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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26033/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26033/2024 tra
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. D'ASCOLI RODOLFO, oggi sostituito dall'avv. IVANA MUSIO Parte_1
Per nessuno CP_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. Musio per l'attore precisa le conclusioni come da ricorso
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26033/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ASCOLI RODOLFO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ENRICO BOTTIGLIERI, 9 84134 SALERNOpresso il difensore avv. D'ASCOLI RODOLFO
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies e ss c.p.c. e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo la Parte_1 Controparte_1
condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata chiedeva di ordinare alla convenuta di trasferire alla Pt_1
[... crediti fiscali Superbonus 110% riferiti all'anno 2023 per un importo di euro 125.000,00; con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con la sola produzione documentale, all'udienza odierna la parte presente ex art. 281 sexies c.p.c. ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa che il giudice decide con sentenza di cui dà lettura.
La ha azionato nel presente giudizio la scrittura transattiva sottoscritta dalle parti in data 6 Parte_1 aprile 2023, chiedendone l'integrale adempimento.
pagina 2 di 4 Con il predetto accordo le parti davano atto del rapporto di consulenza e cessioni crediti su operazioni
“Superbonus 110%” connesse ad alcuni cantieri nella provincia di Salerno e parte convenuta riconosceva il proprio debito rispettivamente per: 1) euro 180.298,20 da estinguere mediante il versamento a mezzo bonifico della somma di euro 100.000 e, in caso di mancato pagamento, con il caricamento sul cassetto fiscale di crediti per euro 125.000; 2) euro 710.683,47 da estinguere mediante il convenuto trasferimento sul cassetto fiscale, come datio in solutum, di euro 1.337.392,23, importo variamente suddiviso in crediti anno 2024, anno 2025 e anno 2026.
Come noto, in caso di riconoscimento di debito, il rapporto fondamentale fonte dell'obbligazione si presume e il creditore è esonerato dal relativo onere probatorio. Nella fattispecie, peraltro, avendo le parti attribuito alla scrittura transattiva espressamente carattere novativo, parte attrice non ha richiesto il pagamento del complessivo importo delle fatture rimaste insolute ed elencate nella scrittura medesima bensì la minor somma convenzionalmente ritenuta satisfattiva dell'originaria pretesa e ugualmente asseritamente non pagata.
Mentre la prestazione promessa a tacitazione della prima delle pretesa sopraindicata per il più ingente credito relativo agli “Impianti” sembra essere stata integralmente adempiuta, come allegato dallo stesso attore e come riscontrato dal prospetto del cassetto fiscale depositato in atti, non risultano mai avvenuti né il pagamento di euro 100.000,00 né il trasferimento, in caso di mancato pagamento entro il termine pattuito del 10.5.2023, di crediti con annualità 2023 pari ad euro 125.000,00, con riguardo all'altro credito regolamentato con l'atto transattivo e relativo alla posizione dei “Tecnici”, gravando il relativo onere probatorio sulla parte debitrice rimasta contumace.
Deve pertanto essere accolta la domanda formulata in via subordinata volta al trasferimento di crediti fiscali 110% con annualità 2023 per l'importo di euro 125.000, tale essendo l'obbligazione Parte_2
voluta dalle parti e dedotta in contratto nel caso di mancato trasferimento della liquidità promessa di euro 100.000 entro la scadenza convenuta, ormai infruttuosamente decorsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase di trattazione e decisoria, stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: ordina alla di trasferire alla crediti fiscali 110% riferiti all'anno Controparte_1 Pt_1 Parte_2
2023 per un importo di euro 125.000,00;
pagina 3 di 4 condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786 per esborsi, Controparte_1
euro 3.387,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26033/2024 tra
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. D'ASCOLI RODOLFO, oggi sostituito dall'avv. IVANA MUSIO Parte_1
Per nessuno CP_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. Musio per l'attore precisa le conclusioni come da ricorso
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26033/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ASCOLI RODOLFO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ENRICO BOTTIGLIERI, 9 84134 SALERNOpresso il difensore avv. D'ASCOLI RODOLFO
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies e ss c.p.c. e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo la Parte_1 Controparte_1
condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata chiedeva di ordinare alla convenuta di trasferire alla Pt_1
[... crediti fiscali Superbonus 110% riferiti all'anno 2023 per un importo di euro 125.000,00; con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con la sola produzione documentale, all'udienza odierna la parte presente ex art. 281 sexies c.p.c. ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa che il giudice decide con sentenza di cui dà lettura.
La ha azionato nel presente giudizio la scrittura transattiva sottoscritta dalle parti in data 6 Parte_1 aprile 2023, chiedendone l'integrale adempimento.
pagina 2 di 4 Con il predetto accordo le parti davano atto del rapporto di consulenza e cessioni crediti su operazioni
“Superbonus 110%” connesse ad alcuni cantieri nella provincia di Salerno e parte convenuta riconosceva il proprio debito rispettivamente per: 1) euro 180.298,20 da estinguere mediante il versamento a mezzo bonifico della somma di euro 100.000 e, in caso di mancato pagamento, con il caricamento sul cassetto fiscale di crediti per euro 125.000; 2) euro 710.683,47 da estinguere mediante il convenuto trasferimento sul cassetto fiscale, come datio in solutum, di euro 1.337.392,23, importo variamente suddiviso in crediti anno 2024, anno 2025 e anno 2026.
Come noto, in caso di riconoscimento di debito, il rapporto fondamentale fonte dell'obbligazione si presume e il creditore è esonerato dal relativo onere probatorio. Nella fattispecie, peraltro, avendo le parti attribuito alla scrittura transattiva espressamente carattere novativo, parte attrice non ha richiesto il pagamento del complessivo importo delle fatture rimaste insolute ed elencate nella scrittura medesima bensì la minor somma convenzionalmente ritenuta satisfattiva dell'originaria pretesa e ugualmente asseritamente non pagata.
Mentre la prestazione promessa a tacitazione della prima delle pretesa sopraindicata per il più ingente credito relativo agli “Impianti” sembra essere stata integralmente adempiuta, come allegato dallo stesso attore e come riscontrato dal prospetto del cassetto fiscale depositato in atti, non risultano mai avvenuti né il pagamento di euro 100.000,00 né il trasferimento, in caso di mancato pagamento entro il termine pattuito del 10.5.2023, di crediti con annualità 2023 pari ad euro 125.000,00, con riguardo all'altro credito regolamentato con l'atto transattivo e relativo alla posizione dei “Tecnici”, gravando il relativo onere probatorio sulla parte debitrice rimasta contumace.
Deve pertanto essere accolta la domanda formulata in via subordinata volta al trasferimento di crediti fiscali 110% con annualità 2023 per l'importo di euro 125.000, tale essendo l'obbligazione Parte_2
voluta dalle parti e dedotta in contratto nel caso di mancato trasferimento della liquidità promessa di euro 100.000 entro la scadenza convenuta, ormai infruttuosamente decorsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase di trattazione e decisoria, stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: ordina alla di trasferire alla crediti fiscali 110% riferiti all'anno Controparte_1 Pt_1 Parte_2
2023 per un importo di euro 125.000,00;
pagina 3 di 4 condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786 per esborsi, Controparte_1
euro 3.387,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4