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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/04/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei seguenti procedimenti riuniti di contenzioso civile:
- procedimento iscritto sub RG N. 8258/2024 promosso da: con gli avv.ti Maria Silvia Zampetti e Silvia Pucci Parte_1
Ricorrente contro con gli avv.ti Antonio Voce e Sofia Bernardini CP_1
Resistente
- procedimento sub RGN.8556/2024 promosso da:
con gli avv.ti Antonio Voce e Sofia Bernardini CP_1
Ricorrente contro gli avv.ti Maria Silvia Zampetti e Silvia Pucci Parte_1
Resistente con l'intervento del curatore speciale del minore e del P.M.
pagina 1 di 9 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: la ricorrente ed il resistente hanno depositato conclusioni congiunte in data 11.04.2025:
“Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione o istanza preliminare o di merito disattesa, prevedere che: 1) il figlio è affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, che eserciteranno disgiuntamente fra loro la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, previa revoca dell'affidamento al Servizio Sociale;
2) il figlio
è collocato prevalentemente presso la madre da venerdì 11 aprile 2025; da quel Per_1
momento, la madre si occuperà di portare a scuola a GL DA (e Per_1
riprenderlo) sino alla fine del corrente anno scolastico. La calendarizzazione delle imminenti vacanze pasquali e dei ponti successivi permarrà quella indicata nel provvedimento della Corte d'Appello e già concordata tra i genitori;
3) il padre autorizza il trasferimento della residenza del figlio minore nella nuova abitazione Persona_1
materna sita in Barberino di Mugello, Via Fresciano 77, nonché tutti gli incombenti a ciò relativi e/o conseguenti;
i genitori concordano altresì sul rinnovo della carta di identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio, posto che per portare il figlio minore all'estero sarà comunque necessario il consenso di entrambi i genitori;
4) il padre autorizza
l'iscrizione del bambino alla classe 5° della scuola primaria G. dell'Istituto Per_2
comprensivo di Barberino di Mugello dal prossimo anno scolastico, nonché tutti gli incombenti a ciò relativi e/o conseguenti;
5) salvi diversi accordi tra i genitori in caso di uscite fuori porta, starà con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì alle Per_1
ore 18.00 fino alle ore 19:00 della domenica. Sino alla fine del corrente anno scolastico, il venerdì di sua competenza il padre si occuperà di andare a prendere all'uscita di Per_1
scuola e la madre si occuperà di andare a riprendere il figlio presso il padre alle ore 19 della domenica successiva;
dalla fine del corrente anno scolastico in poi (compreso il periodo extra scolastico), il venerdì di competenza del padre, la madre si occuperà di andare a prendere il figlio all'uscita di scuola e di portarlo dal padre alle ore 18:00 del venerdì ed il padre riaccompagnerà il figlio alle ore 19 della domenica successiva presso il casello autostradale di Barberino o altro luogo limitrofo. In particolare, il padre starà con
pagina 2 di 9 il figlio dal pomeriggio di venerdì 2 Maggio per tenerlo nel fine settimana, mentre
starà con la madre il week end successivo di venerdì 9 maggio, e così avanti Per_1
secondo l'alternanza concordata;
6) nel periodo di vacanze scolastiche estive, Per_1
passerà 15 giorni anche non consecutivi di ferie rispettivamente con il padre e con la madre. I periodi di ferie dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, informando l'altro anche sul luogo dove si alloggerà (nome dell'hotel, indirizzo della casa affittata), con priorità di scelta delle settimane da parte del padre al fine di favorire la frequentazione estiva tra ed il fratello maggiore . Per il resto i Per_1 Per_3
genitori continueranno ad alternarsi con la frequenza ordinaria. Nel periodo estivo
potrà trascorrere altresì almeno una settimana di vacanza con i nonni paterni ed Per_1
una settimana con i nonni materni;
7) nel periodo di vacanze scolastiche natalizie, il bambino continuerà ad alternarsi nella frequentazione ordinaria con i genitori come previsto al punto 5. Inoltre il figlio starà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale
e con l'altro il giorno di Santo Stefano. passerà le feste di Capodanno, dal 31 Per_1
dicembre alle ore 18.00 al 1gennaio alle ore 18, ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
per questo Capodanno 2025/2026 starà con la madre. Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, si seguirà il calendario di frequentazione ordinaria. 8) prevedere a carico del Signor a decorrere dal maggio CP_1
2025, l'obbligo di corrispondere alla RA la somma mensile di € 150,00, Pt_1
soggetta a rivalutazione come per legge, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno cinque di ogni mese. Dal maggio 2025 il costo della mensa sarà a carico della madre;
9) le spese straordinarie per il figlio saranno ripartire al
50% fra i genitori, come da protocollo CNF del 2017; le detrazioni/deduzioni fiscali verranno usufruite dai genitori nella stessa misura del 50%; l'assegno unico e universale verrà percepito al 50% tra i genitori;
10) i genitori concordano di rivolgersi ad un mediatore familiare del servizio pubblico, al fine di prevenire possibili controversie fra di loro;
ove non fosse possibile per cause da imputare al pubblico servizio, un servizio di mediazione pubblico, la coppia si impegna a far ricorso ad un servizio di mediazione privato;
11) i genitori concordano di proseguire il percorso di sostegno psicologico in favore del figlio minore presso l' territorialmente competente, alla quale chiedono CP_2
che il Tribunale voglia conferire apposito mandato;
nel caso di impossibilità di attivazione
pagina 3 di 9 del supporto da parte dell' , i genitori concordano sin d'ora su un sostegno CP_2
psicologico per , anche di tipo privato;
13) le spese legali del giudizio saranno Per_1 compensate fra le parti.”;
l'avv. Elena Manetti, curatrice speciale del minore, ha precisato le conclusioni con Note scritte autorizzate per l'udienza 16 aprile 2025, ovvero “chiede richiamato quanto sopra premesso che l'illustrissimo Giudicante, attesi gli intervenuti accordi tra i genitori che depositano conclusioni congiunte anche nell'interesse del minore e ritenute adeguate anche dalla scrivente curatore, che esse possano essere accolte ma che debba essere confermata nell'interesse del minore non solo la presa in carico del minore da parte di ma che i genitori concordino per una mediazione familiare del servizio pubblico o CP_3
privato come da essi proposta e non per ultimo, ove ritenuto, che il Giudicante disponga un periodo di monitoraggio per il minore a cura del Servizio Sociale o di professionista che il
Tribunale vorrà indicare, che valuti l'effettività degli accordi raggiunti dai genitori e della loro validità e benessere per il minore. Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni in ordine alla note di parte resistente depositate 04.04.2025.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel procedimento sub 8258/2024 RG con ricorso ritualmente notificato
[...] ha chiesto al Tribunale di Firenze in via preliminare l'emissione di Pt_1 provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.38 e 15 c.p.c. relativamente all'iscrizione a scuola conseguente al cambio di residenza, nel merito la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'affidamento del figlio minore (nato il [...]), nato dalla relazione more uxorio Per_1
dalla stessa intrattenuta con già stabilite dal Tribunale di Firenze con CP_1
decreto del 22.1.2021.
2. si è costituito ritualmente mediante comparsa di risposta con CP_1
domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto, in via preliminare, il rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento del figlio minore nel Persona_1
Comune di Barberino di Mugello (FI) con la madre, nonché la conseguente iscrizione del figlio minore presso altro istituto scolastico, nel merito il rigetto pagina 4 di 9 integrale del ricorso proposto dalla madre nonché, in via riconvenzionale, a parziale modifica delle disposizioni concernenti la collocazione del figlio minore già indicate dal Tribunale, ha chiesto disporre che i rapporti tra i genitori ed il figlio minore siano regolati alle condizioni indicate nella comparsa di risposta, Per_1
sia quanto alla frequentazione che quanto agli aspetti economici.
3. Relativamente alla medesima questione dell'iscrizione a scuola di Per_1
conseguente al cambio di residenza richiesto dalla madre, il aveva parimenti CP_1
iscritto a ruolo presso il Tribunale di Firenze ricorso urgente in materia di famiglia ex art. 473 bis.29 c.p.c. con richieste indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. n. R.G.
8556/2024, assegnato al Giudice delegato Dott.ssa M. Tarchi.
