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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasqualegabriele Parte_1
UA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scisciano, via Sabato Borzillo n. 13;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. In via del tutto principale, ammettere il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi sopra evidenziati relativamente a quella già depositata, con termine per la nomina di un consulente tecnico di parte che ci si riserva di nominare per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali oggetto del presente giudizio;
2. Accertare e dichiarare la sussistenza di uno stato patologico della sig.ra Pt_1
da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con
[...] decorrenza dalla data amministrativa o, salvo gravame, dalla diversa data che emergerà nel corso del procedimento;
3. Accertata l'esistenza del diritto alla prestazione, si ripete, oggetto della domanda e sulla quale l'll.mo Tribunale adito in via principale dovrà pronunciarsi, dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del C.T.U.; 4. Condannare l' al riconoscimento del trattamento assistenziale cui ha diritto il CP_1 ricorrente;
5. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese del presente giudizio con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario con puntuale e giusta motivazione delle ragioni sottese all'eventuale parziale compensazione delle spese, ai sensi del novellato art. 92 c.p.c..
PER L' : dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 16.01.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la relazione integrativa, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie sofferte - cui andrebbero attribuite maggiori percentuali invalidanti - ed avendo, altresì, omesso di valutare, sebbene certificata, la patologia a carico dell'apparato respiratorio di cui è affetta.
2.1. Alla luce delle argomentazioni difensive della parte nonché dell'ulteriore documentazione medica prodotta, si è ritenuto necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott.ssa procedesse ad una integrazione Persona_1 dell'elaborato peritale, anche al fine di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, il consulente ha rilevato la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di luglio 2023.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta dell'esame obiettivo praticato e delle risultanze della documentazione medica allegata, formulava la seguente diagnosi:
“spondilodiscoartrosi con disturbi neurotrofici agli AAII e sindrome cefalgica in fibromialgia in paziente con eccedenza ponderale – 40 % (per analogia cod. 7010-7009); tiroidite cronica – 11 %; sindrome ansioso depressiva grave – 40% (cod. 2206, val. 31-40%)”, osservando che “Tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente. Inoltre, trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico (cd. formula di Balthazard): IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2), dove
l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del prodotto.
Pertanto, sviluppando detta formula, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa che si aggira attorno al sessantasette (67) per cento.”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte, acquisendo il giudice, in melius re repensa, la documentazione medica non autorizzata in prima fase.
All'esito di un nuovo accesso peritale, in considerazione della documentazione sanitaria esaminata, il c.t.u. ha rilevato che: “la Sig.ra è affetta da: Parte_1
- spondilodiscoartrosi con disturbi neurotrofici agli AAII e sindrome cefalgica in fibromialgia in paziente con eccedenza ponderale – 40 % (per analogia Cod. 7010-7009) – in virtù del quadro clinico obiettivato e dell'entità del quadro algo-disfuzionale, appare congruo attribuire al complesso menomativo sopracitato una percentuale pari al 40 %.
- tiroidite cronica – 11 %
- sindrome ansioso depressiva grave – 40 % (Cod. 2206, val. 31-40%) – all'esame obiettivo, la condizione attuale psichica appare sovrapponibile per gravità rispetto alla visita del novembre
2023, così come cristallizzato dallo specialista anche nella visita psichiatrica più recente del dicembre 2024. Pertanto, appare congruo attribuire a tale complesso menomativo il massimo del range tabellare.
- broncopneumopatia cronica – 20 % (cod. 6455, val. 75 %) – si precisa che tale percentuale è attribuita in forza della completa assenza di esami spirometrici agli atti utili a formulare un giudizio differente in termini di gravità. Come a dire, non potendo procedere alla valutazione della funzionalità respiratoria residua, non è possibile attribuire una percentuale eccedente quella riconosciuta, ovvero del 20 % nonostante tale patologia sia tabellata con una percentuale fissa del
75 %. Tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente. Inoltre, trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico (cd. formula di Balthazard): IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2), dove
l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del prodotto.
Pertanto, sviluppando detta formula, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa che si aggira attorno al settantaquattro (74) per cento.”.
In ordine alla decorrenza, ha precisato il perito che “…si ritiene congruo riconoscere il requisito biologico dal luglio 2023, epoca in cui veniva cristallizzata la broncopneumopatia cronica con frequenti riacutizzazioni – della quale la scrivente non poteva avere contezza giusta la mancata esibizione di tale certificazione in occasione delle operazioni peritali del novembre 2023”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né sono state formulate specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale, posto che parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, si è limitata a richiedere che la causa venisse decisa.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di luglio 2023.
5. Quanto al governo delle spese di lite, in ragione dell'accertata decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ma antecedente al deposito del ricorso di opposizione ad ATP, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite della fase di ATP, mentre le spese dell'opposizione vanno poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal luglio 2023;
• Compensa le spese del giudizio di ATP;
• Condanna l' al pagamento delle spese di opposizione che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.697,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasqualegabriele Parte_1
UA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scisciano, via Sabato Borzillo n. 13;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. In via del tutto principale, ammettere il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi sopra evidenziati relativamente a quella già depositata, con termine per la nomina di un consulente tecnico di parte che ci si riserva di nominare per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali oggetto del presente giudizio;
2. Accertare e dichiarare la sussistenza di uno stato patologico della sig.ra Pt_1
da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con
[...] decorrenza dalla data amministrativa o, salvo gravame, dalla diversa data che emergerà nel corso del procedimento;
3. Accertata l'esistenza del diritto alla prestazione, si ripete, oggetto della domanda e sulla quale l'll.mo Tribunale adito in via principale dovrà pronunciarsi, dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del C.T.U.; 4. Condannare l' al riconoscimento del trattamento assistenziale cui ha diritto il CP_1 ricorrente;
5. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese del presente giudizio con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario con puntuale e giusta motivazione delle ragioni sottese all'eventuale parziale compensazione delle spese, ai sensi del novellato art. 92 c.p.c..
PER L' : dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 16.01.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la relazione integrativa, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie sofferte - cui andrebbero attribuite maggiori percentuali invalidanti - ed avendo, altresì, omesso di valutare, sebbene certificata, la patologia a carico dell'apparato respiratorio di cui è affetta.
2.1. Alla luce delle argomentazioni difensive della parte nonché dell'ulteriore documentazione medica prodotta, si è ritenuto necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott.ssa procedesse ad una integrazione Persona_1 dell'elaborato peritale, anche al fine di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, il consulente ha rilevato la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di luglio 2023.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta dell'esame obiettivo praticato e delle risultanze della documentazione medica allegata, formulava la seguente diagnosi:
“spondilodiscoartrosi con disturbi neurotrofici agli AAII e sindrome cefalgica in fibromialgia in paziente con eccedenza ponderale – 40 % (per analogia cod. 7010-7009); tiroidite cronica – 11 %; sindrome ansioso depressiva grave – 40% (cod. 2206, val. 31-40%)”, osservando che “Tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente. Inoltre, trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico (cd. formula di Balthazard): IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2), dove
l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del prodotto.
Pertanto, sviluppando detta formula, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa che si aggira attorno al sessantasette (67) per cento.”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte, acquisendo il giudice, in melius re repensa, la documentazione medica non autorizzata in prima fase.
All'esito di un nuovo accesso peritale, in considerazione della documentazione sanitaria esaminata, il c.t.u. ha rilevato che: “la Sig.ra è affetta da: Parte_1
- spondilodiscoartrosi con disturbi neurotrofici agli AAII e sindrome cefalgica in fibromialgia in paziente con eccedenza ponderale – 40 % (per analogia Cod. 7010-7009) – in virtù del quadro clinico obiettivato e dell'entità del quadro algo-disfuzionale, appare congruo attribuire al complesso menomativo sopracitato una percentuale pari al 40 %.
- tiroidite cronica – 11 %
- sindrome ansioso depressiva grave – 40 % (Cod. 2206, val. 31-40%) – all'esame obiettivo, la condizione attuale psichica appare sovrapponibile per gravità rispetto alla visita del novembre
2023, così come cristallizzato dallo specialista anche nella visita psichiatrica più recente del dicembre 2024. Pertanto, appare congruo attribuire a tale complesso menomativo il massimo del range tabellare.
- broncopneumopatia cronica – 20 % (cod. 6455, val. 75 %) – si precisa che tale percentuale è attribuita in forza della completa assenza di esami spirometrici agli atti utili a formulare un giudizio differente in termini di gravità. Come a dire, non potendo procedere alla valutazione della funzionalità respiratoria residua, non è possibile attribuire una percentuale eccedente quella riconosciuta, ovvero del 20 % nonostante tale patologia sia tabellata con una percentuale fissa del
75 %. Tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente. Inoltre, trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico (cd. formula di Balthazard): IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2), dove
l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del prodotto.
Pertanto, sviluppando detta formula, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa che si aggira attorno al settantaquattro (74) per cento.”.
In ordine alla decorrenza, ha precisato il perito che “…si ritiene congruo riconoscere il requisito biologico dal luglio 2023, epoca in cui veniva cristallizzata la broncopneumopatia cronica con frequenti riacutizzazioni – della quale la scrivente non poteva avere contezza giusta la mancata esibizione di tale certificazione in occasione delle operazioni peritali del novembre 2023”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né sono state formulate specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale, posto che parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, si è limitata a richiedere che la causa venisse decisa.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di luglio 2023.
5. Quanto al governo delle spese di lite, in ragione dell'accertata decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ma antecedente al deposito del ricorso di opposizione ad ATP, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite della fase di ATP, mentre le spese dell'opposizione vanno poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal luglio 2023;
• Compensa le spese del giudizio di ATP;
• Condanna l' al pagamento delle spese di opposizione che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.697,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno