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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 450/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 450/2025 promossa da:
, (c.f. , con l'Avv. Andrea Vettore;
Parte_1 C.F._1
e
, (c.f. ), con l'Avv. Andrea Vettore;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 17/02/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 24.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse delle minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento delle figlie. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori nel modo che segue:
1) Le figlie e rimarranno affidate ai genitori in modalità condivisa. Stante il Per_1 Per_2 fatto che il padre abita a Pisa le figlie durante la settimana staranno con la madre. Il mercoledì sera il padre si recherà nell'abitazione della Sig.ra er cenare con le figlie e Pt_1 la utti insieme. I fine settimana saranno passati in modo alternato con i genitori. In Pt_1 particolare, starà con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena Per_2 mentre , stante il fatto che il sabato mattina va a scuola, lo passerà con il padre dal Per_1 sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà le figlie dalla madre. Le festività Natalizie saranno così divise: il 25 con la mamma e il 26 con il babbo tutti gli anni. Le festività LI saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata con i genitori secondo gli accordi che i genitori medesimi prenderanno di volta in volta. Durante il periodo estivo le figlie potranno passare con il padre 20 giorni anche non consecutivi.
2) Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 mensili CP_1 Pt_1 complessive a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno dagli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (per identificare le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo CNF del 29-11- 2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.) che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
3) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra er espresso accordo delle Pt_1 parti.
4) La vespa targata X9X2ZN è intestata al Sig. ed in uso esclusivo della figlia . CP_1 Per_2
Le spese di assicurazione e le spese del bollo della vespa saranno pagate interamente dal Sig. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 450/2025 promossa da:
, (c.f. , con l'Avv. Andrea Vettore;
Parte_1 C.F._1
e
, (c.f. ), con l'Avv. Andrea Vettore;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 17/02/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 24.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse delle minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento delle figlie. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori nel modo che segue:
1) Le figlie e rimarranno affidate ai genitori in modalità condivisa. Stante il Per_1 Per_2 fatto che il padre abita a Pisa le figlie durante la settimana staranno con la madre. Il mercoledì sera il padre si recherà nell'abitazione della Sig.ra er cenare con le figlie e Pt_1 la utti insieme. I fine settimana saranno passati in modo alternato con i genitori. In Pt_1 particolare, starà con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena Per_2 mentre , stante il fatto che il sabato mattina va a scuola, lo passerà con il padre dal Per_1 sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà le figlie dalla madre. Le festività Natalizie saranno così divise: il 25 con la mamma e il 26 con il babbo tutti gli anni. Le festività LI saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata con i genitori secondo gli accordi che i genitori medesimi prenderanno di volta in volta. Durante il periodo estivo le figlie potranno passare con il padre 20 giorni anche non consecutivi.
2) Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 mensili CP_1 Pt_1 complessive a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno dagli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (per identificare le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo CNF del 29-11- 2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.) che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
3) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra er espresso accordo delle Pt_1 parti.
4) La vespa targata X9X2ZN è intestata al Sig. ed in uso esclusivo della figlia . CP_1 Per_2
Le spese di assicurazione e le spese del bollo della vespa saranno pagate interamente dal Sig. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai