La CTU ha evidenziato come l'affidamento ai Servizi
Sociali, misura originariamente introdotta in un contesto di elevata conflittualità genitoriale, non abbia prodotto un miglioramento delle dinamiche familiari, né risulti oggi funzionale alla tutela del minore. Anzi, i Servizi Sociali sono stati informati con notevole ritardo della crisi relazionale tra padre e figlio, segno di un indebolimento del loro ruolo di monitoraggio. Pertanto, in considerazione dell'età del minore, quindicenne, prossimo quindi alla maggiore età, e della necessità di restituire ai genitori la responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene opportuno disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, quale assetto più idoneo a favorire un riequilibrio delle relazioni familiari e a promuovere un recupero del ruolo paterno, oggi fortemente compromesso. Tale scelta, come sottolineato dalla CTU, rappresenta una modifica del regime di affidamento rispetto alla regolamentazione protrattasi negli anni, e si configura come un'opportunità per i genitori di riappropriarsi delle proprie funzioni educative, a condizione che si impegnino in un percorso di terapia familiare volto a migliorare la qualità delle loro interazioni. Il
Collegio condivide, infine, l'osservazione della consulente secondo cui la prosecuzione dell'affidamento ai Servizi Sociali, in assenza di un'effettiva funzione protettiva o di supporto, rischierebbe di cronicizzare la delega educativa e di mantenere il minore in una posizione di passività e dipendenza dal conflitto genitoriale.
Il Collegio, poi, ritiene che la previsione dell'affidamento condiviso debba accompagnarsi alla disposizione che i genitori comunichino tra di loro in modo costante e collaborativo, nell'interesse del figlio, in particolare per quanto attiene alle decisioni relative alla scuola e alla salute. In caso di dissenso tra i genitori su tali questioni, si prevede che la decisione sarà rimessa ai Servizi Sociali territorialmente competenti, già affidatari del minore fino al momento dell'emissione della presente sentenza, i quali potranno intervenire con funzione di supporto e mediazione.
12. Quanto alla frequentazione del figlio da parte del padre, dalla CTU non sono emersi elementi che giustifichino l'interruzione dei rapporti tra il padre e il figlio Persona_1 nella forma drastica a cui si è giunti in seguito ad un episodio conflittuale avvenuto nel pagina 8 di 15 luglio 2024, che ha determinato l'allontanamento dei figli dalla casa paterna. Va rilevato che in sede di operazioni peritali il minore ha rifiutato di incontrare il padre. La CTU ha rilevato che l'episodio conflittuale avvenuto nel luglio del 2024, pur significativo, non presenta caratteristiche tali da rendere pregiudizievole la frequentazione, né da richiedere incontri protetti o osservati (“per quanto riguarda gli incontri padre-figlio la consulenza non ha rilevato elementi che consentano di ritenere gli incontri pregiudizievoli o di nocumento per tanto da dover ricorrere a incontri protetti o osservati” ed Persona_1 ancora “Allo stato attuale non ci sono quindi elementi che giustifichino la mancata frequentazione padre-figlio, potendosi fin da subito ripristinare il dispositivo in essere con la frequentazione padre-figlio”). Il rifiuto del minore di incontrare il padre è stato motivato dalla sua percezione di una mancanza di autenticità nei comportamenti paterni e la consulente ha sottolineato che , con il passare degli anni, è entrato attivamente Persona_1 nel conflitto genitoriale, assumendo una posizione che lo espone a un rischio di coinvolgimento nel contrasto tra i genitori e di perdita di equidistanza affettiva. Alla luce di ciò, la CTU ha ritenuto auspicabile che il minore venga sollevato da tale posizione e che si favorisca una graduale ripresa della frequentazione con il padre, anche attraverso eventuali incontri osservati, da valutarsi congiuntamente da e Servizi Sociali. La consulente CP_3 ha, infine, ribadito che, allo stato attuale, non sussistono controindicazioni cliniche o relazionali tali da impedire il ripristino del diritto di visita paterno. Per tali motivi, il
Collegio, auspicando la ripresa della frequentazione padre-figlio, anche graduale, conferisce mandato ai Servizi Sociali di valutare, d'intesa con l' , l'opportunità di CP_3 attivare incontri osservati tra il padre e il figlio , previa valutazione dello stato Persona_1 psicologico del padre e sentito il minore. In merito alla frequentazione durante i periodi di vacanza, si dispone che essa avvenga secondo le modalità già stabilite nella sentenza di separazione, ma solo una volta che il rapporto padre-figlio sarà ripreso in modo stabile, oppure secondo quanto il minore vorrà o potrà concordare direttamente con il Persona_1 padre, nel rispetto della sua volontà e dei suoi tempi. In merito alla frequentazione durante le vacanze pasquali, si dispone che, in accoglimento della richiesta formulata dalla madre,
trascorra i primi tre giorni delle vacanze pasquali con la madre, in Persona_1 considerazione del suo desiderio di celebrare la festività religiosa con lei, come da dichiarazioni rese in sede di CTU. I restanti giorni potranno essere trascorsi con il padre,
pagina 9 di 15 sempre previa ripresa del rapporto padre-figlio, o secondo quanto il minore vorrà o potrà concordare con il genitore.
13. Il Tribunale rileva che dalle risultanze processuali e tecniche è emerso un quadro familiare fortemente disfunzionale, segnato da una conflittualità cronica tra i genitori, da una comunicazione pressoché assente e da una sovraesposizione del minore Persona_1 al conflitto genitoriale, tanto che la CTU ha evidenziato come entrambi i genitori, pur presentando capacità genitoriali individuali, non siano stati in grado di esercitare in modo cooperativo la responsabilità genitoriale, con effetti negativi sul benessere psico-affettivo del figlio. Il minore ha manifestato un atteggiamento di chiusura nei Persona_1 confronti del padre e una posizione attiva nel conflitto familiare, che lo espone a un rischio di consolidamento di modelli relazionali disfunzionali. La consulente ha sottolineato l'urgenza di un intervento specialistico integrato, volto a sostenere il minore e a responsabilizzare entrambi i genitori, anche attraverso un percorso di terapia familiare. Il curatore speciale ha condiviso tali valutazioni, evidenziando la necessità di un accompagnamento terapeutico ed educativo che consenta alla famiglia di uscire dalla logica del contenzioso giudiziario e di ricostruire un minimo di dialogo funzionale nell'interesse del figlio. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene necessario disporre un sistema di interventi coordinati, che coinvolga l' e i Servizi Sociali territorialmente CP_3 competenti, al fine di sostenere il minore e i genitori in un percorso di ristrutturazione delle dinamiche familiari e di recupero delle competenze genitoriali mediante un intervento specialistico strutturato, al fine di restituire ai genitori la responsabilità educativa ed al figlio il supporto psicologico imprescindibile per la tutela del suo benessere psico-affettivo.
Tutto quanto premesso, il Collegio dispone che l' territorialmente competente CP_3 attivi un percorso di sostegno alla genitorialità individuale per entrambi i genitori, CP_1
e ed un percorso psicologico dedicato al minore
[...] Parte_1 Persona_1 al fine di supportarli nell'affrontare le rispettive criticità. Si dispone, inoltre, che i Servizi
Sociali territorialmente competenti predispongano un intervento di educativa familiare domiciliare, da svolgersi presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con funzione di osservazione, supporto e facilitazione della comunicazione genitoriale, tale da aiutare i genitori a gestire in modo più efficace la relazione con il figlio, migliorando la comunicazione, la capacità di ascolto, la gestione dei conflitti e l'organizzazione quotidiana pagina 10 di 15 in modo da favorire il benessere del minore creando un ambiente familiare più stabile e protettivo e riducendo i fattori di rischio legati a trascuratezza, conflittualità o disorganizzazione. L'educativa dovrà monitorare le dinamiche familiari, osservare direttamente le interazioni tra genitori e figlio per valutare le criticità e promuovere cambiamenti concreti e l'autonomia del nucleo accompagnando la famiglia verso una maggiore capacità di gestire le proprie difficoltà senza dipendere in modo continuativo dai servizi. In adesione alle indicazioni della CTU che a pag. 35 ha ribadito “questa famiglia ha un bisogno estremo, ma non riconosciuto, di un intervento specialistico (tipo una terapia familiare) che l'aiuti a migliorare la qualità delle loro relazioni. Senza questo passo tutto il resto risulterà inutile, come ampiamente dimostrato dal confronto di questa CTU con quanto emerso e prognosticato in quella del 2018”, si dispone l'attivazione per le parti di una terapia familiare di sostegno psicologico presso struttura pubblica e a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
14. In merito alla domanda della curatrice speciale di “attribuire alla sig.ra Pt_1
, madre del minore, potere espresso esclusivo di presentare presso la Questura di
[...]
