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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 21 gennaio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1462 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , rappresentati e difesi Parte_8 Parte_9 Parte_10 dagli avv.ti Filippo Aiello, Maria Matilde Bidetti, Andrea Circi, Giacomo Summa e Carlo De
Marchis,
APPELLANTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giampiero Falasca,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6358/2020 del 18.11.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.3.2019, gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi il diritto: a) delle ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
, e alla pausa pranzo di 30 minuti retribuita per Parte_3 Parte_5 Parte_10
il periodo maggio 2015-dicembre 2016, e della ricorrente per il solo anno 2016; b) Parte_6
delle ricorrenti e a R.O.L. aggiuntivi in ragione di 8 ore annue per Parte_5 Parte_10
il medesimo periodo;
c) di tutti i ricorrenti come indicati in epigrafe a trattenere la retribuzione già corrisposta dalla parte datoriale per i giorni di ferie maturati durante i periodi dal 1.6.2014 al
1 30.11.2015 del contratto di solidarietà difensivo di tipo A di cui agli artt. 1 e 2, d.l. n. 726/1984 (conv. in l. n. 863/1984), nonché dal 1.12.2015 al 30.11.2016 del contratto di solidarietà difensivo di tipo B di cui all'art. 5, co. 5, d.l. n. 148/1993, conv. in l. n. 236/1993, ma fruiti successivamente alla cessazione di tali ammortizzatori sociali. Per l'effetto, hanno chiesto condannarsi la resistente CP_2
al pagamento in loro favore delle somme per ciascuno meglio indicate in ricorso a titolo di pausa pranzo e R.O.L. aggiuntivi, nonché alla restituzione delle somme dalla società trattenute sui loro stipendi a titolo di ripetizione della maggior retribuzione indebitamente ad essi corrisposta per le ferie maturate durante i contratti di solidarietà, ma fruite successivamente. Il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione, con vittoria ovvero – in caso di soccombenza – compensazione delle spese di lite.
A tal fine, hanno dedotto: di essere dipendenti di in qualità di addetti Controparte_1
al call center; di aver sempre osservato – in particolare le ricorrenti , , , Pt_1 Pt_3 Parte_5
e – un orario di lavoro con turni di 8 ore avvicendati, ovverosia con coincidenza Pt_6 Pt_10
tra la fine di un turno e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo, e con divieto per ciascuno di allontanarsi prima del subentro del collega del turno successivo;
di aver pertanto sempre fruito di pausa pranzo retribuita di 30' minuti nonché di R.O.L. aggiuntivi in ragione di 8 ore annue;
che tali benefici erano disciplinati, in favore dei lavoratori addetti a turni avvicendati, dall'art. 26, co.
6, 7 e 9 del CCNL TLC applicabile, ma che la società in realtà li aveva loro riconosciuti in virtù di un uso aziendale da sempre invalso nei confronti della generalità di tale categoria di lavoratori, revocandoli tuttavia illegittimamente con determinazione unilaterale del 13.4.2015, efficace dal
1.5.2015; che, tuttavia, la pausa pranzo retribuita spettava ai lavoratori richiedenti anche alla stregua di una corretta applicazione dell'art. 26, co. 6 e 7 cit., ricorrendone nella fattispecie tutti i presupposti;
che, infine, quanto alle ferie maturate durante i contratti di solidarietà nel periodo gennaio 2015- novembre 2016, i lavoratori avevano dovuto fruirle quali “ferie collettive” – per illegittima imposizione della società, in violazione dell'art. 31, co. 1 del CCNL applicabile – in giorni da questa individuati nei periodi successivi alla scadenza dei contratti di solidarietà ed avevano pertanto diritto alla retribuzione piena a carico della parte datoriale;
che, cionondimeno, la società con comunicazione del 7.9.2016 aveva preannunciato ai dipendenti un programma di recupero di quanto asseritamente pagato in eccedenza, ritenendo che la retribuzione di tali giorni di ferie dovesse essere riparametrata al minor orario dai lavoratori osservato durante i contratti di solidarietà, ed aveva quindi operato delle trattenute sui loro stipendi a titolo di recupero dell'indebito, trattenute peraltro erroneamente determinate nel quantum al lordo delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali, mai percepite dai lavoratori.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1
2 attoree.
Premessa la situazione di crisi aziendale in cui si è trovata a decorrere dal 2013 e sfociata nella procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel dicembre 2016, la società, a sostengo delle proprie pretese: ha negato la sussistenza di usi aziendali – e la ricorrenza dei relativi requisiti – in merito al riconoscimento, in favore dei lavoratori, di pausa pranzo retribuita e R.O.L. aggiuntivi;
ha dedotto peraltro l'inapplicabilità nella specie dell'art. 26 CCNL TLC;
in via subordinata, ha in ogni caso rivendicato la propria facoltà di “interrompere” l'uso aziendale, eccependo altresì l'intervenuta acquiescenza dei lavoratori alla disdetta degli istituti contrattuali de quibus; in merito ai contratti di solidarietà, ha dedotto che il riproporzionamento della retribuzione per ferie fosse conseguente alla riduzione della prestazione lavorativa, ha negato di aver violato il diritto dei lavoratori alle ferie medesime nonché di averli forzati arbitrariamente alla relativa fruizione, e ha affermato pertanto il proprio diritto a recuperare la retribuzione eccedente già corrisposta, contestando in ogni caso i conteggi di controparte sul punto.
Ritenuta la causa di natura documentale, il Tribunale di Roma, condividendo le argomentazioni difensive della società, ha accolto il ricorso limitatamente alla sola domanda relativa alla restituzione
– al netto, anziché al lordo, delle ritenute – della retribuzione già erogata dalla società a titolo di ferie maturate durante il contratto di solidarietà. Ha condannato pertanto alla sola Controparte_1
restituzione parziale delle somme a tale titolo trattenute sugli stipendi dei lavoratori, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello alcuni dei lavoratori – come indicati in epigrafe –, chiedendone la riforma ed insistendo sulle proprie argomentazioni difensive, domande ed istanze, anche istruttorie.
La società ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo l'intervenuta rinuncia di controparte alla domanda di restituzione delle somme trattenute sugli stipendi per le ferie maturate in costanza dei contratti di solidarietà; ha inoltre reiterato le istanze istruttorie.
La causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo all'udienza del 21.1.2025.
2. Ebbene, in via preliminare si rileva che le istanze istruttorie reiterate dalle parti risultano irrilevanti o superflue alla luce dei documenti depositati in atti nonché dei principi a parere del
Collegio applicabili nel caso di specie, come appresso illustrati.
3. Venendo al merito, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto indimostrata la circostanza dell'avvenuta corresponsione in loro favore della “retribuzione - relativa ai 30 minuti di pausa pranzo e alle otto ore di permesso - in via reiterata, spontanea e non episodica, tanto da far sorgere in capo ai
3 lavoratori il legittimo affidamento a continuare a vedersi retribuiti”.
Al contrario, gli appellanti deducono di aver offerto idonea prova dell'assunto, avendo depositato le proprie buste-paga e i fogli presenza dal gennaio 2014 sino alla cessazione del rapporto;
eccepiscono peraltro che la società non avrebbe in realtà contestato specificamente la reiterazione della propria condotta, avendo al contrario ammesso di aver interrotto nell'aprile 2015 il riconoscimento degli istituti in questione al solo fine di far fronte alla situazione di grave crisi economica in cui versava.
3.1. Ebbene, rileva il Collegio che effettivamente a fronte della deduzione attorea secondo cui i dipendenti interessati, come meglio indicati in ricorso, avevano fruito “da sempre” dei due istituti contrattuali della pausa pranzo retribuita e dei R.O.L. aggiuntivi, la società resistente non ha tempestivamente contestato l'assunto.
A ben guardare, infatti, con la memoria di costituzione, ai parr. 71-82 Controparte_1
si è soffermata sulla dedotta inapplicabilità agli allora ricorrenti delle disposizioni di cui all'art. 26
CCNL in merito agli istituti in questione – non ricorrendo, secondo la società, il presupposto dei cd.
“turni avvicendati” – ma non ne ha negato cionondimeno l'applicazione reiterata e generalizzata.
Dopo aver diffusamente rappresentato la situazione di crisi aziendale iniziata nel 2013, la società ha piuttosto dedotto ai parr. 83-85 di aver dato “disdetta degli accordi e delle prassi aziendali in tema di pranzo”, precisando che “83) Con comunicazione del 13 aprile 2015, avente decorrenza dal 1° maggio 2015 (all. 15 ricorso avversario), interrompeva gli accordi che CP_1
riconoscevano il predetto trattamento, quale per esempio quello stipulato per i lavoratori provenienti da AT.
84) Come conseguenza, i lavoratori non subivano alcun decremento della retribuzione ma, come previsto dall'accordo del 6.3.2009, la pausa pranzo non veniva più retribuita in quanto non più facente parte del normale orario di lavoro che, come tale, continuava a essere retribuito.
85) La decisione di interrompere il riconoscimento degli istituti in questione era motivata anche dall'esigenza di fronteggiare la situazione di grave crisi economica in cui versava CP_1
(e versa tutt'ora), che aveva imposto un riesame dei costi e una verifica del maggior efficientamento della prestazione lavorativa: tale situazione imponeva il rigoroso controllo dei costi e l'altrettanto rigorosa riduzione di tutti i costi spese non previsti da norme inderogabili”.
Nei paragrafi successivi, la società ha poi contestato non la reiterazione della condotta, bensì la mancanza di prova offerta sul punto da controparte.
3.2. Sotto tale ultimo profilo, rileva al contrario il Collegio che in realtà gli appellanti, a riprova della dedotta erogazione da sempre reiterata di pausa pranzo retribuita e R.O.L. aggiuntivi, hanno depositato in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non solo le buste-paga
4 da aprile a giugno 2015 (come erroneamente affermato dal Tribunale) ma in realtà, per le 5 dipendenti interessate, le buste-paga da gennaio 2014 a dicembre 2016, nonché alcuni fogli presenza.
Quanto alla pausa pranzo, in particolare, dalle buste-paga si rileva che a maggio 2015 la retribuzione è rimasta invariata (in disparte gli aumenti contrattuali) rispetto a quella corrisposta sin dal gennaio 2014, benché dai fogli presenza risulti invece che fino ad aprile 2015 ciascun turno di lavoro si componeva di sole 8 ore, inclusa la pausa pranzo, mentre da maggio 2015 in poi ciascun turno di lavoro si componeva di 8 ore e 30 minuti, inclusa la pausa pranzo. Pertanto, a fronte di un aumento dell'orario di lavoro giornaliero di 30 minuti, non c'è stato alcun aumento retributivo, segno evidente che la pausa pranzo – retribuita almeno dal gennaio 2014 – non lo è più stata a decorrere da maggio 2015.
Quanto ai R.O.L., dalle buste-paga delle due dipendenti interessate ( e Parte_5 Pt_10
risulta che durante tutto l'anno 2014 e fino ad aprile 2015, le dipendenti maturavano 6,7 ore di Pt_11
al mese, per un totale di 80 ore annue (come risulta evidente, ad es., dalle buste-paga di dicembre
2014); mentre da maggio 2015, hanno maturato 6 ore mensili, per un totale di 72 ore annue (come risulta evidente dalle buste-paga di dicembre 2016, mentre le buste-paga di dicembre 2015 riportano la somma di 74,8 ore annue, proporzionata ai soli 4 mesi di fruizione delle 8 ore di R.O.L. aggiuntive).
Peraltro, dal chiaro tenore della comunicazione del 13.4.2015 si evince senza ombra di dubbio che tali istituti erano riconosciuti da tempo nei confronti della generalità dei dipendenti – ivi inclusi coloro che l'azienda non riteneva soddisfacessero i requisiti dell'adibizione ai cd. “turni avvicendati”
– in virtù non solo di pregressi accordi sindacali ma anche di presunte “erronee applicazioni del dettato contrattuale”.
Si legge infatti nella predetta comunicazione: “… vi è già stato illustrato l'andamento fortemente negativo dei dati economici … La situazione aziendale richiede, pertanto, la disdetta di accordi e il superamento di erronee applicazioni del dettato contrattuale, i quali si pongono al di fuori delle logiche economiche del mercato di riferimento e che non risultano congrui alle esigenze commerciali e produttive della Scrivente. Pertanto, con la presente, Vi comunichiamo la volontà di disdettare con effetto dal 01 maggio 2015 gli accordi sindacali aziendali che riconoscono: 30 minuti di pausa retribuita nell'ambito dell'orario di lavoro al personale full-time non addetto a turni avvicendati;
la maturazione di 8 ore di ROL in aggiunta a quelle previste dal CCNL (72 ore per FT), anche per il personale non addetto a turni avvicendati. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcuni accordi che … devono intendersi disdettati … - Accordo 13 maggio 2006 AL …
- Accordo 6 marzo 2009 (… ex AT) – Accordo 9 marzo 2010 … NO … Decaduti tali accordi
e superate le erronee applicazioni del dettato contrattuale, dal 01 maggio 2015 troveranno quindi applicazione le previsioni del CCNL di riferimento (CCNL TLC 1° febbraio 2013)”.
5 3.3. Da quanto sin qui ricostruito, pertanto, deve concludersi che gli odierni appellanti avevano offerto, nel giudizio di primo grado, sufficiente allegazione e prova dell'assunto relativo al reiterato riconoscimento in loro favore dei due istituti contrattuali, assunto che controparte non ha peraltro specificamente contestato.
Il motivo d'impugnazione è pertanto fondato.
4. Con il secondo motivo di gravame, i lavoratori lamentano che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso ritenuto non ricorrente alcun uso aziendale, in ragione dell'assenza degli ulteriori elementi costitutivi della “spontaneità del comportamento per l'oggettiva assenza o inesistenza di un obbligo impositivo del comportamento in questione …, [del]lo specifico intento negoziale del datore di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto di lavoro …,
[del]la persistenza o invarianza dell'assetto normativo positivo (legale o contrattuale) o delle condizioni organizzative aziendali che hanno determinato originariamente la concessione liberale e che ne sono state il presupposto determinante”.
Deducono che, al contrario, non rileverebbero – ai fini dell'insorgenza dell'uso predetto – la mancanza di un intento negoziale e l'avvenuto mutamento delle condizioni aziendali, essendo invece sufficiente la reiterazione spontanea e generalizzata di un comportamento favorevole ai lavoratori.
Sotto il profilo della spontaneità, poi, nel caso di specie, sarebbe “non credibile” l'errore di interpretazione dell'art. 26 cit. prospettato dall'azienda pur a fronte del chiaro tenore letterale della norma, errore che peraltro avrebbe dovuto in ipotesi protrarsi per ben 15 anni;
e risulterebbe al contrario palese, dalla comunicazione aziendale del 13.4.2015, che la vera ragione della disdetta degli istituti risiedeva nella crisi economica dell'azienda.
La società, a sua volta, ribadisce sul punto le proprie difese, asserendo che nella fattispecie mancherebbero altresì i requisiti della spontaneità, dell'intento negoziale e della invarianza delle
“condizioni aziendali”.
4.1. Ebbene, rammenta il Collegio che con recentissima pronuncia (la n. 805/2025) la Suprema
Corte ha avuto modo di chiarire che “l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo;
nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 9626 del 2004; n. 15489 del 2007)”.
Tuttavia, la stessa Corte con sentenza n. 21836/2024 ha altresì precisato: “Questa Corte ha da
6 tempo chiarito che "al fine della formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto - che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dai requisiti della generalità nonché dell'"opinio iuris ac necessitatis", e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in "melius" alla disciplina collettiva - rileva il mero fatto giuridico della reiterazione, nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari, del comportamento considerato purché caratterizzato dal requisito della spontaneità. Detta reiterazione deve risultare " a posteriori" dalla verifica di una prassi già consolidata senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti … di cui si compone tale prassi, atteso che, in ogni caso, il consolidamento di una prassi manifesta di per sé, sia pure implicitamente, l'intento negoziale di regolare anche per il prosieguo gli aspetti del rapporto di lavoro cui attiene" (Cass. n.
7200/2002; Cass. n. 15489/2007).
Di recente si è ulteriormente precisato che "nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale" (Cass n.
31204/2021).
Il consolidato orientamento del Giudice di legittimità individua nella condizione di reiterazione costante e generalizzata le caratteristiche necessarie perché possa individuarsi la esistenza di un uso aziendale, anche assegnando a tale reiterazione la dimostrazione della volontà di regolazione di quella fattispecie anche per il futuro.
Si è peraltro soggiunto che nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 15489/2007).
L'esistenza di un uso deve quindi essere oggetto di una prova positiva, anche valutata nel contesto dell'assetto regolatorio della fattispecie ed è comunque espressione di una valutazione rimessa al giudice del merito con i limiti indicati rispetto al sindacato di legittimità”.
4.2. Ebbene, posti tali principi, con riguardo alla fattispecie in esame, sotto il profilo della spontaneità, non può non rilevarsi anzitutto che non ha offerto prova della Controparte_1
circostanza – contestata da controparte – che le odierne 5 appellanti richiedenti differenze retributive per pausa pranzo e le 2 appellanti richiedenti ROL aggiuntivi fossero interessate da alcuno degli accordi sindacali aziendali disdettati con la comunicazione del 13.4.2015, di tal ché non può ritenersi
7 provato in giudizio che tali lavoratrici beneficiassero degli istituti in questione in virtù di accordi pregressi che avessero gravato la parte datoriale di corrispondenti obbligazioni negoziali.
Quanto ai presunti errori di interpretazione o applicazione dell'art. 26 CCNL in ragione dei quali la società avrebbe comunque ritenuto erroneamente di adempiere ad obbligazioni negoziali, il
Collegio condivide pienamente quanto già evidenziato da questa Corte in precedenti relativi ad altri lavoratori della stessa società oggi appellata (sent. n. 1719/2020 e, più di recente, sent. n. 2646/2023).
In particolare, “Sul punto è sufficiente rilevare che della dedotta sussistenza dell'errore di interpretazione non è stata fornita alcuna prova, né la società odierna appellante ha avanzato richieste istruttorie per offrire mezzi di prova al riguardo.
Gli odierni appellati hanno allegato – e la circostanza non è stata oggetto di contestazione - di avere sempre fruito di detti benefici fin dalla data della loro assunzione in cioè Controparte_1
per circa quindici anni.
Trattandosi di un comportamento del datore di lavoro protrattosi per un arco temporale lunghissimo, la prova che avrebbe dovuto offrire a dimostrazione di avere Controparte_1
erroneamente interpretato il contratto collettivo per circa quindici anni avrebbe dovuto essere estremamente rigorosa, invece, come già detto, la stessa è completamente mancata.
D'altronde, il prospettato errore interpretativo è francamente non credibile, atteso che le disposizioni collettive che avrebbero dovuto indurlo sono di rara chiarezza.
L'articolo 26, comma 6, del CCNL Telecomunicazioni definisce lavoratori a turni avvicendati
<<coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività cui vi sia < i>
un'effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane … Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante…>>.
L'articolo 26, comma 7, prevede che <<ai lavoratori addetti a turni avvicendati, come definiti al precedente comma, che prestano normalmente la propria attività per 8 ore giornaliere e 40 settimanali, viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti giorno refezione nelle presenza in azienda>>.
La chiarezza delle previsioni contrattuali è tale da non lasciare dubbio sull'inverosimiglianza di un errore che si sarebbe protratto per anni.
Peraltro, la società odierna appellante parla genericamente di un errore di interpretazione della normativa collettiva senza nemmeno chiarire se l'errore sia caduto sulla qualificazione dei ricorrenti come lavoratori a turni avvicendati o sulla spettanza della pausa pranzo anche a coloro
8 che non lavoravano in turni avvicendati.
Ancor meno comprensibile è l'errore interpretativo sulle ore di permesso aggiuntivo.
L'articolo 26, comma 9, dopo avere quantificato la riduzione dell'orario di lavoro (ROL) nell'ordine di 72 ore in ragione di anno di servizio, prevede che <<per i lavoratori addetti a turni avvicendati, così come definiti al precedente comma 6, che prestano la propria attività in sistemi di turnazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 21 gennaio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1462 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , rappresentati e difesi Parte_8 Parte_9 Parte_10 dagli avv.ti Filippo Aiello, Maria Matilde Bidetti, Andrea Circi, Giacomo Summa e Carlo De
Marchis,
APPELLANTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giampiero Falasca,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6358/2020 del 18.11.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.3.2019, gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi il diritto: a) delle ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
, e alla pausa pranzo di 30 minuti retribuita per Parte_3 Parte_5 Parte_10
il periodo maggio 2015-dicembre 2016, e della ricorrente per il solo anno 2016; b) Parte_6
delle ricorrenti e a R.O.L. aggiuntivi in ragione di 8 ore annue per Parte_5 Parte_10
il medesimo periodo;
c) di tutti i ricorrenti come indicati in epigrafe a trattenere la retribuzione già corrisposta dalla parte datoriale per i giorni di ferie maturati durante i periodi dal 1.6.2014 al
1 30.11.2015 del contratto di solidarietà difensivo di tipo A di cui agli artt. 1 e 2, d.l. n. 726/1984 (conv. in l. n. 863/1984), nonché dal 1.12.2015 al 30.11.2016 del contratto di solidarietà difensivo di tipo B di cui all'art. 5, co. 5, d.l. n. 148/1993, conv. in l. n. 236/1993, ma fruiti successivamente alla cessazione di tali ammortizzatori sociali. Per l'effetto, hanno chiesto condannarsi la resistente CP_2
al pagamento in loro favore delle somme per ciascuno meglio indicate in ricorso a titolo di pausa pranzo e R.O.L. aggiuntivi, nonché alla restituzione delle somme dalla società trattenute sui loro stipendi a titolo di ripetizione della maggior retribuzione indebitamente ad essi corrisposta per le ferie maturate durante i contratti di solidarietà, ma fruite successivamente. Il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione, con vittoria ovvero – in caso di soccombenza – compensazione delle spese di lite.
A tal fine, hanno dedotto: di essere dipendenti di in qualità di addetti Controparte_1
al call center; di aver sempre osservato – in particolare le ricorrenti , , , Pt_1 Pt_3 Parte_5
e – un orario di lavoro con turni di 8 ore avvicendati, ovverosia con coincidenza Pt_6 Pt_10
tra la fine di un turno e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo, e con divieto per ciascuno di allontanarsi prima del subentro del collega del turno successivo;
di aver pertanto sempre fruito di pausa pranzo retribuita di 30' minuti nonché di R.O.L. aggiuntivi in ragione di 8 ore annue;
che tali benefici erano disciplinati, in favore dei lavoratori addetti a turni avvicendati, dall'art. 26, co.
6, 7 e 9 del CCNL TLC applicabile, ma che la società in realtà li aveva loro riconosciuti in virtù di un uso aziendale da sempre invalso nei confronti della generalità di tale categoria di lavoratori, revocandoli tuttavia illegittimamente con determinazione unilaterale del 13.4.2015, efficace dal
1.5.2015; che, tuttavia, la pausa pranzo retribuita spettava ai lavoratori richiedenti anche alla stregua di una corretta applicazione dell'art. 26, co. 6 e 7 cit., ricorrendone nella fattispecie tutti i presupposti;
che, infine, quanto alle ferie maturate durante i contratti di solidarietà nel periodo gennaio 2015- novembre 2016, i lavoratori avevano dovuto fruirle quali “ferie collettive” – per illegittima imposizione della società, in violazione dell'art. 31, co. 1 del CCNL applicabile – in giorni da questa individuati nei periodi successivi alla scadenza dei contratti di solidarietà ed avevano pertanto diritto alla retribuzione piena a carico della parte datoriale;
che, cionondimeno, la società con comunicazione del 7.9.2016 aveva preannunciato ai dipendenti un programma di recupero di quanto asseritamente pagato in eccedenza, ritenendo che la retribuzione di tali giorni di ferie dovesse essere riparametrata al minor orario dai lavoratori osservato durante i contratti di solidarietà, ed aveva quindi operato delle trattenute sui loro stipendi a titolo di recupero dell'indebito, trattenute peraltro erroneamente determinate nel quantum al lordo delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali, mai percepite dai lavoratori.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1
2 attoree.
Premessa la situazione di crisi aziendale in cui si è trovata a decorrere dal 2013 e sfociata nella procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel dicembre 2016, la società, a sostengo delle proprie pretese: ha negato la sussistenza di usi aziendali – e la ricorrenza dei relativi requisiti – in merito al riconoscimento, in favore dei lavoratori, di pausa pranzo retribuita e R.O.L. aggiuntivi;
ha dedotto peraltro l'inapplicabilità nella specie dell'art. 26 CCNL TLC;
in via subordinata, ha in ogni caso rivendicato la propria facoltà di “interrompere” l'uso aziendale, eccependo altresì l'intervenuta acquiescenza dei lavoratori alla disdetta degli istituti contrattuali de quibus; in merito ai contratti di solidarietà, ha dedotto che il riproporzionamento della retribuzione per ferie fosse conseguente alla riduzione della prestazione lavorativa, ha negato di aver violato il diritto dei lavoratori alle ferie medesime nonché di averli forzati arbitrariamente alla relativa fruizione, e ha affermato pertanto il proprio diritto a recuperare la retribuzione eccedente già corrisposta, contestando in ogni caso i conteggi di controparte sul punto.
Ritenuta la causa di natura documentale, il Tribunale di Roma, condividendo le argomentazioni difensive della società, ha accolto il ricorso limitatamente alla sola domanda relativa alla restituzione
– al netto, anziché al lordo, delle ritenute – della retribuzione già erogata dalla società a titolo di ferie maturate durante il contratto di solidarietà. Ha condannato pertanto alla sola Controparte_1
restituzione parziale delle somme a tale titolo trattenute sugli stipendi dei lavoratori, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello alcuni dei lavoratori – come indicati in epigrafe –, chiedendone la riforma ed insistendo sulle proprie argomentazioni difensive, domande ed istanze, anche istruttorie.
La società ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo l'intervenuta rinuncia di controparte alla domanda di restituzione delle somme trattenute sugli stipendi per le ferie maturate in costanza dei contratti di solidarietà; ha inoltre reiterato le istanze istruttorie.
La causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo all'udienza del 21.1.2025.
2. Ebbene, in via preliminare si rileva che le istanze istruttorie reiterate dalle parti risultano irrilevanti o superflue alla luce dei documenti depositati in atti nonché dei principi a parere del
Collegio applicabili nel caso di specie, come appresso illustrati.
3. Venendo al merito, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto indimostrata la circostanza dell'avvenuta corresponsione in loro favore della “retribuzione - relativa ai 30 minuti di pausa pranzo e alle otto ore di permesso - in via reiterata, spontanea e non episodica, tanto da far sorgere in capo ai
3 lavoratori il legittimo affidamento a continuare a vedersi retribuiti”.
Al contrario, gli appellanti deducono di aver offerto idonea prova dell'assunto, avendo depositato le proprie buste-paga e i fogli presenza dal gennaio 2014 sino alla cessazione del rapporto;
eccepiscono peraltro che la società non avrebbe in realtà contestato specificamente la reiterazione della propria condotta, avendo al contrario ammesso di aver interrotto nell'aprile 2015 il riconoscimento degli istituti in questione al solo fine di far fronte alla situazione di grave crisi economica in cui versava.
3.1. Ebbene, rileva il Collegio che effettivamente a fronte della deduzione attorea secondo cui i dipendenti interessati, come meglio indicati in ricorso, avevano fruito “da sempre” dei due istituti contrattuali della pausa pranzo retribuita e dei R.O.L. aggiuntivi, la società resistente non ha tempestivamente contestato l'assunto.
A ben guardare, infatti, con la memoria di costituzione, ai parr. 71-82 Controparte_1
si è soffermata sulla dedotta inapplicabilità agli allora ricorrenti delle disposizioni di cui all'art. 26
CCNL in merito agli istituti in questione – non ricorrendo, secondo la società, il presupposto dei cd.
“turni avvicendati” – ma non ne ha negato cionondimeno l'applicazione reiterata e generalizzata.
Dopo aver diffusamente rappresentato la situazione di crisi aziendale iniziata nel 2013, la società ha piuttosto dedotto ai parr. 83-85 di aver dato “disdetta degli accordi e delle prassi aziendali in tema di pranzo”, precisando che “83) Con comunicazione del 13 aprile 2015, avente decorrenza dal 1° maggio 2015 (all. 15 ricorso avversario), interrompeva gli accordi che CP_1
riconoscevano il predetto trattamento, quale per esempio quello stipulato per i lavoratori provenienti da AT.
84) Come conseguenza, i lavoratori non subivano alcun decremento della retribuzione ma, come previsto dall'accordo del 6.3.2009, la pausa pranzo non veniva più retribuita in quanto non più facente parte del normale orario di lavoro che, come tale, continuava a essere retribuito.
85) La decisione di interrompere il riconoscimento degli istituti in questione era motivata anche dall'esigenza di fronteggiare la situazione di grave crisi economica in cui versava CP_1
(e versa tutt'ora), che aveva imposto un riesame dei costi e una verifica del maggior efficientamento della prestazione lavorativa: tale situazione imponeva il rigoroso controllo dei costi e l'altrettanto rigorosa riduzione di tutti i costi spese non previsti da norme inderogabili”.
Nei paragrafi successivi, la società ha poi contestato non la reiterazione della condotta, bensì la mancanza di prova offerta sul punto da controparte.
3.2. Sotto tale ultimo profilo, rileva al contrario il Collegio che in realtà gli appellanti, a riprova della dedotta erogazione da sempre reiterata di pausa pranzo retribuita e R.O.L. aggiuntivi, hanno depositato in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non solo le buste-paga
4 da aprile a giugno 2015 (come erroneamente affermato dal Tribunale) ma in realtà, per le 5 dipendenti interessate, le buste-paga da gennaio 2014 a dicembre 2016, nonché alcuni fogli presenza.
Quanto alla pausa pranzo, in particolare, dalle buste-paga si rileva che a maggio 2015 la retribuzione è rimasta invariata (in disparte gli aumenti contrattuali) rispetto a quella corrisposta sin dal gennaio 2014, benché dai fogli presenza risulti invece che fino ad aprile 2015 ciascun turno di lavoro si componeva di sole 8 ore, inclusa la pausa pranzo, mentre da maggio 2015 in poi ciascun turno di lavoro si componeva di 8 ore e 30 minuti, inclusa la pausa pranzo. Pertanto, a fronte di un aumento dell'orario di lavoro giornaliero di 30 minuti, non c'è stato alcun aumento retributivo, segno evidente che la pausa pranzo – retribuita almeno dal gennaio 2014 – non lo è più stata a decorrere da maggio 2015.
Quanto ai R.O.L., dalle buste-paga delle due dipendenti interessate ( e Parte_5 Pt_10
risulta che durante tutto l'anno 2014 e fino ad aprile 2015, le dipendenti maturavano 6,7 ore di Pt_11
al mese, per un totale di 80 ore annue (come risulta evidente, ad es., dalle buste-paga di dicembre
2014); mentre da maggio 2015, hanno maturato 6 ore mensili, per un totale di 72 ore annue (come risulta evidente dalle buste-paga di dicembre 2016, mentre le buste-paga di dicembre 2015 riportano la somma di 74,8 ore annue, proporzionata ai soli 4 mesi di fruizione delle 8 ore di R.O.L. aggiuntive).
Peraltro, dal chiaro tenore della comunicazione del 13.4.2015 si evince senza ombra di dubbio che tali istituti erano riconosciuti da tempo nei confronti della generalità dei dipendenti – ivi inclusi coloro che l'azienda non riteneva soddisfacessero i requisiti dell'adibizione ai cd. “turni avvicendati”
– in virtù non solo di pregressi accordi sindacali ma anche di presunte “erronee applicazioni del dettato contrattuale”.
Si legge infatti nella predetta comunicazione: “… vi è già stato illustrato l'andamento fortemente negativo dei dati economici … La situazione aziendale richiede, pertanto, la disdetta di accordi e il superamento di erronee applicazioni del dettato contrattuale, i quali si pongono al di fuori delle logiche economiche del mercato di riferimento e che non risultano congrui alle esigenze commerciali e produttive della Scrivente. Pertanto, con la presente, Vi comunichiamo la volontà di disdettare con effetto dal 01 maggio 2015 gli accordi sindacali aziendali che riconoscono: 30 minuti di pausa retribuita nell'ambito dell'orario di lavoro al personale full-time non addetto a turni avvicendati;
la maturazione di 8 ore di ROL in aggiunta a quelle previste dal CCNL (72 ore per FT), anche per il personale non addetto a turni avvicendati. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcuni accordi che … devono intendersi disdettati … - Accordo 13 maggio 2006 AL …
- Accordo 6 marzo 2009 (… ex AT) – Accordo 9 marzo 2010 … NO … Decaduti tali accordi
e superate le erronee applicazioni del dettato contrattuale, dal 01 maggio 2015 troveranno quindi applicazione le previsioni del CCNL di riferimento (CCNL TLC 1° febbraio 2013)”.
5 3.3. Da quanto sin qui ricostruito, pertanto, deve concludersi che gli odierni appellanti avevano offerto, nel giudizio di primo grado, sufficiente allegazione e prova dell'assunto relativo al reiterato riconoscimento in loro favore dei due istituti contrattuali, assunto che controparte non ha peraltro specificamente contestato.
Il motivo d'impugnazione è pertanto fondato.
4. Con il secondo motivo di gravame, i lavoratori lamentano che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso ritenuto non ricorrente alcun uso aziendale, in ragione dell'assenza degli ulteriori elementi costitutivi della “spontaneità del comportamento per l'oggettiva assenza o inesistenza di un obbligo impositivo del comportamento in questione …, [del]lo specifico intento negoziale del datore di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto di lavoro …,
[del]la persistenza o invarianza dell'assetto normativo positivo (legale o contrattuale) o delle condizioni organizzative aziendali che hanno determinato originariamente la concessione liberale e che ne sono state il presupposto determinante”.
Deducono che, al contrario, non rileverebbero – ai fini dell'insorgenza dell'uso predetto – la mancanza di un intento negoziale e l'avvenuto mutamento delle condizioni aziendali, essendo invece sufficiente la reiterazione spontanea e generalizzata di un comportamento favorevole ai lavoratori.
Sotto il profilo della spontaneità, poi, nel caso di specie, sarebbe “non credibile” l'errore di interpretazione dell'art. 26 cit. prospettato dall'azienda pur a fronte del chiaro tenore letterale della norma, errore che peraltro avrebbe dovuto in ipotesi protrarsi per ben 15 anni;
e risulterebbe al contrario palese, dalla comunicazione aziendale del 13.4.2015, che la vera ragione della disdetta degli istituti risiedeva nella crisi economica dell'azienda.
La società, a sua volta, ribadisce sul punto le proprie difese, asserendo che nella fattispecie mancherebbero altresì i requisiti della spontaneità, dell'intento negoziale e della invarianza delle
“condizioni aziendali”.
4.1. Ebbene, rammenta il Collegio che con recentissima pronuncia (la n. 805/2025) la Suprema
Corte ha avuto modo di chiarire che “l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo;
nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 9626 del 2004; n. 15489 del 2007)”.
Tuttavia, la stessa Corte con sentenza n. 21836/2024 ha altresì precisato: “Questa Corte ha da
6 tempo chiarito che "al fine della formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto - che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dai requisiti della generalità nonché dell'"opinio iuris ac necessitatis", e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in "melius" alla disciplina collettiva - rileva il mero fatto giuridico della reiterazione, nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari, del comportamento considerato purché caratterizzato dal requisito della spontaneità. Detta reiterazione deve risultare " a posteriori" dalla verifica di una prassi già consolidata senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti … di cui si compone tale prassi, atteso che, in ogni caso, il consolidamento di una prassi manifesta di per sé, sia pure implicitamente, l'intento negoziale di regolare anche per il prosieguo gli aspetti del rapporto di lavoro cui attiene" (Cass. n.
7200/2002; Cass. n. 15489/2007).
Di recente si è ulteriormente precisato che "nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale" (Cass n.
31204/2021).
Il consolidato orientamento del Giudice di legittimità individua nella condizione di reiterazione costante e generalizzata le caratteristiche necessarie perché possa individuarsi la esistenza di un uso aziendale, anche assegnando a tale reiterazione la dimostrazione della volontà di regolazione di quella fattispecie anche per il futuro.
Si è peraltro soggiunto che nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 15489/2007).
L'esistenza di un uso deve quindi essere oggetto di una prova positiva, anche valutata nel contesto dell'assetto regolatorio della fattispecie ed è comunque espressione di una valutazione rimessa al giudice del merito con i limiti indicati rispetto al sindacato di legittimità”.
4.2. Ebbene, posti tali principi, con riguardo alla fattispecie in esame, sotto il profilo della spontaneità, non può non rilevarsi anzitutto che non ha offerto prova della Controparte_1
circostanza – contestata da controparte – che le odierne 5 appellanti richiedenti differenze retributive per pausa pranzo e le 2 appellanti richiedenti ROL aggiuntivi fossero interessate da alcuno degli accordi sindacali aziendali disdettati con la comunicazione del 13.4.2015, di tal ché non può ritenersi
7 provato in giudizio che tali lavoratrici beneficiassero degli istituti in questione in virtù di accordi pregressi che avessero gravato la parte datoriale di corrispondenti obbligazioni negoziali.
Quanto ai presunti errori di interpretazione o applicazione dell'art. 26 CCNL in ragione dei quali la società avrebbe comunque ritenuto erroneamente di adempiere ad obbligazioni negoziali, il
Collegio condivide pienamente quanto già evidenziato da questa Corte in precedenti relativi ad altri lavoratori della stessa società oggi appellata (sent. n. 1719/2020 e, più di recente, sent. n. 2646/2023).
In particolare, “Sul punto è sufficiente rilevare che della dedotta sussistenza dell'errore di interpretazione non è stata fornita alcuna prova, né la società odierna appellante ha avanzato richieste istruttorie per offrire mezzi di prova al riguardo.
Gli odierni appellati hanno allegato – e la circostanza non è stata oggetto di contestazione - di avere sempre fruito di detti benefici fin dalla data della loro assunzione in cioè Controparte_1
per circa quindici anni.
Trattandosi di un comportamento del datore di lavoro protrattosi per un arco temporale lunghissimo, la prova che avrebbe dovuto offrire a dimostrazione di avere Controparte_1
erroneamente interpretato il contratto collettivo per circa quindici anni avrebbe dovuto essere estremamente rigorosa, invece, come già detto, la stessa è completamente mancata.
D'altronde, il prospettato errore interpretativo è francamente non credibile, atteso che le disposizioni collettive che avrebbero dovuto indurlo sono di rara chiarezza.
L'articolo 26, comma 6, del CCNL Telecomunicazioni definisce lavoratori a turni avvicendati
<
un'effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane … Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante…>>.
L'articolo 26, comma 7, prevede che <
La chiarezza delle previsioni contrattuali è tale da non lasciare dubbio sull'inverosimiglianza di un errore che si sarebbe protratto per anni.
Peraltro, la società odierna appellante parla genericamente di un errore di interpretazione della normativa collettiva senza nemmeno chiarire se l'errore sia caduto sulla qualificazione dei ricorrenti come lavoratori a turni avvicendati o sulla spettanza della pausa pranzo anche a coloro
8 che non lavoravano in turni avvicendati.
Ancor meno comprensibile è l'errore interpretativo sulle ore di permesso aggiuntivo.
L'articolo 26, comma 9, dopo avere quantificato la riduzione dell'orario di lavoro (ROL) nell'ordine di 72 ore in ragione di anno di servizio, prevede che <
15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° dicembre 2004, un ulteriore permesso annuo retribuito di otto ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso…>>.
E' pacifico, perché riconosciuto dagli stessi ricorrenti, che loro non prestavano attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, sicché anche in questo caso è francamente poco verosimile l'affermazione dell'errore interpretativo.
Peraltro, è sufficiente leggere la lettera del 13 aprile 2015 per rendersi conto che la decisione di non riconoscere più i benefici oggetto del presente giudizio è stata originata esclusivamente dall'andamento fortemente negativo dei dati economici dell'azienda illustrato negli incontri intervenuti con le organizzazioni sindacali dal 5 dicembre 2014 al 31 marzo 2015” (Corte App. Roma
n. 1719/2020).
4.3. Constatata pertanto la reiterazione costante generalizzata e spontanea della condotta, protratta per anni dall'azienda, il Collegio ritiene allora, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema
Corte come sopra richiamati, che ad una siffatta reiterazione, interrotta dichiaratamente solo per sopravvenuto andamento economico negativo dell'azienda, possa riconoscersi senz'altro valore di
“dimostrazione della volontà di regolazione di quella fattispecie anche per il futuro” e dunque di intento negoziale.
4.4. Da ultimo, alla stregua dei medesimi principi, deve verificarsi quale sia “l'assetto normativo positivo in cui esso [l'intento negoziale] si è manifestato”.
Ebbene, posto anzitutto che in proposito ciò che assume rilievo e va indagato è un assetto di tipo “normativo” e non – come sostenuto dall'appellata – le “condizioni aziendali” mutate in ragione della crisi economica sopravvenuta sin dal 2013, rileva il Collegio che la società non ha neppure dedotto mutamenti nella disciplina collettiva ma al contrario, con la comunicazione del 13.4.2015, ha in sostanza dichiarato di aver dato sino ad allora erronea applicazione all'art. 26 del CCNL 1.2.2013 il quale, secondo la prospettazione proposta, non consentiva invece l'estensione dei benefici ai lavoratori appellanti.
Ora, dagli atti non risulta se i precedenti CCNL contenessero disposizioni analoghe all'art. 26 cit. Cionondimeno, risulta che la società abbia per anni applicato gli istituti in questione in modo generalizzato e tanto abbia continuato a fare sino all'aprile 2015 benché – al più tardi nel febbraio
9 2013 – il CCNL le consentisse, sempre secondo la sua stessa prospettazione, di non riconoscere più i relativi benefici ai dipendenti che non soddisfacessero i requisiti di cui all'art. 26 e che non fossero interessati da specifici accordi sindacali aziendali.
Non può pertanto negarsi che una tale persistenza dell'applicazione generalizzata degli istituti fosse sostenuta da un evidente intento negoziale, venuto meno nel 2015 solo a seguito di mutate condizioni economiche e non di mutamenti nella disciplina contrattuale.
4.5. In conclusione, ritiene il Collegio che risultino integrati tutti gli elementi per riconoscere la sussistenza di un uso aziendale, con la conseguenza che un tale uso non era suscettibile di essere unilateralmente disdettato dalla parte datoriale, avendo l'effetto di integrare i contratti individuali alla stregua di un contratto collettivo aziendale il quale, pertanto, poteva essere modificato soltanto attraverso un analogo accordo tra le parti.
5. Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta che il giudice erroneamente avrebbe ritenuto che con la lettera del 13.4.2015 la società avesse legittimamente disdettato “una pattuizione stabilita in precedenti accordi sindacali aziendali”, in particolare accordi che riguardano dipendenti provenienti da aziende terze quali AL e AT – tra cui figurerebbero gli appellanti e – oppure dipendenti della sede di NO. Pt_2 Parte_9 CP_3 Pt_12
Deduce invece parte appellante che i dipendenti appena indicati non avrebbero formulato alcuna domanda in merito a R.O.L. aggiuntivi e pausa pranzo retribuita, mentre gli accordi aziendali in questione non si applicherebbero agli altri lavoratori appellanti, non provenienti dalle aziende terze interessate.
Il motivo, come già evidenziato, è fondato, non avendo parte appellata dimostrato che le 5 appellanti richiedenti le differenze retributive in questione fossero interessate da pregressi accordi sindacali aziendali.
6. Stante la ritenuta sussistenza di un uso aziendale, resta invece assorbito il quarto motivo di gravame, con il quale parte appellante invoca l'applicabilità diretta dell'art. 26, co. 6 e 7 CCNL alle
5 lavoratrici interessate, asserendo ed offrendo di provare che esse svolgessero turni avvicendati.
7. Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, con riguardo all'intervenuto recupero da parte della società delle somme erogate in eccedenza a titolo di “ferie cds”, parte appellante lamenta che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto che “«se le ferie maturate durante il periodo di solidarietà vengono fruite alla scadenza di tale periodo non sono integrabili e, dunque, non possono essere poste a carico del datore di lavoro». Ciò in quanto: «in assenza di una disciplina o di un chiarimento interpretativo da parte dell , in merito alla remunerazione Controparte_4
delle ore di ferie maturate durante il periodo di solidarietà e fruite solo successivamente, debbono applicarsi i principi generali in materia di riproporzionamento del trattamento retributivo feriale a
10 fronte di una prestazione di lavoro ridotta»”.
Deducono in proposito gli appellanti che, al contrario, al momento della fruizione delle ferie
(successivo alla cessazione dei contratti di solidarietà), la prestazione lavorativa non sarebbe stata affatto ridotta, essendo stata resa – peraltro per imposizione della parte datoriale – in un periodo in cui l'orario di lavoro era di nuovo pieno, di tal ché la società, applicando una retribuzione ridotta, avrebbe illegittimamente ed unilateralmente prorogato gli effetti della riduzione oraria propria dei contratti di solidarietà, come riconosciuto da vari precedenti del Tribunale e della Corte d'Appello di
Palermo.
Inoltre, la società avrebbe recuperato l'indebito senza offrire prova – pur essendone onerata ai sensi degli artt. 2697 e 2033 c.c. – che quanto già versato ai lavoratori fosse in parte privo di causa giustificativa, risultando al contrario dalle circolari INPS soltanto che l'integrazione salariale a carico dell' dovesse intervenire (per i soli contratti difensivi di tipo A) esclusivamente per le ferie CP_4
maturate e fruite durante i contratti di solidarietà.
A fronte di tale motivo di impugnazione, parte appellata eccepisce che la relativa domanda dovrebbe intendersi rinunciata, non essendo stata riprodotta nelle conclusioni dell'atto di appello, e ne deduce in ogni caso l'infondatezza nel merito.
7.1. Ebbene, quanto alla presunta rinuncia alla domanda, rammenta il Collegio che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni nell'atto di appello di domande precedentemente formulate nei confronti di una parte e rigettate dal giudice di primo grado, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse. La impugnazione parziale - quindi - importa acquiescenza al capo di rigetto non impugnato, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. Detta presunzione, fondandosi sulla interpretazione della volontà della parte appellante, deve essere esclusa qualora il giudice del merito, cui spetta il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni delle parti, ravvisi elementi sufficienti per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte appellante abbia inteso, con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, insistere nelle domande già avanzate o comunque abbia inteso impugnare il capo della sentenza di primo grado di rigetto di tali domande”
(Cass. n. 6562/2013).
Orbene, parte appellante nelle conclusioni rassegnate a pag. 27 dell'atto di appello ha effettivamente omesso di riproporre la domanda (si legge infatti: “
4. omissis”).
Cionondimeno, esaminato l'atto, non può disconoscersi che dal suo chiaro tenore complessivo emerga in modo lampante che l'omissione è dovuta ad un mero errore materiale.
Invero parte appellante, dopo aver riportato nella parte introduttiva dell'atto di appello le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e le relative argomentazioni difensive,
11 includendovi anche la domanda in questione e le relative difese (v. rispettivamente pag. 3, n. 4 e pag.
7, lett. E) dell'atto di appello), al sostegno di tale domanda dedica poi un intero motivo di impugnazione, il quinto, espressamente intitolato “Restituzione degli importi indebitamente trattenuti ai ricorrenti a titolo di indennità per ferie maturate in presenza di periodi di contratti di solidarietà”, poi sviluppato con ampiezza di argomentazioni, peraltro suddivise in sottoparagrafi, da pag. 20 a pag.
26 dell'atto.
Non v'è dubbio, pertanto, che il motivo di impugnazione fosse diretto a sostenere la reiterazione della domanda, che non può intendersi dunque rinunciata.
Nel merito, tuttavia, questo Collegio ritiene che la domanda sia infondata.
7.2. Ed invero, va premesso anzitutto che le parti non controvertono sulla maturazione dei giorni di ferie in costanza dei contratti di solidarietà né sulla loro misura, ma esclusivamente sulla riparametrazione della retribuzione da corrispondersi da parte del datore di lavoro ove tali giorni siano stati fruiti dai lavoratori al di fuori dei periodi di vigenza dei contratti di solidarietà, in un periodo dunque successivo, in cui le reciproche obbligazioni – della prestazione lavorativa e della retribuzione
– si siano ormai “riespanse”.
Ciò posto, rileva in primis il Collegio che non è affatto pacifica e risulta ampiamente contraddetta dagli atti l'asserita imposizione di “ferie collettive” ad opera della parte datoriale in periodi successivi alla conclusione dei contratti di solidarietà i quali, peraltro, risultano definitivamente cessati solo in data 30.11.2016 a fronte di rapporti di lavoro conclusisi, per stessa ammissione di parte appellante, a dicembre 2016 (v. appello, pag. 11, argomentazioni a sostegno del
1° motivo di impugnazione).
La circostanza dell'imposizione di ferie collettive è, infatti, anzitutto contestata dall'azienda la quale, già in primo grado, ha fornito una diversa prospettazione della propria organizzazione delle ferie, affermando di predisporre ordinariamente, nel rispetto dell'art. 31 CCNL TLC, piani ferie estivi dal giugno al settembre di ogni anno, e piani ferie invernali nel periodo 15 dicembre – 15 gennaio, approntati in base alle domande dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, salva la pianificazione delle ferie arretrate (maturate negli anni precedenti) da fruire entro le relative scadenze.
Ciò posto, rileva il Collegio che, da un lato, non risultano in atti richieste di ferie avanzate dai lavoratori che siano state respinte dalla società durante il lungo periodo dei contratti di solidarietà.
Dall'altro, risulta dalle buste-paga prodotte in atti dagli stessi appellanti che durante i contratti di solidarietà – peraltro protrattisi ininterrottamente almeno dal 1.6.2014 sino al 30.11.2016 – vi sia stata la fruizione da parte dei lavoratori anche di “ferie cds” (si veda, ad es., buste-paga da settembre
2014 a maggio 2015, o da luglio a dicembre 2015, della lavoratrice in cui la voce ferie “CDS Pt_10
12 G” – godute – risulta via via aumentare;
idem, per le buste-paga da luglio 2014 a maggio 2015 della lavoratrice;
e, in modo analogo per gli altri lavoratori). Pt_1
Infatti, dalle stesse buste-paga, risulta che almeno a decorrere dal luglio/agosto 2014, la società, come del resto preannunciato ai lavoratori con comunicazione del 25.7.2014 (in atti, insieme alle successive comunicazioni in proposito del 31.7.2014 e 17.4.2015), abbia partitamente indicato in busta-paga e successivamente anche nei sistemi informatici le voci “ferie cds” maturate, godute e residue, dati che dimostrano da un lato la trasparenza sul punto serbata dall'azienda e dall'altro l'effettiva fruizione da parte dei lavoratori – anche durante i periodi dei contratti di solidarietà – in corrispondenza delle variazioni via via registrate delle voci “ferie cds” godute e residue (come da buste-paga appena esaminate).
Inoltre, dalle comunicazioni del 31.7.2014 e 17.4.2015 risulta che la società abbia addirittura introdotto un meccanismo di imputazione automatica delle ferie richieste dai lavoratori alla voce
“ferie cds”, dapprima soltanto per le giornate intere, poi finanche per frazioni di giornata. Si legge infatti nella prima comunicazione che “il giustificativo CDS Ferie non potrà essere richiesto o imputato a sistema perché verrà inserito dal sistema automaticamente quando vengono richieste
“ferie”; e, nella seconda comunicazione, che “con la presente si comunica a tutto il personale dipendente che con decorrenza dal mese di aprile c.a. la causale di assenza “Ferie-CDS” potrà essere fruita anche per frazioni di giornata. Nel caso, quindi, di richiesta di un giorno di ferie, automaticamente il sistema imputerà quanto è presente nel contatore “Res CDS” anche se inferiore all'intera giornata richiesta”.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, deve escludersi pertanto con certezza che la società abbia imposto ai lavoratori di fruire di tali ferie successivamente alla scadenza dei contratti di solidarietà.
7.3. Neppure coglie nel segno la doglianza secondo cui la parte datoriale, gravata del relativo onere, non avrebbe dimostrato di aver erogato indebitamente una parte della retribuzione per ferie.
Risulta infatti dai contratti di solidarietà che le parti avevano esaminato specificamente e disciplinato espressamente gli istituti indiretti: si legge infatti nel contratto di solidarietà di tipo A con effetti dal 1.6.2014 che “Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (eccezion fatta per le
Riduzione dell'Orario di Lavoro) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il T.F.R.…”.
Ed analoga clausola è ripetuta in tutti i contratti di solidarietà successivi che qui interessano ratione temporis, sia di tipo A che di tipo B.
Di tal ché deve ritenersi che le parti avessero espressamente concordato anche una
13 proporzionale riduzione della retribuzione differita per ferie, senza che tale accordo abbia violato alcuna norma imperativa.
7.4. Ed invero, sotto tale ultimo profilo, non constano disposizioni normative che disciplinino specificamente la questione controversa, né potrebbero ritenersi rilevanti – a parere del Collegio – eventuali circolari INPS che, come noto, non esplicano alcuna efficacia vincolante esterna e che, peraltro, oltre a non essere state prodotte nel presente giudizio, risultano disciplinare – alla stregua delle allegazioni delle parti – la sola integrazione salariale posta a carico dell'INPS per alcune tipologie di contratti di solidarietà e non anche gli obblighi retributivi a carico del datore di lavoro.
In difetto di specifica disciplina normativa, dunque, il Collegio non condivide l'assunto secondo il quale le ferie maturate durante la vigenza dei contratti di solidarietà ma fruite successivamente debbano restare a totale carico del datore di lavoro, in quanto non coperte da integrazione salariale.
A prescindere dalla considerazione che, per i contatti di solidarietà di tipo B, nessuna integrazione salariale è pacificamente prevista, pare al Collegio che, in difetto di una esplicita disciplina normativa sul punto, la questione controversa vada risolta alla luce della ratio stessa dei contratti di solidarietà, ovverosia quella di distribuire tra i lavoratori le conseguenze economiche negative di una situazione di crisi aziendale che, altrimenti, condurrebbe alla perdita di posti di lavoro: finalità, questa, che viene perseguita attraverso l'accettazione – mediante opportuni accordi sindacali
– di una riduzione oraria della prestazione lavorativa, con corrispondente riduzione dell'onere economico gravante sulla parte datoriale a titolo di retribuzioni, salva l'eventuale integrazione salariale a carico dell' ove e nella misura in cui prevista dalla normativa applicabile. CP_5
Se tale è la ratio, dunque, non può ritenersi che, a fronte di una prestazione lavorativa quantitativamente ridotta quale quella resa in costanza dei contratti di solidarietà, il lavoratore possa vantare la maturazione di giorni di ferie che, se fruiti successivamente alla cessazione dei contratti di solidarietà e pertanto in epoca di prestazione lavorativa ad orario pieno, debbano essere retribuiti – sol per questo – con retribuzione piena. Pare al Collegio infatti che, così ragionando, si andrebbe surrettiziamente a gravare il datore di lavoro di oneri economici addirittura maggiori di quelli che avrebbe proporzionalmente sopportato in assenza dei contratti di solidarietà giacché, a fronte di una prestazione di lavoro ricevuta in misura ridotta, questi si troverebbe a dover corrispondere – sia pur successivamente – una integrale retribuzione indiretta per ferie, con il rischio di veder peggiorare ulteriormente la già precaria situazione economica dell'azienda. E, d'altro canto, i lavoratori beneficerebbero di una indebita locupletazione, percependo una retribuzione indiretta maggiore rispetto a quella proporzionata alle ore di lavoro effettivamente prestate ed alla stessa retribuzione diretta per esse percepita.
14 Pare dunque al Collegio, in sintesi, che anche in caso di contratti di solidarietà, la retribuzione indiretta per ferie debba essere parametrata, così come la retribuzione diretta, alle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore al tempo in cui le ferie sono state da lui maturate (a prescindere dall'eventuale integrazione salariale), ciò che appare del resto rispettoso del diritto inviolabile del lavoratore alle ferie e dell'indissolubile diritto di vedersele adeguatamente e proporzionalmente retribuite.
Ritiene pertanto il Collegio che il motivo di impugnazione sia infondato.
8. In conclusione, l'appello va solo parzialmente accolto, con condanna della società appellata alla corresponsione, in favore dei lavoratori indicati in dispositivo, delle differenze retributive per pausa pranzo e R.O.L. aggiuntivi, nella misura indicata nello stesso dispositivo, non specificamente contestata da controparte.
Stante il parziale rigetto delle domande spiegate, le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione di 1/3 e, per il residuo, poste a carico dell'appellata, rimasta per il resto soccombente.
La liquidazione tiene conto del valore della causa, come risultato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accertati i relativi diritti delle lavoratrici, condanna al pagamento delle seguenti somme, da maggiorarsi di Controparte_1
interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo:
2. a titolo di pausa pranzo, in favore di: € 829,15, € Parte_1 Parte_3
880,65, € 1.545,66, € 338,65, € 896,10; Parte_5 Parte_6 Parte_10
3. a titolo di R.O.L. aggiuntivi, in favore di: € 147,56, € Parte_5 Parte_10
135,78;
4. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione di 1/3 e, per la quota residua, condanna alla refusione in favore degli appellanti, in solido tra loro, di € Controparte_6
1.310,00 per il primo grado e di € 1.290,00 per il secondo grado a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso di 2/3 del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, lì 21.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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