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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2025, n. 6241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6241 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 13/12/2023 dalla Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa il 20 giugno 2019 dal Tribunale di Foggia che aveva condannato TO ER alla pena anni uno e venti giorni di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 337 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento TO ER, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: Penale Sent. Sez. 6 Num. 6241 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/01/2025 - la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello e omessa motivazione in relazione alla dedotta eccezione di nullità; -violazione di legge, in relazione agli artt. 337 e 49 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il reato mediante fuga, nonostante il motociclo condotto dal ER non fosse marciante;
- violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per mancata assunzione della testimonianza dei militi verbalizzanti, assolutamente necessaria per la comprensione della dinamica dei fatti;
- vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere i Giudici di merito disposto l'aumento a titolo di continuazione, benchè non contestata;
- violazione di legge, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., e vizio di motivazione per omissione, per avere i Giudici di merito - nonostante specifica doglianza introdotta con i motivi aggiunti - riconosciuto la recidiva "reiterata ed infraquinquennale" CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per omessa vocatio in iudicium dell'imputato. 2.1. La consultazione degli atti allegati al fascicolo, consentita nei casi in cui, come quello in esame, venga prospettata una quaestio iuris di natura processuale, consente di ricostruire la scansione processuale nel seguente modo: a) la notifica del decreto di vocatio in ius all'imputato per l'udienza di trattazione in appello , fissata per il 3 marzo 2023, veniva disposta a mezzo posta presso la comunità, ove TO ER era in regime semiresidenziale per l'affidamento in prova;
b) la notifica si perfezionava successivamente alla data dell'udienza, il 16 marzo 2023, e dalla allegata ricevuta risultava che l'imputato era "irreperibile" ; c) la Corte di appello, alla udienza del 3 marzo 2023 , ordinava nuova citazione dell'imputato per il tramite dei C.C. competenti;
d) alla udienza successiva del 29 maggio 2023, la Corte di appello - ritenuto che la vocatio in ius dell'imputato fosse tardiva- aggiornava la trattazione del processo alla successiva udienza 9 ottobre 2023, disponendo ulteriore notifica del decreto di citazione e del verbale di udienza al difensore di fiducia ( non comparso per legittimo impedimento) e all'imputato, a sensi dell'art. 161, comma IV, cod. proc. pen., notifica che perveniva al difensore, in proprio e nella qualità, il successivo 1 giugno 2023; f) nelle more, il ER, in data 5 ottobre 2023, provvedeva alla nomina di nuovo difensore di fiducia in persona dell'Avv. Luigi Presutto, essendo il 10 agosto 2023 deceduto il precedente difensore di fiducia;
g) alla udienza del 9 ottobre 2023, assente l'imputato, la Corte, designato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., disponeva ulteriore rinvio allàn i 7) 2 udienza del 13 dicembre 2023, in accoglimento della istanza dell'Avv. Presutto impedito a comparire per legittimo impedimento, onerando la Cancelleria di avvisare il suddetto difensore della data della successiva udienza;
h) alla udienza del 13 dicembre 2023, il difensore di fiducia, benchè ritualmente avvisato, non compariva senza addure cause di legittimo impedimento e la Corte - designato un difensore d'ufficio ex art. 97 comma IV cod. proc. pen. e nell'assenza dell'imputato - procedeva alla trattazione del processo. Risulta, altresì, affoliato al fascicolo del dibattimento un atto, datato 11 dicembre 2023, privo di firma e di deposito, con cui l'Avv. Luigi Presutto eccepiva la omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. 2.2. Ciò precisato, occorre in primo luogo chiarire che, nel caso di specie, ove si intenda considerare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come produttiva di nullità, dovrebbe comunque escludersi che siffatta nullità possa qualificarsi come assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Ed infatti, detta notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani del difensore di fiducia, non potrebbe ritenersi omessa, risultando semmai irregolare e tale da determinare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio, non essendo né in astratto nè in concreto inidonea a determinare la conoscenza (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229540, Palumbo, Rv. 229539; di seguito, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Pertanto, qualificando il vizio procedurale in termini di nullità a regime intermedio, poiché lo stesso si è manifestato in udienza, all'atto del mancato rilievo da parte del Giudice avrebbe dovuto essere formulata tempestiva deduzione difensiva, inerente alla costituzione della parte in giudizio (sul punto si richiama ancora Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi cit, nonché per analogo principio Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv.244187), onere gravante anche sul difensore eventualmente nominato come sostituto del difensore impedito (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906). In definitiva, il vizio avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepito, ciò che non risulta avvenuto, con conseguente preclusione ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., risultando per contro tardiva la deduzione emergente dalla memoria dell'11/12/2023, affollata al fascicolo, sia pur priva di firma e di attestazione di deposito o di inoltro tramite PEC. In ultimo, è il caso di osservare come la omessa pronuncia su una questione di carattere procedurale - di cui il ricorrente si è nello specifico doluto con il ricorso - non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., di guisa che è eccentrica la deduzione del vizio di motivazione per omissione. 3.Con il terzo motivo di ricorso, la cui disamina - per motivi di ordine logico - va anticipata rispetto al secondo, il ricorrente ha censurato la mancata rinnovazione della istruttoria. Si osserva che l'istituto della rinnovazione in appello è rimedio di carattere eccezionale al quale il Giudice- soprattutto quando, come nel caso in esame, sia chiesta l'audizione di testi 3 ( i I) flí i già escussi nel corso del giudizio di primo grado- può ricorrere in caso di assoluta necessità, ovvero laddove non sia in grado di decidere allo stato degli atti. 3.1. I Giudici di appello- con motivazione congrua e corretta- hanno rigettato la istanza ex art. 603 cod. proc. pen. (v. pag. 4 della sentenza) dando atto della chiarezza ed esaustività della prova dichiarativa già acquisita e della attendibilità dei militi escussi, non residuando lacune tali da necessitare di un'integrazione. 4. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza anche sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità penale, invocando la fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod. pen. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito -nelle due conformi di sentenze di merito- è esente da vulnus motivazionali. La ricostruzione dei fatti è perfettamente rispondente ai canoni della logica e alla prova acquisita, avendo i Giudici congruamente ed esaustivamente spiegato ( pag. 5 della sentenza) la ragione per quale il ER, benchè alla guida di un ciclomotore non marciante, per la concatenazione e il susseguirsi di una serie di condotte ( tutte puntualmente descritte in sentenza), avesse posto in essere delle manovre di guida altamente spericolate tali da porre a rischio la incolumità degli utenti della strada, vieppiù in considerazione del fatto che parte di tale condotte vennero realizzate in una zona pedonale e frequentata. La sentenza ha poi correttamente richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Rv. 245420). 4.1. Al cospetto di tale motivazione, il ricorrente ha contestato la dinamica dei fatti sulla base di generiche deduzioni e senza realmente "dialogare" con le compiute argomentazioni spese in parte qua dai Giudici di merito. 5. In relazione alla censura inerente alla erronea applicazione della continuazione, è il caso di rilevare come «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi nel medesimo contesto fattuale usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). 5.1. Pertanto, correttamente i Giudici di merito hanno provveduto a disporre l'aumento di pena, senza che sia configurabile vulnus al diritto di difesa in rapporto alla concreta contestazione del fatto. 4 6. Infine, quanto alla contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è lo stesso difensore ad avere affermato che la questione, relativa all'errato riconoscimento della circostanza aggravante, veniva sollevata e portata all'attenzione dei Giudici di appello non con l'atto di appello ma solo con i motivi aggiunti. 6.1.Ebbene, è ius receputm come « in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicchè, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva» (ex Sez. 5, n.40390 de/ 19/09/2022, Rv. 283803). 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2025
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa il 20 giugno 2019 dal Tribunale di Foggia che aveva condannato TO ER alla pena anni uno e venti giorni di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 337 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento TO ER, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: Penale Sent. Sez. 6 Num. 6241 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/01/2025 - la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello e omessa motivazione in relazione alla dedotta eccezione di nullità; -violazione di legge, in relazione agli artt. 337 e 49 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il reato mediante fuga, nonostante il motociclo condotto dal ER non fosse marciante;
- violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per mancata assunzione della testimonianza dei militi verbalizzanti, assolutamente necessaria per la comprensione della dinamica dei fatti;
- vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere i Giudici di merito disposto l'aumento a titolo di continuazione, benchè non contestata;
- violazione di legge, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., e vizio di motivazione per omissione, per avere i Giudici di merito - nonostante specifica doglianza introdotta con i motivi aggiunti - riconosciuto la recidiva "reiterata ed infraquinquennale" CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per omessa vocatio in iudicium dell'imputato. 2.1. La consultazione degli atti allegati al fascicolo, consentita nei casi in cui, come quello in esame, venga prospettata una quaestio iuris di natura processuale, consente di ricostruire la scansione processuale nel seguente modo: a) la notifica del decreto di vocatio in ius all'imputato per l'udienza di trattazione in appello , fissata per il 3 marzo 2023, veniva disposta a mezzo posta presso la comunità, ove TO ER era in regime semiresidenziale per l'affidamento in prova;
b) la notifica si perfezionava successivamente alla data dell'udienza, il 16 marzo 2023, e dalla allegata ricevuta risultava che l'imputato era "irreperibile" ; c) la Corte di appello, alla udienza del 3 marzo 2023 , ordinava nuova citazione dell'imputato per il tramite dei C.C. competenti;
d) alla udienza successiva del 29 maggio 2023, la Corte di appello - ritenuto che la vocatio in ius dell'imputato fosse tardiva- aggiornava la trattazione del processo alla successiva udienza 9 ottobre 2023, disponendo ulteriore notifica del decreto di citazione e del verbale di udienza al difensore di fiducia ( non comparso per legittimo impedimento) e all'imputato, a sensi dell'art. 161, comma IV, cod. proc. pen., notifica che perveniva al difensore, in proprio e nella qualità, il successivo 1 giugno 2023; f) nelle more, il ER, in data 5 ottobre 2023, provvedeva alla nomina di nuovo difensore di fiducia in persona dell'Avv. Luigi Presutto, essendo il 10 agosto 2023 deceduto il precedente difensore di fiducia;
g) alla udienza del 9 ottobre 2023, assente l'imputato, la Corte, designato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., disponeva ulteriore rinvio allàn i 7) 2 udienza del 13 dicembre 2023, in accoglimento della istanza dell'Avv. Presutto impedito a comparire per legittimo impedimento, onerando la Cancelleria di avvisare il suddetto difensore della data della successiva udienza;
h) alla udienza del 13 dicembre 2023, il difensore di fiducia, benchè ritualmente avvisato, non compariva senza addure cause di legittimo impedimento e la Corte - designato un difensore d'ufficio ex art. 97 comma IV cod. proc. pen. e nell'assenza dell'imputato - procedeva alla trattazione del processo. Risulta, altresì, affoliato al fascicolo del dibattimento un atto, datato 11 dicembre 2023, privo di firma e di deposito, con cui l'Avv. Luigi Presutto eccepiva la omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. 2.2. Ciò precisato, occorre in primo luogo chiarire che, nel caso di specie, ove si intenda considerare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come produttiva di nullità, dovrebbe comunque escludersi che siffatta nullità possa qualificarsi come assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Ed infatti, detta notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani del difensore di fiducia, non potrebbe ritenersi omessa, risultando semmai irregolare e tale da determinare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio, non essendo né in astratto nè in concreto inidonea a determinare la conoscenza (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229540, Palumbo, Rv. 229539; di seguito, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Pertanto, qualificando il vizio procedurale in termini di nullità a regime intermedio, poiché lo stesso si è manifestato in udienza, all'atto del mancato rilievo da parte del Giudice avrebbe dovuto essere formulata tempestiva deduzione difensiva, inerente alla costituzione della parte in giudizio (sul punto si richiama ancora Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi cit, nonché per analogo principio Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv.244187), onere gravante anche sul difensore eventualmente nominato come sostituto del difensore impedito (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906). In definitiva, il vizio avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepito, ciò che non risulta avvenuto, con conseguente preclusione ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., risultando per contro tardiva la deduzione emergente dalla memoria dell'11/12/2023, affollata al fascicolo, sia pur priva di firma e di attestazione di deposito o di inoltro tramite PEC. In ultimo, è il caso di osservare come la omessa pronuncia su una questione di carattere procedurale - di cui il ricorrente si è nello specifico doluto con il ricorso - non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., di guisa che è eccentrica la deduzione del vizio di motivazione per omissione. 3.Con il terzo motivo di ricorso, la cui disamina - per motivi di ordine logico - va anticipata rispetto al secondo, il ricorrente ha censurato la mancata rinnovazione della istruttoria. Si osserva che l'istituto della rinnovazione in appello è rimedio di carattere eccezionale al quale il Giudice- soprattutto quando, come nel caso in esame, sia chiesta l'audizione di testi 3 ( i I) flí i già escussi nel corso del giudizio di primo grado- può ricorrere in caso di assoluta necessità, ovvero laddove non sia in grado di decidere allo stato degli atti. 3.1. I Giudici di appello- con motivazione congrua e corretta- hanno rigettato la istanza ex art. 603 cod. proc. pen. (v. pag. 4 della sentenza) dando atto della chiarezza ed esaustività della prova dichiarativa già acquisita e della attendibilità dei militi escussi, non residuando lacune tali da necessitare di un'integrazione. 4. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza anche sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità penale, invocando la fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod. pen. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito -nelle due conformi di sentenze di merito- è esente da vulnus motivazionali. La ricostruzione dei fatti è perfettamente rispondente ai canoni della logica e alla prova acquisita, avendo i Giudici congruamente ed esaustivamente spiegato ( pag. 5 della sentenza) la ragione per quale il ER, benchè alla guida di un ciclomotore non marciante, per la concatenazione e il susseguirsi di una serie di condotte ( tutte puntualmente descritte in sentenza), avesse posto in essere delle manovre di guida altamente spericolate tali da porre a rischio la incolumità degli utenti della strada, vieppiù in considerazione del fatto che parte di tale condotte vennero realizzate in una zona pedonale e frequentata. La sentenza ha poi correttamente richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Rv. 245420). 4.1. Al cospetto di tale motivazione, il ricorrente ha contestato la dinamica dei fatti sulla base di generiche deduzioni e senza realmente "dialogare" con le compiute argomentazioni spese in parte qua dai Giudici di merito. 5. In relazione alla censura inerente alla erronea applicazione della continuazione, è il caso di rilevare come «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi nel medesimo contesto fattuale usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). 5.1. Pertanto, correttamente i Giudici di merito hanno provveduto a disporre l'aumento di pena, senza che sia configurabile vulnus al diritto di difesa in rapporto alla concreta contestazione del fatto. 4 6. Infine, quanto alla contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è lo stesso difensore ad avere affermato che la questione, relativa all'errato riconoscimento della circostanza aggravante, veniva sollevata e portata all'attenzione dei Giudici di appello non con l'atto di appello ma solo con i motivi aggiunti. 6.1.Ebbene, è ius receputm come « in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicchè, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva» (ex Sez. 5, n.40390 de/ 19/09/2022, Rv. 283803). 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2025