Firenze e presso il Comune di Firenze rispettivamente domanda di rinnovo del passaporto Per_ in corso e della carta di identità , il Collegio rileva la incompetenza del Tribunale adito atteso che ogni eventuale autorizzazione o provvedimento in materia debba essere rimessa alla competenza del Giudice Tutelare competente per territorio stante il disposto normativo della Legge n. 1185/67. Nel caso di specie, la gestione dei documenti identificativi del minore è stata oggetto di reiterate controversie tra i genitori, come emerso anche nella relazione della CTU. In particolare, si è registrata la trattenuta della carta di identità da parte del padre e la conseguente impossibilità per il minore di disporne liberamente. La carta d'identità è stata restituita a seguito del provvedimento del Presidente sopra menzionato.
15. In merito alla richiesta del padre di revoca della curatrice speciale del minore
, si dispone il rigetto della stessa, in quanto infondata. Il compito del curatore Persona_1 speciale, infatti, si esaurisce con l'emanazione della presente sentenza, che definisce il procedimento principale per cui era stato conferito l'incarico, stante il fatto che con la presente sentenza viene meno il regime dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali. Non sussistono pertanto i presupposti per una revoca, né risultano elementi che mettano in pagina 11 di 15 discussione l'operato del curatore, che ha agito nel rispetto del mandato ricevuto e nell'interesse del minore.
16. In merito alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente, il
Tribunale ritiene che la stessa sia da rigettare integralmente, non ravvisandosi i presupposti per l'accoglimento.
L'art. 96 c.p.c. prevede la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nei casi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Nel caso di specie, pur in presenza di un contenzioso familiare particolarmente acceso e prolungato, non emergono elementi tali da configurare un comportamento processuale abusivo o temerario da parte della controparte. Le iniziative giudiziarie intraprese, sebbene numerose e complesse, appaiono comunque riconducibili all'esercizio del diritto di difesa e alla tutela di interessi soggettivamente ritenuti meritevoli di protezione, in un contesto familiare fortemente conflittuale. Pertanto, non sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma per disporre la condanna al risarcimento del danno.
17. Quanto alla domanda avanzata dal padre di nomina di un coordinatore genitoriale, il
Tribunale ritiene che la stessa non possa essere accolta in quanto tale figura, per sua natura, presuppone il consenso di entrambi i genitori, consenso che nel caso di specie non risulta sussistere. Il coordinatore genitoriale è una figura di supporto alla coppia genitoriale ad alta conflittualità, con funzioni di mediazione e facilitazione delle decisioni relative ai figli.
Tuttavia, trattandosi di un intervento extragiudiziale e collaborativo, non può essere imposto unilateralmente da uno solo dei genitori, né può essere efficacemente attivato in assenza di una volontà condivisa di aderirvi. Nel caso in esame, la madre ha espresso esplicita contrarietà alla nomina, rendendo inattuabile l'istituto.
