Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22504 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10121 del 2025, proposto da:
Capocotta S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Giovanni Maiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Gestioni Balneari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franklin Varioli Pietrasanta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. QL/2025/0073839 datata 12/08/2025, con la quale è stato denegato l’accesso della ricorrente all’offerta tecnica presentata dalle ditte EN s.r.l, IC s.r.l. e Consorzio Gestioni Balneari, nella gara indetta da Roma Capitale per l’affidamento dei lavori di ricostruzione e successiva concessione in uso dei chioschi di proprietà Comunale siti in Roma, Via Litoranea, Ostia Lido, all’interno del parco dunale di Capocotta, incluso nel perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, Lotto “E”,
- nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere alle sopraindicate offerte tecniche, con conseguente ordine a consentire detto accesso, specificandone termini e modalità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, IC S.r.l. e EN S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IG BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 10.9.2025 a Roma Capitale ed alle controinteressate in epigrafe, nonché depositato in pari data, la società ricorrente ha adito questo Tribunale:
- per l’annullamento della nota prot. QL/2025/0073839 datata 12/08/2025, con la quale è stato denegato l’accesso della ricorrente all’offerta tecnica presentata dalle ditte EN s.r.l, IC s.r.l. e Consorzio Gestioni Balneari, nella gara indetta da Roma Capitale per l’affidamento dei lavori di ricostruzione e successiva concessione in uso dei chioschi di proprietà Comunale siti in Roma, Via Litoranea, Ostia Lido, all’interno del parco dunale di Capocotta, incluso nel perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, Lotto “E”,
- nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere alle sopraindicate offerte tecniche, con conseguente ordine a consentire detto accesso, specificandone termini e modalità.
2. Con la presente iniziativa, la ricorrente agisce ex art.116 cpa, per ottenere l’accesso ai documenti richiesti a Roma Capitale con istanza acquisita al prot.n. QL 21952 rep. n. 4020 del 20/03/2025, nell’ambito del procedimento selettivo avviato dall’Amministrazione per l’affidamento, relativamente al lotto E, della ricostruzione e successiva concessione in uso dei chioschi di proprietà di Roma Capitale siti in Roma, Via Litoranea, Ostia Lido, all’interno del parco dunale di Capocotta, incluso nel perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
La ricorrente aveva partecipato a detta procedura, classificandosi al quarto posto della graduatoria finale (di cui alla determina rep. n. QL/299/2025 prot. n. QL/22056/2025 del 12/03/2025), con 72,375 punti, preceduta dall’aggiudicataria (EN s.r.l., con un punteggio di punti 79,537), nonché dalla IC s.r.l., seconda graduata, con un punteggio di 75,5839 punti, e dal Consorzio Gestioni Balneari, terzo graduato, con un punteggio di 73,500 punti.
Con l’istanza summenzionata, la ricorrente chiedeva a Roma Capitale di accedere alla completa documentazione di gara prodotta dalle tre società meglio collocate in graduatoria, nonché ai verbali di gara, incluse le fasi di verifica dei requisiti di partecipazione e di verifica dell’anomalia.
Detta istanza non veniva tempestivamente evasa dall’Amministrazione.
La ricorrente, allora, inoltrava sollecito con nota del 25.6.2025, cui faceva seguito l’avversata nota prot.n. QL/2025/0073839 del 12/08/2025, con la quale Roma Capitale si determinava in ordine all’istanza di accesso, evidenziando:
a) che l’intera documentazione richiesta era disponibile via internet, sul portale istituzionale dell’Amministrazione, di cui venivano fornite al contempo le relative coordinate;
b) quanto alle offerte tecniche, stante il dissenso formulato dal controinteressato, in ragione della presenza di dati contenenti informazioni riservate o tutelate (know how), che l’accesso veniva denegato per tale ragione.
Avverso tale determinazione insorgeva la parte ricorrente con il presente ricorso, rappresentando l’illegittimità del diniego di accesso alle offerte tecniche, in assenza di un accurato vaglio motivazionale dell’Amministrazione in ordine alla riferita presenza di segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela.
3. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 17.9.2025, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni prospettate in successivi scritti difensivi, nei quali si evidenziava, inter alias, che né IC né il Consorzio avevano inviato opposizione e che, in ogni caso, la pretesa dedotta era carente di fondamento, per difetto di concretezza e attualità, non avendo peraltro la ricorrente comprovato la strumentalità fra le informazioni richieste e l’evocata finalità difensiva.
Si costituivano, successivamente, in giudizio, anche la EN s.r.l. e la IC s.r.l.., rispettivamente nelle date del 3.10.2025 e 24.9.2025, le quali depositavano anche articolate memorie difensive.
In particolare:
- la EN instava, preliminarmente, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione del silenzio diniego rispetto all’istanza del 20.3.2025, nonché per carenza di interesse, per la mancata impugnazione della determina di aggiudicazione della procedura. Nel merito, si insisteva per la reiezione del gravame, evidenziando altresì che “il Progetto presentato da EN non si limita a riportare dati prescrittivi o meri elementi di conformità, ma integra un insieme organico di conoscenze tecniche, gestionali e creative che costituiscono a pieno titolo know-how aziendale riservato, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 30/2005”, allegando inoltre i riferimenti, in caso di denegato accoglimento, per l’oscuramento delle parti del progetto costituenti segreto;
- la IC rappresentava di non avere mai formulato opposizione all’accesso e, per tale ragione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva la conseguente estromissione dall’odierno giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati.
In via preliminare, il Collegio scrutina le eccezioni in rito formulate dalle società controinteressate.
Le eccezioni sono infondate e vanno pertanto respinte.
Quanto ai rilievi esposti dalla EN, si evidenzia che la formazione del provvedimento di rigetto per silentium ai sensi dell’art.25, co.4 L.n.241/90 non impediva all’Amministrazione di provvedere successivamente in modalità espressa (cfr., quam multis, Tar Milano, 1.12.2023, n.2899); inoltre, la mancata impugnazione dell’aggiudicazione, se rende intangibili gli effetti di tale determinazione ai fini del procedimento selettivo, nondimeno non esclude, ex sé, la sussistenza dell’interesse ad accedere ai documenti di gara, posto che “la necessaria sussistenza di un interesse, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non implica la riduzione dell'accesso ad una situazione meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante” (in tal senso, Tar Roma, 2.4.2025, n.6644).
In merito alla posizione di IC, non può condividersi la prospettazione della difesa di quest’ultima, in quanto la mancata presentazione di opposizione non determina, in automatico, la concessione dell’accesso, che resta pur sempre affidata al vaglio dell’Amministrazione procedente. Per converso, è innegabile che, coinvolgendo l’istanza ostensiva anche la posizione della IC, questa rivesta la posizione di controinteressato, ritualmente evocato in giudizio.
Il Collegio passa quindi all’esame del merito del ricorso.
Richiamando quanto precede in ordine all’autonomia della posizione sostanziale vantata rispetto all’interesse propriamente difensivo, va evidenziato che, avendo la parte odierna ricorrente preso parte al procedimento selettivo de quo, la stessa vanta, in termini generali, l’evidente interesse a conoscere gli atti del procedimento e la documentazione presentata in gara dai concorrenti, posto che “i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione”, senza che l’interesse ostensivo sia necessariamente correlato ad un interesse giudiziale (in tal senso, Tar Bari, 01/04/2025, n.419; sul tema, cfr., quam multis, Tar Roma, 05/12/2024, n.22009; Tar Roma, 11/06/2024, n.11803).
Nella fattispecie, considerato che (ad eccezione della EN), gli altri controinteressati (IC e Consorzio Gestione Balneari) non hanno avanzato alcuna opposizione né in sede procedimentale né nell’odierna sede processuale, non si ravvedono circostanze ostative all’accesso, tenuto conto, in ogni caso, che Roma Capitale in alcun modo ha evidenziato motivate circostanze ostative, per i soggetti in questione.
Quanto all’accesso al progetto tecnico presentato dalla EN, si rileva che, tanto in sede procedimentale che nell’odierno giudizio, la stessa ha manifestato contrarietà all’ostensione, palesando la presenza di dati asseritamente contenenti segreti tecnici e/o commerciale, con particolare riguardo alla pag.15 della memoria difensiva versata in atti in data 17.11.2025.
A fronte di tale assetto, l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare nel merito la palesata opposizione, valutando la correttezza delle obiezioni mosse dalla società controinteressata in questione e, nello specifico:
- se siano condivisibili le affermazioni circa la presenza, nel progetto, di dati contenenti segreto, come tali tendenzialmente da sottrarre all’accesso, ai sensi dell’art.24, co.6, lett. d) L.n.241/90, ovvero all’art.35, co.4, lett. a) d.Lgs.n.36/2023, applicabile in via analogica al caso in esame;
- ove sia positivamente riscontrabile la presenza di segreti tecnici o commerciali, se sussista o meno tuttora l’interesse a fini difensivi, come tale individuato nell’istanza di accesso e, comunque, evocato in sede processuale dalla ricorrente nella memoria di replica depositata il 21.11.2025, effettuando, in caso affermativo, il bilanciamento in concreto degli opposti interessi e la correlata valutazione di indispensabilità dei documenti.
Ne discende che il ricorso è fondato relativamente alla pretesa ostensiva diretta nei confronti di IC e Consorzio Gestione Balneari, mentre, con riguardo alla situazione asseritamente vantata in confronto di EN, è fondata l’azione di annullamento della nota di Roma Capitale prot.n. QL/2025/0073839 del 12/08/2025 per difetto di motivazione, dovendo comunque l’Amministrazione pronunciarsi nuovamente sull’istanza e non potendo il Collegio pronunciarsi su poteri in toto non ancora esercitati (rif. art.34, co.2 cpa), stante la totale assenza di valutazioni palesata dalla p.a. resistente nella circostanza in esame.
6. Per quanto sopra, stante la fondatezza dell’actio ad exhibendum ex art.116 cpa, sia pure nei limiti sopra evidenziati, occorre:
- disporre l’annullamento della nota di Roma Capitale prot.n. QL/2025/0073839 del 12/08/2025;
- ordinare a Roma Capitale, come in epigrafe emarginata, l’esibizione delle offerte tecniche di IC s.r.l. e Consorzio Gestione balneari, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla notifica;
- ordinare a Roma Capitale, sempre entro il predetto termine, di pronunciarsi definitivamente sulla pretesa ostensiva relativa all’offerta tecnica di EN s.r.l., nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse seguono l’ordinaria regola della soccombenza di Roma Capitale rispetto alla parte ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre sussistono valide ragioni per compensarle (ovvero dichiararle comunque irripetibili) in confronto delle società controinteressate in epigrafe, stante la sostanziale estraneità di quest’ultime ai rilevati vizi provvedimentali e procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla la nota di Roma Capitale prot.n. QL/2025/0073839 del 12/08/2025;
- dichiara il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- ordina all’Amministrazione resistente di conformarsi a quanto stabilito al par.6 della parte motiva.
Condanna altresì Roma Capitale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Spese compensate e irripetibili nei confronti delle società controinteressate in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PI AB, Presidente
IG BI, Primo Referendario, Estensore
MA GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG BI | PI AB |
IL SEGRETARIO