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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/11/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5175-2024, discussa e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/11/2025, e promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Angelucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Osimo Piazza Guglielmo Marconi n. 2, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 08.10.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
EN (NA) e domiciliata a ER RE (SA) in via Fucilari 67/A;
-appellata contumace-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede a Roma (RM) in via Nazionale 91;
pagina 1 di 20 -appellata contumace-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 113/2024 emessa in data 04.04.2024 dal Giudice di Pace
di CO Dott.ssa Lorena Volpone, pubblicata in data 8.04.2024, a definizione del procedimento di cui
al n. 1953/2022 R.G.: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Alla udienza del 20/11/2025 il procuratore di parte appellante, unico costituito, ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'8.07.2022, l' citava in giudizio Parte_1
avanti al Giudice di Pace di CO (nel termine indicato dal GE nella ordinanza emessa ex art. 616 c.p.c. alla udienza del 09/05/2022) l'avv. AR DI e la CP_2
per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice di Pace di
CO, previa acquisizione del fascicolo informatico del procedimento n. 725/2022 R. es. mob. del
Tribunale di CO, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, A) accogliere
l'opposizione all'esecuzione proposta con ricorso depositato il 06/05/2022 dichiarando l'inesistenza del
diritto dell'avv. MariaRosaria DI a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'
[...]
sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi n. 37/2020 depositata Parte_1
il 13/01/2020 nonché, per l'effetto, l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità dell'espropriazione
presso terzi n. 725/2022 R. es. mob. del Tribunale di CO iniziata col pignoramento notificato il
12/04/2022 cron. n. 1399; b) condannare l'avv. AR DI, ai sensi dell'art. 96 co. 2
c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente e inoltre ai sensi dell'articolo 96 co. 3
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, il tutto nei limiti della competenza per
valore dell'ill.mo Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi del processo” (conclusioni formulate a pag.
7-8 atto di citazione in riassunzione).
La difesa dell' in sintesi e per quanto ivi di interesse – deduceva Controparte_3
che:
pagina 2 di 20 - Con sentenza n. 37/2020, depositata il 13/01/2020, il Giudice di Pace di Amalfi, nel giudizio n. 733/19 R.G. promosso da col patrocinio dell'avv. AR Parte_2
DI, aveva condannato l' al pagamento a favore Controparte_4
della predetta avvocata, dichiaratasi antistataria, delle spese legali liquidate in € 450,00 di cui € 125,00 per spese, oltre rimb. forf., c.p.a. e i.v.a. come per legge.
- Con pec del 31/01/2020 l'avv. DI aveva notificato la predetta sentenza munita della formula esecutiva.
- Con pec del 23/02/2022 l'avv. DI aveva notificato all Parte_1
un precetto per complessivi € 1.259,00.
[...]
- In data 12/04/2022 l'avv. DI aveva pignorato, nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., le somme detenute per conto dell'
[...]
dalla - filiale di CO Piazza Kennedy 9, con Parte_1 CP_2
contestuale citazione del debitore a comparire dinanzi al Tribunale di CO all'udienza del 09/05/2022.
- Tale espropriazione veniva iscritta al n. 725/2022 R. Es. mob. del Tribunale di CO.
- Con ricorso al G.E. del Tribunale di CO depositato il 06/05/2022, l'
[...]
aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. per Parte_1
ottenere, previa sospensione dell'esecuzione, la dichiarazione dell'inesistenza del diritto dell'avv. DI a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' Parte_1
sulla base della citata sentenza, avendo versato la somma di € 524,46 sul conto
[...]
dell'avv. DI mediante bonifico del 31.12.2021, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento derivante dalla predetta sentenza quasi due mesi prima della notifica del precetto;
- All'udienza del 09/05/2022 il G.E. sospendeva il suindicato procedimento assegnando termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (v. doc.
1-fascicolo di parte sub all. 05);
pagina 3 di 20 - In data 12/05/2022, inoltre, il G.E. aveva rigettato l'istanza ex art. 289 c.p.c. volta ad ottenere la condanna della procedente al pagamento degli onorari della fase sommaria, “rimettendo ogni decisione alla fase di merito” (v. doc.
1-fascicolo di parte sub all. 06).
- Sussistevano inoltre i presupposti per l'obbligo di risarcimento ex art. 96 commi 2 e 3 c.p.c.
(cfr. atto di citazione introduttivo del Giudizio dinanzi al G.d.P. di CO il cui fascicolo d'ufficio è stato ritualmente acquisito).
La causa veniva iscritta al n. 1953/2022 R.G. Giudice di Pace di CO.
Alla prima udienza del 12.10.2022 il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della
[...]
e dell'avv. DI non costituiti e non comparsi, disponeva l'interrogatorio CP_2
formale dell'avv. DI e ordinava l'esibizione dell'estratto conto del c/c relativo ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 della Banca Widiba, rinviando all'udienza del 25.11.2022.
La citata ordinanza veniva notificata dalla difesa attorea all'vv. DI tramite pec (cfr.
notificazione in atti).
All'udienza del 25.11.2022 il Giudice di Pace, dato atto della mancata comparizione dell'avv.
DI, dichiarava la stessa decaduta dall'interrogatorio.
All'udienza del 15.03.2023 il Giudice di Pace ordinava a banca Widiba il deposito nel giudizio dell'estratto conto intestato a DI AR per il periodo dicembre 2021 –
gennaio 2022 non avendo l'avv. DI ottemperato al relativo ordine.
La ottemperava all'ordine con comunicazione del 26/04/2023 contenente gli CP_5
estratti C/c richiesti.
All'udienza del 18.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusionali.
Con sentenza n. 113/2024 emessa il 4.04.2024 e pubblicata l'08.04.2024, il Giudice di Pace di
CO dichiarava inammissibile la domanda proposta dall' Parte_1
.
[...]
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace dichiarava testualmente che:
“La domanda va dichiarata inammissibile.
pagina 4 di 20 L' con ricorso ex art. 615 II comma cpc. proponeva, dinanzi il Controparte_6
Tribunale di CO G.E, opposizione all'esecuzione chiedendo la sospensione ex art. 624 cpc del
processo esecutivo;
nel merito accertare la illegittimità dell'atto di intervento del 4.01.23 rilevando che
il creditore non aveva diritto di procedere esecutivamente fissando il termine per l'introduzione del
giudizio di merito ex art. 618 comma 2 cpc.
Il G.E all'udienza del 9.05.22 così decideva: “preso atto, ascoltate le parti, dispone la sospensione del
presente procedimento, ed assegna, alle parti, termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di
merito, con riassunzione ad onere di parte”
Dalla lettura dell'ordinanza competente per la causa era il Tribunale di CO al quale appartiene il
G.E.
Infatti l'art. 616 c.p.c. così recita: “se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene
il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della
parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti ridotti alla
metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine
perentorio per la riassunzione della causa”.
In altre parole se per il merito non è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
dell'esecuzione questi rimette, con ordinanza parti e causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente
assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Il G.E con l'ordinanza non assegnava un termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi
all'Ufficio giudiziario competente.
Si rileva, inoltre, che per effetto della soppressione della figura del Pretore e l'istituzione del giudice
unico di primo grado (d.lgs n.51/98) difficilmente potrà rilevarsi una diversa competenza in quanto con
l'entrata in vigore delle nuove norme la competenza per materia spetta in ogni caso al Tribunale.
Alla luce dei principi enunciati non resta che dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Nulla per le spese” (cfr. pagg.
3 -4 motivazione sentenza in atti).
pagina 5 di 20 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente appello l' Parte_1
mediante atto di citazione in appello notificato all'avv. AR DI e
[...]
alla a mezzo di posta elettronica certificata in data 7.10.2024. CP_2
La difesa dell'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di CO, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e informatico)
della causa iscritta al n. 1953/2022 r.g. Ufficio del Giudice di Pace di CO e del fascicolo
informatico del procedimento n. 725/2022 r. es. mob. Tribunale di CO, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione, a) dichiarare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di CO,
in persona della dott.ssa Lorena Volpone, n. 113/2024 pubblicata il 08/04/2024, rep. n. 182/2024 del
08/04/2024 e cron. n. 1394/2024 del 08/04/2024;
b) accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta con ricorso depositato il 06/05/2022 dichiarando
l'inesistenza del diritto dell'avv. AR DI a procedere ad esecuzione forzata nei
confronti dell' sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi Controparte_4
n. 37/2020 depositata il 13/01/2020 nonché, per l'effetto, l'inammissibilità e, comunque,
l'improcedibilità della espropriazione presso terzi n. 725/2022 r. es. mob. del Tribunale di CO
iniziata col pignoramento notificato il 12/04/2022 cron. n. 1399; c) condannare l'avv. AR
DI, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio” (conclusioni rassegnate alle pagg.
8-9 atto di citazione in appello).
L'appellante – dopo aver rilevato l'ammissibilità Parte_1
dell'appello ex art. 346 c.p.c.- ha fondato l'impugnazione proposta sui seguenti motivi:
- “L'impugnata sentenza è errata in diritto per violazione degli artt. 38 co. 3 e 320 c.p.c., 7, 17 e 615
c.p.c., 50 c.p.c.”
Ad avviso della difesa di parte appellante, l'art. 38 co. 3 c.p.c. confina il potere di rilievo officioso della incompetenza per valore, della incompetenza per materia e della incompetenza per territorio inderogabile “non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.” e, quindi, non oltre l'udienza ex art. 320 c.p.c. per quanto concerne il giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
pagina 6 di 20 Nel caso di specie, pertanto, secondo parte appellante, dopo sei udienze e l'espletamento dell'attività istruttoria la competenza si era ormai radicata avanti il Giudice adito e dallo stesso non poteva più essere declinata.
Inoltre, per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., qual è appunto la presente avendo l' contestato non il quomodo dell'esecuzione bensì il Parte_1
diritto dell'avv. DI a procedere ad esecuzione forzata, la competenza per valore è
distribuita tra tribunale e giudice di pace.
Infatti in materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata,
l'individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento.
Nel caso di specie, pertanto, il valore del credito per cui si procede è pari alla somma di €
1.259,00 pertanto è competente per valore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 17 e
615 c.p.c., il Giudice di Pace e per territorio, ai sensi dell'art. 27 c.p.c., l'Ufficio di CO.
Inoltre, secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace di CO, nel declinare la propria competenza, ha altresì errato a dichiarare inammissibile la domanda.
Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., infatti, avrebbe dovuto indicare il giudice ritenuto competente e fissare il termine di riassunzione innanzi allo stesso.
L'illegittimità della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di CO, quindi, ha costretto a adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
dichiarazione di nullità dell'impugnata sentenza e la pronuncia nel merito dell'opposizione.
Nel merito dell'appello, ha affermato che l'importo Parte_1
liquidato dal Giudice di Pace di Amalfi con la suindicata sentenza n. 37/2020 è stato versato da con bonifico del 31/12/2021 sul conto dell'avv. Parte_1
DI, e che quindi il pagamento è stato effettuato in data anteriore al precetto.
pagina 7 di 20 Nulla, pertanto, è più dovuto in base alla suddetta pronuncia e l'espropriazione n. 725/2022 r.
es. mob. Tribunale di CO, quindi, è illegittima per difetto di un valido titolo esecutivo stante l'estinzione del credito anteriormente al precetto (cfr. atto di citazione in appello).
Alla prima udienza del 06.02.2025 non comparivano l'avv. AR DI né la e il procuratore dell'appellante chiedeva CP_2 Parte_1
dichiararsi la contumacia di entrambi.
il Tribunale, dato atto, fissava per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. l'udienza del 20/11/2025; dichiarava la contumacia di entrambi gli appellati stante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello depositata in atti.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva quindi alla udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; il Tribunale – all'esito della discussione-
riservava il deposito della sentenza entro il termine di giorni 30 (cfr. relativo verbale).
Tanto sinteticamente ma doverosamente riportato, passando ad esaminare l'appello formulato dall' , esso è fondato pertanto va accolto per i motivi Parte_1
che si vanno ad illustrare. Ne consegue l'integrale riforma della sentenza impugnata.
L' , con ricorso del 06.05.2022, ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell'ambito del pignoramento presso terzi iscritto al N. 725/2022 R.G.E. dinanzi al Tribunale di CO, avviato in suo danno dall'avv.
AR DI, nei limiti dell'importo precettato (€ 1.259,00) aumentato della metà
ex art. 546 c.p.c. (cfr. atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12.04.2022: doc. n. 3
fasc. primo grado parte appellante).
Il G.E. del Tribunale di CO ha disposto la sospensione dell'esecuzione n. 725/2022 R.G.E.
all'udienza del 09.05.2022 e ha assegnato alle parti il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, con riassunzione ad onere di parte (cfr. verbale udienza
9.05.2022: doc. n. 5 all.to fasc. primo grado parte appellante).
Riassunto il giudizio avanti al Giudice di Pace di CO dalla Parte_1
, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 113/2024 pubblicata il 8.04.2024 ivi
[...]
pagina 8 di 20 impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo la competenza per materia del
Tribunale di CO al quale appartiene il G.E. (cfr. sentenza in atti).
La suddetta decisione è errata e pertanto deve essere integralmente riformata.
Come è noto in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., come nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda,
occorre prendere in considerazione l'art. 17 c.p.c.
L'art. 17 c.p.c. prevede che "Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina
dal credito per cui si procede”.
Infatti, “il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di
esecuzione forzata e non disegna – invece – un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la
sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10,
comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei
confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (così da ultimo Cass. n. 30581 del
27/11/2024, non massimata).” (cfr. Cass n. 4678 del 22/02/2025; Cass., n. 11329 del 30/04/2025).
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, "In materia di opposizione ad
esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente per
valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla
base del "credito per cui si procede", che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il
quale è stato intimato precetto di pagamento" (cfr. Cass., n. 4530/2019).
Ai sensi dell'art. 17 c.p.c. il giudice deve quindi prendere a riferimento il credito precettato di cui si chiede l'adempimento in via esecutiva.
Va altresì rammentato che “il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal
giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente
acquisiti” (cfr. fra le tante Cass. 2019 n. 14170).
Né, come invece ha ritenuto il Giudice di primo grado, dal provvedimento con quale il G.E.
ha definito la fase sommaria possono trarsi indicazioni, tantomeno di carattere vincolante,
circa l'ufficio giudiziario competente per la causa.
Di indicazioni a tale riguardo, difatti, l'ordinanza del 09/05/2022 non ne contiene.
pagina 9 di 20 Il G.E., infatti, non si è pronunciato sull'ufficio giudiziario competente per la causa lasciando così alla parte interessata l'individuazione con riferimento al valore (e alla materia) oggetto della controversia (si rammenta altresì che « il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'art. 616 c.p.c. - sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione
dell'esecuzione, a norma degli artt. 175 e seguenti c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto
competente - costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine
alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio
implicito sulla sua competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice
competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di
competenza»; Cass. Civ. S.U. 21/07/1998 n. 7128, Cass. Civ. 23/04/2001 n. 5967, citate dalla difesa dell'appellante)
Nel caso di specie, la procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E. 725/2022 avanti al Tribunale di
CO è stata introdotta in virtù di atto di precetto per l'importo complessivo di Euro
1.259,00 (cfr. atto di precetto notificato a mezzo pec in data 23.02.2022: doc. n. 2 all.to fasc.
primo grado parte appellante).
Dunque, competente a decidere la presente controversia è (ed era) il Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. (applicabile ratione temporis) che quindi non solo non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti ma anche violato l'art. 38 c.p.c. avendo rilevato l'incompetenza d'ufficio per la prima volta con la sentenza.
Inoltre, nel declinare la propria competenza, il Giudice di Primo Grado ha altresì errato nel dichiarare inammissibile la domanda mentre ai sensi dell'art. 50 c.p.c., avrebbe dovuto indicare il giudice ritenuto competente e fissare il termine di riassunzione innanzi allo stesso.
Come è noto nel caso in cui il Giudice di Pace abbia erroneamente declinato la propria competenza il Giudice di Appello deve procedere alla decisione del merito della controversia non rientrando la fattispecie nelle ipotesi tassative indicate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
“In conformità a quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di
questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che qualora il giudice di pace come si è
verificato nella specie si dichiari erroneamente incompetente, il giudice d'appello, investito della
pagina 10 di 20 questione, deve comunque decidere la causa nel merito, non potendo essere accolta la tesi secondo cui il
giudice di appello dovrebbe annullare la sentenza, rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado
(in termini, ad esempio, Cass. 27 agosto 2003, n. 12584). Il giudice dell'appello, infatti, mentre, a
norma dell'art. 353 c.p.c., comma 1, deve rimettere le parti davanti al primo giudice se, in riforma
dell'impugnata sentenza, dichiari che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal
primo giudice, deve, invece, decidere nel merito in secondo grado qualora risolva in senso positivo una
questione di competenza, posto che, in tal caso, la rimessione era prevista dal menzionato art. 353 c.p.c.,
u.c., solo nel caso del pretore che, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiari la competenza di
quest'ultimo e tale disposizione è stata abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, dalla L. 26
novembre 1990, n. 353, art. 89, comma 1, (Cass. 28 febbraio 1996, n. 1567; Cass. 16 marzo 1996,
n. 2205)” (cfr. Cass., n. 13083/2007).
Il Tribunale, quale giudice dell'appello, deve decidere la causa nel merito;
il potere del giudice di secondo grado di rimettere la causa al primo giudice ha carattere eccezionale e può
essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. e dall'art. 353 c.p.c.
(quest'ultimo abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. M), del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28.02.2023).
Venendo quindi all'esame nel merito della causa, l'appello proposto dalla
[...]
è fondato e viene accolto. Controparte_7
Risulta documentalmente provato -infatti- che:
- Con sentenza n. 37/2020 (depositata in data 13/01/2020) il Giudice di Pace di Amalfi
liquidava in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. DI
(difensore dell'opponente vittorioso ) le spese di lite che liquidava in E. Parte_2
450,00 di cui E. 125,00 per spese, oltre spese generali Iva e Cpa (cfr. sentenza in atti –
munita di formula esecutiva in data 27/01/2020- e veniva notificata tramite pec dall'Avv. DI al difensore di controparte in data 31/01/2020; cfr. doc. n. 1 fasc.
appellante);
- L'importo spettante all'avv. DI in virtù della sentenza del Giudice di Pace di
Amalfi n. 37/2020 era pari, al netto della ritenuta d'acconto pari ad E. 74,75, ad E.
pagina 11 di 20 546,46 di cui E. 325,00 per compenso, E. 48,75 per rimborso spese generali, E. 14,95 cpa,
E. 85,51 a titolo di IVA ed E. 125,00 per spese esenti (Quando la parte soccombente paga direttamente l'avvocato della controparte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
la parte tenuta al pagamento non deve applicare la ritenuta d'acconto, poiché il legale non è un suo prestatore d'opera ma un terzo creditore per effetto della sentenza);
- in data 31.12.2021 l' ha effettuato mediante bonifico Parte_1
sul conto corrente intestato a DI AR (IB
[...]) il pagamento della somma di € 524,46 (cfr. contabile di bonifico: all. 7 sub doc. n. 1 fasc. primo grado parte appellante). La circostanza che il versamento dell'importo liquidato dal Giudice di Pace di Amalfi con la sentenza n.
37/2020 da parte di sia stato versato sul conto Parte_1
dell'avv. DI è dimostrata dall'ordinanza di assegnazione delle somme del
Tribunale di Forlì in relazione a una procedura esecutiva mobiliare e dal foglio notizie per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione, dove l'avv. AR
DI ha indicato, quale modalità di pagamento, l'accreditamento sul conto corrente bancario IB [...], ovvero sullo stesso conto presso il quale l'appellante ha effettuato il bonifico (cfr. ordinanza di assegnazione
Tribunale Forlì: all. 8 sub doc. 1 fascicolo di parte appellante).
- L'accredito della somma di € 524,46 in data 31.12.2021 sul conto corrente intestato a
DI AR risulta dall'estratto del c/c n. 55155775 inviato a mezzo pec dall'Istituto di Credito Widiba cui, all'udienza del 15.03.2023 il Giudice di Pace, a seguito dell'inottemperanza dell'avv. DI, ha ordinato il deposito (cfr. pec
Banca Widiba e relativo estratto conto n. 55155775 con IB
[...] sub doc. 1: fascicolo di parte appellante;
Va rilevato inoltre che l'avv. DI non si è presentata all'udienza del 25/11/2022 avanti al
Giudice di Pace di CO per rendere l'interrogatorio formale -pur essendo stata regolarmente citata -si v. notifica pec 31.10.2022 del verbale d'udienza e dell'ordinanza del 12.10.2022 prodotta dall' e non ha osservato – come già Parte_1
pagina 12 di 20 detto- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c dell'estratto conto del conto corrente n.
000055155775 di Banca Widiba).
- Il pagamento dell'intero importo dovuto è quindi avvenuto in data anteriore al precetto, notificato tramite pec in data 23.02.2022 (cfr. atto di precetto: all. 2 sub doc. n.
1 fasc. primo grado parte appellante).
A seguito dell'avvenuto comprovato pagamento, il credito in favore dell'avv. DI
derivante dalla sentenza n. 37/2020 datata 8.01.2020 del Giudice di Pace di Amalfi (che condannava l' al pagamento delle spese legali liquidate in € Parte_1
450,00 di cui 125,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario) si è estinto prima della notificazione dell'atto di precetto.
Di conseguenza non sono dovuti gli ulteriori importi indicati dall'avv. DI nell'atto di precetto (che recava la somma complessiva di E. 1259,00) ovvero: la somma di E. 243,00 a titolo di competenze per precetto;
la somma di E. 216,00 a titolo di competenze per fase esecutiva e gli accessori calcolati anche sui citati importi (vedasi atto di precetto in atti nel quale non sono stati richiesti gli interessi;
si rammenta che secondo l'articolo 14 del d.l. n. 669
del 1996, conv. dalla I. n. 30 del 1997 ratione temporis vigente posto che la sentenza del giudice di Pace di Melfi è antecedente al 21/12/2021 "le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non
economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei Parte_1
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di
pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di
atto di precetto”; cfr. anche Cass. 2025 n. 10267. Nel caso di specie non vi è prova della richiesta di messa in mora in epoca antecedente al pagamento avvenuto;
si ribadisce che l'avv.
DI prima del precetto si era limitata a notificare la sentenza).
Infine, non sono dovuti neanche le ulteriori somme pretese con l'atto di pignoramento presso terzi (ovvero le spese di notifica del precetto e gli interessi legali maturandi successivamente alla notifica del precetto e le spese, competenze ed onorari successivi di procedura fino al pagina 13 di 20 saldo;
cfr. quanto richiesto nell'atto di pignoramento presso terzi ivi depositato dall'appellante sub doc. 3 per complessivi E. 1900,00).
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'opposizione all'esecuzione va accolta in quanto il debito era stato estinto prima della notifica del precetto e di conseguenza la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi è stata iniziata illegittimamente.
L'inesistenza del diritto per cui è stata avviata l'esecuzione forzata comporta, inoltre, la condanna della procedente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., come richiesto dall'appellante.
Secondo la S.C. “La condanna inflitta alla parte soccombente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, al quale è rimesso l'accertamento di fatto in
ordine alla sussistenza della «violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.,
realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di
promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato», cioè della
mala fede o colpa grave della parte, indice di abuso dello strumento processuale, che costituisce il
presupposto di detta condanna (per tutte, cfr., Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez.
U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza
n. 36591 del 30/12/2023) ed in relazione al quale accertamento è, di conseguenza, consentito, in sede di
legittimità, il solo controllo sull'esistenza ed adeguatezza della motivazione. Nella specie, il giudice del
merito ha ravvisato un sostanziale abuso dello strumento processuale nella completa mancanza di prove
a sostegno delle circostanze di fatto addotte a base dell'opposizione e nella non ragionevole prosecuzione
della stessa, anche quando erano ormai state rese esplicite all'opponente (da parte del giudice
dell'esecuzione, in sede di valutazione sommaria) e, pertanto, erano agevolmente percepibili, le ragioni
per cui un suo accoglimento sarebbe stato del tutto improbabile (sulla configurabilità dell'abuso del
processo in caso di «insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal
primo giudice», ovvero, in generale, in argomenti la cui inconsistenza giuridica può essere agevolmente
apprezzata dalla parte, in modo da evitare la prosecuzione del giudizio, anche in sede di gravame, come
in caso di «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»: Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
34429 del 25/12/2024, oltre alle già richiamate Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez.
U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza
pagina 14 di 20 n. 36591 del 30/12/2023). In tale ottica, a giudizio di questa Corte, la motivazione alla base della
statuizione impugnata – ferma restando, ovviamente, la piena garanzia per la parte dell'insopprimibile
diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni, attraverso gli strumenti processuali ad essa consentiti
dall'ordinamento, purché l'utilizzazione degli stessi non risulti, appunto, in concreto abusiva, in
quanto connotata da mala fede o colpa grave – rispetta senz'altro, quanto meno, il cd. minimo
costituzionale, atteso che proporre un'opposizione esecutiva fondata «su argomentazioni prive di
riscontro nella realtà della documentazione acquisita al processo e proseguirla anche quando appare
evidente che essa non può avere ragionevoli margini di accoglimento, costituisce certamente una
condotta inquadrabile nell'abuso dello strumento processuale” (cfr. in motivazione Cass., n. 28532
del 28/10/2025; cfr. anche in motivazione Cass. 2021 n. 7409 secondo cui “il creditore che
introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far
lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di
correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne
l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della
prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio;
ne consegue l'inammissibilità
della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo”. la
S.C. nella parte motiva della citata sentenza relativa a fattispecie analoga a quella in esame ha affermato che: “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'abuso del processo è una
condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Sul piano oggettivo si ha abuso del
processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi
propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed
ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul piano soggettivo si
ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di
correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). . Il dovere di correttezza (come si legge al § 558
della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto
a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e
consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore. Il dovere di
buona fede, dal canto suo, impone al creditore di accettare l'adempimento anche inesatto, se lo
pagina 15 di 20 scostamento rispetto a quanto dovuto sia minimo, ed insuscettibile di arrecare un apprezzabile
pregiudizio all'interesse del creditore.
3.2. In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi
iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo
civile…. L'abuso del processo comporta l'inammissibilità della domanda (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24071
del 26/09/2019, Rv. 655360 - 01).).
In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria,
indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.
Deve infatti escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte.
In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 2025 n. 13315 che a sua volta richiama i precedenti di cui Cass. n. 327 del 2010; n. 19298 del 2016; n. 5250 del 2018; n. 5558 del 2022).
Inoltre, per quanto riguarda i criteri da applicare per quantificare l'importo da liquidare ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ., la giurisprudenza è costante nel sancire che nella determinazione della sanzione si debba osservare il criterio equitativo, potendo la sanzione essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, senza superare il limite della ragionevolezza (v. Cass. 21.11.2017, n. 27623; Cass. 2019 n. 17902; cfr.
anche e più di recente Cass. 2020 n. 26435 ove a S.C. ribadisce che: “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato
a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del
pagina 16 di 20 criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia)”.
Nel caso in esame si ritiene che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
alla luce della condotta complessiva tenuta dell'avv. DI considerato che:
- L'atto di precetto è stato notificato dopo il pagamento del credito (con l'inserimento di spese non dovute);
- L'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato per il recupero di un credito inesistente, in quanto già estinto (con conseguente illegittimità del vincolo della somma complessiva di € 1.900,00 pari all'importo precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.);
- L'intrapresa azione esecutiva ha costretto l'odierna appellante a proporre l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (evitabile con un corretto comportamento del creditore) nel corso della quale l'avv. DI – non solo è rimasta contumace- ma non si è
presentata (in assenza di giustificati motivi) a rendere l'interrogatorio formale né ha provveduto a dare esecuzione all'ordine di esibizione impartito nel corso del giudizio di I grado (avente ad oggetto l'estratto conto a dimostrazione dell'effettivo versamento della somma dovuta in forza della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi).
Deve pertanto concludersi per la condanna ex art. 93 comma 3 c.p.c. dell'avv. DI in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata nella misura pari, in termini di proporzionalità, al 50% dei compensi che verranno liquidati a titolo di spese legali (
cfr. Cass. SU 16601/2017 e Cass. 2020 sopra richiamate).
L'accoglimento della domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. impone la condanna della
DI al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di E. 500,00 di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva di tale ultima disposizione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano in favore della parte appellante ex Dm 55/2014, aggiornato al Dm 147/2022 (ed in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (quindi lo pagina 17 di 20 scaglione è quello fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività in questo secondo grado di giudizio gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale – sempre di questo secondo grado di lite- vengono liquidati al 50% in ragione della mera discussione orale svolta in conformità al rito decisionale prescelto. Nulla sulle spese con riferimento al rapporto fra appellante e ). CP_2
Vanno altresì liquidate (sempre in via equitativa in assenza di nota spese ed in applicazione dei medesimi criteri di cui sopra) in favore di parte appellante – come richiesto- le spese relative alla fase sommaria svoltasi dinanzi al GE il quale – come già sopra rilevato- con l'ordinanza di sospensione della procedura adottata ex art. 624 c.p.c. alla udienza del
09/05/2022 non vi ha provveduto e con provvedimento del 12/05/2022– in risposta alla richiesta di integrazione avanzata dalla difesa della odierna appellante ex art. 289 c.p.c. in data 11/05/2022- ha rigettato la richiesta rimettendo ogni decisione al pendente giudizio di merito (cfr. doc. n. 7 fasc. appellante).
A tal riguardo si richiama – fra le tante- Cass. 2022 n. 12977 secondo cui: “In tema di
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le
spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte
vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima
della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione
del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa
eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito
dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più
ripetibili, né altrimenti liquidabili”.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 5175/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
pagina 18 di 20 L'appello proposto da , perché fondato per le causali di cui Parte_1
in motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
Integralmente la sentenza ivi impugnata;
nel merito,
ACCOGLIE
l'opposizione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. dall' Parte_1
perché fondata per le causali di cui in motivazione;
ACCERTA
E dichiara – per le causali di cui in motivazione- l'inesistenza del diritto dell'avv.
AR DI a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'
[...]
sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi n. 37/2020 Controparte_4
depositata il 13/01/2020;
ON
al pagamento in favore dell' delle Controparte_8 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonché della fase sommaria che si liquidano – per le causali di cui in motivazione – in complessivi E. 3092,50 a titolo di compenso professionale
(di cui E. 1265,00 per il giudizio di I grado, E. 1275,50 per il giudizio di 2 grado, E. 552,00 per la fase sommaria dinanzi al GE), oltre alle spese prenotate (per complessivi E. 299,00) e/o prenotande a debito, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
ON
al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma III c.p.c. in Controparte_8
favore dell'appellante della somma di E. 1545,25 (pari al 50% dell'importo su liquidato a titolo di spese legali) oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
ON
pagina 19 di 20 al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma IV c.p.c. in Controparte_8
favore della Cassa delle Ammende di E. 500,00.
CO 22/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5175-2024, discussa e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/11/2025, e promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Angelucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Osimo Piazza Guglielmo Marconi n. 2, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 08.10.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
EN (NA) e domiciliata a ER RE (SA) in via Fucilari 67/A;
-appellata contumace-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede a Roma (RM) in via Nazionale 91;
pagina 1 di 20 -appellata contumace-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 113/2024 emessa in data 04.04.2024 dal Giudice di Pace
di CO Dott.ssa Lorena Volpone, pubblicata in data 8.04.2024, a definizione del procedimento di cui
al n. 1953/2022 R.G.: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Alla udienza del 20/11/2025 il procuratore di parte appellante, unico costituito, ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'8.07.2022, l' citava in giudizio Parte_1
avanti al Giudice di Pace di CO (nel termine indicato dal GE nella ordinanza emessa ex art. 616 c.p.c. alla udienza del 09/05/2022) l'avv. AR DI e la CP_2
per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice di Pace di
CO, previa acquisizione del fascicolo informatico del procedimento n. 725/2022 R. es. mob. del
Tribunale di CO, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, A) accogliere
l'opposizione all'esecuzione proposta con ricorso depositato il 06/05/2022 dichiarando l'inesistenza del
diritto dell'avv. MariaRosaria DI a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'
[...]
sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi n. 37/2020 depositata Parte_1
il 13/01/2020 nonché, per l'effetto, l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità dell'espropriazione
presso terzi n. 725/2022 R. es. mob. del Tribunale di CO iniziata col pignoramento notificato il
12/04/2022 cron. n. 1399; b) condannare l'avv. AR DI, ai sensi dell'art. 96 co. 2
c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente e inoltre ai sensi dell'articolo 96 co. 3
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, il tutto nei limiti della competenza per
valore dell'ill.mo Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi del processo” (conclusioni formulate a pag.
7-8 atto di citazione in riassunzione).
La difesa dell' in sintesi e per quanto ivi di interesse – deduceva Controparte_3
che:
pagina 2 di 20 - Con sentenza n. 37/2020, depositata il 13/01/2020, il Giudice di Pace di Amalfi, nel giudizio n. 733/19 R.G. promosso da col patrocinio dell'avv. AR Parte_2
DI, aveva condannato l' al pagamento a favore Controparte_4
della predetta avvocata, dichiaratasi antistataria, delle spese legali liquidate in € 450,00 di cui € 125,00 per spese, oltre rimb. forf., c.p.a. e i.v.a. come per legge.
- Con pec del 31/01/2020 l'avv. DI aveva notificato la predetta sentenza munita della formula esecutiva.
- Con pec del 23/02/2022 l'avv. DI aveva notificato all Parte_1
un precetto per complessivi € 1.259,00.
[...]
- In data 12/04/2022 l'avv. DI aveva pignorato, nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., le somme detenute per conto dell'
[...]
dalla - filiale di CO Piazza Kennedy 9, con Parte_1 CP_2
contestuale citazione del debitore a comparire dinanzi al Tribunale di CO all'udienza del 09/05/2022.
- Tale espropriazione veniva iscritta al n. 725/2022 R. Es. mob. del Tribunale di CO.
- Con ricorso al G.E. del Tribunale di CO depositato il 06/05/2022, l'
[...]
aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. per Parte_1
ottenere, previa sospensione dell'esecuzione, la dichiarazione dell'inesistenza del diritto dell'avv. DI a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' Parte_1
sulla base della citata sentenza, avendo versato la somma di € 524,46 sul conto
[...]
dell'avv. DI mediante bonifico del 31.12.2021, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento derivante dalla predetta sentenza quasi due mesi prima della notifica del precetto;
- All'udienza del 09/05/2022 il G.E. sospendeva il suindicato procedimento assegnando termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (v. doc.
1-fascicolo di parte sub all. 05);
pagina 3 di 20 - In data 12/05/2022, inoltre, il G.E. aveva rigettato l'istanza ex art. 289 c.p.c. volta ad ottenere la condanna della procedente al pagamento degli onorari della fase sommaria, “rimettendo ogni decisione alla fase di merito” (v. doc.
1-fascicolo di parte sub all. 06).
- Sussistevano inoltre i presupposti per l'obbligo di risarcimento ex art. 96 commi 2 e 3 c.p.c.
(cfr. atto di citazione introduttivo del Giudizio dinanzi al G.d.P. di CO il cui fascicolo d'ufficio è stato ritualmente acquisito).
La causa veniva iscritta al n. 1953/2022 R.G. Giudice di Pace di CO.
Alla prima udienza del 12.10.2022 il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della
[...]
e dell'avv. DI non costituiti e non comparsi, disponeva l'interrogatorio CP_2
formale dell'avv. DI e ordinava l'esibizione dell'estratto conto del c/c relativo ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 della Banca Widiba, rinviando all'udienza del 25.11.2022.
La citata ordinanza veniva notificata dalla difesa attorea all'vv. DI tramite pec (cfr.
notificazione in atti).
All'udienza del 25.11.2022 il Giudice di Pace, dato atto della mancata comparizione dell'avv.
DI, dichiarava la stessa decaduta dall'interrogatorio.
All'udienza del 15.03.2023 il Giudice di Pace ordinava a banca Widiba il deposito nel giudizio dell'estratto conto intestato a DI AR per il periodo dicembre 2021 –
gennaio 2022 non avendo l'avv. DI ottemperato al relativo ordine.
La ottemperava all'ordine con comunicazione del 26/04/2023 contenente gli CP_5
estratti C/c richiesti.
All'udienza del 18.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusionali.
Con sentenza n. 113/2024 emessa il 4.04.2024 e pubblicata l'08.04.2024, il Giudice di Pace di
CO dichiarava inammissibile la domanda proposta dall' Parte_1
.
[...]
Nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace dichiarava testualmente che:
“La domanda va dichiarata inammissibile.
pagina 4 di 20 L' con ricorso ex art. 615 II comma cpc. proponeva, dinanzi il Controparte_6
Tribunale di CO G.E, opposizione all'esecuzione chiedendo la sospensione ex art. 624 cpc del
processo esecutivo;
nel merito accertare la illegittimità dell'atto di intervento del 4.01.23 rilevando che
il creditore non aveva diritto di procedere esecutivamente fissando il termine per l'introduzione del
giudizio di merito ex art. 618 comma 2 cpc.
Il G.E all'udienza del 9.05.22 così decideva: “preso atto, ascoltate le parti, dispone la sospensione del
presente procedimento, ed assegna, alle parti, termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di
merito, con riassunzione ad onere di parte”
Dalla lettura dell'ordinanza competente per la causa era il Tribunale di CO al quale appartiene il
G.E.
Infatti l'art. 616 c.p.c. così recita: “se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene
il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della
parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti ridotti alla
metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine
perentorio per la riassunzione della causa”.
In altre parole se per il merito non è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
dell'esecuzione questi rimette, con ordinanza parti e causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente
assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Il G.E con l'ordinanza non assegnava un termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi
all'Ufficio giudiziario competente.
Si rileva, inoltre, che per effetto della soppressione della figura del Pretore e l'istituzione del giudice
unico di primo grado (d.lgs n.51/98) difficilmente potrà rilevarsi una diversa competenza in quanto con
l'entrata in vigore delle nuove norme la competenza per materia spetta in ogni caso al Tribunale.
Alla luce dei principi enunciati non resta che dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Nulla per le spese” (cfr. pagg.
3 -4 motivazione sentenza in atti).
pagina 5 di 20 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente appello l' Parte_1
mediante atto di citazione in appello notificato all'avv. AR DI e
[...]
alla a mezzo di posta elettronica certificata in data 7.10.2024. CP_2
La difesa dell'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di CO, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e informatico)
della causa iscritta al n. 1953/2022 r.g. Ufficio del Giudice di Pace di CO e del fascicolo
informatico del procedimento n. 725/2022 r. es. mob. Tribunale di CO, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione, a) dichiarare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di CO,
in persona della dott.ssa Lorena Volpone, n. 113/2024 pubblicata il 08/04/2024, rep. n. 182/2024 del
08/04/2024 e cron. n. 1394/2024 del 08/04/2024;
b) accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta con ricorso depositato il 06/05/2022 dichiarando
l'inesistenza del diritto dell'avv. AR DI a procedere ad esecuzione forzata nei
confronti dell' sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi Controparte_4
n. 37/2020 depositata il 13/01/2020 nonché, per l'effetto, l'inammissibilità e, comunque,
l'improcedibilità della espropriazione presso terzi n. 725/2022 r. es. mob. del Tribunale di CO
iniziata col pignoramento notificato il 12/04/2022 cron. n. 1399; c) condannare l'avv. AR
DI, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio” (conclusioni rassegnate alle pagg.
8-9 atto di citazione in appello).
L'appellante – dopo aver rilevato l'ammissibilità Parte_1
dell'appello ex art. 346 c.p.c.- ha fondato l'impugnazione proposta sui seguenti motivi:
- “L'impugnata sentenza è errata in diritto per violazione degli artt. 38 co. 3 e 320 c.p.c., 7, 17 e 615
c.p.c., 50 c.p.c.”
Ad avviso della difesa di parte appellante, l'art. 38 co. 3 c.p.c. confina il potere di rilievo officioso della incompetenza per valore, della incompetenza per materia e della incompetenza per territorio inderogabile “non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.” e, quindi, non oltre l'udienza ex art. 320 c.p.c. per quanto concerne il giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
pagina 6 di 20 Nel caso di specie, pertanto, secondo parte appellante, dopo sei udienze e l'espletamento dell'attività istruttoria la competenza si era ormai radicata avanti il Giudice adito e dallo stesso non poteva più essere declinata.
Inoltre, per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., qual è appunto la presente avendo l' contestato non il quomodo dell'esecuzione bensì il Parte_1
diritto dell'avv. DI a procedere ad esecuzione forzata, la competenza per valore è
distribuita tra tribunale e giudice di pace.
Infatti in materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata,
l'individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento.
Nel caso di specie, pertanto, il valore del credito per cui si procede è pari alla somma di €
1.259,00 pertanto è competente per valore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 17 e
615 c.p.c., il Giudice di Pace e per territorio, ai sensi dell'art. 27 c.p.c., l'Ufficio di CO.
Inoltre, secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace di CO, nel declinare la propria competenza, ha altresì errato a dichiarare inammissibile la domanda.
Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., infatti, avrebbe dovuto indicare il giudice ritenuto competente e fissare il termine di riassunzione innanzi allo stesso.
L'illegittimità della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di CO, quindi, ha costretto a adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
dichiarazione di nullità dell'impugnata sentenza e la pronuncia nel merito dell'opposizione.
Nel merito dell'appello, ha affermato che l'importo Parte_1
liquidato dal Giudice di Pace di Amalfi con la suindicata sentenza n. 37/2020 è stato versato da con bonifico del 31/12/2021 sul conto dell'avv. Parte_1
DI, e che quindi il pagamento è stato effettuato in data anteriore al precetto.
pagina 7 di 20 Nulla, pertanto, è più dovuto in base alla suddetta pronuncia e l'espropriazione n. 725/2022 r.
es. mob. Tribunale di CO, quindi, è illegittima per difetto di un valido titolo esecutivo stante l'estinzione del credito anteriormente al precetto (cfr. atto di citazione in appello).
Alla prima udienza del 06.02.2025 non comparivano l'avv. AR DI né la e il procuratore dell'appellante chiedeva CP_2 Parte_1
dichiararsi la contumacia di entrambi.
il Tribunale, dato atto, fissava per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. l'udienza del 20/11/2025; dichiarava la contumacia di entrambi gli appellati stante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello depositata in atti.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva quindi alla udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; il Tribunale – all'esito della discussione-
riservava il deposito della sentenza entro il termine di giorni 30 (cfr. relativo verbale).
Tanto sinteticamente ma doverosamente riportato, passando ad esaminare l'appello formulato dall' , esso è fondato pertanto va accolto per i motivi Parte_1
che si vanno ad illustrare. Ne consegue l'integrale riforma della sentenza impugnata.
L' , con ricorso del 06.05.2022, ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell'ambito del pignoramento presso terzi iscritto al N. 725/2022 R.G.E. dinanzi al Tribunale di CO, avviato in suo danno dall'avv.
AR DI, nei limiti dell'importo precettato (€ 1.259,00) aumentato della metà
ex art. 546 c.p.c. (cfr. atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12.04.2022: doc. n. 3
fasc. primo grado parte appellante).
Il G.E. del Tribunale di CO ha disposto la sospensione dell'esecuzione n. 725/2022 R.G.E.
all'udienza del 09.05.2022 e ha assegnato alle parti il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, con riassunzione ad onere di parte (cfr. verbale udienza
9.05.2022: doc. n. 5 all.to fasc. primo grado parte appellante).
Riassunto il giudizio avanti al Giudice di Pace di CO dalla Parte_1
, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 113/2024 pubblicata il 8.04.2024 ivi
[...]
pagina 8 di 20 impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo la competenza per materia del
Tribunale di CO al quale appartiene il G.E. (cfr. sentenza in atti).
La suddetta decisione è errata e pertanto deve essere integralmente riformata.
Come è noto in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., come nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda,
occorre prendere in considerazione l'art. 17 c.p.c.
L'art. 17 c.p.c. prevede che "Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina
dal credito per cui si procede”.
Infatti, “il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di
esecuzione forzata e non disegna – invece – un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la
sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10,
comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei
confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (così da ultimo Cass. n. 30581 del
27/11/2024, non massimata).” (cfr. Cass n. 4678 del 22/02/2025; Cass., n. 11329 del 30/04/2025).
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, "In materia di opposizione ad
esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente per
valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla
base del "credito per cui si procede", che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il
quale è stato intimato precetto di pagamento" (cfr. Cass., n. 4530/2019).
Ai sensi dell'art. 17 c.p.c. il giudice deve quindi prendere a riferimento il credito precettato di cui si chiede l'adempimento in via esecutiva.
Va altresì rammentato che “il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal
giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente
acquisiti” (cfr. fra le tante Cass. 2019 n. 14170).
Né, come invece ha ritenuto il Giudice di primo grado, dal provvedimento con quale il G.E.
ha definito la fase sommaria possono trarsi indicazioni, tantomeno di carattere vincolante,
circa l'ufficio giudiziario competente per la causa.
Di indicazioni a tale riguardo, difatti, l'ordinanza del 09/05/2022 non ne contiene.
pagina 9 di 20 Il G.E., infatti, non si è pronunciato sull'ufficio giudiziario competente per la causa lasciando così alla parte interessata l'individuazione con riferimento al valore (e alla materia) oggetto della controversia (si rammenta altresì che « il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'art. 616 c.p.c. - sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione
dell'esecuzione, a norma degli artt. 175 e seguenti c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto
competente - costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine
alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio
implicito sulla sua competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice
competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di
competenza»; Cass. Civ. S.U. 21/07/1998 n. 7128, Cass. Civ. 23/04/2001 n. 5967, citate dalla difesa dell'appellante)
Nel caso di specie, la procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E. 725/2022 avanti al Tribunale di
CO è stata introdotta in virtù di atto di precetto per l'importo complessivo di Euro
1.259,00 (cfr. atto di precetto notificato a mezzo pec in data 23.02.2022: doc. n. 2 all.to fasc.
primo grado parte appellante).
Dunque, competente a decidere la presente controversia è (ed era) il Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. (applicabile ratione temporis) che quindi non solo non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti ma anche violato l'art. 38 c.p.c. avendo rilevato l'incompetenza d'ufficio per la prima volta con la sentenza.
Inoltre, nel declinare la propria competenza, il Giudice di Primo Grado ha altresì errato nel dichiarare inammissibile la domanda mentre ai sensi dell'art. 50 c.p.c., avrebbe dovuto indicare il giudice ritenuto competente e fissare il termine di riassunzione innanzi allo stesso.
Come è noto nel caso in cui il Giudice di Pace abbia erroneamente declinato la propria competenza il Giudice di Appello deve procedere alla decisione del merito della controversia non rientrando la fattispecie nelle ipotesi tassative indicate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
“In conformità a quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di
questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che qualora il giudice di pace come si è
verificato nella specie si dichiari erroneamente incompetente, il giudice d'appello, investito della
pagina 10 di 20 questione, deve comunque decidere la causa nel merito, non potendo essere accolta la tesi secondo cui il
giudice di appello dovrebbe annullare la sentenza, rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado
(in termini, ad esempio, Cass. 27 agosto 2003, n. 12584). Il giudice dell'appello, infatti, mentre, a
norma dell'art. 353 c.p.c., comma 1, deve rimettere le parti davanti al primo giudice se, in riforma
dell'impugnata sentenza, dichiari che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal
primo giudice, deve, invece, decidere nel merito in secondo grado qualora risolva in senso positivo una
questione di competenza, posto che, in tal caso, la rimessione era prevista dal menzionato art. 353 c.p.c.,
u.c., solo nel caso del pretore che, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiari la competenza di
quest'ultimo e tale disposizione è stata abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, dalla L. 26
novembre 1990, n. 353, art. 89, comma 1, (Cass. 28 febbraio 1996, n. 1567; Cass. 16 marzo 1996,
n. 2205)” (cfr. Cass., n. 13083/2007).
Il Tribunale, quale giudice dell'appello, deve decidere la causa nel merito;
il potere del giudice di secondo grado di rimettere la causa al primo giudice ha carattere eccezionale e può
essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. e dall'art. 353 c.p.c.
(quest'ultimo abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. M), del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28.02.2023).
Venendo quindi all'esame nel merito della causa, l'appello proposto dalla
[...]
è fondato e viene accolto. Controparte_7
Risulta documentalmente provato -infatti- che:
- Con sentenza n. 37/2020 (depositata in data 13/01/2020) il Giudice di Pace di Amalfi
liquidava in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. DI
(difensore dell'opponente vittorioso ) le spese di lite che liquidava in E. Parte_2
450,00 di cui E. 125,00 per spese, oltre spese generali Iva e Cpa (cfr. sentenza in atti –
munita di formula esecutiva in data 27/01/2020- e veniva notificata tramite pec dall'Avv. DI al difensore di controparte in data 31/01/2020; cfr. doc. n. 1 fasc.
appellante);
- L'importo spettante all'avv. DI in virtù della sentenza del Giudice di Pace di
Amalfi n. 37/2020 era pari, al netto della ritenuta d'acconto pari ad E. 74,75, ad E.
pagina 11 di 20 546,46 di cui E. 325,00 per compenso, E. 48,75 per rimborso spese generali, E. 14,95 cpa,
E. 85,51 a titolo di IVA ed E. 125,00 per spese esenti (Quando la parte soccombente paga direttamente l'avvocato della controparte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
la parte tenuta al pagamento non deve applicare la ritenuta d'acconto, poiché il legale non è un suo prestatore d'opera ma un terzo creditore per effetto della sentenza);
- in data 31.12.2021 l' ha effettuato mediante bonifico Parte_1
sul conto corrente intestato a DI AR (IB
[...]) il pagamento della somma di € 524,46 (cfr. contabile di bonifico: all. 7 sub doc. n. 1 fasc. primo grado parte appellante). La circostanza che il versamento dell'importo liquidato dal Giudice di Pace di Amalfi con la sentenza n.
37/2020 da parte di sia stato versato sul conto Parte_1
dell'avv. DI è dimostrata dall'ordinanza di assegnazione delle somme del
Tribunale di Forlì in relazione a una procedura esecutiva mobiliare e dal foglio notizie per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione, dove l'avv. AR
DI ha indicato, quale modalità di pagamento, l'accreditamento sul conto corrente bancario IB [...], ovvero sullo stesso conto presso il quale l'appellante ha effettuato il bonifico (cfr. ordinanza di assegnazione
Tribunale Forlì: all. 8 sub doc. 1 fascicolo di parte appellante).
- L'accredito della somma di € 524,46 in data 31.12.2021 sul conto corrente intestato a
DI AR risulta dall'estratto del c/c n. 55155775 inviato a mezzo pec dall'Istituto di Credito Widiba cui, all'udienza del 15.03.2023 il Giudice di Pace, a seguito dell'inottemperanza dell'avv. DI, ha ordinato il deposito (cfr. pec
Banca Widiba e relativo estratto conto n. 55155775 con IB
[...] sub doc. 1: fascicolo di parte appellante;
Va rilevato inoltre che l'avv. DI non si è presentata all'udienza del 25/11/2022 avanti al
Giudice di Pace di CO per rendere l'interrogatorio formale -pur essendo stata regolarmente citata -si v. notifica pec 31.10.2022 del verbale d'udienza e dell'ordinanza del 12.10.2022 prodotta dall' e non ha osservato – come già Parte_1
pagina 12 di 20 detto- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c dell'estratto conto del conto corrente n.
000055155775 di Banca Widiba).
- Il pagamento dell'intero importo dovuto è quindi avvenuto in data anteriore al precetto, notificato tramite pec in data 23.02.2022 (cfr. atto di precetto: all. 2 sub doc. n.
1 fasc. primo grado parte appellante).
A seguito dell'avvenuto comprovato pagamento, il credito in favore dell'avv. DI
derivante dalla sentenza n. 37/2020 datata 8.01.2020 del Giudice di Pace di Amalfi (che condannava l' al pagamento delle spese legali liquidate in € Parte_1
450,00 di cui 125,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario) si è estinto prima della notificazione dell'atto di precetto.
Di conseguenza non sono dovuti gli ulteriori importi indicati dall'avv. DI nell'atto di precetto (che recava la somma complessiva di E. 1259,00) ovvero: la somma di E. 243,00 a titolo di competenze per precetto;
la somma di E. 216,00 a titolo di competenze per fase esecutiva e gli accessori calcolati anche sui citati importi (vedasi atto di precetto in atti nel quale non sono stati richiesti gli interessi;
si rammenta che secondo l'articolo 14 del d.l. n. 669
del 1996, conv. dalla I. n. 30 del 1997 ratione temporis vigente posto che la sentenza del giudice di Pace di Melfi è antecedente al 21/12/2021 "le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non
economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei Parte_1
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di
pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di
atto di precetto”; cfr. anche Cass. 2025 n. 10267. Nel caso di specie non vi è prova della richiesta di messa in mora in epoca antecedente al pagamento avvenuto;
si ribadisce che l'avv.
DI prima del precetto si era limitata a notificare la sentenza).
Infine, non sono dovuti neanche le ulteriori somme pretese con l'atto di pignoramento presso terzi (ovvero le spese di notifica del precetto e gli interessi legali maturandi successivamente alla notifica del precetto e le spese, competenze ed onorari successivi di procedura fino al pagina 13 di 20 saldo;
cfr. quanto richiesto nell'atto di pignoramento presso terzi ivi depositato dall'appellante sub doc. 3 per complessivi E. 1900,00).
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'opposizione all'esecuzione va accolta in quanto il debito era stato estinto prima della notifica del precetto e di conseguenza la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi è stata iniziata illegittimamente.
L'inesistenza del diritto per cui è stata avviata l'esecuzione forzata comporta, inoltre, la condanna della procedente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., come richiesto dall'appellante.
Secondo la S.C. “La condanna inflitta alla parte soccombente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, al quale è rimesso l'accertamento di fatto in
ordine alla sussistenza della «violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.,
realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di
promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato», cioè della
mala fede o colpa grave della parte, indice di abuso dello strumento processuale, che costituisce il
presupposto di detta condanna (per tutte, cfr., Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez.
U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza
n. 36591 del 30/12/2023) ed in relazione al quale accertamento è, di conseguenza, consentito, in sede di
legittimità, il solo controllo sull'esistenza ed adeguatezza della motivazione. Nella specie, il giudice del
merito ha ravvisato un sostanziale abuso dello strumento processuale nella completa mancanza di prove
a sostegno delle circostanze di fatto addotte a base dell'opposizione e nella non ragionevole prosecuzione
della stessa, anche quando erano ormai state rese esplicite all'opponente (da parte del giudice
dell'esecuzione, in sede di valutazione sommaria) e, pertanto, erano agevolmente percepibili, le ragioni
per cui un suo accoglimento sarebbe stato del tutto improbabile (sulla configurabilità dell'abuso del
processo in caso di «insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal
primo giudice», ovvero, in generale, in argomenti la cui inconsistenza giuridica può essere agevolmente
apprezzata dalla parte, in modo da evitare la prosecuzione del giudizio, anche in sede di gravame, come
in caso di «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»: Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
34429 del 25/12/2024, oltre alle già richiamate Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez.
U, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza
pagina 14 di 20 n. 36591 del 30/12/2023). In tale ottica, a giudizio di questa Corte, la motivazione alla base della
statuizione impugnata – ferma restando, ovviamente, la piena garanzia per la parte dell'insopprimibile
diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni, attraverso gli strumenti processuali ad essa consentiti
dall'ordinamento, purché l'utilizzazione degli stessi non risulti, appunto, in concreto abusiva, in
quanto connotata da mala fede o colpa grave – rispetta senz'altro, quanto meno, il cd. minimo
costituzionale, atteso che proporre un'opposizione esecutiva fondata «su argomentazioni prive di
riscontro nella realtà della documentazione acquisita al processo e proseguirla anche quando appare
evidente che essa non può avere ragionevoli margini di accoglimento, costituisce certamente una
condotta inquadrabile nell'abuso dello strumento processuale” (cfr. in motivazione Cass., n. 28532
del 28/10/2025; cfr. anche in motivazione Cass. 2021 n. 7409 secondo cui “il creditore che
introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far
lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di
correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne
l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della
prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio;
ne consegue l'inammissibilità
della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo”. la
S.C. nella parte motiva della citata sentenza relativa a fattispecie analoga a quella in esame ha affermato che: “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'abuso del processo è una
condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Sul piano oggettivo si ha abuso del
processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi
propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed
ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul piano soggettivo si
ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di
correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). . Il dovere di correttezza (come si legge al § 558
della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto
a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e
consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore. Il dovere di
buona fede, dal canto suo, impone al creditore di accettare l'adempimento anche inesatto, se lo
pagina 15 di 20 scostamento rispetto a quanto dovuto sia minimo, ed insuscettibile di arrecare un apprezzabile
pregiudizio all'interesse del creditore.
3.2. In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi
iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo
civile…. L'abuso del processo comporta l'inammissibilità della domanda (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24071
del 26/09/2019, Rv. 655360 - 01).).
In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria,
indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.
Deve infatti escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte.
In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 2025 n. 13315 che a sua volta richiama i precedenti di cui Cass. n. 327 del 2010; n. 19298 del 2016; n. 5250 del 2018; n. 5558 del 2022).
Inoltre, per quanto riguarda i criteri da applicare per quantificare l'importo da liquidare ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ., la giurisprudenza è costante nel sancire che nella determinazione della sanzione si debba osservare il criterio equitativo, potendo la sanzione essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, senza superare il limite della ragionevolezza (v. Cass. 21.11.2017, n. 27623; Cass. 2019 n. 17902; cfr.
anche e più di recente Cass. 2020 n. 26435 ove a S.C. ribadisce che: “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato
a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del
pagina 16 di 20 criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia)”.
Nel caso in esame si ritiene che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
alla luce della condotta complessiva tenuta dell'avv. DI considerato che:
- L'atto di precetto è stato notificato dopo il pagamento del credito (con l'inserimento di spese non dovute);
- L'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato per il recupero di un credito inesistente, in quanto già estinto (con conseguente illegittimità del vincolo della somma complessiva di € 1.900,00 pari all'importo precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.);
- L'intrapresa azione esecutiva ha costretto l'odierna appellante a proporre l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (evitabile con un corretto comportamento del creditore) nel corso della quale l'avv. DI – non solo è rimasta contumace- ma non si è
presentata (in assenza di giustificati motivi) a rendere l'interrogatorio formale né ha provveduto a dare esecuzione all'ordine di esibizione impartito nel corso del giudizio di I grado (avente ad oggetto l'estratto conto a dimostrazione dell'effettivo versamento della somma dovuta in forza della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi).
Deve pertanto concludersi per la condanna ex art. 93 comma 3 c.p.c. dell'avv. DI in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata nella misura pari, in termini di proporzionalità, al 50% dei compensi che verranno liquidati a titolo di spese legali (
cfr. Cass. SU 16601/2017 e Cass. 2020 sopra richiamate).
L'accoglimento della domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. impone la condanna della
DI al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di E. 500,00 di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva di tale ultima disposizione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano in favore della parte appellante ex Dm 55/2014, aggiornato al Dm 147/2022 (ed in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (quindi lo pagina 17 di 20 scaglione è quello fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività in questo secondo grado di giudizio gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale – sempre di questo secondo grado di lite- vengono liquidati al 50% in ragione della mera discussione orale svolta in conformità al rito decisionale prescelto. Nulla sulle spese con riferimento al rapporto fra appellante e ). CP_2
Vanno altresì liquidate (sempre in via equitativa in assenza di nota spese ed in applicazione dei medesimi criteri di cui sopra) in favore di parte appellante – come richiesto- le spese relative alla fase sommaria svoltasi dinanzi al GE il quale – come già sopra rilevato- con l'ordinanza di sospensione della procedura adottata ex art. 624 c.p.c. alla udienza del
09/05/2022 non vi ha provveduto e con provvedimento del 12/05/2022– in risposta alla richiesta di integrazione avanzata dalla difesa della odierna appellante ex art. 289 c.p.c. in data 11/05/2022- ha rigettato la richiesta rimettendo ogni decisione al pendente giudizio di merito (cfr. doc. n. 7 fasc. appellante).
A tal riguardo si richiama – fra le tante- Cass. 2022 n. 12977 secondo cui: “In tema di
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le
spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte
vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima
della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione
del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa
eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito
dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più
ripetibili, né altrimenti liquidabili”.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 5175/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
pagina 18 di 20 L'appello proposto da , perché fondato per le causali di cui Parte_1
in motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
Integralmente la sentenza ivi impugnata;
nel merito,
ACCOGLIE
l'opposizione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. dall' Parte_1
perché fondata per le causali di cui in motivazione;
ACCERTA
E dichiara – per le causali di cui in motivazione- l'inesistenza del diritto dell'avv.
AR DI a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'
[...]
sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Amalfi n. 37/2020 Controparte_4
depositata il 13/01/2020;
ON
al pagamento in favore dell' delle Controparte_8 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonché della fase sommaria che si liquidano – per le causali di cui in motivazione – in complessivi E. 3092,50 a titolo di compenso professionale
(di cui E. 1265,00 per il giudizio di I grado, E. 1275,50 per il giudizio di 2 grado, E. 552,00 per la fase sommaria dinanzi al GE), oltre alle spese prenotate (per complessivi E. 299,00) e/o prenotande a debito, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
ON
al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma III c.p.c. in Controparte_8
favore dell'appellante della somma di E. 1545,25 (pari al 50% dell'importo su liquidato a titolo di spese legali) oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
ON
pagina 19 di 20 al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma IV c.p.c. in Controparte_8
favore della Cassa delle Ammende di E. 500,00.
CO 22/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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