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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/11/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NI ET, a seguito della discussione orale del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ex art.281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella controversia promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria BAGNI del Foro di Modena
ATTRICE contro
in persona del sindaco dott. con sede in Cento, via Controparte_1 Controparte_2
Marcello Provenzali n.15, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo CANIATO del Foro di Ferrara
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di risarcimento danno alla persona da cose in custodia
CONCLUSIONI:
le conclusioni di parte attrice: Voglia il Tribunale “) Accertare e dichiarare che il giorno
27.07.23 alle ore 23.45 circa la sig.ra si trovava in Cento (Fe) in sella alla Parte_1 propria bicicletta, mentre stava percorrendo la strada senza nome, adiacente al Forno Negrini e
RI RI e RI di NI e ET, perpendicolare a Via Alighieri e Manzoni strada a senso unico, in direzione da Via Alighieri a Via Manzoni, come da senso di marcia consentito.
b) Accertare e dichiarare che la strada era buia e non era illuminata in quanto in loco non è presente illuminazione pubblica.
c) Accertare e dichiarare la sig.ra cadeva rovinosamente e improvvisamente a Parte_1 terra, a causa di una buca estesa e profonda (larghezza 80 cm, lunghezza 125 cm, profondità media
1 di 5 cm), in cui si era incastrata la ruota anteriore della bicicletta, buca collocata sulla destra della carreggiata all'altezza del negozio di RI RI e RI di NI e ET.
d) Accertare che la sig.ra a causa del predetto sinistro del 27.07.23 ha subito Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per la somma complessiva quantificata nell'importo di €
11.627,25 (di cui € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale, di cui € 9.855,25 a titolo di danno biologico non patrimoniale(Invalidità Permanente pari al 6-7% (sei-sette percento) Inabilità temporanea: 25 gg a parziale al 75%, 20 gg a parziale al 50% ed altrettanti 20 gg a parziale al
25% tabelle di Milano 2023), e di cui € 772,00 spese mediche documentate) o la maggior o minor somma (comunque nei limiti di competenza per valore del Tribunale ossia non inferiore a €
10.000,00) che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazioni ed interessi.
e) Accertare e dichiarare che la strada in cui si è verificato il sinistro (strada senza nome, adiacente al e RI di NI e ET, perpendicolare a Parte_2
Via Alighieri e Manzoni in Cento (FE)) anche qualora fosse di proprietà privata è aperta all'uso pubblico ed al pubblico transito per i motivi di cui in premessa (transito veicoli, senso unico, segnaletica verticale, parcheggio veicoli, collocazione nel centro abitato, passaggio tra due via pubbliche, vicinanza di 3 plessi scolastici);
f) Accertare e dichiarare pertanto che l'obbligo manutentivo di suddetta sede stradale è in capo al
(FE), in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_1
g)Accertare e dichiarare che pertanto la responsabilità dei danni subiti in data 27.07.23 e quantificati in € 11.627,25 oltre rivalutazioni ed interessi, come specificato al punto d), dalla sig.ra
è da ricondursi esclusivamente al E) in persona del sindaco Parte_1 Controparte_1 pro tempore, cf. P iva corrente in Cento (FE), Via Provenzali 15, ex P.IVA_1 P.IVA_2 art. 2043 cc e ss e/o per obblighi di custodia ex art 2051 cc data la mancata manutenzione, per i motivi di cui in premessa e come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione;
g) Per l'effetto condannare Il in persona del sindaco pro tempore, cf. Controparte_3
, P iva corrente in Cento (FE), Via Provenzali 15, a risarcire la sig.ra P.IVA_1 P.IVA_2
tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali per la somma complessiva Parte_1 dell'importo di € 11.627,25 (di cui € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale, di cui € 9.855,25 a titolo di danno biologico non patrimoniale (Invalidità Permanente pari al 6-7% (sei-sette percento) Inabilità temporanea: 25 gg a parziale al 75%, 20 gg a parziale al 50% ed altrettanti 20 gg a parziale al 25% tabelle di Milano 2023), e di cui € 772,00 spese mediche documentate) o la maggior o minor somma ( comunque nei limiti di competenza per valore del Tribunale ossia non inferiore a € 10.000,00) che verrà accertata in corso di causa in ragione dell'occorso sinistro del
27.07.23, oltre rivalutazione ed interessi.
2 Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
2.In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi che il luogo di sinistro sia da considerarsi strada privata non aperta al pubblico transito, e quindi non in carico manutentivo al (FE), si chiede Controparte_1 che vengano integralmente compensate le spese del giudizio”.
Le conclusioni di parte convenuta: “In via principale: rigettare le domande svolte dalla ricorrente nei confronti del in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria Controparte_1 di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata: accertare la dinamica dell'occorso per cui è causa verificatosi in data 27 luglio 2023 e che, ad ogni buon conto, l'infortunio occorso alla signora oggetto della presente vertenza, è Pt_1 attribuibile in via concorrente all'imprudente condotta della stessa, che ha contribuito a cagionarlo ovvero ad aggravarne le conseguenze, ai sensi dell'art.1227 primo e secondo comma
c.c. e pertanto quantificare il danno subito dalla ricorrente, tenendo conto della responsabilità concorrente eventualmente accertata ai sensi dell'art.1227 primo e secondo comma c.c. escludendo ogni voce di danno consequenziale al sinistro o non provata. Spese di lite compensate tra le parti”.
Entrambe le parti hanno concluso anche in via istruttoria (vedi verbale udienza conclusiva)
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13 novembre 2024, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di farne accertare la responsabilità per il sinistro
[...] verificatosi in data 27 luglio 2023 ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, quantificati in complessivi €11.627,25, o la maggior o minor somma, vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di essere caduta mentre stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta, la strada senza nome adiacente al e RI RI ed Parte_2
RI di NI e ET, perpendicolare alla via Alighieri e Manzoni strada a senso unico, in direzione da via Alighieri a via Manzoni, a causa di una buca estesa e relativamente profonda in cui si era incastrata la ruota anteriore della bicicletta, non segnalata e non visibile, data la mancanza di illuminazione della strada. La buca era collocata nella parte destra della carreggiata, ove dovevano circolare le biciclette, essendo la strada aperta al traffico automobilistico. A causa della caduta riportava danni materiali alla bicicletta ed agli occhiali da vista, e danni fisici al volto, ad un dente, al ginocchio, alla mano sinistra ed al gomito sinistro. Si era recata quindi al Pronto soccorso non lontano dai luoghi. La signora che stava transitando sul medesimo tratto di Parte_3
3 strada, aveva assistito all'evento. Lamentava la ricorrente di aver riportato lesioni e postumi invalidanti come da perizia del dott. Qualificava la responsabilità del convenuto Per_1 CP_1 quale responsabilità extracontrattuale oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Narrava la ricorrente che in fase stragiudiziale il Comune era assistito dall'Assicurazione
a quale, dopo avere ascoltato la testimone e fatto visitare la infortunata, aveva negato CP_4 il risarcimento in quanto la strada sulla quale era accaduto l'evento era una strada “privata”. Anche
l'invito alla negoziazione assistita era caduto nel vuoto.
Il , costituitosi tardivamente in giudizio, nel chiedere il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità concorrente di per Parte_1 la verificazione del sinistro, deduceva ed eccepiva:
1. La natura privata della strada, la cui manutenzione era stata affidata dal a CMV Servizi, conseguendone che nessuna doglianza CP_1 poteva essere mossa al 2. La negligenza dell'attrice che, abitando a 60 metri dal luogo del CP_1 sinistro, conosceva perfettamente il luogo del sinistro, “di talchè ben avrebbe potuto, circolando in orario serale e conoscendo la condizione del manto stradale e dell'illuminazione, scendere dal velocipede e prestare maggiore attenzione” reputando che il comportamento non prudente del danneggiato integrasse l'ipotesi di caso fortuito che interrompe il nesso causale, come da giurisprudenza della Corte di cassazione (n.9325/2019) con conseguente efficienza causale esclusiva della relativa condotta nella produzione dell'evento lesivo, ovvero di concorso di colpa nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Interrogata liberamente la parte ricorrente alla prima udienza, la causa era istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di C.T.U. medico legale.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, udita la discussione orale.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Deve essere innanzitutto affrontata la questione relativa alla natura privata della strada senza nome di cui è causa. Tale natura, secondo il escluderebbe in radice la responsabilità ex art.2051 CP_1
c.c. dell'ente.
Non è condivisibile tale tesi.
L'ing. , dipendente del dal 1° luglio 2018 al 31 maggio 2024 con qualifica Tes_1 CP_1 CP_1
di istruttore direttivo tecnico operante nel settore dei lavori pubblici e responsabile del servizio
4 opere pubbliche patrimonio e mobilità, ha riferito che la strada in questione, dopo una approfondita istruttoria non è risultata di proprietà del , né è risultato che fosse oggetto di manutenzione, CP_1 CP_1
diretta o indiretta, da parte del . La strada, tuttavia, era una strada privata aperta al Controparte_1
pubblico transito in quanto l'accesso alla strada non era impedito da una sbarra o da altri dissuasori.
Orbene, la Corte di Cassazione Sez. 6, 07/02/2017, n. 3216, ha chiarito che” in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione
d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione. Ed ancora “Il che, anche in mancanza di una CP_1
titolarità "de jure", eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di un comune, dai congiunti di un automobilista che aveva perso la vita precipitando con l'auto in un burrone, in un tratto di strada privo di barriere laterali, osservando come, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto, non ostasse il mancato perfezionamento della procedura espropriativa in favore del demanio, dovendosi attribuire rilevanza, piuttosto, alla circostanza che la strada in questione ricadesse nel territorio di detto comune e fosse concretamente adibita all'uso pubblico, con vocazione di strada "vicinale", assimilabile a quelle comunali). (Cass. Sez. 3, 16/05/2022, n. 15509, Rv. 665099 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3,
12/01/1996, n. 191, Rv. 495341 - 01)
Orbene la strada di cui trattasi era una strada privata aperta al pubblico transito, come testimoniato
5 dall'ing. . A dimostrazione di ciò anche un segnale verticale di STOP nonché un segnale di Tes_1
senso unico (fotografie prodotte sub 2) apposti dal a significare, che, nonostante la natura CP_1
privata della strada, ne è regolato dal l'accesso pubblico. Consentire il pubblico accesso CP_1
alla strada anche alle automobili, oltre che ai pedoni, ciclisti e motociclisti (vedi sul punto teste udienza 13 maggio 2025), implica un obbligo di custodia e manutenzione del bene per Parte_3
evitare che esso produca danni alle persone.
La natura privata della strada aperta al pubblico non esclude quindi che il risponda ai sensi CP_1
dell'art.2051 ossia dei danni della cosa in custodia.
Il fatto, affermato in memoria di costituzione dal che la concreta manutenzione sia stata CP_1
appaltata a terzi, nulla incide (ed anzi conferma) la relazione di custodia tra il bene ed il CP_1
Il risarcimento quindi non può essere negato per il sol fatto che la strada in cui è accaduto il sinistro non sia di proprietà del CP_1
***
L'art.2051 del codice civile dispone “ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come si evince dal piano testo della norma, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, nel senso che si configura a prescindere da un accertamento della condotta e della colpevolezza del custode, essendo sufficiente che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno subito: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. U.,
30/06/2022, n. 20943, Rv. 665084 - 01).
In particolare, essa trova fondamento sul rischio, gravante sul custode, per i danni che potrebbero essere prodotti dalla res (cfr. Cass. Sez. 3, 19/05/2011, n. 11016: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi
6 dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato…).
La prova fornita dall'attrice del nesso di causalità determina, dunque, una presunzione di responsabilità, che può essere superata dalla convenuta, quale custode della cosa, solo dimostrando che il fatto si sia verificato per un caso fortuito.
Ciò detto, si evidenzia come nel caso di specie non vi sia stata alcuna contestazione, neppure generica, dell'esistenza di una buca sulla parte destra della strada che l'attrice ebbe a percorrere, in sella alla propria bicicletta, la notte del 27 luglio 2023.
Né vi è stata alcuna contestazione dell'esistenza della prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, contestato solo nella quantificazione delle conseguenze.
Non si pone, pertanto, questione in merito all'esistenza di una insidia sul teatro del sinistro, né che tale insidia abbia provocato la caduta della bicicletta, la cui ruota si è incastrata nella buca (su quest'ultimo punto, è stata sentita la teste oculare udienza 13 maggio 2025) Parte_3
Ciò che il Comune ha, invece, contestato è che l'attrice ben conoscesse il luogo del sinistro, abitando nelle vicinanze, e quindi avrebbe dovuto scendere dalla bicicletta e prestare maggiore attenzione. Tale comportamento della ciclista interromperebbe il nesso causale o rappresenterebbe comunque un concorso di colpa.
Per prima cosa si evidenzia che affinché vi sia caso fortuito è necessaria la sussistenza di un fatto causale non imputabile al custode, eccezionale, imprevisto, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass.,
10 giugno 2020, n. 11096 e Cass., 23 gennaio 2019, n. 1725, Cass. S.U. 2022 n.20943).
Avuto riguardo ai principi in materia, l'incidente non è avvenuto per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile ed eccezionale.
Esso è avvenuto proprio mediante un comportamento di normale, prevedibile e consentito utilizzo della strada.
7 La vicinanza dell'abitazione della donna alla strada senza nome non significa conoscenza precisa delle insidie della strada;
la ricorrente non passava abitualmente di lì ed era molto tempo che non percorreva quella via (interrogatorio libero, teste ). Le insidie si sono rivelate tali per Parte_3
essere idonee ad incastrare la ruota, non certo per una incongruità del comportamento della ciclista, che ha percorso una strada aperta al pubblico in condizioni di tempo sereno, circolando sulla sua destra. La dimostrazione di tale assunto è che il comportamento alternativo proposto è quello di scendere dalla bicicletta, comportamento che nemmeno astrattamente è idoneo ad escludere il sinistro, potendo l'attrice finire nella buca con un piede.
Nella discussione orale si è dedotto che la ricorrente non ha reso possibile una manovra diversiva essendo che percorreva la strada affiancata alla (vedi testimonianza ). Parte_3 Parte_3
Non si condivide tale impostazione. Trattasi di una speculazione ancora una volta astratta, in quanto la bicicletta è caduta d'improvviso a causa del fatto che la ruota si era incastrata e non vi è stata per la ciclista la possibilità di vedere e prevedere un pericolo.
La condotta della vittima, dunque, non configura un'ipotesi di caso fortuito, né integra un'ipotesi di responsabilità concorrente – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. – con quella del custode.
***
Gli esiti della relazione tecnica del C.T.U., dr.ssa hanno confermato che il Persona_2
sinistro oggetto di valutazione, alla luce del quadro clinico evidenziato nell'immediatezza dell'evento e documentato nella sua evoluzione sino all'apprezzamento medico legale, risulta qualiquantitativamente idoneo a determinare trauma contusivo-fratturativo artuale ed al volto, vedendo soddisfatto il criterio di idoneità quali-quantitativa, nonché il criterio topografico, per diretta correlazione tra sede di sviluppo del danno e sede di applicazione della forza lesiva.
Analogamente, si ravvisa l'esistenza di un “continuum fenomenologico” tra il momento
d'applicazione della forza traumatica ed il successivo risentimento algico-funzionale, coerente con la natura e l'evoluzione delle lesioni, che porta anche al riconoscimento del criterio cronologico.
Risulta, infine, negatività clinico-anamnestica riguardo ad eventi traumatici diversi da quello riferito dall'esaminando, precedenti o contemporanei all'atto in questione, di per sé autonomamente idonei a produrre lesioni traumatiche contusivo-fratturative quali quelle in oggetto
(criterio di esclusione di altre cause).
8 Può pertanto riconoscersi la sussistenza del nesso di causalità materiale fra l'infortunio stradale occorso in data 27 luglio 2023 e le lesioni patite dalla sig.ra e riscontrate nel corso Pt_1
dell'iter clinico” (ctu . Per_2
Così accertato l'an debeatur, relativamente al danno non patrimoniale subito da si Parte_1
condividono i risultati del consulente tecnico d'ufficio ove è stato accertato un danno biologico di invalidità permanente del 4-5% (quattro-cinque per cento), comprensivo della componente dinamico-relazionale, coerente con quanto proposto dalla , dalle Controparte_5
usuali Guide di Valutazione;
una inabilità temporanea parziale di 25 giorni al 75%, 20 giorni al
50% e 20 giorni al 25% (su quest'ultimo punto verosimilmente vi è un errore materiale nella ctu, ci si riporta quindi alle richieste della ricorrente il cui consulente quantifica nel 25% di ITP gli ultimi giorni di recupero della funzionalità dei distretti articolari interessati dal trauma).
Il pregiudizio non patrimoniale – in applicazione delle tabelle di Milano, come recentemente novellate (5 giugno 2024), le quali soddisfano esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale e sono state espressamente adottate da questo Tribunale - viene pertanto quantificato in €
11.283,25 ( €7402 per danno biologico permanente al 5% età anni 65, quanto al danno biologico temporaneo €86,25x25 = €2156,25 €57,50x20 = €1150, €28,75x20 = € 575 rapportato il danno biologico temporaneo ad €115 al giorno per il 100/100 di invalidità, totale danno non patrimoniale
€7402+2156,25+1150+575=11283,25)
Su dette somme competono poi gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto (11.008,5) e rivalutata anno per anno (conformemente a S.U. sentenza n. 1712/1995) per un totale di € 11.972,51.
Relativamente al danno patrimoniale la C.T.U. ha valutato spese mediche, come documentate agli atti, per trattamenti riabilitativi congrui con l'evento traumatico patito dalla sig.ra (cfr. Pt_1
spese mediche e dentistiche lettere d, e, f, g, h, i, j, k della perizia) per euro 372,00.
A questo importo occorre aggiungere il costo dell'intervento del Dott. come da fattura n. Per_1
369/2024 per € 400,00 (doc.17)
A tali somme vanno poi aggiunte le spese sostenute per i nuovi occhiali (€900, documento
9 commerciale 25 ottobre 2024 doc.19 ottica Martinelli).
Totale del danno patrimoniale è pari ad € 1672,00 oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.
***
Le spese del giudizio, liquidate in base al D.M. n. 55/2014 nel dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento, e quelle di C.T.U. già liquidate, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.ssa NI ET, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2181/2024 R.G., ogni domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, così provvede:
a) Accerta che il è responsabile ex art.2051 c.c. dell'infortunio accaduto a Controparte_1
il 27 luglio 2023 in Cento;
Parte_1
b) Per l'effetto condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da quantificati in € 11972,51 Parte_1
ed al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 1672,00 e condanna quindi il a corrispondere a la somma di € 13644,51 oltre interessi Controparte_1 Parte_1
in misura legale dalla presente sentenza al saldo.
c) Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese Controparte_1
del giudizio a favore di quantificate per compensi professionali di Parte_1
avvocato in complessivi 5077,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
d) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Ferrara, 17 novembre 2025 Il Giudice
NI ET
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NI ET, a seguito della discussione orale del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ex art.281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella controversia promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria BAGNI del Foro di Modena
ATTRICE contro
in persona del sindaco dott. con sede in Cento, via Controparte_1 Controparte_2
Marcello Provenzali n.15, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo CANIATO del Foro di Ferrara
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di risarcimento danno alla persona da cose in custodia
CONCLUSIONI:
le conclusioni di parte attrice: Voglia il Tribunale “) Accertare e dichiarare che il giorno
27.07.23 alle ore 23.45 circa la sig.ra si trovava in Cento (Fe) in sella alla Parte_1 propria bicicletta, mentre stava percorrendo la strada senza nome, adiacente al Forno Negrini e
RI RI e RI di NI e ET, perpendicolare a Via Alighieri e Manzoni strada a senso unico, in direzione da Via Alighieri a Via Manzoni, come da senso di marcia consentito.
b) Accertare e dichiarare che la strada era buia e non era illuminata in quanto in loco non è presente illuminazione pubblica.
c) Accertare e dichiarare la sig.ra cadeva rovinosamente e improvvisamente a Parte_1 terra, a causa di una buca estesa e profonda (larghezza 80 cm, lunghezza 125 cm, profondità media
1 di 5 cm), in cui si era incastrata la ruota anteriore della bicicletta, buca collocata sulla destra della carreggiata all'altezza del negozio di RI RI e RI di NI e ET.
d) Accertare che la sig.ra a causa del predetto sinistro del 27.07.23 ha subito Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per la somma complessiva quantificata nell'importo di €
11.627,25 (di cui € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale, di cui € 9.855,25 a titolo di danno biologico non patrimoniale(Invalidità Permanente pari al 6-7% (sei-sette percento) Inabilità temporanea: 25 gg a parziale al 75%, 20 gg a parziale al 50% ed altrettanti 20 gg a parziale al
25% tabelle di Milano 2023), e di cui € 772,00 spese mediche documentate) o la maggior o minor somma (comunque nei limiti di competenza per valore del Tribunale ossia non inferiore a €
10.000,00) che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazioni ed interessi.
e) Accertare e dichiarare che la strada in cui si è verificato il sinistro (strada senza nome, adiacente al e RI di NI e ET, perpendicolare a Parte_2
Via Alighieri e Manzoni in Cento (FE)) anche qualora fosse di proprietà privata è aperta all'uso pubblico ed al pubblico transito per i motivi di cui in premessa (transito veicoli, senso unico, segnaletica verticale, parcheggio veicoli, collocazione nel centro abitato, passaggio tra due via pubbliche, vicinanza di 3 plessi scolastici);
f) Accertare e dichiarare pertanto che l'obbligo manutentivo di suddetta sede stradale è in capo al
(FE), in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_1
g)Accertare e dichiarare che pertanto la responsabilità dei danni subiti in data 27.07.23 e quantificati in € 11.627,25 oltre rivalutazioni ed interessi, come specificato al punto d), dalla sig.ra
è da ricondursi esclusivamente al E) in persona del sindaco Parte_1 Controparte_1 pro tempore, cf. P iva corrente in Cento (FE), Via Provenzali 15, ex P.IVA_1 P.IVA_2 art. 2043 cc e ss e/o per obblighi di custodia ex art 2051 cc data la mancata manutenzione, per i motivi di cui in premessa e come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione;
g) Per l'effetto condannare Il in persona del sindaco pro tempore, cf. Controparte_3
, P iva corrente in Cento (FE), Via Provenzali 15, a risarcire la sig.ra P.IVA_1 P.IVA_2
tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali per la somma complessiva Parte_1 dell'importo di € 11.627,25 (di cui € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale, di cui € 9.855,25 a titolo di danno biologico non patrimoniale (Invalidità Permanente pari al 6-7% (sei-sette percento) Inabilità temporanea: 25 gg a parziale al 75%, 20 gg a parziale al 50% ed altrettanti 20 gg a parziale al 25% tabelle di Milano 2023), e di cui € 772,00 spese mediche documentate) o la maggior o minor somma ( comunque nei limiti di competenza per valore del Tribunale ossia non inferiore a € 10.000,00) che verrà accertata in corso di causa in ragione dell'occorso sinistro del
27.07.23, oltre rivalutazione ed interessi.
2 Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
2.In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi che il luogo di sinistro sia da considerarsi strada privata non aperta al pubblico transito, e quindi non in carico manutentivo al (FE), si chiede Controparte_1 che vengano integralmente compensate le spese del giudizio”.
Le conclusioni di parte convenuta: “In via principale: rigettare le domande svolte dalla ricorrente nei confronti del in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria Controparte_1 di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata: accertare la dinamica dell'occorso per cui è causa verificatosi in data 27 luglio 2023 e che, ad ogni buon conto, l'infortunio occorso alla signora oggetto della presente vertenza, è Pt_1 attribuibile in via concorrente all'imprudente condotta della stessa, che ha contribuito a cagionarlo ovvero ad aggravarne le conseguenze, ai sensi dell'art.1227 primo e secondo comma
c.c. e pertanto quantificare il danno subito dalla ricorrente, tenendo conto della responsabilità concorrente eventualmente accertata ai sensi dell'art.1227 primo e secondo comma c.c. escludendo ogni voce di danno consequenziale al sinistro o non provata. Spese di lite compensate tra le parti”.
Entrambe le parti hanno concluso anche in via istruttoria (vedi verbale udienza conclusiva)
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13 novembre 2024, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di farne accertare la responsabilità per il sinistro
[...] verificatosi in data 27 luglio 2023 ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, quantificati in complessivi €11.627,25, o la maggior o minor somma, vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di essere caduta mentre stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta, la strada senza nome adiacente al e RI RI ed Parte_2
RI di NI e ET, perpendicolare alla via Alighieri e Manzoni strada a senso unico, in direzione da via Alighieri a via Manzoni, a causa di una buca estesa e relativamente profonda in cui si era incastrata la ruota anteriore della bicicletta, non segnalata e non visibile, data la mancanza di illuminazione della strada. La buca era collocata nella parte destra della carreggiata, ove dovevano circolare le biciclette, essendo la strada aperta al traffico automobilistico. A causa della caduta riportava danni materiali alla bicicletta ed agli occhiali da vista, e danni fisici al volto, ad un dente, al ginocchio, alla mano sinistra ed al gomito sinistro. Si era recata quindi al Pronto soccorso non lontano dai luoghi. La signora che stava transitando sul medesimo tratto di Parte_3
3 strada, aveva assistito all'evento. Lamentava la ricorrente di aver riportato lesioni e postumi invalidanti come da perizia del dott. Qualificava la responsabilità del convenuto Per_1 CP_1 quale responsabilità extracontrattuale oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Narrava la ricorrente che in fase stragiudiziale il Comune era assistito dall'Assicurazione
a quale, dopo avere ascoltato la testimone e fatto visitare la infortunata, aveva negato CP_4 il risarcimento in quanto la strada sulla quale era accaduto l'evento era una strada “privata”. Anche
l'invito alla negoziazione assistita era caduto nel vuoto.
Il , costituitosi tardivamente in giudizio, nel chiedere il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità concorrente di per Parte_1 la verificazione del sinistro, deduceva ed eccepiva:
1. La natura privata della strada, la cui manutenzione era stata affidata dal a CMV Servizi, conseguendone che nessuna doglianza CP_1 poteva essere mossa al 2. La negligenza dell'attrice che, abitando a 60 metri dal luogo del CP_1 sinistro, conosceva perfettamente il luogo del sinistro, “di talchè ben avrebbe potuto, circolando in orario serale e conoscendo la condizione del manto stradale e dell'illuminazione, scendere dal velocipede e prestare maggiore attenzione” reputando che il comportamento non prudente del danneggiato integrasse l'ipotesi di caso fortuito che interrompe il nesso causale, come da giurisprudenza della Corte di cassazione (n.9325/2019) con conseguente efficienza causale esclusiva della relativa condotta nella produzione dell'evento lesivo, ovvero di concorso di colpa nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Interrogata liberamente la parte ricorrente alla prima udienza, la causa era istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di C.T.U. medico legale.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, udita la discussione orale.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Deve essere innanzitutto affrontata la questione relativa alla natura privata della strada senza nome di cui è causa. Tale natura, secondo il escluderebbe in radice la responsabilità ex art.2051 CP_1
c.c. dell'ente.
Non è condivisibile tale tesi.
L'ing. , dipendente del dal 1° luglio 2018 al 31 maggio 2024 con qualifica Tes_1 CP_1 CP_1
di istruttore direttivo tecnico operante nel settore dei lavori pubblici e responsabile del servizio
4 opere pubbliche patrimonio e mobilità, ha riferito che la strada in questione, dopo una approfondita istruttoria non è risultata di proprietà del , né è risultato che fosse oggetto di manutenzione, CP_1 CP_1
diretta o indiretta, da parte del . La strada, tuttavia, era una strada privata aperta al Controparte_1
pubblico transito in quanto l'accesso alla strada non era impedito da una sbarra o da altri dissuasori.
Orbene, la Corte di Cassazione Sez. 6, 07/02/2017, n. 3216, ha chiarito che” in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione
d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione. Ed ancora “Il che, anche in mancanza di una CP_1
titolarità "de jure", eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di un comune, dai congiunti di un automobilista che aveva perso la vita precipitando con l'auto in un burrone, in un tratto di strada privo di barriere laterali, osservando come, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto, non ostasse il mancato perfezionamento della procedura espropriativa in favore del demanio, dovendosi attribuire rilevanza, piuttosto, alla circostanza che la strada in questione ricadesse nel territorio di detto comune e fosse concretamente adibita all'uso pubblico, con vocazione di strada "vicinale", assimilabile a quelle comunali). (Cass. Sez. 3, 16/05/2022, n. 15509, Rv. 665099 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3,
12/01/1996, n. 191, Rv. 495341 - 01)
Orbene la strada di cui trattasi era una strada privata aperta al pubblico transito, come testimoniato
5 dall'ing. . A dimostrazione di ciò anche un segnale verticale di STOP nonché un segnale di Tes_1
senso unico (fotografie prodotte sub 2) apposti dal a significare, che, nonostante la natura CP_1
privata della strada, ne è regolato dal l'accesso pubblico. Consentire il pubblico accesso CP_1
alla strada anche alle automobili, oltre che ai pedoni, ciclisti e motociclisti (vedi sul punto teste udienza 13 maggio 2025), implica un obbligo di custodia e manutenzione del bene per Parte_3
evitare che esso produca danni alle persone.
La natura privata della strada aperta al pubblico non esclude quindi che il risponda ai sensi CP_1
dell'art.2051 ossia dei danni della cosa in custodia.
Il fatto, affermato in memoria di costituzione dal che la concreta manutenzione sia stata CP_1
appaltata a terzi, nulla incide (ed anzi conferma) la relazione di custodia tra il bene ed il CP_1
Il risarcimento quindi non può essere negato per il sol fatto che la strada in cui è accaduto il sinistro non sia di proprietà del CP_1
***
L'art.2051 del codice civile dispone “ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come si evince dal piano testo della norma, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, nel senso che si configura a prescindere da un accertamento della condotta e della colpevolezza del custode, essendo sufficiente che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno subito: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. U.,
30/06/2022, n. 20943, Rv. 665084 - 01).
In particolare, essa trova fondamento sul rischio, gravante sul custode, per i danni che potrebbero essere prodotti dalla res (cfr. Cass. Sez. 3, 19/05/2011, n. 11016: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi
6 dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato…).
La prova fornita dall'attrice del nesso di causalità determina, dunque, una presunzione di responsabilità, che può essere superata dalla convenuta, quale custode della cosa, solo dimostrando che il fatto si sia verificato per un caso fortuito.
Ciò detto, si evidenzia come nel caso di specie non vi sia stata alcuna contestazione, neppure generica, dell'esistenza di una buca sulla parte destra della strada che l'attrice ebbe a percorrere, in sella alla propria bicicletta, la notte del 27 luglio 2023.
Né vi è stata alcuna contestazione dell'esistenza della prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, contestato solo nella quantificazione delle conseguenze.
Non si pone, pertanto, questione in merito all'esistenza di una insidia sul teatro del sinistro, né che tale insidia abbia provocato la caduta della bicicletta, la cui ruota si è incastrata nella buca (su quest'ultimo punto, è stata sentita la teste oculare udienza 13 maggio 2025) Parte_3
Ciò che il Comune ha, invece, contestato è che l'attrice ben conoscesse il luogo del sinistro, abitando nelle vicinanze, e quindi avrebbe dovuto scendere dalla bicicletta e prestare maggiore attenzione. Tale comportamento della ciclista interromperebbe il nesso causale o rappresenterebbe comunque un concorso di colpa.
Per prima cosa si evidenzia che affinché vi sia caso fortuito è necessaria la sussistenza di un fatto causale non imputabile al custode, eccezionale, imprevisto, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass.,
10 giugno 2020, n. 11096 e Cass., 23 gennaio 2019, n. 1725, Cass. S.U. 2022 n.20943).
Avuto riguardo ai principi in materia, l'incidente non è avvenuto per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile ed eccezionale.
Esso è avvenuto proprio mediante un comportamento di normale, prevedibile e consentito utilizzo della strada.
7 La vicinanza dell'abitazione della donna alla strada senza nome non significa conoscenza precisa delle insidie della strada;
la ricorrente non passava abitualmente di lì ed era molto tempo che non percorreva quella via (interrogatorio libero, teste ). Le insidie si sono rivelate tali per Parte_3
essere idonee ad incastrare la ruota, non certo per una incongruità del comportamento della ciclista, che ha percorso una strada aperta al pubblico in condizioni di tempo sereno, circolando sulla sua destra. La dimostrazione di tale assunto è che il comportamento alternativo proposto è quello di scendere dalla bicicletta, comportamento che nemmeno astrattamente è idoneo ad escludere il sinistro, potendo l'attrice finire nella buca con un piede.
Nella discussione orale si è dedotto che la ricorrente non ha reso possibile una manovra diversiva essendo che percorreva la strada affiancata alla (vedi testimonianza ). Parte_3 Parte_3
Non si condivide tale impostazione. Trattasi di una speculazione ancora una volta astratta, in quanto la bicicletta è caduta d'improvviso a causa del fatto che la ruota si era incastrata e non vi è stata per la ciclista la possibilità di vedere e prevedere un pericolo.
La condotta della vittima, dunque, non configura un'ipotesi di caso fortuito, né integra un'ipotesi di responsabilità concorrente – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. – con quella del custode.
***
Gli esiti della relazione tecnica del C.T.U., dr.ssa hanno confermato che il Persona_2
sinistro oggetto di valutazione, alla luce del quadro clinico evidenziato nell'immediatezza dell'evento e documentato nella sua evoluzione sino all'apprezzamento medico legale, risulta qualiquantitativamente idoneo a determinare trauma contusivo-fratturativo artuale ed al volto, vedendo soddisfatto il criterio di idoneità quali-quantitativa, nonché il criterio topografico, per diretta correlazione tra sede di sviluppo del danno e sede di applicazione della forza lesiva.
Analogamente, si ravvisa l'esistenza di un “continuum fenomenologico” tra il momento
d'applicazione della forza traumatica ed il successivo risentimento algico-funzionale, coerente con la natura e l'evoluzione delle lesioni, che porta anche al riconoscimento del criterio cronologico.
Risulta, infine, negatività clinico-anamnestica riguardo ad eventi traumatici diversi da quello riferito dall'esaminando, precedenti o contemporanei all'atto in questione, di per sé autonomamente idonei a produrre lesioni traumatiche contusivo-fratturative quali quelle in oggetto
(criterio di esclusione di altre cause).
8 Può pertanto riconoscersi la sussistenza del nesso di causalità materiale fra l'infortunio stradale occorso in data 27 luglio 2023 e le lesioni patite dalla sig.ra e riscontrate nel corso Pt_1
dell'iter clinico” (ctu . Per_2
Così accertato l'an debeatur, relativamente al danno non patrimoniale subito da si Parte_1
condividono i risultati del consulente tecnico d'ufficio ove è stato accertato un danno biologico di invalidità permanente del 4-5% (quattro-cinque per cento), comprensivo della componente dinamico-relazionale, coerente con quanto proposto dalla , dalle Controparte_5
usuali Guide di Valutazione;
una inabilità temporanea parziale di 25 giorni al 75%, 20 giorni al
50% e 20 giorni al 25% (su quest'ultimo punto verosimilmente vi è un errore materiale nella ctu, ci si riporta quindi alle richieste della ricorrente il cui consulente quantifica nel 25% di ITP gli ultimi giorni di recupero della funzionalità dei distretti articolari interessati dal trauma).
Il pregiudizio non patrimoniale – in applicazione delle tabelle di Milano, come recentemente novellate (5 giugno 2024), le quali soddisfano esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale e sono state espressamente adottate da questo Tribunale - viene pertanto quantificato in €
11.283,25 ( €7402 per danno biologico permanente al 5% età anni 65, quanto al danno biologico temporaneo €86,25x25 = €2156,25 €57,50x20 = €1150, €28,75x20 = € 575 rapportato il danno biologico temporaneo ad €115 al giorno per il 100/100 di invalidità, totale danno non patrimoniale
€7402+2156,25+1150+575=11283,25)
Su dette somme competono poi gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto (11.008,5) e rivalutata anno per anno (conformemente a S.U. sentenza n. 1712/1995) per un totale di € 11.972,51.
Relativamente al danno patrimoniale la C.T.U. ha valutato spese mediche, come documentate agli atti, per trattamenti riabilitativi congrui con l'evento traumatico patito dalla sig.ra (cfr. Pt_1
spese mediche e dentistiche lettere d, e, f, g, h, i, j, k della perizia) per euro 372,00.
A questo importo occorre aggiungere il costo dell'intervento del Dott. come da fattura n. Per_1
369/2024 per € 400,00 (doc.17)
A tali somme vanno poi aggiunte le spese sostenute per i nuovi occhiali (€900, documento
9 commerciale 25 ottobre 2024 doc.19 ottica Martinelli).
Totale del danno patrimoniale è pari ad € 1672,00 oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.
***
Le spese del giudizio, liquidate in base al D.M. n. 55/2014 nel dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento, e quelle di C.T.U. già liquidate, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.ssa NI ET, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2181/2024 R.G., ogni domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, così provvede:
a) Accerta che il è responsabile ex art.2051 c.c. dell'infortunio accaduto a Controparte_1
il 27 luglio 2023 in Cento;
Parte_1
b) Per l'effetto condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da quantificati in € 11972,51 Parte_1
ed al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 1672,00 e condanna quindi il a corrispondere a la somma di € 13644,51 oltre interessi Controparte_1 Parte_1
in misura legale dalla presente sentenza al saldo.
c) Condanna il , in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese Controparte_1
del giudizio a favore di quantificate per compensi professionali di Parte_1
avvocato in complessivi 5077,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
d) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Ferrara, 17 novembre 2025 Il Giudice
NI ET
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