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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2658/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2658/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGI Parte_1 C.F._1 VALERIA IPPOLITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE 2 59100 PRATOpresso il difensore avv. SERGI VALERIA IPPOLITA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRICO Controparte_1 P.IVA_1 EDOARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in RIVIERA DI CHIAIA 267 81021 NAPOLIpresso il difensore avv. ERRICO EDOARDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...]
subiti a seguito di un intervento chirurgico subito presso la pagina 2 di 6 struttura medica in data 9 marzo 2020, in conseguenza del quale aveva contratto un'infezione.
Si costituiva in giudizio la convenuta per richiedere il rigetto della domanda.
Ante causam era stato esperita a.t.p. in funzione conciliativa.
II. L'a.t.p. versato in atti ed acquisto al fascicolo di causa, ha dato atto della responsabilità in capo alla struttura.
In esso si è dato atto del nesso causale intercorrente tra spondiloscite ed intervento chirurgico di asportazione di ernia discale destra subita dalla paziente presso la struttura sanitaria resistente.
Si legge nell'ATP: “l'intervento chirurgico risulta eseguito correttamente sul piano tecnico per il problema di interesse medico legale rinvia al fatto che lo stesso è stato complicato del tutto verosimilmente da un'infezione”.
Si legge, ancora: “il verificarsi di un'infezione del sito chirurgico in assenza di significativi e specifici fattori di rischio rinvia ad una contaminazione del campo operatorio, altrimenti pulito, ad opera di germi. Cioè ad una condizione che deve essere evitata che
è concretamente evitabile prevenibile con la corretta osservanza delle norme generali di asepsi anti asepsi, il che rinvia ad un inadempimento dell'obbligazione di mezzi dovuti ascrivibile alla responsabilità di parte convenuta.”
Tenuto conto della convincenza degli esiti peritali, che l'Ufficio fa proprio, va ritenuta la responsabilità della struttura.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza della pacifica infezione nosocomiale contratta,
parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
pagina 3 di 6 Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (4%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 60
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 5018.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 99 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
relativa di mesi 3, al 75%, per mesi 2 al 50% e per mesi 2 e al 25%
per giorni, il risarcimento va liquidato in complessivi € 11.137.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata, essendo stata calcolata a valori attuali.
Compete pure il ristoro delle spese mediche e di a.t.p.
sostenute, che ammontano a complessivi € 5958 (detratte le fatture non dovute, come indicato in a.t.p.).
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito all'infezione in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
22.101 e la resistente condannata al pagamento di tale somma.
pagina 4 di 6 IV. Sull'importo residuo decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
pagina 5 di 6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da ricorso depositato in data 22 maggio Parte_1
2024,
1. ritenuta la responsabilità della resistente, la dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si liquidano in complessivi € 22.101, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 dicembre 2022 (termine c.d. mediano)
e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali che si liquida in € 8000 per compensi ed € 300 per anticipazioni, oltre accessori di legge (comprese giudizio di a.t.p.).
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2658/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGI Parte_1 C.F._1 VALERIA IPPOLITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE 2 59100 PRATOpresso il difensore avv. SERGI VALERIA IPPOLITA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRICO Controparte_1 P.IVA_1 EDOARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in RIVIERA DI CHIAIA 267 81021 NAPOLIpresso il difensore avv. ERRICO EDOARDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...]
subiti a seguito di un intervento chirurgico subito presso la pagina 2 di 6 struttura medica in data 9 marzo 2020, in conseguenza del quale aveva contratto un'infezione.
Si costituiva in giudizio la convenuta per richiedere il rigetto della domanda.
Ante causam era stato esperita a.t.p. in funzione conciliativa.
II. L'a.t.p. versato in atti ed acquisto al fascicolo di causa, ha dato atto della responsabilità in capo alla struttura.
In esso si è dato atto del nesso causale intercorrente tra spondiloscite ed intervento chirurgico di asportazione di ernia discale destra subita dalla paziente presso la struttura sanitaria resistente.
Si legge nell'ATP: “l'intervento chirurgico risulta eseguito correttamente sul piano tecnico per il problema di interesse medico legale rinvia al fatto che lo stesso è stato complicato del tutto verosimilmente da un'infezione”.
Si legge, ancora: “il verificarsi di un'infezione del sito chirurgico in assenza di significativi e specifici fattori di rischio rinvia ad una contaminazione del campo operatorio, altrimenti pulito, ad opera di germi. Cioè ad una condizione che deve essere evitata che
è concretamente evitabile prevenibile con la corretta osservanza delle norme generali di asepsi anti asepsi, il che rinvia ad un inadempimento dell'obbligazione di mezzi dovuti ascrivibile alla responsabilità di parte convenuta.”
Tenuto conto della convincenza degli esiti peritali, che l'Ufficio fa proprio, va ritenuta la responsabilità della struttura.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza della pacifica infezione nosocomiale contratta,
parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
pagina 3 di 6 Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (4%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 60
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 5018.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 99 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
relativa di mesi 3, al 75%, per mesi 2 al 50% e per mesi 2 e al 25%
per giorni, il risarcimento va liquidato in complessivi € 11.137.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata, essendo stata calcolata a valori attuali.
Compete pure il ristoro delle spese mediche e di a.t.p.
sostenute, che ammontano a complessivi € 5958 (detratte le fatture non dovute, come indicato in a.t.p.).
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito all'infezione in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
22.101 e la resistente condannata al pagamento di tale somma.
pagina 4 di 6 IV. Sull'importo residuo decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
pagina 5 di 6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da ricorso depositato in data 22 maggio Parte_1
2024,
1. ritenuta la responsabilità della resistente, la dichiara tenuta e condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si liquidano in complessivi € 22.101, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 dicembre 2022 (termine c.d. mediano)
e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali che si liquida in € 8000 per compensi ed € 300 per anticipazioni, oltre accessori di legge (comprese giudizio di a.t.p.).
Modena, 6 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6