Art. 2.
Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482 , determinera' - previo parere del Comitato di cui al successivo art. 3 - le procedure piu' idonee, con facolta' di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici dell'Universita' italiana, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche ed a singoli geologi o tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione.
Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482 , determinera' - previo parere del Comitato di cui al successivo art. 3 - le procedure piu' idonee, con facolta' di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici dell'Universita' italiana, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche ed a singoli geologi o tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione.