Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 16 del mese di giugno dell'anno 2023, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 19645/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1
ORLANDO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice
CONTRO
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...]
RAFFAELLA ARGENZIO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
immobiliare.
***
Sono comparsi:
per parte attrice, nessuno alle ore 9.56;
per parte convenuta, l'avv. RAFFAELLA ARGENZIO.
L'avv. Argenzio precisa le conclusioni, chiedendo in primo luogo dichiararsi la nullità della citazione, della quale non è stata curata la rinnovazione;
in subordine, l'inammissibilità della domanda o il suo rigetto.
Si riporta ai propri precedenti scritti.
Pagina 1 di 5
Il Giudice
così provvede:
1) si ritira in camera di consiglio;
2) all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio il società Parte_1 Controparte_1
, esponendo: di essere coniuge del defunto Controparte_1
che la curatela fallimentare l'avrebbe convenuta in un Persona_1
non meglio specificato giudizio;
che, nonostante l'opposizione e “nonostante
l'esposto al CSM”, l'istante è stata sottoposta a esecuzione immobiliare da parte di un soggetto nei confronti del quale non ha alcun obbligo;
su tali presupposti, ha chiesto di accertare “che la concludente non aveva e non ha
alcuna obbligazione nei confronti della curatela e che quindi nessuna
autorizzazione poteva ottenere il procuratore costituito e il curatore […] né
poteva il magistrato emettere alcun provvedimento, stante anche l'esposto al
C.S.M.”.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.6.2024,
l'attrice ha invitato il giudice ad astenersi dalla trattazione del giudizio, senza tuttavia chiarire in alcun modo le ragioni della sua istanza, che non può
pertanto trovare accoglimento.
Pagina 2 di 5 2. Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. del 15.1.2024, è stata dichiarata la nullità della notificazione e della citazione stessa;
quest'ultima è stata argomentata sulla base del seguente rilievo: “ - l'istante si duole che il
fallimento lo abbia convenuto in giudizio, che, nonostante CP_1
l'opposizione formulata e un esposto al CSM, l'istante sia stata soggetta a
una esecuzione immobiliare senza essere debitrice della curatela procedente
e, su tali presupposti, ha chiesto accertarsi l'inesistenza di alcun diritto in
capo a quest'ultima; − dal suo tenore, la domanda sembra costituire
un'opposizione a esecuzione già iniziata, rientrante nell'alveo dell'art. 615,
c. II, c.p.c.; − tuttavia, l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo
non consente di comprendere a quale specifico procedimento esecutivo
l'istante intenda riferirsi, non essendo indicato né allegato il pignoramento
dal quale ha tratto origine, né il numero di r.g. assegnato alla procedura, né
i beni che ne sono stati colpiti;
− non è possibile, pertanto, individuare gli
esatti termini di uno dei fatti costitutivi della domanda;
− ne consegue, ai
sensi dell'art. 163, c. III, n. 4) e dell'art. 164, c. V, c.p.c., la nullità della
citazione”.
L'attrice ha quindi rinnovato la sola notificazione della citazione,
inviandola via PEC il 12.2.2024, ma senza integrarne in nulla il contenuto.
La notificazione è stavolta valida - e in ogni caso sanata dalla costituzione della curatela convenuta;
l'atto di citazione, invece, resta affetto dalla medesima causa di nullità già rilevata e in alcun modo superata dalla successiva condotta processuale di parte attrice.
Continuano infatti a restare oscuri i fatti costitutivi della domanda, non comprendendosi a quale azione esecutiva l'opponente intenda riferirsi e su
Pagina 3 di 5 quale immobile essa ricada;
lo stesso petitum, d'altronde, resta indeterminato, non essendo stato chiarito quale procedimento esecutivo l'opponente intenda censurare.
Peraltro, essendo l'opposizione ex art. 615, c. II, c.p.c. caratterizzata da una struttura necessariamente bifasica, la lacunosità delle difese di parte attrice, che non consentono di arguire con quale ricorso al g.e. abbia avuto inizio la sua iniziativa processuale, impediscono altresì di verificare il rispetto della scansione procedimentale prevista dal codice di rito e di apprezzare, di conseguenza, la procedibilità della domanda.
Il vizio dal quale è affetto l'atto introduttivo neanche può ritenersi sanato per effetto della costituzione di parte convenuta, non attenendo esso alla vocatio in ius, ma alla editio actionis.
Le stesse deduzioni ampiamente svolte dalla curatela in merito all'attività processuale che ha preceduto il giudizio non consentono inoltre di superare le lacune presenti in citazione: non può escludersi, infatti, che l'opponente intendesse riferirsi, in ipotesi, a un procedimento esecutivo diverso da quello menzionato da parte convenuta: quest'ultimo, d'altronde,
non si svolgeva in danno della , che vi partecipava quale mera Pt_1
comproprietaria non debitrice, mentre l'opponente sembra dolersi di avere subito un'azione esecutiva – dunque, par di capire, in qualità di debitrice esecutata – pur senza avere obbligazioni nei confronti del procedente. In ogni caso, anche ove il procedimento esecutivo in oggetto fosse quello indicato dalla convenuta, non è dato sapere a quale delle plurime opposizioni esecutive coltivate nel corso di quest'ultimo l'attrice abbia inteso dare seguito nel merito con l'introduzione del presente giudizio.
Pagina 4 di 5 L'inottemperanza all'ordine giudiziale di rinnovazione della citazione ex art. 164, c. V, c.p.c. determina, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del processo (v. Cass., Sez. VI – III, n. 32207/21).
Le spese, ai sensi dell'art. 310, u.c., c.p.c. restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il processo;
2. nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 5 di 5