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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7651/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso l'avvocato Alberto Podavitte e dall'avvocato Emanuele Taddeolini Marangoni elettivamente domiciliato presso il loro studio a Urago d'Oglio via Kennedy 33 ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Responsabile Avv. Barbara Turrin, giusta Controparte_2 procura per atti Notaio di Roma del 25/07/2024, rep. n. 181515, Persona_1 racc. n. 12772, difesa nel presente giudizio dall'Avv. Stefania Sielo presso il cui studio in Via Marcantonio Bragadin n. 96, Roma, è anche elettivamente domiciliata
Controparte_3
n persona del in carica pro
[...] Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Piluso per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Mazzini, 7.
in Controparte_5 persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti con domicilio eletto in Milano, Via Savarè n. 1, convenuti
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18 giugno 2025, il sig. Parte_1 si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“In via cautelare, sospendere l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, dell'intimazione di pagamento n. 06820259017480530000 dell
[...]
, Agente della riscossione per la Provincia di Milano (All.1) Controparte_6
e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte integrante della stessa, e/o delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito – sede di Milano e CP_5
– sede di Milano sub 1-3, 7-8 e dei relativi ruoli. CP_3
Nel merito, in via principale, accertare e/o dichiarare e/o disporre che:
- nulla è dovuto dal ricorrente e/o
- l'intervenuta prescrizione delle pretese e/o crediti e/o titoli e/o sanzioni e/o interessi, di cui al dettaglio del debito indicato nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito sub 1-3, 7-8 dell' , Agente della riscossione Controparte_6 per la Provincia di Milano, – sede di Milano e – sede di Milano (all.1); CP_5 CP_3
- in ogni caso, occorrendo, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare nulli e/o invalidi e/o inefficaci e/o illegittimi le cartelle e gli avvisi di addebito dell
[...]
, Agente della riscossione per la Provincia di Milano, – sede Controparte_6 CP_5 di Milano, – sede di Milano e/o i relativi ruoli, oggetto di impugnazione con il CP_3 presente ricorso. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 C.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Deduceva parte ricorrente che, in data 9 maggio 2025, aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento numero 068202590174805 30000, Con il quale gli veniva richiesto il pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito meglio specificati nel ricorso (pag. 3 e 4).
Eccepiva lo stesso il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento in quanto notificata senza l'allegazione degli atti presupposti e in assenza di una notifica degli atti presupposti.
Ancora l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali e assicurativi dell' e CP_5 dell' e l'indeterminatezza delle somme accessorie richieste. CP_3
Si è costituite l che ha dato prova della notifica Controparte_7 delle cartelle di pagamento, lo stesso l' in relazione agli avvisi di addebito. CP_5
Sono stati, inoltre, prodotti gli atti interruttivi del termine di prescrizione ed, in ogni caso, respinte tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie.
Dopo la sospensione cautelare del titolo, all'udienza del 23 ottobre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'intimazione di pagamento, che il ricorrente riconosce essergli stata notificata il 9 maggio 2025, porta il riferimento ad alcuni atti prodromici meglio di seguito indicati:
- 1) cartella di pagamento n. 06820180027098782000, asseritamente notificata in data 12.10.2018, Ente Creditore: – sede di Milano Mazzini, avente ad oggetto i CP_3 seguenti tributi: – Premio II-IV rata, relativamente all'anno 2017, per un totale di CP_3
Euro 548,46 di cui per tributo Euro 320,91;
- 2) cartella di pagamento n. 06820190006449432000, asseritamente notificata in data 27.3.2019, Ente Creditore: – sede di Milano Mazzini, avente ad oggetto i CP_3 seguenti tributi: Inail-Premio Rate, relativamente all'anno 2018, per un totale di Euro 209,39 di cui per tributo Euro 155,85;
- 3) cartella di pagamento n. 06820190071684783000, asseritamente notificata in data 26.9.2019, Ente Creditore: – sede di Milano - Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: sanzioni civili rate premio, relativamente all'anno 2018, per un CP_3 totale di Euro 22,49; - 4) cartella di pagamento n. 06820210027427766000, asseritamente notificata in data 24.2.2022, Ente Creditore: – sede di Milano - Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: Rate Premio, relativamente agli anni 2018/2019, per un totale CP_3 di Euro 697,86 di cui per tributo Euro 439,76;
- 5) cartella di pagamento n. 06820210113086228000, asseritamente notificata in data 16.9.2022, Ente Creditore: - sede di Milano Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: Rate premio, relativamente all'anno 2020, per un totale di Euro CP_3
663,86 di cui per tributo Euro 434,19;
- 6) cartella di pagamento n. 06820220024016265000, asseritamente notificata in data 30.9.2022, Ente Creditore: – sede di Milano Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: Inail rate premio I-IV, relativamente all'anno 2021, per un totale di Euro 583,73 di cui per tributo Euro 436,40;
- 7) avviso di addebito n. 36820170013842149000, asseritamente notificato in data 26.9.2017, Ente Creditore: – sede di Milano Fiori, avente ad oggetto i seguenti CP_5 tributi: Contributi I.V.S. fisso/percentuale entro il minimale, relativamente all'anno 2016, per un totale di Euro 1.519,75 di cui per tributo Euro 847,12;
- 8) avviso di addebito n. 36820190000938765000, asseritamente notificato in data 30.1.2019, Ente Creditore: – sede di Milano Fiori, avente ad oggetto i seguenti CP_5 tributi: Contributi I.V.S. fisso/percentuale entro il minimale, relativamente agli anni 2017/2018, per un totale di Euro 4.477,54 di cui per tributo Euro 3.260,00;
- 9) avviso di addebito n. 36820210007237356000, asseritamente notificato in data 11.1.2022, Ente Creditore: sede di Milano Fiori, avente ad oggetto i seguenti CP_5 tributi: Contributi I.V.S. minimale, relativamente all'anno 2019, per un totale di Euro 3.044,12 di cui per tributo Euro 1.832,16.
Quale primo motivo di opposizione, il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione in quanto priva di motivazione.
Si tratta, all'evidenza, di un vizio di carattere formale che, come correttamente eccepito dall , avrebbe dovuto essere sollevato entro il termine di 20 giorni Controparte_1
e che, invece, risulta tardivo atteso che il deposito del presente ricorso reca la data del 18 giugno 2025, mentre la notifica dell'intimazione è, pacificamente, avvenuta il 9 maggio 2025.
I vizi di formazione del titolo - che si concreta nel ruolo esattoriale che viene portato a conoscenza del debitore con la cartella esattoriale ai sensi degli art 25, 26 e 49 DPR 602/73 e oggi a seguito dell'introduzione dell'art 30 DL 78/10 nell'avviso di addebito
- debbano essere proposti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dagli artt. 617 e 618bis Cpc. E' ben possibile, con un unico atto, far valere sia vizi formali che sostanziali, ma gli stessi sono soggetti a termini di decadenza diversi: per i primi, le norme previste dal codice di rito stabilisco venti giorni, per i secondi l'art 24 DLgs 46/99, prevede quaranta giorni. Ne consegue che, qualora con un unico ricorso siano prospettate entrambe le tipologie di vizi, ma l'atto sia proposto oltre il termine di cui agli artt. 617 e 618 bis Cpc, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali attinenti alla regolarità formale dell'atto ed ammissibili solo le eccezioni di merito.
Quale secondo motivo di opposizione, il ricorrente denuncia l'invalidità dell'intimazione in quanto priva dell'allegazione degli atti prodromici.
L'eccezione si basa sull'assunto che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito non gli siano stati notificati.
Circostanza questa che risulta smentita dalle produzioni offerte dall
[...]
e dall , produzioni verso le quali, all'udienza di discussione, Controparte_7 CP_5 la difesa ricorrente nulla ha eccepito o contestato.
Dalle difese e produzioni dell' , risulta che le Controparte_7 cartelle di pagamento nn. 06820180027098782000 e 06820190006449432000 sono state notificate dal messo con rito degli irreperibili assoluti ex art. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73.
Il messo, non avendo reperito il destinatario nel domicilio fiscale/residenza e poiché dalle notizie acquisite all'atto della notifica, lo stesso è risultato trasferito in luogo sconosciuto, ha provveduto al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed all'affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
Le cartelle nn. 06820190071684783000; 06820210027427766000 sono state notificate a mezzo pec all'indirizzo "DALIMARLON@PEC.IT" facente capo al contribuente ma il messaggio è stato rifiutato dal sistema per indirizzo non valido pertanto, in conformità alla normative richiamata, è stata eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre ha dato notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
La cartella di pagamento n. 06820210113086228000 è stata notificata a mezzo posta a mani del portiere ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, che consente al Concessionario di provvedervi mediante raccomandata con avviso di ricevimento (“La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 attuale comma 3 o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda)”.
Gli avvisi di addebito di cui ai numeri 7 e 8 del ricorso risultano notificati a mezzo PEC all'indirizzo DALIMARLON@PEC.it come risultante dal Registro delle Imprese ( doc. 1 . CP_5
L'avviso di addebito n. 368 2021 00072373 56 ( doc. 5 ) è stato notificato a mezzo CP_5 posta all'indirizzo di residenza dell'opponente a Milano, Via Adolfo Consolini, 26, coincidente con quanto indicato nell'intestazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Le risultanze documentali sconfessano, quindi, il vizio di omessa notifica degli atti prodromici e, con questo, consentono di superare l'eccezione di mancata allegazione degli stessi all'intimazione di pagamento.
Va, invero, ribadito che parte ricorrente, di fronte alle produzioni avversarie non ha eccepito la non correttezza dell'indirizzo pec al quale gli atti sono stati notificati, né dell'indirizzo al quale sono pervenute le notifiche a mezzo posta.
Con il che deve ritenersi che le notifiche abbiano raggiunto il loro scopo e consentito la piena conoscibilità degli atti al destinatario.
Destinatario che, comunque, in riferimento all'avviso di addebito n. 368 2017 00138421 49 ha effettuato versamenti parziali ad Controparte_7 nel periodo 2017 – 2024 ed ha presentato domanda di pagamento dilazionato nel 2017 e istanza di definizione agevolata nel 2023 ( doc 3 ; CP_5
In riferimento all'avviso 368 2019 00009387 65 ha effettuato versamenti parziali ad nel periodo 2023 – 2024 e ha presentato domanda Controparte_7 di definizione agevolata nel 2023 ( doc. 4); lo stesso con riferimento all'avviso n. 368 2021 00072373 56 (doc. 5 . CP_5
Sulla base delle produzioni offerte dalle parti resistenti e della omessa specifica contestazione da parte del ricorrente, non può che concludersi nel senso che gli atti prodromici al ruolo esattoriale siano stati tutti, debitamente, notificati.
La relativa eccezione risulta, pertanto, infondata.
La regolarità della notifica e l'omessa opposizione nei termini di legge, qui tutti ampiamente superati (art 24 dlgs 49/99 e art. 615 c.p.c.) comporta il consolidamento dei titoli e l'impossibilità di procedere a contestazioni che afferiscano la loro formazione e notificazione.
All'interessato è consentito far valere vizi, quale, per esempio la prescrizione che si maturatasi successivamente. Benchè tale sia una delle ragioni per le quali il ricorrente ha proposto la presente opposizione, ancora una volta l'eccezione risulta infondata.
Ed, invero, quanto ai crediti portati dagli avvisi, l'ente ha dato conto come in CP_5 relazione agli avvisi di addebito di cui ai punti da 7 a 9) del ricorso il ricorrente abbia presentato istanza di rateizzazione e poi effettuato parziali pagamenti come sopra riportato.
Istanze sulle quali la Suprema Corte è, in più occasioni, intervenuta, riconoscendone la specifica valenza.
“Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 - 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurai» un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate…. In tale contesto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione (per il quale del resto nessuna contestazione è mai stata sollevata dal debitore in sede amministrativa) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca” (Cass. n. 26260/21) .
Tra la notifica del singolo avviso e le istanze proposte dal ricorrente non risultano mai intercorsi intervalli di tempo superiori a cinque anni.
Quanto poi ai crediti , l , nei prospetti riportati alle pag. 6- CP_3 Controparte_1
9 ha dato atto degli atti interruttivi che, ancora una volta il ricorrente non ha contestato.
Nel vizio di motivazione, per il quale, tuttavia, il ricorrente è decaduto, rientra anche l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione per mancata specificazione del criterio di calcolo dell'aggio e degli interessi.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente in € 2000 oltre accessori di legge e con distrazione, quanto all
[...]
, in favore del difensore antistatario. Controparte_7
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
RA NU LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso l'avvocato Alberto Podavitte e dall'avvocato Emanuele Taddeolini Marangoni elettivamente domiciliato presso il loro studio a Urago d'Oglio via Kennedy 33 ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Responsabile Avv. Barbara Turrin, giusta Controparte_2 procura per atti Notaio di Roma del 25/07/2024, rep. n. 181515, Persona_1 racc. n. 12772, difesa nel presente giudizio dall'Avv. Stefania Sielo presso il cui studio in Via Marcantonio Bragadin n. 96, Roma, è anche elettivamente domiciliata
Controparte_3
n persona del in carica pro
[...] Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Piluso per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Mazzini, 7.
in Controparte_5 persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti con domicilio eletto in Milano, Via Savarè n. 1, convenuti
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18 giugno 2025, il sig. Parte_1 si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“In via cautelare, sospendere l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, dell'intimazione di pagamento n. 06820259017480530000 dell
[...]
, Agente della riscossione per la Provincia di Milano (All.1) Controparte_6
e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte integrante della stessa, e/o delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito – sede di Milano e CP_5
– sede di Milano sub 1-3, 7-8 e dei relativi ruoli. CP_3
Nel merito, in via principale, accertare e/o dichiarare e/o disporre che:
- nulla è dovuto dal ricorrente e/o
- l'intervenuta prescrizione delle pretese e/o crediti e/o titoli e/o sanzioni e/o interessi, di cui al dettaglio del debito indicato nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito sub 1-3, 7-8 dell' , Agente della riscossione Controparte_6 per la Provincia di Milano, – sede di Milano e – sede di Milano (all.1); CP_5 CP_3
- in ogni caso, occorrendo, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare nulli e/o invalidi e/o inefficaci e/o illegittimi le cartelle e gli avvisi di addebito dell
[...]
, Agente della riscossione per la Provincia di Milano, – sede Controparte_6 CP_5 di Milano, – sede di Milano e/o i relativi ruoli, oggetto di impugnazione con il CP_3 presente ricorso. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 C.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Deduceva parte ricorrente che, in data 9 maggio 2025, aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento numero 068202590174805 30000, Con il quale gli veniva richiesto il pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito meglio specificati nel ricorso (pag. 3 e 4).
Eccepiva lo stesso il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento in quanto notificata senza l'allegazione degli atti presupposti e in assenza di una notifica degli atti presupposti.
Ancora l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali e assicurativi dell' e CP_5 dell' e l'indeterminatezza delle somme accessorie richieste. CP_3
Si è costituite l che ha dato prova della notifica Controparte_7 delle cartelle di pagamento, lo stesso l' in relazione agli avvisi di addebito. CP_5
Sono stati, inoltre, prodotti gli atti interruttivi del termine di prescrizione ed, in ogni caso, respinte tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie.
Dopo la sospensione cautelare del titolo, all'udienza del 23 ottobre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'intimazione di pagamento, che il ricorrente riconosce essergli stata notificata il 9 maggio 2025, porta il riferimento ad alcuni atti prodromici meglio di seguito indicati:
- 1) cartella di pagamento n. 06820180027098782000, asseritamente notificata in data 12.10.2018, Ente Creditore: – sede di Milano Mazzini, avente ad oggetto i CP_3 seguenti tributi: – Premio II-IV rata, relativamente all'anno 2017, per un totale di CP_3
Euro 548,46 di cui per tributo Euro 320,91;
- 2) cartella di pagamento n. 06820190006449432000, asseritamente notificata in data 27.3.2019, Ente Creditore: – sede di Milano Mazzini, avente ad oggetto i CP_3 seguenti tributi: Inail-Premio Rate, relativamente all'anno 2018, per un totale di Euro 209,39 di cui per tributo Euro 155,85;
- 3) cartella di pagamento n. 06820190071684783000, asseritamente notificata in data 26.9.2019, Ente Creditore: – sede di Milano - Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: sanzioni civili rate premio, relativamente all'anno 2018, per un CP_3 totale di Euro 22,49; - 4) cartella di pagamento n. 06820210027427766000, asseritamente notificata in data 24.2.2022, Ente Creditore: – sede di Milano - Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: Rate Premio, relativamente agli anni 2018/2019, per un totale CP_3 di Euro 697,86 di cui per tributo Euro 439,76;
- 5) cartella di pagamento n. 06820210113086228000, asseritamente notificata in data 16.9.2022, Ente Creditore: - sede di Milano Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: Rate premio, relativamente all'anno 2020, per un totale di Euro CP_3
663,86 di cui per tributo Euro 434,19;
- 6) cartella di pagamento n. 06820220024016265000, asseritamente notificata in data 30.9.2022, Ente Creditore: – sede di Milano Porta Nuova, avente ad oggetto CP_3
i seguenti tributi: Inail rate premio I-IV, relativamente all'anno 2021, per un totale di Euro 583,73 di cui per tributo Euro 436,40;
- 7) avviso di addebito n. 36820170013842149000, asseritamente notificato in data 26.9.2017, Ente Creditore: – sede di Milano Fiori, avente ad oggetto i seguenti CP_5 tributi: Contributi I.V.S. fisso/percentuale entro il minimale, relativamente all'anno 2016, per un totale di Euro 1.519,75 di cui per tributo Euro 847,12;
- 8) avviso di addebito n. 36820190000938765000, asseritamente notificato in data 30.1.2019, Ente Creditore: – sede di Milano Fiori, avente ad oggetto i seguenti CP_5 tributi: Contributi I.V.S. fisso/percentuale entro il minimale, relativamente agli anni 2017/2018, per un totale di Euro 4.477,54 di cui per tributo Euro 3.260,00;
- 9) avviso di addebito n. 36820210007237356000, asseritamente notificato in data 11.1.2022, Ente Creditore: sede di Milano Fiori, avente ad oggetto i seguenti CP_5 tributi: Contributi I.V.S. minimale, relativamente all'anno 2019, per un totale di Euro 3.044,12 di cui per tributo Euro 1.832,16.
Quale primo motivo di opposizione, il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione in quanto priva di motivazione.
Si tratta, all'evidenza, di un vizio di carattere formale che, come correttamente eccepito dall , avrebbe dovuto essere sollevato entro il termine di 20 giorni Controparte_1
e che, invece, risulta tardivo atteso che il deposito del presente ricorso reca la data del 18 giugno 2025, mentre la notifica dell'intimazione è, pacificamente, avvenuta il 9 maggio 2025.
I vizi di formazione del titolo - che si concreta nel ruolo esattoriale che viene portato a conoscenza del debitore con la cartella esattoriale ai sensi degli art 25, 26 e 49 DPR 602/73 e oggi a seguito dell'introduzione dell'art 30 DL 78/10 nell'avviso di addebito
- debbano essere proposti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dagli artt. 617 e 618bis Cpc. E' ben possibile, con un unico atto, far valere sia vizi formali che sostanziali, ma gli stessi sono soggetti a termini di decadenza diversi: per i primi, le norme previste dal codice di rito stabilisco venti giorni, per i secondi l'art 24 DLgs 46/99, prevede quaranta giorni. Ne consegue che, qualora con un unico ricorso siano prospettate entrambe le tipologie di vizi, ma l'atto sia proposto oltre il termine di cui agli artt. 617 e 618 bis Cpc, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali attinenti alla regolarità formale dell'atto ed ammissibili solo le eccezioni di merito.
Quale secondo motivo di opposizione, il ricorrente denuncia l'invalidità dell'intimazione in quanto priva dell'allegazione degli atti prodromici.
L'eccezione si basa sull'assunto che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito non gli siano stati notificati.
Circostanza questa che risulta smentita dalle produzioni offerte dall
[...]
e dall , produzioni verso le quali, all'udienza di discussione, Controparte_7 CP_5 la difesa ricorrente nulla ha eccepito o contestato.
Dalle difese e produzioni dell' , risulta che le Controparte_7 cartelle di pagamento nn. 06820180027098782000 e 06820190006449432000 sono state notificate dal messo con rito degli irreperibili assoluti ex art. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73.
Il messo, non avendo reperito il destinatario nel domicilio fiscale/residenza e poiché dalle notizie acquisite all'atto della notifica, lo stesso è risultato trasferito in luogo sconosciuto, ha provveduto al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed all'affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
Le cartelle nn. 06820190071684783000; 06820210027427766000 sono state notificate a mezzo pec all'indirizzo "DALIMARLON@PEC.IT" facente capo al contribuente ma il messaggio è stato rifiutato dal sistema per indirizzo non valido pertanto, in conformità alla normative richiamata, è stata eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre ha dato notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
La cartella di pagamento n. 06820210113086228000 è stata notificata a mezzo posta a mani del portiere ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, che consente al Concessionario di provvedervi mediante raccomandata con avviso di ricevimento (“La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 attuale comma 3 o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda)”.
Gli avvisi di addebito di cui ai numeri 7 e 8 del ricorso risultano notificati a mezzo PEC all'indirizzo DALIMARLON@PEC.it come risultante dal Registro delle Imprese ( doc. 1 . CP_5
L'avviso di addebito n. 368 2021 00072373 56 ( doc. 5 ) è stato notificato a mezzo CP_5 posta all'indirizzo di residenza dell'opponente a Milano, Via Adolfo Consolini, 26, coincidente con quanto indicato nell'intestazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Le risultanze documentali sconfessano, quindi, il vizio di omessa notifica degli atti prodromici e, con questo, consentono di superare l'eccezione di mancata allegazione degli stessi all'intimazione di pagamento.
Va, invero, ribadito che parte ricorrente, di fronte alle produzioni avversarie non ha eccepito la non correttezza dell'indirizzo pec al quale gli atti sono stati notificati, né dell'indirizzo al quale sono pervenute le notifiche a mezzo posta.
Con il che deve ritenersi che le notifiche abbiano raggiunto il loro scopo e consentito la piena conoscibilità degli atti al destinatario.
Destinatario che, comunque, in riferimento all'avviso di addebito n. 368 2017 00138421 49 ha effettuato versamenti parziali ad Controparte_7 nel periodo 2017 – 2024 ed ha presentato domanda di pagamento dilazionato nel 2017 e istanza di definizione agevolata nel 2023 ( doc 3 ; CP_5
In riferimento all'avviso 368 2019 00009387 65 ha effettuato versamenti parziali ad nel periodo 2023 – 2024 e ha presentato domanda Controparte_7 di definizione agevolata nel 2023 ( doc. 4); lo stesso con riferimento all'avviso n. 368 2021 00072373 56 (doc. 5 . CP_5
Sulla base delle produzioni offerte dalle parti resistenti e della omessa specifica contestazione da parte del ricorrente, non può che concludersi nel senso che gli atti prodromici al ruolo esattoriale siano stati tutti, debitamente, notificati.
La relativa eccezione risulta, pertanto, infondata.
La regolarità della notifica e l'omessa opposizione nei termini di legge, qui tutti ampiamente superati (art 24 dlgs 49/99 e art. 615 c.p.c.) comporta il consolidamento dei titoli e l'impossibilità di procedere a contestazioni che afferiscano la loro formazione e notificazione.
All'interessato è consentito far valere vizi, quale, per esempio la prescrizione che si maturatasi successivamente. Benchè tale sia una delle ragioni per le quali il ricorrente ha proposto la presente opposizione, ancora una volta l'eccezione risulta infondata.
Ed, invero, quanto ai crediti portati dagli avvisi, l'ente ha dato conto come in CP_5 relazione agli avvisi di addebito di cui ai punti da 7 a 9) del ricorso il ricorrente abbia presentato istanza di rateizzazione e poi effettuato parziali pagamenti come sopra riportato.
Istanze sulle quali la Suprema Corte è, in più occasioni, intervenuta, riconoscendone la specifica valenza.
“Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 - 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurai» un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate…. In tale contesto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione (per il quale del resto nessuna contestazione è mai stata sollevata dal debitore in sede amministrativa) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca” (Cass. n. 26260/21) .
Tra la notifica del singolo avviso e le istanze proposte dal ricorrente non risultano mai intercorsi intervalli di tempo superiori a cinque anni.
Quanto poi ai crediti , l , nei prospetti riportati alle pag. 6- CP_3 Controparte_1
9 ha dato atto degli atti interruttivi che, ancora una volta il ricorrente non ha contestato.
Nel vizio di motivazione, per il quale, tuttavia, il ricorrente è decaduto, rientra anche l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione per mancata specificazione del criterio di calcolo dell'aggio e degli interessi.
Per tutte le ragioni sopra riportate, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascun resistente in € 2000 oltre accessori di legge e con distrazione, quanto all
[...]
, in favore del difensore antistatario. Controparte_7
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
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