Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1307 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 30 maggio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla Via Campanile, 1 presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Marino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Giugliano in Campania alla Via Campanile, 1 presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Marino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 31 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Capua il 29 giugno 2024, dal quale non nascevano figli , chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 30 maggio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
-I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati.
- I coniugi sig. e sig.ra dichiarano di aver Parte_1 Parte_2 risolto ogni problema di natura patrimoniale, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti;
-La casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA),alla via G. Di Vittorio 38 verrà assegnata al sig. mentre il mobilio compreso un arredo bagno, nonché l'oggettistica, Parte_1 stoviglie, i suppellettili e quant'altro presente nella casa coniugale sono assegnati alla sig.ra
[...]
che li asporterà entro due mesi dalla sottoscrizione del presente atto, ad eccezione Parte_2 del frigorifero, marca LG, della lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere marca Dyson, tre televisori, due completi arredo bagno , tutti i mobili acquistati all'IKEA, due scrivanie presenti nella cameretta ed il letto della cameretta che resteranno nella casa coniugale poiché di proprietà del sig.
[...]
. Parte_1
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 1307/2025
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPUA (atto n.52, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2024) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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