4. All'esito della prima udienza, con provvedimento della Presidente dott.ssa Silvia
Governatori depositato il 09.09.2024 è stata quindi disposta la riunione del procedimento n. RG 8556.2024 al procedimento n. RG 8258.2024.
5. Disposta l'audizione del minore per l'udienza del 17.09.2024, l'ausiliario Per_1 nominato dal Giudice per l'incombente istruttorio dott.ssa in seno alla CP_4 medesima udienza, ha rappresentato che il minore “manifesta un disagio psicologico da approfondire con la massima urgenza e accortezza, essendo venute in rilievo possibili condotte alienanti, sia di tipo implicito che esplicito, che si riverberano sulla salute psicofisica del minore;
rappresenta, altresì, che il rischio è che il perdurare di questa condizione determini un rifiuto da parte del bambino della figura del padre e della famiglia paterna nel suo complesso, nonché dei nonni materni;
consiglia, pertanto, un urgente approfondimento sia della condizione psicofisica del minore che delle dinamiche familiari, onde chiarire gli elementi favorenti il disagio emerso nel corso dell'ascolto del minore;
evidenzia, infine, di considerare opportuno l'espletamento di CTU psicologica”
6. Decidendo sull' istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. proposta da avente Parte_1
ad oggetto la richiesta di essere autorizzata al trasferimento della residenza del figlio minore nel Comune di Barberino di Mugello (FI) con conseguente iscrizione del medesimo presso l'istituto scolastico sito nel suddetto comune, nonché su analoga istanza cautelare formulata in via riconvenzionale da con la quale si CP_1
è opposto alle richieste della ricorrente, chiedendo l'audizione del minore, valutato pagina 5 di 9 quanto evidenziato dall'ausiliario dott.ssa proprio in sede di audizione del CP_4
minore, il Giudice delegato dott.ssa Tarchi ha disposto in via provvisoria l'affido del minore ai SS.SS. di GL DA territorialmente Persona_1 competenti con collocamento del suddetto minore presso l'abitazione paterna ritenendo doversi evitare che il definitivo allontanamento del minore dal padre potesse comportare il consolidamento del processo di alienazione parentale emerso in corso di audizione del bambino. Il Giudice ha, quindi, rigettato l'istanza della ricorrente di essere autorizzata al trasferimento della residenza del figlio nonché
l'istanza di essere autorizzata alla iscrizione del minore nella scuola di Barberino nel Mugello. Ravvisando, poi, una inadeguatezza, quantomeno temporanea, di entrambi genitori alla rappresentanza processuale del figlio, tenuto conto di quanto osservato all'ausiliario psicologo, il Giudice ha nominato un curatore speciale del minore nella persona dell'avv. Elena Manetti del foro di Firenze, ha disposto la presa in carico del minore da parte dell' territorialmente Persona_1 CP_2
competente, onde predisporre un percorso di sostegno psicologico, nonché la presa in carico dei genitori per un percorso di sostegno alla genitorialità, ed ha disposto
CTU psicologica nominando consulente il dott. Persona_4
7. La ricorrente ha quindi proposto reclamo impugnando i suddetti provvedimenti indifferibili e la Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza depositata il 19.12.2024, ha disposto, in riforma della decisione del Tribunale, una diversa frequentazione di da parte della madre (quattro fine settimana su quattro dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola al lunedì mattina), lasciando fermo il collocamento del bambino presso il padre.
8. Il procedimento è quindi proseguito con la costituzione del resistente anche nel merito, con il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17, la successiva costituzione in giudizio della curatrice speciale del minore, nonché, in via istruttoria, con l'espletamento della CTU psicologica, ed il deposito della stessa, nonchè con l'acquisizione delle relazioni da parte dei Servizi Sociali e dell' . CP_2
9. All'udienza del 26.03.2025 sono comparsi la ricorrente ed il resistente con i rispettivi procuratori ed il Giudice, interrogate le parti sulle rispettive condizioni economiche, ha assegnato al resistente termine per prendere posizione sulla pagina 6 di 9 relazione dell' e sulla CTU e ad entrambe le parti ed al curatore un CP_2 successivo termine per note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
16.4.2025.
10. Nelle more del giudizio, preso atto del comportamento del minore, che nel pomeriggio del 01.4.2025, si è allontanato da solo dalla casa del padre, recandosi in un bar per chiamare ripetutamente la madre dal telefono del locale, supplicandola di venirlo a prendere e poi, una volta sopraggiunti i genitori, si è fermamente rifiutato di tornare a casa del padre, e della ulteriore relazione della scuola (le insegnanti hanno riferito “un disagio che l'alunno esprime poco prima dell'uscita scolastica, dal lunedì pomeriggio al giovedì pomeriggio. In questi momenti, riferisce Per_1 alle insegnanti: 'Non voglio uscire', 'Non voglio andare dal babbo', 'Sto per andare all'inferno”), le parti, grazie all'apporto anche della curatrice speciale, hanno infine raggiunto un accordo nel supremo interesse del figlio minore ed in data
11.04.2025 hanno depositato nota di precisazione di conclusioni congiunte con l'individuazione di condizioni condivise in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio . Per_1
11. All'udienza cartolare del 16.04.2025, quindi, il Giudice delegato dott.ssa Serena
Alinari, lette le note scritte dei procuratori delle parti e del curatore speciale del minore, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
12. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale il
Collegio ritiene che le conclusioni congiunte depositate dalle parti l'11.04.2025 siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
13. In ragione delle criticità emerse in sede di CTU e delle relazioni depositate dai
Servizi incaricati, nonché in adesione alle richieste della curatrice speciale, sia quanto al profilo relativo alla capacità genitoriale (riguardo al padre il CTU ha osservato che: “sono emersi tratti di rigidità e di sopravvalutazione di sé e soprattutto di sottovalutazione di alcune criticità, oltre ad una certa perdita di vista del benessere e delle necessità di , unitamente ad una valutazione positiva Per_1 aprioristica del proprio operato”, riguardo alla madre, invece che “La sig.ra
è una persona determinata, scarsamente collaborativa nei confronti del Pt_1
pagina 7 di 9 sig. presenta aspetti caratteriali di rigidità, esprime una marcata sfiducia nei CP_1 confronti dell'ex compagno. E' efficace nell'accudire il minore, possiede buone competenze genitoriali ed una certa accuratezza nell'organizzare i ritmi e le attività di .”), sia quanto alle fragilità del figlio minore (“il bambino Per_1 Per_1
risente della difficoltà relazionale tra i due genitori e forse anche fra i due gruppi familiari e deve essere certamente aiutato da personale psicologico, sia nel caso in cui rimanga presso il comune di Incisa GL DA, attuale domicilio, sia che si trasferisca nel Mugello: è necessaria a questo proposito una presa in carico da parte del servizio territoriale ”), il Collegio ritiene inoltre opportuno dover CP_2
invitare entrambi i genitori a seguire un percorso di mediazione presso il servizio
Bambini al Centro, finalizzata alla gestione della conflittualità, nonché conferire mandato all' territorialmente competente di prendere in carico il minore CP_2
e di predisporre per lo stesso un idoneo percorso di sostegno Persona_1
psicologico. Si dispone, altresì, un periodo di monitoraggio a cura del Servizio
Sociale per valutare l'effettività degli accordi raggiunti dai genitori e la loro validità per il benessere per il minore, con richiesta di riferire al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza ogni 4 mesi.
14. Visto l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti e tra le parti e il curatore;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti l'11.04.2025 con nota di precisazione delle conclusioni congiunte e dispone in conformità ad esse, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) invita entrambi i genitori a seguire un percorso di mediazione presso il servizio
Bambini al Centro, finalizzata alla gestione della conflittualità;
3) conferisce mandato all' territorialmente competente di prendere in carico il CP_2
minore nato a [...] il [...], e di predisporre per lo stesso Persona_1
un idoneo percorso di sostegno psicologico e dispone il monitoraggio a cura del pagina 8 di 9 Servizio Sociale territorialmente competente per valutare l'effettività degli accordi raggiunti dai genitori e la loro validità per il benessere per il minore, con richiesta ad entrambi i Servizi (Servizio Sociale e territorialmente competenti) di CP_2
trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni quattro mesi al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza;
4) compensa tra le parti e tra le parti e il curatore le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore speciale del minore, ai
Servizi Sociali e all' territorialmente competenti ed al Giudice Tutelare CP_2
territorialmente competente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei seguenti procedimenti riuniti di contenzioso civile:
- procedimento iscritto sub RG N. 8258/2024 promosso da: con gli avv.ti Maria Silvia Zampetti e Silvia Pucci Parte_1
Ricorrente contro con gli avv.ti Antonio Voce e Sofia Bernardini CP_1
Resistente
- procedimento sub RGN.8556/2024 promosso da:
con gli avv.ti Antonio Voce e Sofia Bernardini CP_1
Ricorrente contro gli avv.ti Maria Silvia Zampetti e Silvia Pucci Parte_1
Resistente con l'intervento del curatore speciale del minore e del P.M.
pagina 1 di 9 OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: la ricorrente ed il resistente hanno depositato conclusioni congiunte in data 11.04.2025:
“Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione o istanza preliminare o di merito disattesa, prevedere che: 1) il figlio è affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, che eserciteranno disgiuntamente fra loro la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, previa revoca dell'affidamento al Servizio Sociale;
2) il figlio
è collocato prevalentemente presso la madre da venerdì 11 aprile 2025; da quel Per_1
momento, la madre si occuperà di portare a scuola a GL DA (e Per_1
riprenderlo) sino alla fine del corrente anno scolastico. La calendarizzazione delle imminenti vacanze pasquali e dei ponti successivi permarrà quella indicata nel provvedimento della Corte d'Appello e già concordata tra i genitori;
3) il padre autorizza il trasferimento della residenza del figlio minore nella nuova abitazione Persona_1
materna sita in Barberino di Mugello, Via Fresciano 77, nonché tutti gli incombenti a ciò relativi e/o conseguenti;
i genitori concordano altresì sul rinnovo della carta di identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio, posto che per portare il figlio minore all'estero sarà comunque necessario il consenso di entrambi i genitori;
4) il padre autorizza
l'iscrizione del bambino alla classe 5° della scuola primaria G. dell'Istituto Per_2
comprensivo di Barberino di Mugello dal prossimo anno scolastico, nonché tutti gli incombenti a ciò relativi e/o conseguenti;
5) salvi diversi accordi tra i genitori in caso di uscite fuori porta, starà con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì alle Per_1
ore 18.00 fino alle ore 19:00 della domenica. Sino alla fine del corrente anno scolastico, il venerdì di sua competenza il padre si occuperà di andare a prendere all'uscita di Per_1
scuola e la madre si occuperà di andare a riprendere il figlio presso il padre alle ore 19 della domenica successiva;
dalla fine del corrente anno scolastico in poi (compreso il periodo extra scolastico), il venerdì di competenza del padre, la madre si occuperà di andare a prendere il figlio all'uscita di scuola e di portarlo dal padre alle ore 18:00 del venerdì ed il padre riaccompagnerà il figlio alle ore 19 della domenica successiva presso il casello autostradale di Barberino o altro luogo limitrofo. In particolare, il padre starà con
pagina 2 di 9 il figlio dal pomeriggio di venerdì 2 Maggio per tenerlo nel fine settimana, mentre
starà con la madre il week end successivo di venerdì 9 maggio, e così avanti Per_1
secondo l'alternanza concordata;
6) nel periodo di vacanze scolastiche estive, Per_1
passerà 15 giorni anche non consecutivi di ferie rispettivamente con il padre e con la madre. I periodi di ferie dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, informando l'altro anche sul luogo dove si alloggerà (nome dell'hotel, indirizzo della casa affittata), con priorità di scelta delle settimane da parte del padre al fine di favorire la frequentazione estiva tra ed il fratello maggiore . Per il resto i Per_1 Per_3
genitori continueranno ad alternarsi con la frequenza ordinaria. Nel periodo estivo
potrà trascorrere altresì almeno una settimana di vacanza con i nonni paterni ed Per_1
una settimana con i nonni materni;
7) nel periodo di vacanze scolastiche natalizie, il bambino continuerà ad alternarsi nella frequentazione ordinaria con i genitori come previsto al punto 5. Inoltre il figlio starà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale
e con l'altro il giorno di Santo Stefano. passerà le feste di Capodanno, dal 31 Per_1
dicembre alle ore 18.00 al 1gennaio alle ore 18, ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
per questo Capodanno 2025/2026 starà con la madre. Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, si seguirà il calendario di frequentazione ordinaria. 8) prevedere a carico del Signor a decorrere dal maggio CP_1
2025, l'obbligo di corrispondere alla RA la somma mensile di € 150,00, Pt_1
soggetta a rivalutazione come per legge, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno cinque di ogni mese. Dal maggio 2025 il costo della mensa sarà a carico della madre;
9) le spese straordinarie per il figlio saranno ripartire al
50% fra i genitori, come da protocollo CNF del 2017; le detrazioni/deduzioni fiscali verranno usufruite dai genitori nella stessa misura del 50%; l'assegno unico e universale verrà percepito al 50% tra i genitori;
10) i genitori concordano di rivolgersi ad un mediatore familiare del servizio pubblico, al fine di prevenire possibili controversie fra di loro;
ove non fosse possibile per cause da imputare al pubblico servizio, un servizio di mediazione pubblico, la coppia si impegna a far ricorso ad un servizio di mediazione privato;
11) i genitori concordano di proseguire il percorso di sostegno psicologico in favore del figlio minore presso l' territorialmente competente, alla quale chiedono CP_2
che il Tribunale voglia conferire apposito mandato;
nel caso di impossibilità di attivazione
pagina 3 di 9 del supporto da parte dell' , i genitori concordano sin d'ora su un sostegno CP_2
psicologico per , anche di tipo privato;
13) le spese legali del giudizio saranno Per_1 compensate fra le parti.”;
l'avv. Elena Manetti, curatrice speciale del minore, ha precisato le conclusioni con Note scritte autorizzate per l'udienza 16 aprile 2025, ovvero “chiede richiamato quanto sopra premesso che l'illustrissimo Giudicante, attesi gli intervenuti accordi tra i genitori che depositano conclusioni congiunte anche nell'interesse del minore e ritenute adeguate anche dalla scrivente curatore, che esse possano essere accolte ma che debba essere confermata nell'interesse del minore non solo la presa in carico del minore da parte di ma che i genitori concordino per una mediazione familiare del servizio pubblico o CP_3
privato come da essi proposta e non per ultimo, ove ritenuto, che il Giudicante disponga un periodo di monitoraggio per il minore a cura del Servizio Sociale o di professionista che il
Tribunale vorrà indicare, che valuti l'effettività degli accordi raggiunti dai genitori e della loro validità e benessere per il minore. Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni in ordine alla note di parte resistente depositate 04.04.2025.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel procedimento sub 8258/2024 RG con ricorso ritualmente notificato
[...] ha chiesto al Tribunale di Firenze in via preliminare l'emissione di Pt_1 provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.38 e 15 c.p.c. relativamente all'iscrizione a scuola conseguente al cambio di residenza, nel merito la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'affidamento del figlio minore (nato il [...]), nato dalla relazione more uxorio Per_1
dalla stessa intrattenuta con già stabilite dal Tribunale di Firenze con CP_1
decreto del 22.1.2021.
2. si è costituito ritualmente mediante comparsa di risposta con CP_1
domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto, in via preliminare, il rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento del figlio minore nel Persona_1
Comune di Barberino di Mugello (FI) con la madre, nonché la conseguente iscrizione del figlio minore presso altro istituto scolastico, nel merito il rigetto pagina 4 di 9 integrale del ricorso proposto dalla madre nonché, in via riconvenzionale, a parziale modifica delle disposizioni concernenti la collocazione del figlio minore già indicate dal Tribunale, ha chiesto disporre che i rapporti tra i genitori ed il figlio minore siano regolati alle condizioni indicate nella comparsa di risposta, Per_1
sia quanto alla frequentazione che quanto agli aspetti economici.
3. Relativamente alla medesima questione dell'iscrizione a scuola di Per_1
conseguente al cambio di residenza richiesto dalla madre, il aveva parimenti CP_1
iscritto a ruolo presso il Tribunale di Firenze ricorso urgente in materia di famiglia ex art. 473 bis.29 c.p.c. con richieste indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. n. R.G.
8556/2024, assegnato al Giudice delegato Dott.ssa M. Tarchi.
4. All'esito della prima udienza, con provvedimento della Presidente dott.ssa Silvia
Governatori depositato il 09.09.2024 è stata quindi disposta la riunione del procedimento n. RG 8556.2024 al procedimento n. RG 8258.2024.
5. Disposta l'audizione del minore per l'udienza del 17.09.2024, l'ausiliario Per_1 nominato dal Giudice per l'incombente istruttorio dott.ssa in seno alla CP_4 medesima udienza, ha rappresentato che il minore “manifesta un disagio psicologico da approfondire con la massima urgenza e accortezza, essendo venute in rilievo possibili condotte alienanti, sia di tipo implicito che esplicito, che si riverberano sulla salute psicofisica del minore;
rappresenta, altresì, che il rischio è che il perdurare di questa condizione determini un rifiuto da parte del bambino della figura del padre e della famiglia paterna nel suo complesso, nonché dei nonni materni;
consiglia, pertanto, un urgente approfondimento sia della condizione psicofisica del minore che delle dinamiche familiari, onde chiarire gli elementi favorenti il disagio emerso nel corso dell'ascolto del minore;
evidenzia, infine, di considerare opportuno l'espletamento di CTU psicologica”
6. Decidendo sull' istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. proposta da avente Parte_1
ad oggetto la richiesta di essere autorizzata al trasferimento della residenza del figlio minore nel Comune di Barberino di Mugello (FI) con conseguente iscrizione del medesimo presso l'istituto scolastico sito nel suddetto comune, nonché su analoga istanza cautelare formulata in via riconvenzionale da con la quale si CP_1
è opposto alle richieste della ricorrente, chiedendo l'audizione del minore, valutato pagina 5 di 9 quanto evidenziato dall'ausiliario dott.ssa proprio in sede di audizione del CP_4
minore, il Giudice delegato dott.ssa Tarchi ha disposto in via provvisoria l'affido del minore ai SS.SS. di GL DA territorialmente Persona_1 competenti con collocamento del suddetto minore presso l'abitazione paterna ritenendo doversi evitare che il definitivo allontanamento del minore dal padre potesse comportare il consolidamento del processo di alienazione parentale emerso in corso di audizione del bambino. Il Giudice ha, quindi, rigettato l'istanza della ricorrente di essere autorizzata al trasferimento della residenza del figlio nonché
l'istanza di essere autorizzata alla iscrizione del minore nella scuola di Barberino nel Mugello. Ravvisando, poi, una inadeguatezza, quantomeno temporanea, di entrambi genitori alla rappresentanza processuale del figlio, tenuto conto di quanto osservato all'ausiliario psicologo, il Giudice ha nominato un curatore speciale del minore nella persona dell'avv. Elena Manetti del foro di Firenze, ha disposto la presa in carico del minore da parte dell' territorialmente Persona_1 CP_2
competente, onde predisporre un percorso di sostegno psicologico, nonché la presa in carico dei genitori per un percorso di sostegno alla genitorialità, ed ha disposto
CTU psicologica nominando consulente il dott. Persona_4
7. La ricorrente ha quindi proposto reclamo impugnando i suddetti provvedimenti indifferibili e la Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza depositata il 19.12.2024, ha disposto, in riforma della decisione del Tribunale, una diversa frequentazione di da parte della madre (quattro fine settimana su quattro dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola al lunedì mattina), lasciando fermo il collocamento del bambino presso il padre.
8. Il procedimento è quindi proseguito con la costituzione del resistente anche nel merito, con il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17, la successiva costituzione in giudizio della curatrice speciale del minore, nonché, in via istruttoria, con l'espletamento della CTU psicologica, ed il deposito della stessa, nonchè con l'acquisizione delle relazioni da parte dei Servizi Sociali e dell' . CP_2
9. All'udienza del 26.03.2025 sono comparsi la ricorrente ed il resistente con i rispettivi procuratori ed il Giudice, interrogate le parti sulle rispettive condizioni economiche, ha assegnato al resistente termine per prendere posizione sulla pagina 6 di 9 relazione dell' e sulla CTU e ad entrambe le parti ed al curatore un CP_2 successivo termine per note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
16.4.2025.
10. Nelle more del giudizio, preso atto del comportamento del minore, che nel pomeriggio del 01.4.2025, si è allontanato da solo dalla casa del padre, recandosi in un bar per chiamare ripetutamente la madre dal telefono del locale, supplicandola di venirlo a prendere e poi, una volta sopraggiunti i genitori, si è fermamente rifiutato di tornare a casa del padre, e della ulteriore relazione della scuola (le insegnanti hanno riferito “un disagio che l'alunno esprime poco prima dell'uscita scolastica, dal lunedì pomeriggio al giovedì pomeriggio. In questi momenti, riferisce Per_1 alle insegnanti: 'Non voglio uscire', 'Non voglio andare dal babbo', 'Sto per andare all'inferno”), le parti, grazie all'apporto anche della curatrice speciale, hanno infine raggiunto un accordo nel supremo interesse del figlio minore ed in data
11.04.2025 hanno depositato nota di precisazione di conclusioni congiunte con l'individuazione di condizioni condivise in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio . Per_1
11. All'udienza cartolare del 16.04.2025, quindi, il Giudice delegato dott.ssa Serena
Alinari, lette le note scritte dei procuratori delle parti e del curatore speciale del minore, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
12. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale il
Collegio ritiene che le conclusioni congiunte depositate dalle parti l'11.04.2025 siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
13. In ragione delle criticità emerse in sede di CTU e delle relazioni depositate dai
Servizi incaricati, nonché in adesione alle richieste della curatrice speciale, sia quanto al profilo relativo alla capacità genitoriale (riguardo al padre il CTU ha osservato che: “sono emersi tratti di rigidità e di sopravvalutazione di sé e soprattutto di sottovalutazione di alcune criticità, oltre ad una certa perdita di vista del benessere e delle necessità di , unitamente ad una valutazione positiva Per_1 aprioristica del proprio operato”, riguardo alla madre, invece che “La sig.ra
è una persona determinata, scarsamente collaborativa nei confronti del Pt_1
pagina 7 di 9 sig. presenta aspetti caratteriali di rigidità, esprime una marcata sfiducia nei CP_1 confronti dell'ex compagno. E' efficace nell'accudire il minore, possiede buone competenze genitoriali ed una certa accuratezza nell'organizzare i ritmi e le attività di .”), sia quanto alle fragilità del figlio minore (“il bambino Per_1 Per_1
risente della difficoltà relazionale tra i due genitori e forse anche fra i due gruppi familiari e deve essere certamente aiutato da personale psicologico, sia nel caso in cui rimanga presso il comune di Incisa GL DA, attuale domicilio, sia che si trasferisca nel Mugello: è necessaria a questo proposito una presa in carico da parte del servizio territoriale ”), il Collegio ritiene inoltre opportuno dover CP_2
invitare entrambi i genitori a seguire un percorso di mediazione presso il servizio
Bambini al Centro, finalizzata alla gestione della conflittualità, nonché conferire mandato all' territorialmente competente di prendere in carico il minore CP_2
e di predisporre per lo stesso un idoneo percorso di sostegno Persona_1
psicologico. Si dispone, altresì, un periodo di monitoraggio a cura del Servizio
Sociale per valutare l'effettività degli accordi raggiunti dai genitori e la loro validità per il benessere per il minore, con richiesta di riferire al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza ogni 4 mesi.
14. Visto l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti e tra le parti e il curatore;
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti l'11.04.2025 con nota di precisazione delle conclusioni congiunte e dispone in conformità ad esse, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) invita entrambi i genitori a seguire un percorso di mediazione presso il servizio
Bambini al Centro, finalizzata alla gestione della conflittualità;
3) conferisce mandato all' territorialmente competente di prendere in carico il CP_2
minore nato a [...] il [...], e di predisporre per lo stesso Persona_1
un idoneo percorso di sostegno psicologico e dispone il monitoraggio a cura del pagina 8 di 9 Servizio Sociale territorialmente competente per valutare l'effettività degli accordi raggiunti dai genitori e la loro validità per il benessere per il minore, con richiesta ad entrambi i Servizi (Servizio Sociale e territorialmente competenti) di CP_2
trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni quattro mesi al Giudice Tutelare che si incarica della vigilanza;
4) compensa tra le parti e tra le parti e il curatore le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore speciale del minore, ai
Servizi Sociali e all' territorialmente competenti ed al Giudice Tutelare CP_2
territorialmente competente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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