Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2024, proposto da SS SS, rappresentato e difeso dagli avvocati ET Palma, Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per accertare
e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni contrario provvedimento ivi compreso in primis quelli sopra indicati, il diritto del ricorrente alla concessione dell’assegnazione temporanea presso la Sezione di Polizia Stradale di Pescara non fino alla data del 9.9.2024, bensì calcolando il dies a quem dalla data di concessione del beneficio ossia dal 04.01.2024 e il dies a quo al 04.01.2027 ovvero in subordine fino alla data del 22 settembre 2025 (calcolando almeno il periodo intercorso tra la data della domanda febbraio 2023 e la concessione del beneficio), ovvero quella che riterrà l’Ecc.mo Collegio più corretta secondo la propria discretiva; ovvero altro Ufficio con sede nella città di Pescara compresa la Sottosezione di Polizia Stradale di Città Sant’Angelo (PE) od altra sede più vicina alla provincia di lavoro del coniuge.
In via cautelare Sospendere e/o comunque disapplicare, revocare e/o annullare, ritenere illegittima, nulla e comunque invalida, per i motivi sopra esplicitati, la nota del Ministero dell'Interno del 09.08.2024 con cui l’Amministrazione adottava il provvedimento odiernamente impugnato, con il quale dispone che il periodo di fruizione del beneficio ottenere dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs. 26.03.2001 n. 151 presso la Sezione di Polizia Stradale di Pescara debba ritenersi consumato alla data del compimento del terzo anno di vita del figlio ovvero al 10.09.2024. Nonché la successiva nota dell’Amministrazione datrice in data 12.09.2024 che rigettava l’istanza in autotutela presentata dal SS contro il predetto provvedimento
Adottare ogni e più idoneo provvedimento cautelare, ritenuto dal TAR adìto opportuno e proficuo per la tutela in via urgente del dipendente, ivi compreso ovviamente disporre, ordinare, decretare nei confronti dell’Ente datoriale convenuto, di prestare l’assenso alla domanda di ricongiungimento familiare inoltrata dal lavoratore; e comunque disporre da parte dello stesso Tribunale Amministrativo l’immediata assegnazione presso la suddetta Sezione di Polizia Stradale di Pescara, o altra in prossimità rinvenibile, in applicazione dell’art. 42 bis della legge 26 marzo 2001 n. 151.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la memoria depositata il 12 novembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. AB IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso tempestivamente notificato e depositato, per l’assegnazione in diversa sede di servizio, ai sensi dell’art. 42bis D.lgs. 151/2001;
- si è costituita per resistere l’Amministrazione parimenti indicata in epigrafe;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025;
- con ordinanza di questa Sezione n. 764 del 14 ottobre 2025 è stato dato avviso ex art. 73 c. 3 c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso per avere l’Amministrazione, nelle more della decisione, disposto il trasferimento nella sede richiesta, dando alle parti trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per presentare eventuali memorie;
- il 12 novembre 2024 la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- l’Amministrazione intimata nulla ha rilevato;
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, sussistendone sufficienti ragioni
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre 2025, 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
AB IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB IO | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO