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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura conferita in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Galli (CF presso e nel cui studio in Genova, Via Carducci 3/6 C.F._1
è elettivamente domiciliato. S'indicano ai fini delle comunicazioni e notificazioni i seguenti recapiti: quale numero fax 010/588372 e quale indirizzo pec
RICORRENTE Email_1
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (C.F.: , PEC: t) in virtù C.F._2 Email_2 di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Ogg.: Opposizione ad ATP.
Motivazione
1 ha proposto opposizione avverso gli esiti dell'ATP Parte_1 reso nell'ambito del procedimento 3791/2024 , al fine di far accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art 3 comma 3 della legge 140/92.
La CTU espletata in prima fase, pur riconoscendo in capo ad esso ricorrente un'invalidità civile del 75%, ha escluso invece l'esistenza di una situazione di handicap grave.
L'opposizione censura la valutazione del CTU sulla base della documentazione in atti in ragione della grave patologia ingravescente che lo affligge ( Sclerosi Multipla progressiva). E' stata quindi ammessa nuova CTU, con nomina della dott. ssa la quale Per_2 all'esito delle sue valutazioni ha ritenuto che “ .. al momento non si ravvisano caratteristiche di particolare disagio e fragilità, né, tantomeno, di potenziale esclusione sociale. In merito, oltre alle mie considerazioni, cito quanto scritto nel novembre 2024 dai colleghi del S. che lo hanno in cura (nell'ultimo anno e mezzo lento Per_3 sfumato peggioramento … senza tuttavia aver inficiato francamente le attività di vita quotidiana).”. Il Consulente ha quindi escluso la sussistenza dell'handicap grave ex art 3 comma 3 legge 104/92. Tali conclusioni appaiono sufficientemente motivate e non superate, né superabili dalla censure svolte dalla difesa e devono essere fatte proprie da questo Giudice, con la precisazione che esse vanno limitate al solo requisito dell'handicap grave, oggetto di domanda. Sull'invalidità civile nessuna contestazione è stata fatta alla prima CTU, che fa quindi stato fra le parti.
Le conclusioni peritali così delimitate sono state solo genericamente contestate e pertanto, in quanto fondate su accurato esame, devono essere fatte proprie da questo Giudice.
Il ricorso va quindi respinto. Le spese di lite vanno compensate per un quinto in ragione della progressività ingravescente della patologia. La frazione residua va posta a carico del ricorrente. Le spese della prima fase vanno compensate in ragione dell'ingravescenza della patologia riconosciuta che giustificava un approfondimento delle attuali condizioni di salute del ricorrente e dell'accoglimento parziale della domanda in punto invalidità civile, riconosciuta in maggior percentuale
PQM
2 Il Giudice:
1. Respinge il ricorso;
2. Condanna il ricorrente a rifondere delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 1.120,00, oltre IVA;
3. Compensa le spese di giudizio in merito alla precedente fase;
4. Spese di CTU come da separato decreto. Genova, 28 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Maria Parodi
3
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura conferita in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Galli (CF presso e nel cui studio in Genova, Via Carducci 3/6 C.F._1
è elettivamente domiciliato. S'indicano ai fini delle comunicazioni e notificazioni i seguenti recapiti: quale numero fax 010/588372 e quale indirizzo pec
RICORRENTE Email_1
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (C.F.: , PEC: t) in virtù C.F._2 Email_2 di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Ogg.: Opposizione ad ATP.
Motivazione
1 ha proposto opposizione avverso gli esiti dell'ATP Parte_1 reso nell'ambito del procedimento 3791/2024 , al fine di far accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art 3 comma 3 della legge 140/92.
La CTU espletata in prima fase, pur riconoscendo in capo ad esso ricorrente un'invalidità civile del 75%, ha escluso invece l'esistenza di una situazione di handicap grave.
L'opposizione censura la valutazione del CTU sulla base della documentazione in atti in ragione della grave patologia ingravescente che lo affligge ( Sclerosi Multipla progressiva). E' stata quindi ammessa nuova CTU, con nomina della dott. ssa la quale Per_2 all'esito delle sue valutazioni ha ritenuto che “ .. al momento non si ravvisano caratteristiche di particolare disagio e fragilità, né, tantomeno, di potenziale esclusione sociale. In merito, oltre alle mie considerazioni, cito quanto scritto nel novembre 2024 dai colleghi del S. che lo hanno in cura (nell'ultimo anno e mezzo lento Per_3 sfumato peggioramento … senza tuttavia aver inficiato francamente le attività di vita quotidiana).”. Il Consulente ha quindi escluso la sussistenza dell'handicap grave ex art 3 comma 3 legge 104/92. Tali conclusioni appaiono sufficientemente motivate e non superate, né superabili dalla censure svolte dalla difesa e devono essere fatte proprie da questo Giudice, con la precisazione che esse vanno limitate al solo requisito dell'handicap grave, oggetto di domanda. Sull'invalidità civile nessuna contestazione è stata fatta alla prima CTU, che fa quindi stato fra le parti.
Le conclusioni peritali così delimitate sono state solo genericamente contestate e pertanto, in quanto fondate su accurato esame, devono essere fatte proprie da questo Giudice.
Il ricorso va quindi respinto. Le spese di lite vanno compensate per un quinto in ragione della progressività ingravescente della patologia. La frazione residua va posta a carico del ricorrente. Le spese della prima fase vanno compensate in ragione dell'ingravescenza della patologia riconosciuta che giustificava un approfondimento delle attuali condizioni di salute del ricorrente e dell'accoglimento parziale della domanda in punto invalidità civile, riconosciuta in maggior percentuale
PQM
2 Il Giudice:
1. Respinge il ricorso;
2. Condanna il ricorrente a rifondere delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 1.120,00, oltre IVA;
3. Compensa le spese di giudizio in merito alla precedente fase;
4. Spese di CTU come da separato decreto. Genova, 28 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Maria Parodi
3