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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18899/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa AU IN AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18899/2016 promossa da
E , rappresentati e difesi, giusta mandato in Parte_1 Parte_2 atti, dall'avv. Massimiliano Carbonara;
OPPONENTI contro
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Leonardo Controparte_1
Blandino;
OPPOSTA nonché contro rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Leonardo Controparte_2
Blandino;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3895/2016, emesso dal Tribunale di Bari il
03.10.2016, con il quale, ad istanza di , veniva loro ingiunto, in Controparte_3 ragione, rispettivamente del prestito personale erogato e della fideiussione prestata, il pagamento in solido della somma di € 31.969,26, oltre interessi moratori e spese di procedura. A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito 1) il difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta nonché il difetto di legittimazione sostanziale per dismissione del diritto di credito;
2) il difetto di legittimazione attiva dei procuratori;
3) l'inesistenza, nel merito, del diritto di credito per nullità e/o illegittimità del contratto per violazione degli obblighi informativi e applicazione di interessi usurari.
Sulla base di tali censure, hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 31.05.2017, la Controparte_3
ha eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando, con riguardo
[...] all'eccezione preliminare, l'insussistenza di una cessione del credito bensì l'affidamento a diverse mandatarie dell'attività di recupero del credito, i cui passaggi sono annoverati nella procura speciale Per_ a rogito del notaio con rep. 53163/13758. Nel merito, circa il motivo afferente la nullità e/o illegittimità del contratto di prestito personale, ha evidenziato di aver depositato copiosa ed idonea documentazione a sostegno della propria pretesa, tra cui il contratto sottoscritto dagli opponenti e l'estratto conto delle rate pagate ed insolute;
ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di applicazione di interessi usurari, nonché la genericità delle doglianze formulate da controparte. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza del 20.10.2017, il precedente istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
4. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 17.04.2019, si è costituita la
[...]
quale cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai Controparte_2 portafogli , e Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
, ivi incluse le posizioni facenti capo alle cessate Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. e 16
[...]
Uno Finance S.r.l., retrocesse medio tempore agli originari creditori (le menzionate Parte_3 con socio unico in liquidazione, e Controparte_3 Controparte_4
), giusta operazione di cartolarizzazione efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso
[...]
n. 143 dell'011.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Richiamate e fatte proprie le difese, contestazioni e argomentazioni già formulate dalla società opposta, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 15.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. In premessa, atteso l'intervento della cessionaria nel corso del giudizio, Controparte_2 occorre precisare quale sia l'incidenza della cessione ex art. 58 T.U.B. sulle dinamiche processuali, in modo particolare con riferimento all'art. 111 c.p.c., a mente del quale se un diritto controverso viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare nel corso di un processo, esso prosegue tra le parti originarie, salvo che il successore a titolo particolare vi intervenga o venga chiamato, nel qual caso, se le altri parti vi consentono, l'alienante o il successore universale possono essere estromessi.
Si ritiene che si possa disporre l'estromissione del cedente anche ove, dal contegno processuale delle altre parti, possa ricavarsi il loro consenso implicito alla estromissione.
Si ha consenso implicito delle controparti quando esse dimostrano di voler accettare il contraddittorio nei confronti del successore e, pertanto, senza pretesa di esaustività: ove il ceduto non si esprima sulla richiesta di estromissione formulata dal cessionario, o ad essa non si opponga;
ove il ceduto si difenda nel merito anche nei confronti del cessionario, senza null'altro eccepire;
nell'ipotesi in cui il cedente non svolga più difese a seguito dell'intervento del cessionario (con ciò dimostrando di non essere più interessato alle sorti della causa); di conseguenza, quando il ceduto nulla osservi sulla circostanza che il cedente non ha più svolto difese in giudizio dal momento dell'ingresso nel processo del cessionario;
quando il cedente svolga difese speculari a quelle del cessionario intervenuto (Corte App. Bari, Sez. II, 5.5.2022, n. 716; Corte App. Bari, Sez. II, 21.9.2022, n. 1371).
Nel caso di specie, a seguito dell'intervento del cessionario la cedente non è più comparsa e non ha più depositato atti in giudizio e gli opponenti ceduti nulla hanno osservato in merito all'eventuale estromissione della cedente, anzi si sono difesi nel merito anche nei confronti del cessionario.
Può, dunque, disporsi l'estromissione di con prosecuzione del giudizio e Controparte_3 definizione della controversia tra gli opponenti e la cessionaria u.s. Controparte_2
2. Passando ad esaminare le doglianze oggetto dell'opposizione proposta, va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale in capo a Secondo gli Controparte_3 opponenti, la società opposta non potrebbe agire nei loro confronti, per assenza dell'atto datato
29.11.2006 con cui la avrebbe ceduto i propri crediti alla Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. CP_3 nonché della procura speciale con rep. n. 21233/11536 con cui sempre la avrebbe CP_3 affidato la gestione e il recupero dei propri crediti alla Gestione Crediti Delta S.p.a.
Invero, già in sede monitoria, la ha comprovato la titolarità del credito, Controparte_3 allegando il contratto di finanziamento concluso tra la stessa e gli odierni opponenti e regolarmente sottoscritto dagli stessi. A sua volta, la creditrice ha rappresentato di aver affidato CP_3
l'attività di recupero del credito a più mandatarie, i cui passaggi sono tutti riepilogati e menzionati nella procura speciale a rogito del notaio rep. 53163/13758 del 06.11.2013 (cfr. doc.3 fasc. Per_2 parte opposta). Nello specifico, dalla predetta procura speciale riepilogativa si evince quanto segue: - la ha conferito mandato per il recupero del credito alla Controparte_3
Gestione Crediti Delta s.p.a., con procura speciale a rogito del notaio rep. 21235, racc. Per_3
11538 (cfr. doc. 5 fasc. parte opposta) richiamata per relationem nella procura del notaio Per_2
- la Gestione Crediti Delta s.p.a. ha poi conferito mandato per il recupero del credito alla Tarida
s.p.a.;
- la Tarida s.p.a. ha, a sua volta, conferito mandato per la suddetta attività di recupero alla Cerved
Legal Service s.r.l. (prima denominata Jupiter Iustitia s.p.a., cfr. visura camerale storica, doc. 6 fasc. parte opposta), il cui direttore generale nonché procuratore speciale, dott. , Persona_4 in forza dei poteri allo stesso conferiti (cfr. pag. 9 visura storica, “rappresentare la società in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, …, sia in prima che ulteriore istanza, nominando e revocando avvocato, procuratori e consulenti tecnici, anche con facoltà di transigere e conciliare, rinunciare agli atti e alle domande;
… il consigliere ringraziando il consiglio per la fiducia Per_4 accordatagli dichiara di accettare la carica di direttore generale”), ha conferito procura alle liti nell'ambito del procedimento monitorio promosso nei confronti di e nonché per le Parte_1 Pt_2 eventuali fasi di opposizione, precetto e procedura esecutiva all'avv. Filipponi Samuela (cfr. procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione).
Non si evince, quindi, alcuna cessione del credito, ma solo un plurimo affidamento dell'attività di recupero del credito.
Solo successivamente il credito oggetto del titolo monitorio è stato ceduto all'odierno terzo intervenuto, in forza di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale con avviso n. 143 dell'11 dicembre 2018.
A riprova della titolarità del credito ingiunto, la cessionaria ha riferito che “la cessione comprende tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, maturati alla data di cessione nonché importi dovuti a tale data o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi e indennità; che, come previsto dall'art. 4 della L. 130/99, unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla cessionaria, ai sensi dell'articolo 1263, Codice
Civile, i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relative agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti), e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione”.
Ebbene, esprimendosi in materia di effettiva prova della titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria e se, nello specifico, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia sufficiente o meno a tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass.
17944/2023).
Pur in presenza di una contestazione generica formulata dagli opponenti, deve darsi atto che nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, precisamente alla pagina 36 (cfr. all.4 fasc. terza intervenuta), si esplicano i criteri attraverso i quali poter identificare i crediti specificamente oggetto di cessione;
si dichiara, infatti, con specifico riferimento alla , quanto segue: “La CP_2
(la “Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: … C)
[...]
, con sede legale in Via Cairoli n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Controparte_3
Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. (la “ ” e, P.IVA_1 CP_3 congiuntamente con e le “Cedenti”), un contratto di cessione (il “Contratto Parte_3 CP_4 di Cessione ” e, congiuntamente con il Contratto di Cessione e il Contratto di CP_3 Parte_3
Cessione Detto Factor, i “Contratti di Cessione”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario in virtù del quale le Cedenti, con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2018, hanno ceduto in blocco pro soluto alla Cessionaria e la Cessionaria ha acquistato in blocco pro soluto dalle
Cedenti ai termini e alle condizioni ivi specificati ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo) (i “Crediti”) che al 30 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: … ii) prestito personale;
… 2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno dei Crediti deriva da un Contratto di
Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti;
7. in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo,
o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti;
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018; 9. alla Data Persona_5 di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro 100,00 ciascuno”.
Sulla base dei criteri di identificazione innanzi riportati risulta, dunque, che il credito oggetto di giudizio è effettivamente ricompreso tra quelli coinvolti dall'operazione di cartolarizzazione effettuata.
3. Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Ciò detto va subito rilevato che già in sede monitoria l'odierno creditore opposto ha adempiuto all'onere probatorio innanzi richiesto, fornendo copiosa ed esaustiva documentazione idonea a dar prova del credito ingiunto.
Innanzitutto, in atti, si rinviene il contratto di finanziamento n. 455076, regolarmente sottoscritto dagli opponenti, e il relativo piano di ammortamento;
con le clausole nn. 15 e 16 delle condizioni generali di cui al predetto contratto, si conviene che il mancato o ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente diritto della società finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle rate dovute. A quanto precede, ha fatto seguito la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine inviata in data 22.01.2013 al e alla In Parte_1 Pt_2 relazione ai tassi applicati, dalla lettura del contratto di finanziamento si evince che trattasi di finanziamento erogato a tasso fisso, con applicazione di TAN al 11,45% e TAEG al 12,57.
4. Sulla scorta di quanto precede, non possono trovare condivisione le doglianze degli opponenti circa l'omessa preventiva comunicazione agli stessi della decadenza dal beneficio del termine, nonché dell'applicazione di tassi illegittimi poiché superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione del finanziamento.
5. Con riferimento al primo motivo, non vi è in atti la prova dell'effettiva ricezione delle raccomandate allegate, tuttavia la relativa eccezione è, ugualmente, infondata. Difatti, “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023,
n.1565). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, stante le incontestate inadempienze contrattuali, la parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma mutuata” (Trib. Brindisi sent.
n. 752 del 06.05.2024).
Dunque, anche nel caso di totale assenza sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia di una preventiva intimazione, il creditore può senz'altro agire per il recupero del proprio credito.
6. Per ciò che concerne l'asserita applicazione di tassi superiori a quelli consentiti, va ribadito, anzitutto, che ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., gli opponenti dovrebbero provare il fondamento delle proprie eccezioni, ovvero i presupposti di fatto della illiceità delle clausole contrattuali nei termini come prospettati da tale parte, in particolare allegare puntualmente e dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla banca e dunque, la ripetibilità delle somme corrisposte o la non debenza delle somme ingiunte. Se, infatti, è vero che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa”, tale nullità deve essere fondata su elementi già acquisiti al giudizio e la prova di tali elementi deve essere data dalla parte che la nullità ha affermato (in questo senso Cass., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2072).
Nella specie, l'eccezione formulata è del tutto generica.
In ogni caso, si rileva che il contratto di finanziamento risulta sottoscritto in data 27.09.2007 e che il tasso soglia antiusura per il terzo trimestre del 2007, per operazioni di “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (fino al 31 dicembre
2009)”, rinvenibile mediante ricerca e consultazione degli stessi in Gazzetta ufficiale a seguito di indicazioni della Banca d'Italia, era pari al 18,81%. Ne consegue, pertanto, che il tasso applicato dalla società finanziaria opposta non supera i limiti consentiti dalla legge per il suddetto periodo di riferimento temporale.
7. Priva di pregio è, infine, la generica doglianza sulla violazione degli obblighi informativi previsti per i prodotti finanziari. Gli opponenti non specificano quali informazioni siano state omesse e quale incidenza hanno avuto sul processo di formazione del loro consenso alla stipula. In ogni caso, la violazione degli obblighi informativi può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724/2007, Sez. Un. n.
26725/2007, n. 19024/2005)
8. Alla luce del complessivo quadro probatorio, nonché dei principi di diritto innanzi richiamati,
l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche in favore della cedente estromessa, per le fasi anteriori all'estromissione (fasi studio e introduttiva), tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da €26.001 – €52.000) e del mancato svolgimento di attività istruttoria, nonché applicati i minimi per le spese liquidate alla cessionaria intervenuta, per le fasi studio e introduttiva, attesa l'adesione alle difese della cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AU IN
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3895/2016, che dichiara esecutivo.
2. Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in € 2.905,00, oltre rimborso spese al Controparte_3
15%, iva e cpa come per legge.
3. Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in € 4.358,00, oltre rimborso spese Controparte_2 al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Bari il 5.11.2025
Il Giudice
AU IN AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa AU IN AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18899/2016 promossa da
E , rappresentati e difesi, giusta mandato in Parte_1 Parte_2 atti, dall'avv. Massimiliano Carbonara;
OPPONENTI contro
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Leonardo Controparte_1
Blandino;
OPPOSTA nonché contro rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Leonardo Controparte_2
Blandino;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3895/2016, emesso dal Tribunale di Bari il
03.10.2016, con il quale, ad istanza di , veniva loro ingiunto, in Controparte_3 ragione, rispettivamente del prestito personale erogato e della fideiussione prestata, il pagamento in solido della somma di € 31.969,26, oltre interessi moratori e spese di procedura. A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito 1) il difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta nonché il difetto di legittimazione sostanziale per dismissione del diritto di credito;
2) il difetto di legittimazione attiva dei procuratori;
3) l'inesistenza, nel merito, del diritto di credito per nullità e/o illegittimità del contratto per violazione degli obblighi informativi e applicazione di interessi usurari.
Sulla base di tali censure, hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 31.05.2017, la Controparte_3
ha eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando, con riguardo
[...] all'eccezione preliminare, l'insussistenza di una cessione del credito bensì l'affidamento a diverse mandatarie dell'attività di recupero del credito, i cui passaggi sono annoverati nella procura speciale Per_ a rogito del notaio con rep. 53163/13758. Nel merito, circa il motivo afferente la nullità e/o illegittimità del contratto di prestito personale, ha evidenziato di aver depositato copiosa ed idonea documentazione a sostegno della propria pretesa, tra cui il contratto sottoscritto dagli opponenti e l'estratto conto delle rate pagate ed insolute;
ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di applicazione di interessi usurari, nonché la genericità delle doglianze formulate da controparte. Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza del 20.10.2017, il precedente istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
4. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 17.04.2019, si è costituita la
[...]
quale cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai Controparte_2 portafogli , e Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
, ivi incluse le posizioni facenti capo alle cessate Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. e 16
[...]
Uno Finance S.r.l., retrocesse medio tempore agli originari creditori (le menzionate Parte_3 con socio unico in liquidazione, e Controparte_3 Controparte_4
), giusta operazione di cartolarizzazione efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso
[...]
n. 143 dell'011.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Richiamate e fatte proprie le difese, contestazioni e argomentazioni già formulate dalla società opposta, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 15.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. In premessa, atteso l'intervento della cessionaria nel corso del giudizio, Controparte_2 occorre precisare quale sia l'incidenza della cessione ex art. 58 T.U.B. sulle dinamiche processuali, in modo particolare con riferimento all'art. 111 c.p.c., a mente del quale se un diritto controverso viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare nel corso di un processo, esso prosegue tra le parti originarie, salvo che il successore a titolo particolare vi intervenga o venga chiamato, nel qual caso, se le altri parti vi consentono, l'alienante o il successore universale possono essere estromessi.
Si ritiene che si possa disporre l'estromissione del cedente anche ove, dal contegno processuale delle altre parti, possa ricavarsi il loro consenso implicito alla estromissione.
Si ha consenso implicito delle controparti quando esse dimostrano di voler accettare il contraddittorio nei confronti del successore e, pertanto, senza pretesa di esaustività: ove il ceduto non si esprima sulla richiesta di estromissione formulata dal cessionario, o ad essa non si opponga;
ove il ceduto si difenda nel merito anche nei confronti del cessionario, senza null'altro eccepire;
nell'ipotesi in cui il cedente non svolga più difese a seguito dell'intervento del cessionario (con ciò dimostrando di non essere più interessato alle sorti della causa); di conseguenza, quando il ceduto nulla osservi sulla circostanza che il cedente non ha più svolto difese in giudizio dal momento dell'ingresso nel processo del cessionario;
quando il cedente svolga difese speculari a quelle del cessionario intervenuto (Corte App. Bari, Sez. II, 5.5.2022, n. 716; Corte App. Bari, Sez. II, 21.9.2022, n. 1371).
Nel caso di specie, a seguito dell'intervento del cessionario la cedente non è più comparsa e non ha più depositato atti in giudizio e gli opponenti ceduti nulla hanno osservato in merito all'eventuale estromissione della cedente, anzi si sono difesi nel merito anche nei confronti del cessionario.
Può, dunque, disporsi l'estromissione di con prosecuzione del giudizio e Controparte_3 definizione della controversia tra gli opponenti e la cessionaria u.s. Controparte_2
2. Passando ad esaminare le doglianze oggetto dell'opposizione proposta, va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale in capo a Secondo gli Controparte_3 opponenti, la società opposta non potrebbe agire nei loro confronti, per assenza dell'atto datato
29.11.2006 con cui la avrebbe ceduto i propri crediti alla Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. CP_3 nonché della procura speciale con rep. n. 21233/11536 con cui sempre la avrebbe CP_3 affidato la gestione e il recupero dei propri crediti alla Gestione Crediti Delta S.p.a.
Invero, già in sede monitoria, la ha comprovato la titolarità del credito, Controparte_3 allegando il contratto di finanziamento concluso tra la stessa e gli odierni opponenti e regolarmente sottoscritto dagli stessi. A sua volta, la creditrice ha rappresentato di aver affidato CP_3
l'attività di recupero del credito a più mandatarie, i cui passaggi sono tutti riepilogati e menzionati nella procura speciale a rogito del notaio rep. 53163/13758 del 06.11.2013 (cfr. doc.3 fasc. Per_2 parte opposta). Nello specifico, dalla predetta procura speciale riepilogativa si evince quanto segue: - la ha conferito mandato per il recupero del credito alla Controparte_3
Gestione Crediti Delta s.p.a., con procura speciale a rogito del notaio rep. 21235, racc. Per_3
11538 (cfr. doc. 5 fasc. parte opposta) richiamata per relationem nella procura del notaio Per_2
- la Gestione Crediti Delta s.p.a. ha poi conferito mandato per il recupero del credito alla Tarida
s.p.a.;
- la Tarida s.p.a. ha, a sua volta, conferito mandato per la suddetta attività di recupero alla Cerved
Legal Service s.r.l. (prima denominata Jupiter Iustitia s.p.a., cfr. visura camerale storica, doc. 6 fasc. parte opposta), il cui direttore generale nonché procuratore speciale, dott. , Persona_4 in forza dei poteri allo stesso conferiti (cfr. pag. 9 visura storica, “rappresentare la società in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, …, sia in prima che ulteriore istanza, nominando e revocando avvocato, procuratori e consulenti tecnici, anche con facoltà di transigere e conciliare, rinunciare agli atti e alle domande;
… il consigliere ringraziando il consiglio per la fiducia Per_4 accordatagli dichiara di accettare la carica di direttore generale”), ha conferito procura alle liti nell'ambito del procedimento monitorio promosso nei confronti di e nonché per le Parte_1 Pt_2 eventuali fasi di opposizione, precetto e procedura esecutiva all'avv. Filipponi Samuela (cfr. procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione).
Non si evince, quindi, alcuna cessione del credito, ma solo un plurimo affidamento dell'attività di recupero del credito.
Solo successivamente il credito oggetto del titolo monitorio è stato ceduto all'odierno terzo intervenuto, in forza di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale con avviso n. 143 dell'11 dicembre 2018.
A riprova della titolarità del credito ingiunto, la cessionaria ha riferito che “la cessione comprende tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, maturati alla data di cessione nonché importi dovuti a tale data o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi e indennità; che, come previsto dall'art. 4 della L. 130/99, unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla cessionaria, ai sensi dell'articolo 1263, Codice
Civile, i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relative agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti), e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione”.
Ebbene, esprimendosi in materia di effettiva prova della titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria e se, nello specifico, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia sufficiente o meno a tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass.
17944/2023).
Pur in presenza di una contestazione generica formulata dagli opponenti, deve darsi atto che nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, precisamente alla pagina 36 (cfr. all.4 fasc. terza intervenuta), si esplicano i criteri attraverso i quali poter identificare i crediti specificamente oggetto di cessione;
si dichiara, infatti, con specifico riferimento alla , quanto segue: “La CP_2
(la “Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: … C)
[...]
, con sede legale in Via Cairoli n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Controparte_3
Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. (la “ ” e, P.IVA_1 CP_3 congiuntamente con e le “Cedenti”), un contratto di cessione (il “Contratto Parte_3 CP_4 di Cessione ” e, congiuntamente con il Contratto di Cessione e il Contratto di CP_3 Parte_3
Cessione Detto Factor, i “Contratti di Cessione”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario in virtù del quale le Cedenti, con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2018, hanno ceduto in blocco pro soluto alla Cessionaria e la Cessionaria ha acquistato in blocco pro soluto dalle
Cedenti ai termini e alle condizioni ivi specificati ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo) (i “Crediti”) che al 30 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: … ii) prestito personale;
… 2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno dei Crediti deriva da un Contratto di
Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti;
7. in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo,
o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti;
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il 5.12.2018; 9. alla Data Persona_5 di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro 100,00 ciascuno”.
Sulla base dei criteri di identificazione innanzi riportati risulta, dunque, che il credito oggetto di giudizio è effettivamente ricompreso tra quelli coinvolti dall'operazione di cartolarizzazione effettuata.
3. Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Ciò detto va subito rilevato che già in sede monitoria l'odierno creditore opposto ha adempiuto all'onere probatorio innanzi richiesto, fornendo copiosa ed esaustiva documentazione idonea a dar prova del credito ingiunto.
Innanzitutto, in atti, si rinviene il contratto di finanziamento n. 455076, regolarmente sottoscritto dagli opponenti, e il relativo piano di ammortamento;
con le clausole nn. 15 e 16 delle condizioni generali di cui al predetto contratto, si conviene che il mancato o ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente diritto della società finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle rate dovute. A quanto precede, ha fatto seguito la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine inviata in data 22.01.2013 al e alla In Parte_1 Pt_2 relazione ai tassi applicati, dalla lettura del contratto di finanziamento si evince che trattasi di finanziamento erogato a tasso fisso, con applicazione di TAN al 11,45% e TAEG al 12,57.
4. Sulla scorta di quanto precede, non possono trovare condivisione le doglianze degli opponenti circa l'omessa preventiva comunicazione agli stessi della decadenza dal beneficio del termine, nonché dell'applicazione di tassi illegittimi poiché superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione del finanziamento.
5. Con riferimento al primo motivo, non vi è in atti la prova dell'effettiva ricezione delle raccomandate allegate, tuttavia la relativa eccezione è, ugualmente, infondata. Difatti, “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023,
n.1565). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, stante le incontestate inadempienze contrattuali, la parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma mutuata” (Trib. Brindisi sent.
n. 752 del 06.05.2024).
Dunque, anche nel caso di totale assenza sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia di una preventiva intimazione, il creditore può senz'altro agire per il recupero del proprio credito.
6. Per ciò che concerne l'asserita applicazione di tassi superiori a quelli consentiti, va ribadito, anzitutto, che ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., gli opponenti dovrebbero provare il fondamento delle proprie eccezioni, ovvero i presupposti di fatto della illiceità delle clausole contrattuali nei termini come prospettati da tale parte, in particolare allegare puntualmente e dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla banca e dunque, la ripetibilità delle somme corrisposte o la non debenza delle somme ingiunte. Se, infatti, è vero che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa”, tale nullità deve essere fondata su elementi già acquisiti al giudizio e la prova di tali elementi deve essere data dalla parte che la nullità ha affermato (in questo senso Cass., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2072).
Nella specie, l'eccezione formulata è del tutto generica.
In ogni caso, si rileva che il contratto di finanziamento risulta sottoscritto in data 27.09.2007 e che il tasso soglia antiusura per il terzo trimestre del 2007, per operazioni di “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (fino al 31 dicembre
2009)”, rinvenibile mediante ricerca e consultazione degli stessi in Gazzetta ufficiale a seguito di indicazioni della Banca d'Italia, era pari al 18,81%. Ne consegue, pertanto, che il tasso applicato dalla società finanziaria opposta non supera i limiti consentiti dalla legge per il suddetto periodo di riferimento temporale.
7. Priva di pregio è, infine, la generica doglianza sulla violazione degli obblighi informativi previsti per i prodotti finanziari. Gli opponenti non specificano quali informazioni siano state omesse e quale incidenza hanno avuto sul processo di formazione del loro consenso alla stipula. In ogni caso, la violazione degli obblighi informativi può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724/2007, Sez. Un. n.
26725/2007, n. 19024/2005)
8. Alla luce del complessivo quadro probatorio, nonché dei principi di diritto innanzi richiamati,
l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche in favore della cedente estromessa, per le fasi anteriori all'estromissione (fasi studio e introduttiva), tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da €26.001 – €52.000) e del mancato svolgimento di attività istruttoria, nonché applicati i minimi per le spese liquidate alla cessionaria intervenuta, per le fasi studio e introduttiva, attesa l'adesione alle difese della cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AU IN
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3895/2016, che dichiara esecutivo.
2. Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in € 2.905,00, oltre rimborso spese al Controparte_3
15%, iva e cpa come per legge.
3. Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in € 4.358,00, oltre rimborso spese Controparte_2 al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Bari il 5.11.2025
Il Giudice
AU IN AM