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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/12/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 05.06.2024
da
c.f. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Minà
e dall'Avv. Salvatore Spisa del Foro di Termini Imerese e dall'Avv. Marco Menta del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Piacenza, via Santa Franca, n. 60, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro c.f. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
FA, residente in [...] int. 2.
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 15.10.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: dichiarare la cessazione della materia del contendere.
PER LA RESISTENTE: rimasta contumace, nessuno ha precisato le conclusioni
PER IL P.M.: come da visto agli atti rilasciato in data 8.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024 chiedeva Parte_1
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.04.2007, in FA (PA) tra lo stesso ricorrente e , trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, p. II, serie A, anno 2007, precisando: che dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente all'udienza presidenziale del
20.04.2017 e la separazione era stata omologata con successivo decreto emesso in data 21.06.2017; che dall'epoca della separazione non vi era più stata ripresa della convivenza né riconciliazione tra i coniugi;
che la signora aveva trasferito la sua residenza in San Pietro in CP_1
Cerro (Piacenza), Via Castellana, 2 int.2 a far data dal 26.06.2020, costituendo un altro nucleo familiare con il nuovo compagno dal quale aveva avuto una figlia nata l'11.03.2021 in Piacenza;
che erano decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
che ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte nel presente giudizio o domande ad esse connesse.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 08.06.2024 la Presidente di Sezione fissava l'udienza del 15.10.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con nota depositata in data 09.09.2024, il Difensore del ricorrente dava atto che, nelle more, il suo assistito era deceduto, come da certificato di morte depositato in atti e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 15.10.2024 compariva il Procuratore di parte ricorrente, mentre nessuno compariva per la resistente. Il Procuratore di parte ricorrente rappresentava quanto già dedotto con la predetta nota, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, di tal che la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, rileva evidenziare che nelle more del giudizio – prima della pronuncia di sentenza anche non definitiva di divorzio – è intervenuto, in data
28.07.2024, il decesso di , come documentato dal certificato di Parte_1
morte rilasciato dal Comune di Castelbuono (PA) il 30.08.2024, prodotto agli atti dal Procuratore del ricorrente, che ne dava atto all'udienza del 15.10.2024.
Al riguardo, è noto che – pur non disconoscendo il Collegio le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che comunque presuppongono la pronuncia di sentenza parziale di divorzio ed attengono alla successiva prosecuzione del giudizio
– in ognicaso se il decesso del coniuge interviene prima della pronuncia di divorzio,
l'unica pronuncia che si legittima è la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sez. VI, 02.12.2019, n. 31358; Cass. civ. sez. I, 20.02.2018,
n. 4092).
Ne consegue che, anche in conformità alle conclusioni di parte ricorrente, in relazione alla domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1
deve essere dichiarata la cessazione della materia del Controparte_1
contendere.
Quanto alle spese processuali, considerato l'esito del giudizio, tenuto conto altresì che la resistente non si è costituita, così non opponendo resistenza alla domanda, si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito del decesso di intervenuto in data 28.07.2024; Parte_1
- Spese processuali irripetibili.
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficio di Stato Civile del Comune di FA (PA) per le annotazioni e le incombenze di legge.
Piacenza, 27 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 05.06.2024
da
c.f. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Minà
e dall'Avv. Salvatore Spisa del Foro di Termini Imerese e dall'Avv. Marco Menta del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Piacenza, via Santa Franca, n. 60, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro c.f. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
FA, residente in [...] int. 2.
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 15.10.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: dichiarare la cessazione della materia del contendere.
PER LA RESISTENTE: rimasta contumace, nessuno ha precisato le conclusioni
PER IL P.M.: come da visto agli atti rilasciato in data 8.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024 chiedeva Parte_1
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.04.2007, in FA (PA) tra lo stesso ricorrente e , trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, p. II, serie A, anno 2007, precisando: che dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente all'udienza presidenziale del
20.04.2017 e la separazione era stata omologata con successivo decreto emesso in data 21.06.2017; che dall'epoca della separazione non vi era più stata ripresa della convivenza né riconciliazione tra i coniugi;
che la signora aveva trasferito la sua residenza in San Pietro in CP_1
Cerro (Piacenza), Via Castellana, 2 int.2 a far data dal 26.06.2020, costituendo un altro nucleo familiare con il nuovo compagno dal quale aveva avuto una figlia nata l'11.03.2021 in Piacenza;
che erano decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
che ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte nel presente giudizio o domande ad esse connesse.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 08.06.2024 la Presidente di Sezione fissava l'udienza del 15.10.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con nota depositata in data 09.09.2024, il Difensore del ricorrente dava atto che, nelle more, il suo assistito era deceduto, come da certificato di morte depositato in atti e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 15.10.2024 compariva il Procuratore di parte ricorrente, mentre nessuno compariva per la resistente. Il Procuratore di parte ricorrente rappresentava quanto già dedotto con la predetta nota, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, di tal che la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, rileva evidenziare che nelle more del giudizio – prima della pronuncia di sentenza anche non definitiva di divorzio – è intervenuto, in data
28.07.2024, il decesso di , come documentato dal certificato di Parte_1
morte rilasciato dal Comune di Castelbuono (PA) il 30.08.2024, prodotto agli atti dal Procuratore del ricorrente, che ne dava atto all'udienza del 15.10.2024.
Al riguardo, è noto che – pur non disconoscendo il Collegio le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che comunque presuppongono la pronuncia di sentenza parziale di divorzio ed attengono alla successiva prosecuzione del giudizio
– in ognicaso se il decesso del coniuge interviene prima della pronuncia di divorzio,
l'unica pronuncia che si legittima è la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sez. VI, 02.12.2019, n. 31358; Cass. civ. sez. I, 20.02.2018,
n. 4092).
Ne consegue che, anche in conformità alle conclusioni di parte ricorrente, in relazione alla domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1
deve essere dichiarata la cessazione della materia del Controparte_1
contendere.
Quanto alle spese processuali, considerato l'esito del giudizio, tenuto conto altresì che la resistente non si è costituita, così non opponendo resistenza alla domanda, si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito del decesso di intervenuto in data 28.07.2024; Parte_1
- Spese processuali irripetibili.
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficio di Stato Civile del Comune di FA (PA) per le annotazioni e le incombenze di legge.
Piacenza, 27 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti