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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
( , con i proc. dom. avv.ti Dario Citro e Parte_1 C.F._1
EL Guarinello, delega in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1
Capo pro tempore dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_2
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 9.10.2025 a mezzo di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1449/1684 del 24.4.219 con cui l' gli aveva ordinato il Controparte_1
pagamento di € 2.835,00 contestandogli la violazione dell'art. 53 comma 1 DPR n.
1124/1965 e dell'art- 1 lettera d) L. n. 561/1993 per non aver denunciato, nei termini, pagina 1 di 5 all' l'infortunio occorso in data 12.10.2015 alla dipendente . CP_3 Parte_2
Sosteneva l'infondatezza della pretesa per non aver instaurato con la nominata Pt_2
alcun rapporto di lavoro subordinato e di non essere pertanto soggetto all'obbligo che si assumeva essere stato violato.
Concludeva pertanto per la revoca dell'ordinanza opposta, previa sospensione della sua esecutività.
Costituitosi, l' contestava la fondatezza dell'opposizione. CP_1
Esponeva che in data 18.10.20152 era stata inoltrata all' certificazione medica, CP_3
con prognosi di giorni 5, dell'infortunio occorso alla citata in data 12.10.2015 Pt_2
(intorno alle ore 01.00) mentre lavava i bicchieri presso il ristorante Il Giardino del
Gusto in Montoro (AV).
Riferiva che la ditta del D'Angelo non aveva dato seguito alla richiesta rivoltale dall'Istituto di presentazione della denuncia di infortunio e che proprio la Pt_2
aveva dichiarato all'Ispettore dell' di aver lavorato per 6 giorni prima CP_3
dell'infortunio presso il ristorante condotto dal ricorrente e di essersi ferita all'occhio con le schegge di un bicchiere caduto mentre lo stava lavando.
Dava infine atto che le dichiarazioni della erano state confermate dai lavoratori Pt_2
e e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_4 Controparte_5
Inizialmente respinta con provvedimento del 14.1.2020, l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta veniva invece accolta in data 30.4.2021.
Esaurita poi l'istruttoria orale da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 9.10.2025 mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova in primo luogo richiamare il consolidato principio in base al quale i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c. c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che pagina 2 di 5 egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione S. Un. n. 916/1996), con la precisazione, successivamente operata da altre decisioni, che con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cassazione n. 10128/2003).
Ciò posto, l'unico teste sentito nel corso del presente giudizio, , sentito CP_4
all'udienza del 18.2.2020, dopo aver confermato di essere dipendente di
[...]
e di svolgere le mansioni di pizzaiolo, ha ricordato di essere stato presente Pt_1
al lavoro in data 11.10.2015, unitamente alla e che questa “si è rivolta a me Pt_2
mostrandomi gli occhi e chiedendomi se all'interno degli stessi vi fosse una scheggia di vetro”
(cfr. verb. ud. cit.). Ha poi aggiunto “io ricordo che negli occhi non vi fosse nulla, non ho assistito alla circostanza lamentata dalla in quanto lei stava in cucina ed io in sala”. Pt_2
Le dichiarazioni dello , nella misura in cui confermano la presenza della CP_4 Pt_2
nella cucina del ristorante de quo nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2015 e la richiesta di aiuto da parte della concordano con la versione dallo stessa resa all'ispettore Pt_2
(cfr. dichiarazione del 14.7.2016, fascicolo parte resistente) nella quale si legge CP_3
altresì: conosco la signora da un anno e mezzo/due. Ho fatto incontrare Parte_2
la signora (che cercava lavoro) con il signor e si sono Parte_2 Parte_1
accordati per fare un giorno di prova per eventualmente essere assunta. La signora
[...]
ha lavorato presso il ristorante “Il Giardino del Gusto” il giorno 11/10/2025 per Parte_2
pagina 3 di 5 una prova iniziando il turno alle ore 16,30 circa per attività e mansioni di cameriera di sala….Il mattino dopo la signora mi ha telefonato dicendomi che quel fastidio che aveva Pt_2
avvertito la sera prima era un piccolo frammento di vetro schizzato nel suo occhio mentre lavava dei bicchieri e uno di questi era caduto e si era rotto.
Analoghe dichiarazioni erano state rese da , pizzaiolo alle Controparte_5
dipendenze del ricorrente, il quale riguardo alla vicenda della ha così Pt_2
verbalizzato: non ricordo bene il giorno ma sicuramente posso dire che ha lavorato nel ristorante “Il Giardino del Gusto” almeno per due serate e forse qualche mattina…sono a conoscenza dell'infortunio accaduto alla signora ma l'ho saputo solo il Parte_2
giorno dopo per cui non si sono accorto assolutamente del fatto che avrebbe causato l'infortunio all'occhio. Non ero presente nella sala cucina quando è accaduto l'infortunio…ma posso dire con certezza che il giorno 11 ottobre la signora ha lavorato come cameriera in sala Pt_2
presso il ristorante “ Il Giardino del Gusto” osservando orario di lavoro 17-24.00.
In definitiva, quindi, deve ritenersi dimostrata la presenza della presso il Pt_2
ristorante gestito dal ricorrente la notte dell'infortunio mentre questa si trovava in cucina ad attendere alle proprie mansioni.
Considerato allora che ai sensi dell'art. 1 comma 1180 L. 296/2006, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto….i datori di lavoro privati…sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione e che il periodo di prova non esime il datore di lavoro dall'obbligo di denunciare un infortunio entro 2 giorni dal momento in cui riceve gli estremi del certificato medico, l'ordinanza ingiunzione va confermata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa,
pagina 4 di 5 rigetta l'opposizione; condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 16.10.2025
IL GIUDICE
NI AR
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
( , con i proc. dom. avv.ti Dario Citro e Parte_1 C.F._1
EL Guarinello, delega in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1
Capo pro tempore dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_2
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 9.10.2025 a mezzo di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1449/1684 del 24.4.219 con cui l' gli aveva ordinato il Controparte_1
pagamento di € 2.835,00 contestandogli la violazione dell'art. 53 comma 1 DPR n.
1124/1965 e dell'art- 1 lettera d) L. n. 561/1993 per non aver denunciato, nei termini, pagina 1 di 5 all' l'infortunio occorso in data 12.10.2015 alla dipendente . CP_3 Parte_2
Sosteneva l'infondatezza della pretesa per non aver instaurato con la nominata Pt_2
alcun rapporto di lavoro subordinato e di non essere pertanto soggetto all'obbligo che si assumeva essere stato violato.
Concludeva pertanto per la revoca dell'ordinanza opposta, previa sospensione della sua esecutività.
Costituitosi, l' contestava la fondatezza dell'opposizione. CP_1
Esponeva che in data 18.10.20152 era stata inoltrata all' certificazione medica, CP_3
con prognosi di giorni 5, dell'infortunio occorso alla citata in data 12.10.2015 Pt_2
(intorno alle ore 01.00) mentre lavava i bicchieri presso il ristorante Il Giardino del
Gusto in Montoro (AV).
Riferiva che la ditta del D'Angelo non aveva dato seguito alla richiesta rivoltale dall'Istituto di presentazione della denuncia di infortunio e che proprio la Pt_2
aveva dichiarato all'Ispettore dell' di aver lavorato per 6 giorni prima CP_3
dell'infortunio presso il ristorante condotto dal ricorrente e di essersi ferita all'occhio con le schegge di un bicchiere caduto mentre lo stava lavando.
Dava infine atto che le dichiarazioni della erano state confermate dai lavoratori Pt_2
e e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_4 Controparte_5
Inizialmente respinta con provvedimento del 14.1.2020, l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta veniva invece accolta in data 30.4.2021.
Esaurita poi l'istruttoria orale da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 9.10.2025 mediante lo scambio di note scritte.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova in primo luogo richiamare il consolidato principio in base al quale i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c. c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che pagina 2 di 5 egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione S. Un. n. 916/1996), con la precisazione, successivamente operata da altre decisioni, che con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cassazione n. 10128/2003).
Ciò posto, l'unico teste sentito nel corso del presente giudizio, , sentito CP_4
all'udienza del 18.2.2020, dopo aver confermato di essere dipendente di
[...]
e di svolgere le mansioni di pizzaiolo, ha ricordato di essere stato presente Pt_1
al lavoro in data 11.10.2015, unitamente alla e che questa “si è rivolta a me Pt_2
mostrandomi gli occhi e chiedendomi se all'interno degli stessi vi fosse una scheggia di vetro”
(cfr. verb. ud. cit.). Ha poi aggiunto “io ricordo che negli occhi non vi fosse nulla, non ho assistito alla circostanza lamentata dalla in quanto lei stava in cucina ed io in sala”. Pt_2
Le dichiarazioni dello , nella misura in cui confermano la presenza della CP_4 Pt_2
nella cucina del ristorante de quo nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2015 e la richiesta di aiuto da parte della concordano con la versione dallo stessa resa all'ispettore Pt_2
(cfr. dichiarazione del 14.7.2016, fascicolo parte resistente) nella quale si legge CP_3
altresì: conosco la signora da un anno e mezzo/due. Ho fatto incontrare Parte_2
la signora (che cercava lavoro) con il signor e si sono Parte_2 Parte_1
accordati per fare un giorno di prova per eventualmente essere assunta. La signora
[...]
ha lavorato presso il ristorante “Il Giardino del Gusto” il giorno 11/10/2025 per Parte_2
pagina 3 di 5 una prova iniziando il turno alle ore 16,30 circa per attività e mansioni di cameriera di sala….Il mattino dopo la signora mi ha telefonato dicendomi che quel fastidio che aveva Pt_2
avvertito la sera prima era un piccolo frammento di vetro schizzato nel suo occhio mentre lavava dei bicchieri e uno di questi era caduto e si era rotto.
Analoghe dichiarazioni erano state rese da , pizzaiolo alle Controparte_5
dipendenze del ricorrente, il quale riguardo alla vicenda della ha così Pt_2
verbalizzato: non ricordo bene il giorno ma sicuramente posso dire che ha lavorato nel ristorante “Il Giardino del Gusto” almeno per due serate e forse qualche mattina…sono a conoscenza dell'infortunio accaduto alla signora ma l'ho saputo solo il Parte_2
giorno dopo per cui non si sono accorto assolutamente del fatto che avrebbe causato l'infortunio all'occhio. Non ero presente nella sala cucina quando è accaduto l'infortunio…ma posso dire con certezza che il giorno 11 ottobre la signora ha lavorato come cameriera in sala Pt_2
presso il ristorante “ Il Giardino del Gusto” osservando orario di lavoro 17-24.00.
In definitiva, quindi, deve ritenersi dimostrata la presenza della presso il Pt_2
ristorante gestito dal ricorrente la notte dell'infortunio mentre questa si trovava in cucina ad attendere alle proprie mansioni.
Considerato allora che ai sensi dell'art. 1 comma 1180 L. 296/2006, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto….i datori di lavoro privati…sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione e che il periodo di prova non esime il datore di lavoro dall'obbligo di denunciare un infortunio entro 2 giorni dal momento in cui riceve gli estremi del certificato medico, l'ordinanza ingiunzione va confermata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa,
pagina 4 di 5 rigetta l'opposizione; condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 16.10.2025
IL GIUDICE
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