18. Al fine di rilevare criticità e di promuovere eventuali interventi tempestivi finalizzati a garantire la protezione dei soggetti vulnerabili del nucleo, il Tribunale ritiene essenziale disporre il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con incarico di osservazione e supporto delle dinamiche familiari, in particolare in relazione alla ripresa della relazione padre-figlio e all'attuazione degli interventi disposti dal
Tribunale, inclusi i percorsi di sostegno psicologico e educativo, di rilevare eventuali criticità o ostacoli che possano compromettere il benessere del minore e supportare il
Giudice Tutelare nella valutazione periodica della situazione, fornendo elementi utili per pagina 12 di 15 eventuali modifiche o integrazioni delle misure adottate. I Servizi Sociali dovranno redigere e depositare una relazione scritta ogni tre mesi (15 ottobre, 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio) al Giudice Tutelare territorialmente competente, che viene incaricato della vigilanza.
19. Stante l'esito del giudizio il Tribunale compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia familiare e alla reciproca soccombenza. Il
Tribunale pone le spese della CTU e del curatore speciale a carico di entrambe le parti in via solidale, atteso che la loro condotta processuale conflittuale ha reso necessaria la nomina del CTU e del curatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra istanza, richiesta e domanda disattesa, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e Parte_1 CP_1 del minore nato il [...], con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
2) dispone che i genitori comunichino tra di loro in modo costante e collaborativo, nell'interesse del figlio, in particolare per quanto attiene alle decisioni relative alla scuola, all'educazione e alla salute. In caso di dissenso tra i genitori su tali questioni, la decisione sarà rimessa ai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali potranno intervenire con funzione di supporto e mediazione;
3) conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di valutare, d'intesa con l' e sentito lo stesso, l'opportunità di attivare incontri osservati tra il padre e il CP_3 figlio , previa valutazione dello stato psicologico del padre e sentito il minore, Persona_1 prevedendone le modalità e la frequenza secondo l'apprezzamento dei servizi medesimi. In merito alla frequentazione durante i periodi di vacanza, si dispone che essa avvenga secondo le modalità già stabilite nella sentenza di separazione, una volta che il rapporto padre-figlio sarà ripreso in modo stabile, oppure secondo quanto il minore Persona_1 vorrà o potrà concordare direttamente con il padre, nel rispetto della sua volontà e dei suoi tempi. In merito alla frequentazione durante le vacanze pasquali, si dispone che trascorra i primi tre giorni delle vacanze pasquali con la madre ed i restanti Persona_1
pagina 13 di 15 giorni potranno essere trascorsi con il padre, previa ripresa del rapporto padre-figlio, o secondo quanto il minore vorrà o potrà concordare con il genitore;
4) invita le parti principali a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' territorialmente competente;
CP_3
5) dispone che l' territorialmente competente attivi un percorso psicologico per il CP_3 minore Persona_1
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un intervento di educativa familiare domiciliare, da svolgersi presso l'abitazione del padre e presso quella della madre, con funzione di osservazione, supporto e facilitazione della comunicazione genitoriale;
7) invita le parti principali a seguire un percorso di terapia familiare di sostegno psicologico presso struttura pubblica;
8) dichiara inammissibile la domanda di rilascio e consegna del passaporto e della carta di identità del minore , formulata dalla madre e dal curatore speciale del minore Persona_1 per incompetenza del Tribunale adito;
9) rigetta la domanda avanzata dal resistente di revoca del curatore speciale;
10) rigetta la domanda avanzata dal resistente di risarcimento ex art. 96 c.p.c;
11) rigetta la domanda avanzata dal resistente di nomina del coordinatore genitoriale;
12) dispone il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con richiesta ai medesimi Servizi, nonché all' , incaricato degli CP_3 interventi di sostegno, di riferire al Giudice Tutelare, che si incarica della vigilanza, sulla base di relazioni da trasmettere ogni tre mesi (15 ottobre - 15 gennaio - 15 aprile -15 luglio);
13) compensa integralmente tra le parti principali le spese di lite;
14) pone le spese della CTU a carico delle parti principali in solido tra loro;
15) condanna le parti principali in solido tra loro a pagare all'Erario le spese sostenute dal curatore speciale del minore che liquida nella misura di euro 3000,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale, ai Servizi Sociali, all' ed al Giudice CP_3
Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 16.07.2025.
pagina 14 di 15 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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