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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 13330 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SAVOIA ANTONIETTA, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
Resistente
E
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti
[...]
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.03.2008 al 22.05.2013 con il delle CP_2 Controparte_2
Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non CP_2 CP_2 economico;
2) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_2
di nonché l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
3)
[...] Controparte_2 CP_1
per l'effetto condannare l' (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 8.472,88 a titolo di TFR / trattamento fine Parte_1
rapporto con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 22.05.2015 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
4) condannare, infine, l' (C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale”.
Si è costituito il CUB eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e resistendo alla domanda
CP_ come da memoria in atti, nonché l' il quale ha preliminarmente chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo provveduto al pagamento delle somme in favore del ricorrente, come da documentazione depositata, e ha concluso come da memoria depositata.
Disposta la trattazione scritta della causa per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. lette le note scritte depositate dalle parti, è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. CP_2 CP_2
Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di Controparte_2
autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e
Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5- 12-2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_2
strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui CP_1
legittimazione passiva non è in contestazione, e che a ciò ha provveduto nelle more del giudizio, anche se per una somma inferiore a quella chiesta in ricorso, ossia euro 5.698,34, avendo detratto quanto 1/5 della somma originaria in favore dell' CP_3
Il ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza ha dato atto del pagamento in suo favore nella
CP_ minor somma da parte dell' e ha dichiarato di aderire alla richiesta dichiarazione di cessata materia del contendere.
Pertanto, visto il prospetto di liquidazione allegato, e vista la dichiarazione delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha provveduto al pagamento della somma predetta e la parte ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si osserva, tuttavia, che il pagamento è avvenuto con Mandato Nr. 9200001633 del 26/11/2024 solo dopo il deposito del ricorso e la notifica dello stesso, avvenuta il 31.10.2024, sicché le spese di lite sono poste a carico di secondo la regola della soccombenza nei rapporti tra il ricorrente ed CP_1 CP_1
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, e del valore della domanda, e dell'attività processuale espletata.
Le spese di lite sono quindi compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_2
mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese.
Aversa, 01/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo