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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, letto l'art. 127 ter c.pc.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.5.2025 lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3781/2024 R.G., vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mesiano Parte_1 C.F._1
Paola, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 5555/2023) pensione di inabilità art.12 legge 118/71.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, rappresentando che la Commissione medica aveva ritenuto CP_1
insussistente il presupposto per la prestazione invocata.
Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. , non riconosceva Persona_1
la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità, accertando una invalidità nella misura dell'85%.
Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.7.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, lamentando che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo un'integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato “salpingectomia bilaterale in età fertile per gli esiti di isterosalpingectomia per fibromatosi uterina;
mammectomia per gli esiti di escissione di fibroadenoma mammella bilaterale;
acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali per la tiroidite nodulare con atipie cellulari asintomatica;
a queste patologie, già valutate nella precedente perizia, vanno annoverate le seguenti: esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio per gli esiti di endoprotesi ginocchio sx;
miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) per la cardiopatia in II classe NYHA;
diabete mellito tipo I o II con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado
(classe III) per il diabete mellito di tipo II”, accertando un peggioramento delle patologie ed applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71.
Il CTU ha, quindi, affermato che alla luce della nuova documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, si può affermare che esse determinano un'invalidità pari al 100% con decorrenza dal luglio
2024.
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. . Persona_1
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa ma non del presente ricorso, costituisce motivo per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 5555/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 a decorrere da luglio 2024; 2) Compensa per 2/3 le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in € 530,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Avv.
Mesiano Paola.
3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Così deciso in Reggio Calabria, 21.5.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, letto l'art. 127 ter c.pc.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.5.2025 lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3781/2024 R.G., vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mesiano Parte_1 C.F._1
Paola, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 5555/2023) pensione di inabilità art.12 legge 118/71.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, rappresentando che la Commissione medica aveva ritenuto CP_1
insussistente il presupposto per la prestazione invocata.
Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. , non riconosceva Persona_1
la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità, accertando una invalidità nella misura dell'85%.
Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.7.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, lamentando che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo un'integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato “salpingectomia bilaterale in età fertile per gli esiti di isterosalpingectomia per fibromatosi uterina;
mammectomia per gli esiti di escissione di fibroadenoma mammella bilaterale;
acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali per la tiroidite nodulare con atipie cellulari asintomatica;
a queste patologie, già valutate nella precedente perizia, vanno annoverate le seguenti: esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio per gli esiti di endoprotesi ginocchio sx;
miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) per la cardiopatia in II classe NYHA;
diabete mellito tipo I o II con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado
(classe III) per il diabete mellito di tipo II”, accertando un peggioramento delle patologie ed applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71.
Il CTU ha, quindi, affermato che alla luce della nuova documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, si può affermare che esse determinano un'invalidità pari al 100% con decorrenza dal luglio
2024.
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. . Persona_1
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa ma non del presente ricorso, costituisce motivo per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 5555/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 a decorrere da luglio 2024; 2) Compensa per 2/3 le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in € 530,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Avv.
Mesiano Paola.
3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Così deciso in Reggio Calabria, 21.5.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia