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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1614/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3115/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Casa Comunale 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 33798 TARI 2018
- SOLLECITO n. 33798 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di sollecito n. 33798 del 2023 relativa a TA.R.I. per l'anno 2018 e 2019, notificata il 19/01/2024, per un complessivo importo di € 870,00: a fondamento del ricorso ha fatto leva sull'omessa notifica dell'atto presupposto, sull'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo, in assenza di qualsivoglia notifica dell'atto interruttivo, e sulla decadenza dell'Amministrazione procedente dal potere di riscuotere le somme, atteso che la riscossione delle somme non è stata avviata entro i termini previsti a pena di decadenza disposti dalla normativa vigente.
Nessuno si è costituito per il Comune di Mascalucia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
L'atto impugnato nella presente sede, in realtà, più che costituire mero avviso di sollecito si palesa quale atto presupposto avente le sembianze di un avviso di liquidazione di imposta con il quale è stato determinato il tributo in esame per gli anni 2018 e 2019: la sua notifica avvenuta il 19/01/2024 ha validamente interrotto i termini di prescrizione e decadenza avuto riguardo alla disciplina introdotta dal Legislatore per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale per il triennio 2020 - 2022, senza sottacere che per l'anno 2019 la prescrizione quinquennale scattava il 31 dicembre 2024 anche senza la predetta disciplina emergenziale, quindi in data successiva alla notifica l'avviso n. 33798 del 2023.
Non vi è motivo alcuno in definitiva perché debba essere disposto l'annullamento dell'avviso n. 33798 del
2023: le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del Comune convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Spese irripetibili. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3115/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Casa Comunale 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 33798 TARI 2018
- SOLLECITO n. 33798 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di sollecito n. 33798 del 2023 relativa a TA.R.I. per l'anno 2018 e 2019, notificata il 19/01/2024, per un complessivo importo di € 870,00: a fondamento del ricorso ha fatto leva sull'omessa notifica dell'atto presupposto, sull'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo, in assenza di qualsivoglia notifica dell'atto interruttivo, e sulla decadenza dell'Amministrazione procedente dal potere di riscuotere le somme, atteso che la riscossione delle somme non è stata avviata entro i termini previsti a pena di decadenza disposti dalla normativa vigente.
Nessuno si è costituito per il Comune di Mascalucia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere disattendere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
L'atto impugnato nella presente sede, in realtà, più che costituire mero avviso di sollecito si palesa quale atto presupposto avente le sembianze di un avviso di liquidazione di imposta con il quale è stato determinato il tributo in esame per gli anni 2018 e 2019: la sua notifica avvenuta il 19/01/2024 ha validamente interrotto i termini di prescrizione e decadenza avuto riguardo alla disciplina introdotta dal Legislatore per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale per il triennio 2020 - 2022, senza sottacere che per l'anno 2019 la prescrizione quinquennale scattava il 31 dicembre 2024 anche senza la predetta disciplina emergenziale, quindi in data successiva alla notifica l'avviso n. 33798 del 2023.
Non vi è motivo alcuno in definitiva perché debba essere disposto l'annullamento dell'avviso n. 33798 del
2023: le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del Comune convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Spese irripetibili. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota