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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1376/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1376/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. GIROMINI FRANCESCO e dall' AVV. FEDERICO PARDINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GABARDINI NICOLETTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte depositate telematicamente le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “
pagina 1 di 4 ”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2025 Parte_1 fine di ottenere nei confronti di Controparte_1
ha adito l'intestato Tribunale al la modifica delle condizioni in tema pagina 2 di 4 di mantenimento dei figli della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n. 1515/2018 del 25/09/2018 e pubblicata in pari data;
sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.04.1999 in Cairate (VA) tra il sig. e la sig.ra Parte_1
alle condizioni di cui alla sentenza di separazione del medesimo Tribunale Controparte_1
n. 1682/2017 del 10.11.17, pubblicata il 13.11.2017, emessa a seguito di procedimento in forma contenziosa che ha stabilito quanto segue: “
1. Dichiara la separazione personale tra i sig.ri e , coniugatisi in data 10 aprile 1999, in Cairate (VA) Controparte_1 Parte_1
(matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al nr. 3, Parte 1, Ufficio 1, anno 1999);
2. rigetta le reciproche domande di addebito;
3. conferma l'affido condiviso della prole con collocazione materna richiamando, quanto ai rapporti padre figli, le determinazioni assunte con ordinanza in data 14.09.2016; 4.dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il 15 di ogni mese la somma di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, sostenendo altresì nella misura del 50% le spese straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche, ludiche, sportive) previamente concordate salvo urgenza per le spese mediche, prevedendo che il rimborso venga corrisposto entro gg. 15 dalla richiesta;
5. rigetta la domanda attorea di contribuzione per il proprio mantenimento;
6. compensa per intero le spese di lite”.
In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca per quanto attiene al mantenimento del figlio CE a far data dal trasferimento del ragazzo presso il proprio domicilio e, per quanto riguarda il figlio a far data dall'assunzione dello stesso presso una azienda del territorio. In Per_1 via subordinata, in caso di mantenimento dell'onere a favore del figlio ha domandato di Per_1 disporre il pagamento direttamente all'avente diritto per l'importo di €. 350,00, oltre alle spese straordinarie fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del ragazzo. Ha chiesto inoltre di stabilire l'obbligo a carico della sig.ra di versare al ricorrente un assegno di Controparte_1 mantenimento a favore del figlio nell'importo di € 350,00= entro il 15 di ogni Persona_2 mese fino al raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultimo. In via istruttoria, ha avanzato ulteriori istanze. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 21/10/2025 si è costituita CP_1
, dando atto che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo globale, con reciproca
[...] soddisfazione.
Con istanza congiunta depositata in data 29/10/2025, le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza già fissata per il 03.12.2025 con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.. In accoglimento dell'istanza, con decreto del 30/10/2025, il Giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte a cui le parti hanno provveduto in data 30/10/2025. Quindi il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute (il figlio CE si è trasferito dal padre il quale pagina 3 di 4 provvederà al mantenimento diretto dello stesso, mentre continuerà ad avere un supporto Per_1 economico con versamento a lui diretto da parte del padre, fino alla propria indipendenza economica), come concordemente valutate dalle stesse. Il Tribunale dà atto dell'impegno delle parti alla suddivisione delle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n.
1515/2018 del 25/09/2018 pubblicata il 25/09/2018 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1376/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. GIROMINI FRANCESCO e dall' AVV. FEDERICO PARDINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GABARDINI NICOLETTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte depositate telematicamente le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “
pagina 1 di 4 ”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2025 Parte_1 fine di ottenere nei confronti di Controparte_1
ha adito l'intestato Tribunale al la modifica delle condizioni in tema pagina 2 di 4 di mantenimento dei figli della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n. 1515/2018 del 25/09/2018 e pubblicata in pari data;
sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.04.1999 in Cairate (VA) tra il sig. e la sig.ra Parte_1
alle condizioni di cui alla sentenza di separazione del medesimo Tribunale Controparte_1
n. 1682/2017 del 10.11.17, pubblicata il 13.11.2017, emessa a seguito di procedimento in forma contenziosa che ha stabilito quanto segue: “
1. Dichiara la separazione personale tra i sig.ri e , coniugatisi in data 10 aprile 1999, in Cairate (VA) Controparte_1 Parte_1
(matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al nr. 3, Parte 1, Ufficio 1, anno 1999);
2. rigetta le reciproche domande di addebito;
3. conferma l'affido condiviso della prole con collocazione materna richiamando, quanto ai rapporti padre figli, le determinazioni assunte con ordinanza in data 14.09.2016; 4.dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il 15 di ogni mese la somma di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, sostenendo altresì nella misura del 50% le spese straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche, ludiche, sportive) previamente concordate salvo urgenza per le spese mediche, prevedendo che il rimborso venga corrisposto entro gg. 15 dalla richiesta;
5. rigetta la domanda attorea di contribuzione per il proprio mantenimento;
6. compensa per intero le spese di lite”.
In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca per quanto attiene al mantenimento del figlio CE a far data dal trasferimento del ragazzo presso il proprio domicilio e, per quanto riguarda il figlio a far data dall'assunzione dello stesso presso una azienda del territorio. In Per_1 via subordinata, in caso di mantenimento dell'onere a favore del figlio ha domandato di Per_1 disporre il pagamento direttamente all'avente diritto per l'importo di €. 350,00, oltre alle spese straordinarie fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del ragazzo. Ha chiesto inoltre di stabilire l'obbligo a carico della sig.ra di versare al ricorrente un assegno di Controparte_1 mantenimento a favore del figlio nell'importo di € 350,00= entro il 15 di ogni Persona_2 mese fino al raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultimo. In via istruttoria, ha avanzato ulteriori istanze. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 21/10/2025 si è costituita CP_1
, dando atto che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo globale, con reciproca
[...] soddisfazione.
Con istanza congiunta depositata in data 29/10/2025, le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza già fissata per il 03.12.2025 con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.. In accoglimento dell'istanza, con decreto del 30/10/2025, il Giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte a cui le parti hanno provveduto in data 30/10/2025. Quindi il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
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Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute (il figlio CE si è trasferito dal padre il quale pagina 3 di 4 provvederà al mantenimento diretto dello stesso, mentre continuerà ad avere un supporto Per_1 economico con versamento a lui diretto da parte del padre, fino alla propria indipendenza economica), come concordemente valutate dalle stesse. Il Tribunale dà atto dell'impegno delle parti alla suddivisione delle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n.
1515/2018 del 25/09/2018 pubblicata il 25/09/2018 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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