Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 945/2019 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
C.C.
TRA
(C.F. C.F. 1 nato a [...] il Parte 1
14/04/1964, ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv.
MORGANO FRANCESCO
parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, C.F.:
,P.IVA 1 rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. DI VIZIO RICCARDO ERNESTO
parte convenuta e contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore,. (Partita Iva-
P.IVA 2 ), con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, Cod.fisc.
rappresentato e difeso dall'avv. CARIOLA MARIA ROSA
Terzo chiamato in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha convenuto in giudizio il
Controparte 1 al fine di sentirlo dichiarare responsabile dei fatti accaduti in data 01.03.2013, ore 11.00 c.ca, in CP_1 lungo la via Mario Gori, all'altezza della via Pier Giorgio Frassati.
Parte attrice assume che nelle circostanze di tempo e di luogo cadeva a terra mentre era alla guida del proprio ciclomotore a causa della pavimentazione dissestata e piena di buche non segnalate. Per
i traumi subìti l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di
CP_1 e che a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti.
€ 900,00.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 50.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Si è costituito il Controparte 1 contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, sia sotto il profilo dell'an debeatur che sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del ricorrente.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e in subordine accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro de quo.
Viene avanzata richiesta di chiamata in causa del terzo ai fini della manleva in caso di addebito di responsabilità nella causazione dell'evento.
Si è costituita la Controparte_3 eccependo la mancata osservanza dei termini minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. in relazione a quanto disposto nella disciplina emergenziale di cui all'art. 83 1. 24 aprile 2020, n. 27, con conseguente diritto per il terzo chiamato in causa di essere rimesso in termini per il compimento anche delle attività previste a pena di decadenza ex art. 166 e
167 c.p.c.
Sempre in via preliminare, si eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato Controparte_1 ad agire garanzia e manleva nei confronti della società assicurativa chiamata in causa, per inutile decorso del termine ex art. 2952 cod.civ., non risultando che per i fatti i causa fosse pervenuta ad
Controparte 4 alcuna richiesta o denuncia di sinistro da parte del CP 1 assicurato.
Nel merito si associava alle contestazioni operate dal comune di CP_1 e chiede va il rigetto della domanda di parte attrice.
All'udienza di comparizione le parti hanno reiterato le relative domande eccezioni e difese e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. ed ammesse le istanze istruttorie ritenute utili per l'accertamento dell'an dell'evento.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa rimessa in decisione.
*** ***
In via preliminare Risulta dalla comparsa conclusionale che parte terza chiamata non abbia reiterato, implicitamente rinunciandovi, alla preliminare richiesta di mancato rispetto dei termini a comparire (a causa delle disposizioni emergenziali Covid-19) avanzata in sede di costituzione e risposta convenuta [...]
CP_1
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che la presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., e poi con la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c., la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice.
Nel caso di specie la condotta processuale tenuta dalla terza chiamata successivamente al deposito della comparsa di costituzione, nel corso delle varie udienze e, come detto, in sede di memoria conclusionale, depone per l'abbandono della superiore eccezione.
Quanto, invece, alla ulteriore eccezione preliminare di prescrizione del diritto dell'assicurato
Controparte_1 ad agire garanzia e manleva essa risulta per tabula reiterata espressamente in sede di comparsa conclusionale.
L'eccezione de qua appare fondata alla luce della documentazione versata in atti.
Ed invero, la comunicazione datata 02.01.2015 che il comune di CP 1 asserisce aver inviato alla compagnia assicurativa CP_5 non è adeguatamente supportata dalla prova dell'avvenuta ricezione da parte della destinataria.
E' evincibile ictu oculi che la missiva sarebbe stata inviata a mezzo raccomandata a.r. oltre che trasmessa a mezzo fax alla Parte_2 Manca però l'allegazione dell'avviso di ricevimento che comproverebbe l'avvenuto perfezionamento della comunicazione così come il report di trasmissione della trasmissione a mezzo fax.
Alla luce della suddetta produzione documentale deve ritenersi che i termini di cui all'art. 2952 2 e
3 comma c.c. siano stati violati con conseguente decadenza del diritto di manleva azionato nel presente giudizio.
Nel merito
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato. Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 07.10.2021 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate dal testimone Tes 1 sono chiare ed esaustive sulla reale condizione dello stato dei luoghi;
per quel che interessa, il teste afferma “ che il punto in cui la vespa è caduta era impegnata da delle buche;
aveva piovuto e le buche erano colme d'acqua..." per poi specificare, sulle domande di parte convenuta, che “il tratto stradale in questione era dissestato da tempo per una certa estensione".
Le dichiarazioni de quibus devono ritenersi genuine e attendibili atteso che trovano conferma nella documentazione fotografica prodotta (rappresentativa dello stato dei luoghi) da cui emerge l'assoluta non configurabilità né della imprevedibilità né dell'invisibilità dell'alterazione del manto di copertura della sede stradale.
L'elemento dell'imprevedibilità viene escluso dalla stesso testimone laddove afferma che da tempo quel tratto di viale Mario Gori era interessato da dissesto per una certa estensione. Essendo una strada altamente trafficata (per la presenza di alcuni uffici comunali e del campo sportivo) oltre che inizio di li a poco della S.P. che collega CP 1 all'abitato di Caltagirone, non vi sono ragioni per non ritenere che l'attore abbia comunque percorso in più occasioni l'asse viario in questione ancor prima del verificarsi dell'evento per cui è causa.
Né può ritenersi integrato l'ulteriore elemento dell'invisibilità dell'insidia (la buca causativa della caduta sarebbe stata colma d'acqua perchè quel giorno aveva piovuto) atteso che proprio il fatto notorio del dissesto cronico anche in capo all'attore avrebbe dovuto indurre quest'ultimo a prestare attenzione nella percorrenza di quel tratto di strada.
Ad abundantiam (il testimone riferisce testualmente tale circostanza) pare opportuno precisare che al momento della caduta non pioveva e che le buche erano colme d'acqua. Ebbene, è proprio tale ultimo dettaglio che esclude, oggettivamente, l'invisibilità dell'insidia anziché integrarla. In un tratto pianeggiante come quello in cui si è verificato l'evento, l'assenza di acqua sulla parte integra della sede stradale e la presenza di acqua stagnante in alcune parti della stessa, secondo l'id quod plerumque accidit, non poteva che essere intesa (o meglio ancora, percepita) quale sintomo della presenza di una sconnessione della sede stradale.
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omesso posizionamento di segnaletica o transenne atte ad evidenziare la situazione di pericolo) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui l'attore è incappato è superata, come detto dalle croniche, generali e diffuse condizioni di dissesto della strada in questione che avrebbero dovuto indurre a maggior cautela nel transitare su di essa.
In merito alla disposta ct medico-legale si dica che tale scelta fu, illo tempore, effettuata aderendo ad uno specifico orientamento giurisprudenziale secondo cui se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile
(Cassazione civile ordinanza n.456 2021).
In sede di decisione, ad una attenta rilettura delle risultanze probatorie e della produzione documentale, questo tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento dell'attrice integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi "sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito" (principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori tariffari minimi, tenuto conto del valore dichiarato, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto il tutto ex D.M.
n.55/2014. Restano definitivamente a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
Quanto al regolamento delle spese per la terza chiamata se ne deve addebitare il pagamento al
Controparte_1 Appare invero opportuno non discostarsi dalla prevalente convenuto giurisprudenza del Supremo Collegio laddove con decisione recente¹ viene affermato il principio secondo cui "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Nel caso di specie, l'infondatezza della chiamata in manleva operata dal Controparte 1 risulta, come detto, per tabulas atteso il perfezionamento dei termini decadenziali ex art. 2952 c.c. eccepiti dalla compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP 1
[...] che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in € 2.666,30 oltre al 15% del compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Controparte 1 alla rifusione dei compensi professionali a favore della
- Condanna il per le ragioni di cui in motivazione in terza chiamata Controparte_6
€. 2.666,30 oltre al 15% del compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Gela, 23.5.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Ordinanza n. 6144 del 07.3.2024