Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6241
TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Titolarità del credito

    La documentazione prodotta, inclusa una dichiarazione e una lettera di accettazione in lingua inglese, non è ritenuta sufficiente a provare la cessione del credito. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è considerata prova sufficiente in assenza di un titolo contrattuale intellegibile.

  • Rigettato
    Decadenza dalla garanzia per cessione del credito

    La domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata è ritenuta improponibile poiché la cessione del credito è avvenuta a favore di soggetti che non sono banche o intermediari finanziari autorizzati, configurando una decadenza dalla garanzia ai sensi della normativa applicabile.

  • Rigettato
    Improponibilità della domanda di garanzia

    La domanda di garanzia è improponibile in quanto la cessione del credito è avvenuta a favore di soggetti non autorizzati, determinando la decadenza dalla garanzia sussidiaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6241
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6241
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo