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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateia 30 74121 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01047 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1666/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 7.2.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 10.12.2024, con cui agenzia delle entrate, stante l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini II.DD. ed IVA 2017 da parte del ricorrente che esercitava l'attività di studi legali, accertava ricavi e redditi non dichiarati sulla base dei movimenti attivi riscontrati su n. 3 rapporti di conto corrente bancario intestati al ricorrente. Il ricorrente deduce che i ricavi accertabili sulla base dei rapporti di c/c bancario sono inferiori a quelli presupposti dall'ufficio perché molti accrediti si riferiscono a partite di giro tra i conti a lui intestati o a versamenti di somme corrisposte dalla di lui madre o moglie. Aggiunge di aver diritto ad accedere al regime forfettario con esenzione dal pagamento dell'IVA. Censura l'accertamento impugnato per difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, prescrizione e/o decadenza. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 31.3.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Ed infatti infondate sono le censure mosse all'accertamento impugnato Il ricorso all'accertamento induttivo si giustifica sulla base della omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle II.DD. ed IVA per l'anno 2017. I ricavi omessi sono stati accertati, ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973, sulla base dei versamenti eseguiti sui c/c bancari che il ricorrente non dimostra siano stati assoggettati ad imposizione o fossero non imponibili: generica e non provata è l'affermazione che alcuni movimenti attivi si riferirebbero a partite di giro tra i vari c/c a lui intestati o costituirebbero versamenti di somme ricevute dalla madre o dalla moglie. Ne consegue che l'accertamento è congruamente motivato, mentre al contrario generiche e non provate sono le giustificazioni addotte dal ricorrente. Infondata è, altresì, l'affermazione del ricorrente di avere diritto ad accedere al regime forfettario con esenzione dell'IVA atteso che il volume di affari accertato supera il limite stabilito per detto regime. In ultimo, è parimenti infondata l'eccezione di decadenza/prescrizione della pretesa impositiva atteso che l'accertamento è stato notificato il 10.12.2024 ovvero entro il 31/12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione omessa, 2018 per l'anno di imposta 2017, doveva essere presentata. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateia 30 74121 Taranto TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01047 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1666/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 7.2.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 10.12.2024, con cui agenzia delle entrate, stante l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini II.DD. ed IVA 2017 da parte del ricorrente che esercitava l'attività di studi legali, accertava ricavi e redditi non dichiarati sulla base dei movimenti attivi riscontrati su n. 3 rapporti di conto corrente bancario intestati al ricorrente. Il ricorrente deduce che i ricavi accertabili sulla base dei rapporti di c/c bancario sono inferiori a quelli presupposti dall'ufficio perché molti accrediti si riferiscono a partite di giro tra i conti a lui intestati o a versamenti di somme corrisposte dalla di lui madre o moglie. Aggiunge di aver diritto ad accedere al regime forfettario con esenzione dal pagamento dell'IVA. Censura l'accertamento impugnato per difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, prescrizione e/o decadenza. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 31.3.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Ed infatti infondate sono le censure mosse all'accertamento impugnato Il ricorso all'accertamento induttivo si giustifica sulla base della omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle II.DD. ed IVA per l'anno 2017. I ricavi omessi sono stati accertati, ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973, sulla base dei versamenti eseguiti sui c/c bancari che il ricorrente non dimostra siano stati assoggettati ad imposizione o fossero non imponibili: generica e non provata è l'affermazione che alcuni movimenti attivi si riferirebbero a partite di giro tra i vari c/c a lui intestati o costituirebbero versamenti di somme ricevute dalla madre o dalla moglie. Ne consegue che l'accertamento è congruamente motivato, mentre al contrario generiche e non provate sono le giustificazioni addotte dal ricorrente. Infondata è, altresì, l'affermazione del ricorrente di avere diritto ad accedere al regime forfettario con esenzione dell'IVA atteso che il volume di affari accertato supera il limite stabilito per detto regime. In ultimo, è parimenti infondata l'eccezione di decadenza/prescrizione della pretesa impositiva atteso che l'accertamento è stato notificato il 10.12.2024 ovvero entro il 31/12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione omessa, 2018 per l'anno di imposta 2017, doveva essere presentata. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore