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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 271/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/04/2021
da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Dorsoduro 3500/d, Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, Parte appellante
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, Via Cappuccina n. 40, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 341/2020 del Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro, pubblicata in data 21.10.2020. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare l'impugnato avviso di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell' delle somme in esso portate, con condanna Pt_1 dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi contro lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare Pt_ integralmente l'appello proposto dal e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione La n. 341/2020, pubblicata in data 21.10.2020, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, a seguito di opposizione ad avviso di addebito proposta dall'odierno appellato [avviso si addebito n. 413201900014518 75000, formato il 24.06.2019 e notificato in data 25.07.2019, portante la somma di € 17.700,73], ha, per quanto oggi ancora di interesse, accolto il ricorso proposto dall'odierna parte appellata.
1.1. Dalla lettura della sentenza gravata si evince che:
➢ L'appellato ha beneficiato di sgravi contributivi – oggetto di recupero per il tramite dell'avviso di addebito opposto – con riferimento ai seguenti periodi: - dal 4/16 al 6/17; - dall'8/17 al 9/17 (sgravi contributivi ex art. 1, co. 118 ss, Legge 190/2015, in relazione all'assunzione di due lavoratrici);
➢ ritenendo integrata irregolarità contributiva inerente altro periodo e Pt_1 situazione (irregolari versamenti emersi nel dicembre 20171), ha invitato l'appellante, con comunicazione da ultimo del 16.3.2018, alla regolarizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, DM 30.1.2015 e dell'art. 1, co. 1175, Legge 296/20062;
2 ➢ Parte appellata, in relazione alle irregolarità segnalate da ultimo con comunicazione del 16.3.2018, già aveva presentato:
➢ in data 19.02.2018, richiesta di dilazione e adesione per Pt_1 definizione agevolata presso Agenzia Entrate, entrambe poi accolta;
➢ in data 12.03.2018, richiesta di rateazione Equitalia con pagamento della 1^ rata in data 12.03.2018;
➢ Parte appellata ha quindi ottenuto, in data 15.3.2018, DURC regolare.
➢ stante la ritenuta mancata sanatoria nei previsti 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del 16.3.2018, ha disconosciuto la legittimità Pt_1 delle agevolazioni fruite, non già limitatamente al periodo oggetto delle rilevate irregolarità, bensì in relazione a tutti i mesi da 04/16 a 6/17 e da 08/17 al 9/17, quindi per la somma di € 17.700,73 portata dall'avviso di addebito opposto.
Il quindi, opponendosi all'avviso di addebito, rilevava come CP_1 Pt_1 con la comunicazione del 16.3.2018 avesse in buona sostanza richiesto la regolarizzazione rispetto a violazioni in realtà già oggetto di sanatoria.
dal canto suo, secondo quanto emerge dalla sentenza gravata, sosteneva Pt_1 che <la ratio della norma è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi, come da Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107; ergo l'irregolarità contributiva emersa a dicembre 2017 costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo anche per il periodo successivo. In altre parole secondo l' l'attribuzione di validità retroattiva all'emissione Pt_1 del DURC negativo è corretta in quanto, stante la ratio della norma, il possesso del Durc positivo nel periodo di interesse non è condizione necessaria e sufficiente per la spettanza dello sgravio>>.
Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'opposizione atteso che <Come comprovato […] il ricorrente in data antecedente all' ultimo invito 16.3.2018 si era già tempestivamente attivato per Pt_1 regolarizzare la propria posizione mediante richiesta di dilazione, definizione agevolata e rateazione con relativo pagamento della prima rata il 12.3.2018, così ottenendo in data 15.3.2018 durc regolare […]. A fronte del successivo invito a regolarizzare del 16.3.2018 ha dunque provveduto a fornire immediato riscontro dimostrando di aver sanato le irregolarità riscontrate. In altre parole al momento della notifica dell'invito a regolarizzare ex art. 4 Dm 30.1.2015 del 16.03.2018 il ricorrente aveva già attivato la sanatorio per tutte le posizioni che risultavano aperte>>.
3 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione, con ricorso in data 21/4/2021, sulla base di un unico e tuttavia articolato motivo di Pt_1 appello.
2.1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata ritenendo avere mal interpretato ed erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 1, co. 1175, Legge 296/2006 in particolare nel momento in cui ha affermato:
a) l'irrilevanza della mancata o tardiva presentazione della dichiarazione mensile ai fini della regolarità contributiva con Pt_2 conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei benefici Pt_1 contributivi precedentemente fruiti,
b) l'irrilevanza della tardiva sistemazione della scopertura contributiva ai fini della complessiva regolarità contributiva con conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei benefici contributivi Pt_1 precedentemente fruiti,
c) la rilevanza della sanatoria a seguito di un ulteriore e successivo invito a regolarizzare derivante da una ulteriore e successiva richiesta di DURC.
3. Si è costituito con memoria depositata in data CP_1
13/6/2022 difendendo le ragioni esposte nella sentenza gravata e quindi domandando il rigetto dell'appello.
4. La controversia, con prima udienza fissata al 30/6/2022 (decreto del 23/4/2021), dopo taluni rinvii disposti per ragioni organizzative (con decreti del 3/6/2022, del 14/9/2022, del 21/3/2023, del 14/3/2024 e del 19/10/2024), è stata definitivamente decisa all'udienza del 12/12/2024 come da dispositivo.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. La vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono:
➢ L'appellato ha fruito, in relazione all'assunzione di due lavoratrici, di sgravi contributivi ai sensi dell'art. 1, co. 118 ss Legge 190/2015 (sgravi per nuove assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015) ed ai sensi della Legge 53/2000 (per assunzione di dipendente in sostituzione di maternità);
➢ gli sgravi riguardano i seguenti periodi:
4 ▪ 4/2016 → 6/2017;
▪ 8/2017 → 9/2017.
➢ ha ritenuto che il suddetto beneficio fosse stato goduto dal Pt_1
in modo illegittimo par mancanza di un presupposto di CP_1 godimento, vale a dire la regolarità contributiva,
➢ il problema riscontrato da da cui la ritenuta non regolarità Pt_1 contributiva, atteneva a mancato pagamento:
▪ di uniemens periodo 09/2017
▪ di un avviso di addebito n. 41920170000279333000 (contenente omissione contributi DM 12/2016),
▪ di un avviso di addebito n. 41920170002730283000 (contenente omissione contributi DM 5/2017, 6/2017 e 8/2017), irregolarità quindi realizzatesi parte in periodo antecedente il godimento dei benefici contributivi [l'omissione contributiva è antecedente il beneficio goduto nl periodo 8/17-9/17] parte nel corso del loro godimento da parte del;
CP_1
➢ accertate le suddette irregolarità, al fine di consentire al Pt_1 CP_1 di non perdere il beneficio contributivo goduto, né ha domandato la regolarizzazione;
ciò ha fatto con comunicazione del 21/12/2017 e, infine, con comunicazione del 16/3/2018,
➢ L'appellato, senza il rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 4, DM 30.01.2015 decorrente dalla prima comunicazione del 21/12/2017, aveva tuttavia, in date precedenti l'ultimo invito a regolarizzare, quindi nel mese di marzo 2018:
1) avanzato richiesta di dilazione e adesione per definizione agevolata (poi accolte);
2) avanzato richiesta di rateazione (avendo pagato la prima rata);
➢ non essendosi perfezionata la regolarizzazione nei 15 giorni (con Pt_1 riferimento alla comunicazione del 21/12/2017), ha disconosciuto le agevolazioni e quindi, emesso DURC interno negativo, formato 21 note di rettifica, relative ai periodi dal 04/2016 al 12/2017; ha quindi Pt_1 comunicato al le note di rettifica in data 18/2/2018, CP_1
24/3/2018 e 4/4/2018,
5 ➢ al fine di recuperare i contributi non versati, ha quindi emesso Pt_1
l'opposto avviso di addebito.
7. La vicenda come sopra ricostruita – quindi escluso che l'invito a regolarizzare avanzato da al sia stato solo inviato Pt_1 CP_1 successivamente alle azioni poste in essere da quest'ultimo al fine di provvedere alla regolarizzazione nelle forme dell'art. 3, co. 2, DM 30.01.2015
– induce a porsi i seguenti interrogativi:
1) il c.d. DURC interno negativo produce effetti retroattivi? In altri termini, l'irregolarità realizzatasi in corso di godimento del beneficio e magari scoperta successivamente alla sua integrale fruizione, fa perdere il beneficio?
2) l'irregolarità sanata successivamente allo scadere dei 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, DM 30.01.2015, consente di non decadere dal godimento del beneficio contributivo?
A simili quesiti ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 (non così, invece, come la Corte d'Appello che oggi giudica ha già avuto modo di precisare, può essere affermato con riferimento alla tematica delle irregolarità solo formali ovvero rispetto a quelle implicanti omesso versamento di contributi per quote minime).
Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue:
<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del Pt_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
6 Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la Pt_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli Pt_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli Pt_1 sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
7 Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
8. L'appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere accolto.
9. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse, sia con riferimento al primo grado di giudizio sia con riferimento al grado di appello, non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, in base ai criteri e valori medi di scaglione di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio così confermando l'impugnato avviso di addebito n. 413201900014518 75000, formato il
24.06.2019 e notificato in data 25.07.2019, così dichiarando dovuta in favore di la somma in detto avviso di addebito indicata;
Pt_1
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la
8 complessiva somma di € 3.727,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, la somma complessiva di € 3.966,00, oltre a spese generali.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tuttavia, così evidenzia in atto di appello, la prima richiesta di regolarizzazione è del 21.12.2017 ed Pt_1 inerisce ad inadempienze relative al mancato pagamento dell'uniemens periodo 09/2017 e degli avvisi di addebito n. 1920170000279333000 (contenente omissione contributi DM 12/2016) e n. 41920170002730283000 (contenente omissione contributi DM 5/2017, 6/2017 e 8/2017). Evidenzia poi che, posto che alcuna regolarizzazione è stata fatta nel termine di 15 giorni, è stata data comunicazione in data 18/1/2018 di DURC interno negativo e da qui le rettifiche emesse in data 18/02/2018, 24/03/2018 e in data 04/04/2018 (con la rideterminazione dei contributi corrisposti in modo agevolato) di cui è nato l'avviso di addebito impugnato. 2 <a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/04/2021
da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Dorsoduro 3500/d, Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, Parte appellante
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, Via Cappuccina n. 40, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 341/2020 del Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro, pubblicata in data 21.10.2020. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare l'impugnato avviso di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell' delle somme in esso portate, con condanna Pt_1 dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi contro lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare Pt_ integralmente l'appello proposto dal e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione La n. 341/2020, pubblicata in data 21.10.2020, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, a seguito di opposizione ad avviso di addebito proposta dall'odierno appellato [avviso si addebito n. 413201900014518 75000, formato il 24.06.2019 e notificato in data 25.07.2019, portante la somma di € 17.700,73], ha, per quanto oggi ancora di interesse, accolto il ricorso proposto dall'odierna parte appellata.
1.1. Dalla lettura della sentenza gravata si evince che:
➢ L'appellato ha beneficiato di sgravi contributivi – oggetto di recupero per il tramite dell'avviso di addebito opposto – con riferimento ai seguenti periodi: - dal 4/16 al 6/17; - dall'8/17 al 9/17 (sgravi contributivi ex art. 1, co. 118 ss, Legge 190/2015, in relazione all'assunzione di due lavoratrici);
➢ ritenendo integrata irregolarità contributiva inerente altro periodo e Pt_1 situazione (irregolari versamenti emersi nel dicembre 20171), ha invitato l'appellante, con comunicazione da ultimo del 16.3.2018, alla regolarizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, DM 30.1.2015 e dell'art. 1, co. 1175, Legge 296/20062;
2 ➢ Parte appellata, in relazione alle irregolarità segnalate da ultimo con comunicazione del 16.3.2018, già aveva presentato:
➢ in data 19.02.2018, richiesta di dilazione e adesione per Pt_1 definizione agevolata presso Agenzia Entrate, entrambe poi accolta;
➢ in data 12.03.2018, richiesta di rateazione Equitalia con pagamento della 1^ rata in data 12.03.2018;
➢ Parte appellata ha quindi ottenuto, in data 15.3.2018, DURC regolare.
➢ stante la ritenuta mancata sanatoria nei previsti 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del 16.3.2018, ha disconosciuto la legittimità Pt_1 delle agevolazioni fruite, non già limitatamente al periodo oggetto delle rilevate irregolarità, bensì in relazione a tutti i mesi da 04/16 a 6/17 e da 08/17 al 9/17, quindi per la somma di € 17.700,73 portata dall'avviso di addebito opposto.
Il quindi, opponendosi all'avviso di addebito, rilevava come CP_1 Pt_1 con la comunicazione del 16.3.2018 avesse in buona sostanza richiesto la regolarizzazione rispetto a violazioni in realtà già oggetto di sanatoria.
dal canto suo, secondo quanto emerge dalla sentenza gravata, sosteneva Pt_1 che <la ratio della norma è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi, come da Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107; ergo l'irregolarità contributiva emersa a dicembre 2017 costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo anche per il periodo successivo. In altre parole secondo l' l'attribuzione di validità retroattiva all'emissione Pt_1 del DURC negativo è corretta in quanto, stante la ratio della norma, il possesso del Durc positivo nel periodo di interesse non è condizione necessaria e sufficiente per la spettanza dello sgravio>>.
Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'opposizione atteso che <Come comprovato […] il ricorrente in data antecedente all' ultimo invito 16.3.2018 si era già tempestivamente attivato per Pt_1 regolarizzare la propria posizione mediante richiesta di dilazione, definizione agevolata e rateazione con relativo pagamento della prima rata il 12.3.2018, così ottenendo in data 15.3.2018 durc regolare […]. A fronte del successivo invito a regolarizzare del 16.3.2018 ha dunque provveduto a fornire immediato riscontro dimostrando di aver sanato le irregolarità riscontrate. In altre parole al momento della notifica dell'invito a regolarizzare ex art. 4 Dm 30.1.2015 del 16.03.2018 il ricorrente aveva già attivato la sanatorio per tutte le posizioni che risultavano aperte>>.
3 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione, con ricorso in data 21/4/2021, sulla base di un unico e tuttavia articolato motivo di Pt_1 appello.
2.1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata ritenendo avere mal interpretato ed erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 1, co. 1175, Legge 296/2006 in particolare nel momento in cui ha affermato:
a) l'irrilevanza della mancata o tardiva presentazione della dichiarazione mensile ai fini della regolarità contributiva con Pt_2 conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei benefici Pt_1 contributivi precedentemente fruiti,
b) l'irrilevanza della tardiva sistemazione della scopertura contributiva ai fini della complessiva regolarità contributiva con conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei benefici contributivi Pt_1 precedentemente fruiti,
c) la rilevanza della sanatoria a seguito di un ulteriore e successivo invito a regolarizzare derivante da una ulteriore e successiva richiesta di DURC.
3. Si è costituito con memoria depositata in data CP_1
13/6/2022 difendendo le ragioni esposte nella sentenza gravata e quindi domandando il rigetto dell'appello.
4. La controversia, con prima udienza fissata al 30/6/2022 (decreto del 23/4/2021), dopo taluni rinvii disposti per ragioni organizzative (con decreti del 3/6/2022, del 14/9/2022, del 21/3/2023, del 14/3/2024 e del 19/10/2024), è stata definitivamente decisa all'udienza del 12/12/2024 come da dispositivo.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. La vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono:
➢ L'appellato ha fruito, in relazione all'assunzione di due lavoratrici, di sgravi contributivi ai sensi dell'art. 1, co. 118 ss Legge 190/2015 (sgravi per nuove assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015) ed ai sensi della Legge 53/2000 (per assunzione di dipendente in sostituzione di maternità);
➢ gli sgravi riguardano i seguenti periodi:
4 ▪ 4/2016 → 6/2017;
▪ 8/2017 → 9/2017.
➢ ha ritenuto che il suddetto beneficio fosse stato goduto dal Pt_1
in modo illegittimo par mancanza di un presupposto di CP_1 godimento, vale a dire la regolarità contributiva,
➢ il problema riscontrato da da cui la ritenuta non regolarità Pt_1 contributiva, atteneva a mancato pagamento:
▪ di uniemens periodo 09/2017
▪ di un avviso di addebito n. 41920170000279333000 (contenente omissione contributi DM 12/2016),
▪ di un avviso di addebito n. 41920170002730283000 (contenente omissione contributi DM 5/2017, 6/2017 e 8/2017), irregolarità quindi realizzatesi parte in periodo antecedente il godimento dei benefici contributivi [l'omissione contributiva è antecedente il beneficio goduto nl periodo 8/17-9/17] parte nel corso del loro godimento da parte del;
CP_1
➢ accertate le suddette irregolarità, al fine di consentire al Pt_1 CP_1 di non perdere il beneficio contributivo goduto, né ha domandato la regolarizzazione;
ciò ha fatto con comunicazione del 21/12/2017 e, infine, con comunicazione del 16/3/2018,
➢ L'appellato, senza il rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 4, DM 30.01.2015 decorrente dalla prima comunicazione del 21/12/2017, aveva tuttavia, in date precedenti l'ultimo invito a regolarizzare, quindi nel mese di marzo 2018:
1) avanzato richiesta di dilazione e adesione per definizione agevolata (poi accolte);
2) avanzato richiesta di rateazione (avendo pagato la prima rata);
➢ non essendosi perfezionata la regolarizzazione nei 15 giorni (con Pt_1 riferimento alla comunicazione del 21/12/2017), ha disconosciuto le agevolazioni e quindi, emesso DURC interno negativo, formato 21 note di rettifica, relative ai periodi dal 04/2016 al 12/2017; ha quindi Pt_1 comunicato al le note di rettifica in data 18/2/2018, CP_1
24/3/2018 e 4/4/2018,
5 ➢ al fine di recuperare i contributi non versati, ha quindi emesso Pt_1
l'opposto avviso di addebito.
7. La vicenda come sopra ricostruita – quindi escluso che l'invito a regolarizzare avanzato da al sia stato solo inviato Pt_1 CP_1 successivamente alle azioni poste in essere da quest'ultimo al fine di provvedere alla regolarizzazione nelle forme dell'art. 3, co. 2, DM 30.01.2015
– induce a porsi i seguenti interrogativi:
1) il c.d. DURC interno negativo produce effetti retroattivi? In altri termini, l'irregolarità realizzatasi in corso di godimento del beneficio e magari scoperta successivamente alla sua integrale fruizione, fa perdere il beneficio?
2) l'irregolarità sanata successivamente allo scadere dei 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, DM 30.01.2015, consente di non decadere dal godimento del beneficio contributivo?
A simili quesiti ha dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire. Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 (non così, invece, come la Corte d'Appello che oggi giudica ha già avuto modo di precisare, può essere affermato con riferimento alla tematica delle irregolarità solo formali ovvero rispetto a quelle implicanti omesso versamento di contributi per quote minime).
Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue:
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4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del Pt_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
6 Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' segnalato la Pt_1 specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto degli Pt_1 artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli Pt_1 sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
7 Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
8. L'appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve pertanto essere accolto.
9. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse, sia con riferimento al primo grado di giudizio sia con riferimento al grado di appello, non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, in base ai criteri e valori medi di scaglione di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio così confermando l'impugnato avviso di addebito n. 413201900014518 75000, formato il
24.06.2019 e notificato in data 25.07.2019, così dichiarando dovuta in favore di la somma in detto avviso di addebito indicata;
Pt_1
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la
8 complessiva somma di € 3.727,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, la somma complessiva di € 3.966,00, oltre a spese generali.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tuttavia, così evidenzia in atto di appello, la prima richiesta di regolarizzazione è del 21.12.2017 ed Pt_1 inerisce ad inadempienze relative al mancato pagamento dell'uniemens periodo 09/2017 e degli avvisi di addebito n. 1920170000279333000 (contenente omissione contributi DM 12/2016) e n. 41920170002730283000 (contenente omissione contributi DM 5/2017, 6/2017 e 8/2017). Evidenzia poi che, posto che alcuna regolarizzazione è stata fatta nel termine di 15 giorni, è stata data comunicazione in data 18/1/2018 di DURC interno negativo e da qui le rettifiche emesse in data 18/02/2018, 24/03/2018 e in data 04/04/2018 (con la rideterminazione dei contributi corrisposti in modo agevolato) di cui è nato l'avviso di addebito impugnato. 2 <a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale>>.