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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6241 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA ZI Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 3314/2022, promossa da: quale procuratrice di assistitA e difeso dall'Avv. Parte_1 Controparte_1
RE CA
Attrice contro
, assistito e difeso dall'Avv. CECI SILVIA Controparte_2
Convenuta nonché
, assistito e difeso Controparte_3 dall'Avv. DE BENEDETTI DANTE
Terza chiamata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza collegiale dell'11 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 22 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato quale procuratrice di Parte_1 [...]
affermatasi titolare del credito azionato in forza di cessione, chiede a questo ufficio di CP_1 accertare “…che in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta Controparte_2
a corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di Controparte_1
€ 7.268.828,06, pari alla percentuale del 61,4% del credito residuo garantito in forza delle lettere di manleva del 19.11.1987 meglio specificate nella narrativa dell'atto e per l'effetto si condanni
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 7.268.828,06, oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi sul capitale e sugli interessi già scaduti a far data dalla domanda a norma dell'art. 1283 c.c. - ovvero la diversa somma che risultasse di giustizia; …” con il favore delle spese.
A supporto della domanda afferma che: pag. 1/7 1) in data 20 novembre 1987, l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie –
Sezione credito agrario stipulava con la società
[...] il contratto di mutuo agrario di consolidamento Controparte_4 con garanzia ipotecaria ai sensi della L. n. 1750/1928 e L. n. 752/1986, art. 4, comma III, lett.
c) per l'importo di Lire 17.528.300.205 (cfr. doc. 1 atto di citazione);
2) che il mutuo era assistito:
a) dal contributo pubblico autorizzato nel pagamento degli interessi in conformità al nulla- osta n. 75933 rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 15 luglio 1987 ed al nulla-osta n. 8549 rilasciato dalla Regione del Veneto in data 3 agosto 1987 pari a Lire
6.503.973.000;
b) dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia [di seguito anche ] Pt_2 per la quota di Lire 12.328.237.810;
c) dalla fidejussione dell' [di seguito anche ] per Parte_3 Pt_4 la quota di Lire 5.200.062.395;
d) dalla garanzia ipotecaria per la somma di Lire 43.820.750.000 concessa dalle società appartenenti al gruppo e Parte_5 Parte_6
Infine, evidenzia che “il credito era garantito pro quota da un pool di banche, ciascuna tenuta secondo una percentuale specificamente individuata nelle lettere di manleva sottoscritte dai Singoli Istituti di credito in data 19.11.1987 e 20.11.1987” tra i quali figura anche Banca Commerciale Italiana, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, e Controparte_5 Controparte_6
, società tutte incorporate in
[...] Controparte_2
Secondo la prospettazione attorea, le garanzie sarebbero state tutte escusse con conseguente sussistenza delle condizioni per l'attivazione della manleva nei confronti degli Istituti di credito.
2. Costituitasi, ha chiesto di chiamare in causa e di: Controparte_2 CP_7
“…
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per essa Controparte_1 Parte_1
e comunque, dichiarare inammissibili, improponibili e, in ogni caso, respingere perché
[...] infondate tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da e per essa Controparte_1 [...]
dichiarando che nulla è dovuto da a qualsivoglia titolo e/o Parte_1 Controparte_2 ragione;
- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di manleva stipulati in data 19.11.1987 per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per mancata indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c.; - in subordine, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare obbligato l' VI , subentrato nei diritti e negli CP_3 Controparte_3 obblighi del Fondo Interbancario di Garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 30 pag. 2/7 dicembre 2004, a garantire e manlevare e conseguentemente condannarla, Controparte_2 nei limiti dell'importo garantito, a tenere indenne e manlevare quest'ultima da ogni eventuale conseguenza negativa derivante dall'eventuale accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dalla e per essa - in subordine, nella denegata e non Controparte_1 Parte_1 creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, quantificare l'esatto ammontare della somma garantita da il cui importo dovrà essere ricalcolato con esclusione Controparte_2 degli interessi maturati a far data dall'entrata in vigore dell'art. 10, comma 1, della Legge n.
154/1992 e dell'anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c., ovvero, della diversa minore somma che sarà accertata secondo giustizia..” (cfr. testualmente dalla comparsa di costituzione).
3. Si è costituita in giudizio anche che ha chiesto di: CP_7
“…
- In via preliminare: - Preso atto dell'inammissibilità della domanda formulata da nei CP_2 confronti di , dichiarare l'inammissibilità stessa ed estromettere stessa dal presente CP_7 CP_7 giudizio, in considerazione della sua palese estraneità al medesimo, In via principale: - rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge.” (cfr. comparsa).
Svolta la trattazione coi termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. (previgente) la causa è stata rimessa in decisione e, poi, pervenuta all'udienza dell'11.12.2025, celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta a sentenza dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025, giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Le domande proposte nei confronti di e nei confronti di non Controparte_2 CP_7 possono essere accolte per le ragioni che di seguito si spiegano.
Giova premettere in punto di metodo che lo scrutinio delle domande verrà svolto in ossequio al recepito il principio della “ragione più liquida” che importa un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica. Esso consente di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito ed è coerente con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., e con una visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass., Sez. Un., n.
24883/2008). Trattasi di una rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito pag. 3/7 di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante.
Ciò premesso, va subito evidenziato che sono fondate le eccezioni, di difetto di titolarità del credito e di decadenza dalla garanzia per avvenuta cessione del credito proposte rispettivamente dalla convenuta e dalla terza chiamata.
5. Circa la prima eccezione, l'asserito credito oggetto della presente causa sarebbe stato ceduto dall' Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a Quercia e da CP_3 CP_8 quest'ultima a ma l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante Controparte_1 volto a dimostrare la titolarità del credito dal momento che non ha prodotto agli atti un valido contratto di cessione, nonostante le eccezioni della convenuta.
A confutazione di tale conclusione, non appare idonea la documentazione, segnatamente, la dichiarazione di di cui al doc. n. 16 della produzione attorea (dichiarazione in cui CP_9 dichiara che il credito azionato è fra quelli ceduti a e neppure CP_9 Controparte_10 la presunta lettera di accettazione della proposta di cessione di cui al doc. 17 cit. trattandosi di documento redatto in lingua inglese che non risulta sottoscritto dal legale rappresentante di
[...]
e in cui non è dato ravvisare la “evidenziata cessione del credito” (cfr. testualmente CP_1 dall'atto di citazione) come invece allegata dall'attrice. Si evidenzia, infatti che, a pag. 15 di quel documento, risulta apposta una firma apparentemente riconducibile al Presidente del C.d.A. di ma non vi è alcuna firma del legale rappresentante di presunta cessionaria e CP_10 CP_1 accettante la proposta. Per di più nel documento vi è un lungo elenco di numeri (assolutamente illegibili atteso il minuscolo e sfuocato carattere adoperato) ed è allegata una bozza dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale che non indica la data del contratto asseritamente siglato con la cedente visto che al posto del giorno di stipulazione del contratto vi è un asterisco tra due parentesi
(cfr. fg. 41).
E non è superfluo rammentare che agisce quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 affermatasi titolare del credito per cui è causa, asseritamente acquistato in data 14.7.2015 da
[...] nell'ambito della cessione dei crediti in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. CP_10
130/1999 (come da avviso in G.U., Parte Seconda, del 18.7.2015 - doc. 12). E tuttavia l'avviso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale non è idoneo, di per sé solo, a dimostrare la effettività della cessione e l'inclusione nella cessione pubblicizzata del credito ceduto dal momento che il contratto
(redatto in lingua inglese) o, meglio, la proposta contrattuale sopra indicata non consente l'individuazione di un criterio utile per desumere che il credito azionato sia stato effettivamente ceduto all'attrice.
pag. 4/7 Sul punto è di conforto l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, omissis…” (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 03) confermata da
Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01). E nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, come nella specie, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n.
17944, Rv. 668451 – 01 conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742 - 02). Nel caso di specie la notificazione della presunta cessione mediante la pubblicazione in G.U. non ha colmato la lacuna proveniente dall'assenza di un titolo contrattuale (intellegibile) dal quale desumere l'esistenza del negozio traslativo. Né appare utile procedere alla traduzione di quella proposta contrattuale non essendo essa sottoscritta dall'accettante.
In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità del credito da parte dell'attrice con conseguente rigetto della domanda proposta nei confronti di
[...]
Controparte_2
6. Circa le domande di garanzia proposte dalla convenuta e, poi, anche dall'attrice nei confronti della terza chiamata, come sopra ricordato, agisce quale procuratrice di Parte_1 CP_1
e si afferma attuale titolare del credito per cui è causa, asseritamente acquistato in data
[...]
14.7.2015 da nell'ambito della cessione dei crediti in blocco ai sensi degli artt. Controparte_10
1 e 4 della legge n. 130/1999 (come da avviso in G.U., Parte Seconda, del 18.7.2015 - doc. 12).
Ebbene, poiché né né sono banche, anzi, quest'ultima si afferma CP_10 Controparte_1 essa stessa cessionaria del credito azionato ma non è una banca e neppure un'intermediaria finanziaria, secondo quanto si dirà appresso, la sua domanda di garanzia nei confronti di CP_7
è improponibile ed è tale anche la domanda di manleva spiegata dalla convenuta verso CP_7
Invero, la garanzia di non può essere escussa, in quanto, fermo il difetto di prova della CP_7 cessione nei termini già detti, comunque l'allegazione di essa dà causa ad una ipotesi di improponibilità della domanda in quanto consustanzia la decadenza prevista dall'art. 7, lett. e) del decreto 14 febbraio 2006, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (recante criteri condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'art 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e dell'articolo pag. 5/7 1 comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) che, all'art. 12, dispone l'abrogazione de “il
Regolamento recato dal decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996 , n. 612, e successive modificazioni e integrazioni, …” (cfr. doc. 5 produzione ) che prevede, nuovamente1, all'art. CP_7
7 lett. E), come causa di inoperatività e decadenza della garanzia sussidiaria “le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge”. Il nuovo regolamento, quindi, nel riordinare la disciplina applicabile alla garanzia del credito agrario: i) ribadisce il principio per cui le cessioni dei crediti, ove non siano effettuate da
Banche o intermediari finanziari autorizzati previsti dall'elenco di cui all'art 107 del Testo Unico
Bancario, importano la decadenza dalla garanzia sussidiaria;
ii) abroga in modo esplicito le limitazioni all'operatività del detto principio asseritamente dettate dall'art. 10 del D.M. cit., non prevedendo alcuna limitazione della propria applicazione ai rapporti pendenti.
Ne deriva l'infondatezza dell'obiezione secondo cui la norma che prevede la detta decadenza in caso di cessione di credito non si applica al mutuo in questione erogato nel 1987, epoca antecedente alla entrata in vigore del citato decreto, visto che le limitazioni temporali all'operatività della norma non sono state ribadite con la disciplina di riordino.
Ricapitolando: la di cui è procuratrice, affermatasi titolare sostanziale del credito CP_1 Pt_1 azionato dichiara essa stessa la causa di decadenza dalla garanzia allorquando afferma di aver acquisito il credito a seguito di cessione pur non esercitando attività bancaria e pur non rientrando nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario
(doc. 6, cit., visura camerale). Da ciò deriva la reiezione delle domande di garanzia spiegate nei confronti di sia da come rappresentata, sia da CP_7 Controparte_11 Controparte_2 con assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione.
7. Circa il regolamento delle spese, quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 risulta soccombente sia rispetto a , sia rispetto a;
risulta Controparte_2 CP_7 Controparte_2 vittoriosa rispetto alla domanda principale spiegata da nei suoi confronti mentre soccombe Pt_1 rispetto alla domanda di manleva spiegata verso sicché e CP_7 Pt_1 Controparte_2 vanno condannate in solido a pagare le spese processuali a mentre la sola CP_7 Pt_1 soccombente rispetto ad entrambe le controparti, va condannata a pagare le spese della procedura a
Le spese sono liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55, come Controparte_2 valevoli a partire dal 23/10/2022. Esse vengono calcolate in relazione allo scaglione commisurato al valore della causa (compreso tra da €. 4.000.001,00 ed €. 8.000.000,00), nel valore minimo, con dimidiazione della fase istruttoria e di trattazione, atteso il mancato espletamento di prove orali e
C.T.U.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale procuratrice di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e e da nei confronti di così Controparte_2 CP_7 Controparte_2 CP_7 provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna quale procuratrice di al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di spese che liquida Controparte_2 per compensi in complessivi euro 24.636,50, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna uale procuratrice di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
spese che liquida per compensi in complessivi euro 24.636,50, spese CP_7 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 27 dicembre 2025
Il Giudice
MA ZI TA
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Era già previsto dall'abrogato articolo 6, comma 3, lettera (e) del D.M. 612/1996 che: “3. Sono inoltre motivi di decadenza della garanzia del Fondo… omissis… (e) le cessioni del credito salvo quelle effettuate nei confronti di banche
o in forza di disposizioni di legge”). pag. 6/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA ZI Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 3314/2022, promossa da: quale procuratrice di assistitA e difeso dall'Avv. Parte_1 Controparte_1
RE CA
Attrice contro
, assistito e difeso dall'Avv. CECI SILVIA Controparte_2
Convenuta nonché
, assistito e difeso Controparte_3 dall'Avv. DE BENEDETTI DANTE
Terza chiamata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza collegiale dell'11 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 22 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato quale procuratrice di Parte_1 [...]
affermatasi titolare del credito azionato in forza di cessione, chiede a questo ufficio di CP_1 accertare “…che in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta Controparte_2
a corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di Controparte_1
€ 7.268.828,06, pari alla percentuale del 61,4% del credito residuo garantito in forza delle lettere di manleva del 19.11.1987 meglio specificate nella narrativa dell'atto e per l'effetto si condanni
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 7.268.828,06, oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi sul capitale e sugli interessi già scaduti a far data dalla domanda a norma dell'art. 1283 c.c. - ovvero la diversa somma che risultasse di giustizia; …” con il favore delle spese.
A supporto della domanda afferma che: pag. 1/7 1) in data 20 novembre 1987, l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie –
Sezione credito agrario stipulava con la società
[...] il contratto di mutuo agrario di consolidamento Controparte_4 con garanzia ipotecaria ai sensi della L. n. 1750/1928 e L. n. 752/1986, art. 4, comma III, lett.
c) per l'importo di Lire 17.528.300.205 (cfr. doc. 1 atto di citazione);
2) che il mutuo era assistito:
a) dal contributo pubblico autorizzato nel pagamento degli interessi in conformità al nulla- osta n. 75933 rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 15 luglio 1987 ed al nulla-osta n. 8549 rilasciato dalla Regione del Veneto in data 3 agosto 1987 pari a Lire
6.503.973.000;
b) dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia [di seguito anche ] Pt_2 per la quota di Lire 12.328.237.810;
c) dalla fidejussione dell' [di seguito anche ] per Parte_3 Pt_4 la quota di Lire 5.200.062.395;
d) dalla garanzia ipotecaria per la somma di Lire 43.820.750.000 concessa dalle società appartenenti al gruppo e Parte_5 Parte_6
Infine, evidenzia che “il credito era garantito pro quota da un pool di banche, ciascuna tenuta secondo una percentuale specificamente individuata nelle lettere di manleva sottoscritte dai Singoli Istituti di credito in data 19.11.1987 e 20.11.1987” tra i quali figura anche Banca Commerciale Italiana, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, e Controparte_5 Controparte_6
, società tutte incorporate in
[...] Controparte_2
Secondo la prospettazione attorea, le garanzie sarebbero state tutte escusse con conseguente sussistenza delle condizioni per l'attivazione della manleva nei confronti degli Istituti di credito.
2. Costituitasi, ha chiesto di chiamare in causa e di: Controparte_2 CP_7
“…
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per essa Controparte_1 Parte_1
e comunque, dichiarare inammissibili, improponibili e, in ogni caso, respingere perché
[...] infondate tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da e per essa Controparte_1 [...]
dichiarando che nulla è dovuto da a qualsivoglia titolo e/o Parte_1 Controparte_2 ragione;
- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di manleva stipulati in data 19.11.1987 per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per mancata indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c.; - in subordine, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare obbligato l' VI , subentrato nei diritti e negli CP_3 Controparte_3 obblighi del Fondo Interbancario di Garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 30 pag. 2/7 dicembre 2004, a garantire e manlevare e conseguentemente condannarla, Controparte_2 nei limiti dell'importo garantito, a tenere indenne e manlevare quest'ultima da ogni eventuale conseguenza negativa derivante dall'eventuale accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dalla e per essa - in subordine, nella denegata e non Controparte_1 Parte_1 creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, quantificare l'esatto ammontare della somma garantita da il cui importo dovrà essere ricalcolato con esclusione Controparte_2 degli interessi maturati a far data dall'entrata in vigore dell'art. 10, comma 1, della Legge n.
154/1992 e dell'anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c., ovvero, della diversa minore somma che sarà accertata secondo giustizia..” (cfr. testualmente dalla comparsa di costituzione).
3. Si è costituita in giudizio anche che ha chiesto di: CP_7
“…
- In via preliminare: - Preso atto dell'inammissibilità della domanda formulata da nei CP_2 confronti di , dichiarare l'inammissibilità stessa ed estromettere stessa dal presente CP_7 CP_7 giudizio, in considerazione della sua palese estraneità al medesimo, In via principale: - rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge.” (cfr. comparsa).
Svolta la trattazione coi termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. (previgente) la causa è stata rimessa in decisione e, poi, pervenuta all'udienza dell'11.12.2025, celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta a sentenza dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025, giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Le domande proposte nei confronti di e nei confronti di non Controparte_2 CP_7 possono essere accolte per le ragioni che di seguito si spiegano.
Giova premettere in punto di metodo che lo scrutinio delle domande verrà svolto in ossequio al recepito il principio della “ragione più liquida” che importa un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica. Esso consente di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito ed è coerente con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., e con una visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass., Sez. Un., n.
24883/2008). Trattasi di una rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito pag. 3/7 di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante.
Ciò premesso, va subito evidenziato che sono fondate le eccezioni, di difetto di titolarità del credito e di decadenza dalla garanzia per avvenuta cessione del credito proposte rispettivamente dalla convenuta e dalla terza chiamata.
5. Circa la prima eccezione, l'asserito credito oggetto della presente causa sarebbe stato ceduto dall' Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a Quercia e da CP_3 CP_8 quest'ultima a ma l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante Controparte_1 volto a dimostrare la titolarità del credito dal momento che non ha prodotto agli atti un valido contratto di cessione, nonostante le eccezioni della convenuta.
A confutazione di tale conclusione, non appare idonea la documentazione, segnatamente, la dichiarazione di di cui al doc. n. 16 della produzione attorea (dichiarazione in cui CP_9 dichiara che il credito azionato è fra quelli ceduti a e neppure CP_9 Controparte_10 la presunta lettera di accettazione della proposta di cessione di cui al doc. 17 cit. trattandosi di documento redatto in lingua inglese che non risulta sottoscritto dal legale rappresentante di
[...]
e in cui non è dato ravvisare la “evidenziata cessione del credito” (cfr. testualmente CP_1 dall'atto di citazione) come invece allegata dall'attrice. Si evidenzia, infatti che, a pag. 15 di quel documento, risulta apposta una firma apparentemente riconducibile al Presidente del C.d.A. di ma non vi è alcuna firma del legale rappresentante di presunta cessionaria e CP_10 CP_1 accettante la proposta. Per di più nel documento vi è un lungo elenco di numeri (assolutamente illegibili atteso il minuscolo e sfuocato carattere adoperato) ed è allegata una bozza dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale che non indica la data del contratto asseritamente siglato con la cedente visto che al posto del giorno di stipulazione del contratto vi è un asterisco tra due parentesi
(cfr. fg. 41).
E non è superfluo rammentare che agisce quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 affermatasi titolare del credito per cui è causa, asseritamente acquistato in data 14.7.2015 da
[...] nell'ambito della cessione dei crediti in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. CP_10
130/1999 (come da avviso in G.U., Parte Seconda, del 18.7.2015 - doc. 12). E tuttavia l'avviso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale non è idoneo, di per sé solo, a dimostrare la effettività della cessione e l'inclusione nella cessione pubblicizzata del credito ceduto dal momento che il contratto
(redatto in lingua inglese) o, meglio, la proposta contrattuale sopra indicata non consente l'individuazione di un criterio utile per desumere che il credito azionato sia stato effettivamente ceduto all'attrice.
pag. 4/7 Sul punto è di conforto l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, omissis…” (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 03) confermata da
Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01). E nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, come nella specie, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n.
17944, Rv. 668451 – 01 conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742 - 02). Nel caso di specie la notificazione della presunta cessione mediante la pubblicazione in G.U. non ha colmato la lacuna proveniente dall'assenza di un titolo contrattuale (intellegibile) dal quale desumere l'esistenza del negozio traslativo. Né appare utile procedere alla traduzione di quella proposta contrattuale non essendo essa sottoscritta dall'accettante.
In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità del credito da parte dell'attrice con conseguente rigetto della domanda proposta nei confronti di
[...]
Controparte_2
6. Circa le domande di garanzia proposte dalla convenuta e, poi, anche dall'attrice nei confronti della terza chiamata, come sopra ricordato, agisce quale procuratrice di Parte_1 CP_1
e si afferma attuale titolare del credito per cui è causa, asseritamente acquistato in data
[...]
14.7.2015 da nell'ambito della cessione dei crediti in blocco ai sensi degli artt. Controparte_10
1 e 4 della legge n. 130/1999 (come da avviso in G.U., Parte Seconda, del 18.7.2015 - doc. 12).
Ebbene, poiché né né sono banche, anzi, quest'ultima si afferma CP_10 Controparte_1 essa stessa cessionaria del credito azionato ma non è una banca e neppure un'intermediaria finanziaria, secondo quanto si dirà appresso, la sua domanda di garanzia nei confronti di CP_7
è improponibile ed è tale anche la domanda di manleva spiegata dalla convenuta verso CP_7
Invero, la garanzia di non può essere escussa, in quanto, fermo il difetto di prova della CP_7 cessione nei termini già detti, comunque l'allegazione di essa dà causa ad una ipotesi di improponibilità della domanda in quanto consustanzia la decadenza prevista dall'art. 7, lett. e) del decreto 14 febbraio 2006, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (recante criteri condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'art 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e dell'articolo pag. 5/7 1 comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) che, all'art. 12, dispone l'abrogazione de “il
Regolamento recato dal decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996 , n. 612, e successive modificazioni e integrazioni, …” (cfr. doc. 5 produzione ) che prevede, nuovamente1, all'art. CP_7
7 lett. E), come causa di inoperatività e decadenza della garanzia sussidiaria “le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge”. Il nuovo regolamento, quindi, nel riordinare la disciplina applicabile alla garanzia del credito agrario: i) ribadisce il principio per cui le cessioni dei crediti, ove non siano effettuate da
Banche o intermediari finanziari autorizzati previsti dall'elenco di cui all'art 107 del Testo Unico
Bancario, importano la decadenza dalla garanzia sussidiaria;
ii) abroga in modo esplicito le limitazioni all'operatività del detto principio asseritamente dettate dall'art. 10 del D.M. cit., non prevedendo alcuna limitazione della propria applicazione ai rapporti pendenti.
Ne deriva l'infondatezza dell'obiezione secondo cui la norma che prevede la detta decadenza in caso di cessione di credito non si applica al mutuo in questione erogato nel 1987, epoca antecedente alla entrata in vigore del citato decreto, visto che le limitazioni temporali all'operatività della norma non sono state ribadite con la disciplina di riordino.
Ricapitolando: la di cui è procuratrice, affermatasi titolare sostanziale del credito CP_1 Pt_1 azionato dichiara essa stessa la causa di decadenza dalla garanzia allorquando afferma di aver acquisito il credito a seguito di cessione pur non esercitando attività bancaria e pur non rientrando nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario
(doc. 6, cit., visura camerale). Da ciò deriva la reiezione delle domande di garanzia spiegate nei confronti di sia da come rappresentata, sia da CP_7 Controparte_11 Controparte_2 con assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione.
7. Circa il regolamento delle spese, quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 risulta soccombente sia rispetto a , sia rispetto a;
risulta Controparte_2 CP_7 Controparte_2 vittoriosa rispetto alla domanda principale spiegata da nei suoi confronti mentre soccombe Pt_1 rispetto alla domanda di manleva spiegata verso sicché e CP_7 Pt_1 Controparte_2 vanno condannate in solido a pagare le spese processuali a mentre la sola CP_7 Pt_1 soccombente rispetto ad entrambe le controparti, va condannata a pagare le spese della procedura a
Le spese sono liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55, come Controparte_2 valevoli a partire dal 23/10/2022. Esse vengono calcolate in relazione allo scaglione commisurato al valore della causa (compreso tra da €. 4.000.001,00 ed €. 8.000.000,00), nel valore minimo, con dimidiazione della fase istruttoria e di trattazione, atteso il mancato espletamento di prove orali e
C.T.U.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale procuratrice di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e e da nei confronti di così Controparte_2 CP_7 Controparte_2 CP_7 provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna quale procuratrice di al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di spese che liquida Controparte_2 per compensi in complessivi euro 24.636,50, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna uale procuratrice di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
spese che liquida per compensi in complessivi euro 24.636,50, spese CP_7 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 27 dicembre 2025
Il Giudice
MA ZI TA
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Era già previsto dall'abrogato articolo 6, comma 3, lettera (e) del D.M. 612/1996 che: “3. Sono inoltre motivi di decadenza della garanzia del Fondo… omissis… (e) le cessioni del credito salvo quelle effettuate nei confronti di banche
o in forza di disposizioni di legge”). pag. 6/7