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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. CE Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1410 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bracciano (RM), alla Via Traversini b. 7, presso lo stu- dio dell'Avv. Antonella Pelucchini che la rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. PLI- Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, alla P.zza Euclide n. 2, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Verghini che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: da note scritte depositate ri- spettivamente in data 8 e 9 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 agosto 1994 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pomezia (RM), parte II, serie
A, n. 87); che dalla loro unione sono nati i figli , a Roma l'8 maggio Persona_1
1998, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, e Per_2
, a Roma il 12 luglio 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...]
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- porti economici:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.r Parte_1 [...]
Pt_2
2) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni mutamento dei propri recapiti;
3) la casa coniugale di BA AN (VT), con quanto in essa contenuto, è assegnata alla sig.ra che vi abita con i figli, mentre il sig. se ne è già Pt_1 Pt_2
allontanato asportando i propri beni ed effetti personali;
4) i ricorrenti precisano che il figlio CE, maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
5) il sig corrisponderà un contributo al mantenimento del figli Parte_2 [...]
, non ancora economicamente autosufficiente, versando l'importo mensile di Per_3
€ 300,00 (trecento/00) sul c/c bancario intestato alla signor entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025. Detto importo verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al con- sumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie per il figlio
Emanuele saranno sostenute al 100% dal Sig Parte_2
6) il sig. corrisponderà altresì la somma mensile di € 650,00 (seicentocin- Pt_2
quanta/00) a titolo di mantenimento della moglie Sig.ra versando detta Pt_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
somma entro il giorno 5 del mese sul c/c bancario intestato alla stessa, a decorrere dal mese di giugno 2025; detta somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli ope- rai e degli impiegati;
7) a regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, il Sig si Parte_2
impegna ed obbliga a trasferire alla sig.r senza nulla pretendere Parte_1
in cambio, la quota dei diritti di sua proprietà, pari al 50%, sui seguenti immobili che costituiscono casa coniugale sita in BA AN (VT), Strada Com.le della
Dogana n 15: a) casa di abitazione al piano primo, int 2, riportata nel catasto fab- bricati del Comune di BA AN nel N.C.E.U. partita 50188, fg, 19, map- pale n 117 sub 3 cat A/2 classe 2 vani 5 RCL 1.100.000; b) diritti pari ad ½ sull'area scoperta di pertinenza dell'abitazione di cui sopra, estesa catastalmente 2,460 mq riportata al N.C.T. alla partita 1 fg 19 mappale 117, mq 2460 ente urbano compresi tutti i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù, attive e/o passive, tutti pervenuti ai coniugi in data 24.10.1997 con atto di compravendita a rogit
[...]
Per
Dott , rep n 13646 racc n 5702; registrato in data 10.11.1997 Persona_5
al n 5512 e trascritto in data 20.11.1997 al n 12590. I comproprietari dichiarano, sin da ora, che l'immobile oggetto di trasferimento di proprietà è stato realizzato in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di BA AN in data
09.08.1979 con il numero 57/79; che nell'esecuzione dei lavori sono stati realizzate opere in difformità della richiamata concessione;
che in conseguenza è stata inol- trata al Comune di BA AN in data 19.03.1986 l'istanza per la sanatoria corrispondendo interamente l'oblazione dovuta;
entrambe le parti si impegnano e obbligano a formalizzare il trasferimento della suddetta proprietà con atto pubblico di fronte al Notaio indicato dalla Sig.ra entro e non oltre due mesi Pt_1
dall'omologa della separazione. Le spese per il trasferimento dell'immobile sa- ranno a carico del Sig Parte_2
8) i coniugi congiuntamente dichiarano che l'accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione, è elemento essenziale, in-
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Pomezia
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (CE Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. CE Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1410 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bracciano (RM), alla Via Traversini b. 7, presso lo stu- dio dell'Avv. Antonella Pelucchini che la rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. PLI- Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, alla P.zza Euclide n. 2, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Verghini che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: da note scritte depositate ri- spettivamente in data 8 e 9 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 agosto 1994 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pomezia (RM), parte II, serie
A, n. 87); che dalla loro unione sono nati i figli , a Roma l'8 maggio Persona_1
1998, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, e Per_2
, a Roma il 12 luglio 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...]
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- porti economici:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.r Parte_1 [...]
Pt_2
2) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni mutamento dei propri recapiti;
3) la casa coniugale di BA AN (VT), con quanto in essa contenuto, è assegnata alla sig.ra che vi abita con i figli, mentre il sig. se ne è già Pt_1 Pt_2
allontanato asportando i propri beni ed effetti personali;
4) i ricorrenti precisano che il figlio CE, maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
5) il sig corrisponderà un contributo al mantenimento del figli Parte_2 [...]
, non ancora economicamente autosufficiente, versando l'importo mensile di Per_3
€ 300,00 (trecento/00) sul c/c bancario intestato alla signor entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025. Detto importo verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al con- sumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie per il figlio
Emanuele saranno sostenute al 100% dal Sig Parte_2
6) il sig. corrisponderà altresì la somma mensile di € 650,00 (seicentocin- Pt_2
quanta/00) a titolo di mantenimento della moglie Sig.ra versando detta Pt_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
somma entro il giorno 5 del mese sul c/c bancario intestato alla stessa, a decorrere dal mese di giugno 2025; detta somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli ope- rai e degli impiegati;
7) a regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, il Sig si Parte_2
impegna ed obbliga a trasferire alla sig.r senza nulla pretendere Parte_1
in cambio, la quota dei diritti di sua proprietà, pari al 50%, sui seguenti immobili che costituiscono casa coniugale sita in BA AN (VT), Strada Com.le della
Dogana n 15: a) casa di abitazione al piano primo, int 2, riportata nel catasto fab- bricati del Comune di BA AN nel N.C.E.U. partita 50188, fg, 19, map- pale n 117 sub 3 cat A/2 classe 2 vani 5 RCL 1.100.000; b) diritti pari ad ½ sull'area scoperta di pertinenza dell'abitazione di cui sopra, estesa catastalmente 2,460 mq riportata al N.C.T. alla partita 1 fg 19 mappale 117, mq 2460 ente urbano compresi tutti i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù, attive e/o passive, tutti pervenuti ai coniugi in data 24.10.1997 con atto di compravendita a rogit
[...]
Per
Dott , rep n 13646 racc n 5702; registrato in data 10.11.1997 Persona_5
al n 5512 e trascritto in data 20.11.1997 al n 12590. I comproprietari dichiarano, sin da ora, che l'immobile oggetto di trasferimento di proprietà è stato realizzato in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di BA AN in data
09.08.1979 con il numero 57/79; che nell'esecuzione dei lavori sono stati realizzate opere in difformità della richiamata concessione;
che in conseguenza è stata inol- trata al Comune di BA AN in data 19.03.1986 l'istanza per la sanatoria corrispondendo interamente l'oblazione dovuta;
entrambe le parti si impegnano e obbligano a formalizzare il trasferimento della suddetta proprietà con atto pubblico di fronte al Notaio indicato dalla Sig.ra entro e non oltre due mesi Pt_1
dall'omologa della separazione. Le spese per il trasferimento dell'immobile sa- ranno a carico del Sig Parte_2
8) i coniugi congiuntamente dichiarano che l'accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione, è elemento essenziale, in-
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Pomezia
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (CE Oddi)
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