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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note 18 marzo 2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. R.G. 967/2023, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Cecere ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Circumvallazione n. 159;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_1 sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dagli avv. ti. , Parte_2
e , giusta procura generale alle liti a rogito Controparte_2 Controparte_3 del dott. in Fiumicino del 23/01/2023, ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, via Roma, n. 17;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data 7.04.2023, la ricorrente contestava il giudizio del
1 C.T.U., dott. espresso nella prima fase giudiziale di Persona_2 accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dello status di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso e rilevava, in particolare, la discrasia tra quanto diagnosticato dal C.T.U. e le conclusioni cui erano giunti i medici dell'A.S.L. e dell' Parte_3
In specie, evidenziava che il C.T.U. aveva riportato pedissequamente la diagnosi afferenti eil ricovero dell'ottobre 2021, senza valutare in maniera approfondita le certificazioni mediche del luglio-settembre 2022, da cui era evincibile un chiaro peggioramento del quadro clinico.
Rappresentava, inoltre, che lo stato morboso era divenuto di particolare gravità nel febbraio 2023, allegando relativa certificazione medica neurologica attestante una ingravescenza cognitivo-funzionale, ritenuta non correttamente valutata dal C.T.U..
Richiamava le risultanze della C.T.P. da cui era emersa l'impossibilità della paziente di spostarsi autonomamente, ritendendo dunque la spettanza dei benefici richiesti.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 7.12.2023 si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n.
1480/2022 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U., incaricato di verificare l'incidenza, sulla stima già espressa, della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase.
2 All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 7.04.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data
13.03.2023 nel fascicolo della prima fase, acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P.
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. , già nominato nella fase sommaria. Persona_2
4. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. sottoposta la Persona_2 parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la diagnosi di: “esiti di emisindrome sx e sottoposta, per l'occlusione dell'arteria cerebrale media di dx a trombolisi e.v. e poi, previo trasferimento all' , a Controparte_4
3 trombectomia. Dimessa vigile, orientata nei tre domini, collaborante al trattamento riabilitativo, fasica con autonomia nei trasferimenti posturali ed ADL primarie. Deambulazione con l'ausilio di un bastone canadese con buon equilibrio e coordinazione in condizione di salire le scale con appoggio monolaterale alternando i passi con miglioramento del trofismo muscolare. Residua emiparesi sx con attivazione di ADI/FKT. MMSE
21/30 corretto, ADL 4/6, IADL 3/8 del 27.07.22. Ipertrofia tiroidea con ipotiroidismo. Terapia domiciliare: AN 30 mg 1 cp,
DI cp secondo INR, ATENOLOLO 100 ¼ di cp x 2, EUTIROX 75
150 1 cp lun e vener, EUTIROX 50 i restanti giorni della settimana,
EZ 150 1 cp, EN 1000 1 cp, ERKO' 1 cp, NA 5 mg 1 cp.
10 mg 1 cp, OL FAST 1 bustina. Esiti di isterectomia per Parte_4 carcinoma endometriale in attuale follow/up, senza ripresa di malattia.
Ipertensione arteriosa con fibrillazione atriale permanente.
Spondilo/disco/artrosi diffusa cervico/dorso/lombare, schiacciamento vertebrale della L5, stenosi canalare vertebrale di L3/L4, L4/L5, con protrusioni discali, di L2/L3, L3/L4, L4/L5 ed L5/S1, periatrite scapolo/omerale bilaterale più accentuata a sx, portatrice di artroprotesi completa al ginocchio sx. Intervento chirurgico di liberazione del nervo mediale al polso sx.” e concludeva ritenendo che le patologie accertate non consentivano di affermare il diritto ai benefici richiesti.
All'esito della rinnovazione dell'esame peritale, il C.T.U. incaricato, sulla base delle risultanze dell'esame clinico e della documentazione sanitaria del
10.02.2023 riscontrava il seguente quadro morboso: “esiti motori lievi in emisoma sx anche di natura osteo/articolare e declino cognitivo multi dominio di grado moderato con aspetti depressivi. Al profilo neuropsicologico (senza schede di controllo ma solo riportato il risultato)
MMSE: 19/30 corretto da precedente 21/30, ADL: 4/6, IADL: 3/8. Terapia domiciliare: MEMANTINA 10 mg 1 cpx2, OL 5 mg 1 cp al Per_3 mattino, ESCITALOPRAM 5 mg 1 cp.”.
Sulla base dell'esame della certificazione medica neurologica del 13.10.2023 evidenziava, inoltre, “ateromasia carotidea bilaterale del 45% (riferita in visione), post dimissione neuro/riabilitazione con discreto recupero motorio. Attualmente fisioterapia domiciliare (ADI). Esiti motori lievi in
4 emisoma sx anche di natura osteo/articolare (dolorabilità diffusa osteo/articolare, spalle e grandi articolazioni), disturbo della marcia, possibile con ausilio ed accompagnatore, declino cognitivo multi/dominio di grado moderato/severo con aspetti depressivi, MMSE: 17/30 corretto da precedente 19/30 (senza scheda di controllo ma solo riportato il risultato), ADL 1/6 (si alimenta da sola con assistenza nel tagliare la carne), IADL 0/8 (non è in grado di assolvere ad alcuna delle funzioni in allegato). La sig.ra necessita di assistenza domiciliare Pt_1 continuativa nell'espletamento delle comuni attività quotidiane personali
e strumentali. Terapia domiciliare: MEMANTINA 10 mg 1 cpx2,
ESCITALOPRAM 5 mg 1 cp.”.
Il dott. riscontrava, in specie, l'aggravamento delle patologie Per_2 neurologiche della ricorrente, osservando che: “Nell'arco di circa 7 mesi, la sig.ra ha subito un deterioramento cognitivo borderline fra Pt_1 moderato e grave, un crollo nell'espletamento delle comuni attività quotidiane personali e strumentali ed un'incapacità a deambulare in autonomia ma solo con deambulatore e supervisione di terzi, senza evidenza di nuove importanti patologie organiche. È evidente inoltre la discrepanza fra l'andamento del deterioramento cognitivo e la capacità nell'espletamento delle comuni attività quotidiane personali e strumentali.
A latere si segnala che in questi mesi, la sig.ra non ha effettuato, Pt_1 ricoveri ospedalieri, esami di imaging (TAC o RMN cerebrali), richieste di presidi (sedia a rotelle, girelli etc..). La sintomatologia descritta oltre ad essere evidenziata nel certificato neurologico del 13/10/23 e confermata dal caregiver è risultata anche alla visita medica durante le operazioni peritali. Con ragionevole certezza la patologia che ha determinato il rapido peggioramento in parte dello stato cognitivo ma soprattutto nello svolgimento delle ADL ed IADL è stata ed è, la depressione unipolare “adult onset” (in letteratura è dimostrato che la depressione unipolare soprattutto “adult onset” provoca alterate prestazioni prevalentemente ai test per la valutazione delle funzioni esecutive, della memoria e dell'attenzione).”.
Il medico incaricato, rivedendo il giudizio formulato nella precedente fase sommaria, poneva, pertanto, le seguenti conclusioni medico-legali: “Si
5 propone il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in quanto la sig.ra per il suo stato fisico e psichico è incapace di Parte_1 deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Decorrenza: 13.10.23, data dell'ultima visita di controllo neurologica.
Rivedibile: no. La non rivedibilità è giustificata oltre che dalle patologie organiche (neurologica, ortopedica e cardiaca), anche dalla depressione unipolare soprattutto “adult onset”. Infatti, i deficit cognitivi possono persistere, indipendentemente dal miglioramento della depressione, anche durante gli stati eutimici di remissione e sembra possano essere un fattore di rischio per una ricaduta o un nuovo episodio depressivo. La ripresa delle funzioni cognitive sembra, quindi, essere più lenta rispetto alla risoluzione dei sintomi dell'umore e il solo trattamento dei sintomi affettivi insufficiente a garantire una buona ripresa del funzionamento sociale. Si propone lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 legge e 33 L. 104 in quanto la sig.ra per il suo Parte_1 stato clinico ha ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Decorrenza: 13.10.23, data dell'ultima visita di controllo neurologica.
Rivedibile: no. La non rivedibilità è giustificata oltre che dalle patologie organiche (neurologica, ortopedica e cardiaca), anche dalla depressione unipolare soprattutto “adult onset”. Infatti i deficit cognitivi possono persistere, indipendentemente dal miglioramento della depressione, anche durante gli stati eutimici di remissione e sembra possano essere un fattore di rischio per una ricaduta o un nuovo episodio depressivo. La ripresa delle funzioni cognitive sembra, quindi, essere più lenta rispetto alla risoluzione dei sintomi dell'umore e il solo trattamento dei sintomi affettivi insufficiente a garantire una buona ripresa del funzionamento sociale.”.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte
6 dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico- deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto con handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, l 104/1992, con decorrenza dal 13.10.2023.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018. Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' stante la sussistenza di CP_1 dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di CTU della presente fase in difetto di istanza di liquidazione in tal senso.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistente in capo alla ricorrente il Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello status di soggetto con handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992, con decorrenza dal 13.10.2023, non revisionabile;
2) compensa integralmente le spese di lite;
7 3) pone le spese di C.T.U. della precedente fase definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, il 19.03.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note 18 marzo 2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. R.G. 967/2023, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Cecere ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Circumvallazione n. 159;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_1 sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dagli avv. ti. , Parte_2
e , giusta procura generale alle liti a rogito Controparte_2 Controparte_3 del dott. in Fiumicino del 23/01/2023, ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, via Roma, n. 17;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data 7.04.2023, la ricorrente contestava il giudizio del
1 C.T.U., dott. espresso nella prima fase giudiziale di Persona_2 accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dello status di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso e rilevava, in particolare, la discrasia tra quanto diagnosticato dal C.T.U. e le conclusioni cui erano giunti i medici dell'A.S.L. e dell' Parte_3
In specie, evidenziava che il C.T.U. aveva riportato pedissequamente la diagnosi afferenti eil ricovero dell'ottobre 2021, senza valutare in maniera approfondita le certificazioni mediche del luglio-settembre 2022, da cui era evincibile un chiaro peggioramento del quadro clinico.
Rappresentava, inoltre, che lo stato morboso era divenuto di particolare gravità nel febbraio 2023, allegando relativa certificazione medica neurologica attestante una ingravescenza cognitivo-funzionale, ritenuta non correttamente valutata dal C.T.U..
Richiamava le risultanze della C.T.P. da cui era emersa l'impossibilità della paziente di spostarsi autonomamente, ritendendo dunque la spettanza dei benefici richiesti.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 7.12.2023 si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, opponendosi ad una nuova perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n.
1480/2022 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U., incaricato di verificare l'incidenza, sulla stima già espressa, della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase.
2 All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 7.04.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data
13.03.2023 nel fascicolo della prima fase, acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P.
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. , già nominato nella fase sommaria. Persona_2
4. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. sottoposta la Persona_2 parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la diagnosi di: “esiti di emisindrome sx e sottoposta, per l'occlusione dell'arteria cerebrale media di dx a trombolisi e.v. e poi, previo trasferimento all' , a Controparte_4
3 trombectomia. Dimessa vigile, orientata nei tre domini, collaborante al trattamento riabilitativo, fasica con autonomia nei trasferimenti posturali ed ADL primarie. Deambulazione con l'ausilio di un bastone canadese con buon equilibrio e coordinazione in condizione di salire le scale con appoggio monolaterale alternando i passi con miglioramento del trofismo muscolare. Residua emiparesi sx con attivazione di ADI/FKT. MMSE
21/30 corretto, ADL 4/6, IADL 3/8 del 27.07.22. Ipertrofia tiroidea con ipotiroidismo. Terapia domiciliare: AN 30 mg 1 cp,
DI cp secondo INR, ATENOLOLO 100 ¼ di cp x 2, EUTIROX 75
150 1 cp lun e vener, EUTIROX 50 i restanti giorni della settimana,
EZ 150 1 cp, EN 1000 1 cp, ERKO' 1 cp, NA 5 mg 1 cp.
10 mg 1 cp, OL FAST 1 bustina. Esiti di isterectomia per Parte_4 carcinoma endometriale in attuale follow/up, senza ripresa di malattia.
Ipertensione arteriosa con fibrillazione atriale permanente.
Spondilo/disco/artrosi diffusa cervico/dorso/lombare, schiacciamento vertebrale della L5, stenosi canalare vertebrale di L3/L4, L4/L5, con protrusioni discali, di L2/L3, L3/L4, L4/L5 ed L5/S1, periatrite scapolo/omerale bilaterale più accentuata a sx, portatrice di artroprotesi completa al ginocchio sx. Intervento chirurgico di liberazione del nervo mediale al polso sx.” e concludeva ritenendo che le patologie accertate non consentivano di affermare il diritto ai benefici richiesti.
All'esito della rinnovazione dell'esame peritale, il C.T.U. incaricato, sulla base delle risultanze dell'esame clinico e della documentazione sanitaria del
10.02.2023 riscontrava il seguente quadro morboso: “esiti motori lievi in emisoma sx anche di natura osteo/articolare e declino cognitivo multi dominio di grado moderato con aspetti depressivi. Al profilo neuropsicologico (senza schede di controllo ma solo riportato il risultato)
MMSE: 19/30 corretto da precedente 21/30, ADL: 4/6, IADL: 3/8. Terapia domiciliare: MEMANTINA 10 mg 1 cpx2, OL 5 mg 1 cp al Per_3 mattino, ESCITALOPRAM 5 mg 1 cp.”.
Sulla base dell'esame della certificazione medica neurologica del 13.10.2023 evidenziava, inoltre, “ateromasia carotidea bilaterale del 45% (riferita in visione), post dimissione neuro/riabilitazione con discreto recupero motorio. Attualmente fisioterapia domiciliare (ADI). Esiti motori lievi in
4 emisoma sx anche di natura osteo/articolare (dolorabilità diffusa osteo/articolare, spalle e grandi articolazioni), disturbo della marcia, possibile con ausilio ed accompagnatore, declino cognitivo multi/dominio di grado moderato/severo con aspetti depressivi, MMSE: 17/30 corretto da precedente 19/30 (senza scheda di controllo ma solo riportato il risultato), ADL 1/6 (si alimenta da sola con assistenza nel tagliare la carne), IADL 0/8 (non è in grado di assolvere ad alcuna delle funzioni in allegato). La sig.ra necessita di assistenza domiciliare Pt_1 continuativa nell'espletamento delle comuni attività quotidiane personali
e strumentali. Terapia domiciliare: MEMANTINA 10 mg 1 cpx2,
ESCITALOPRAM 5 mg 1 cp.”.
Il dott. riscontrava, in specie, l'aggravamento delle patologie Per_2 neurologiche della ricorrente, osservando che: “Nell'arco di circa 7 mesi, la sig.ra ha subito un deterioramento cognitivo borderline fra Pt_1 moderato e grave, un crollo nell'espletamento delle comuni attività quotidiane personali e strumentali ed un'incapacità a deambulare in autonomia ma solo con deambulatore e supervisione di terzi, senza evidenza di nuove importanti patologie organiche. È evidente inoltre la discrepanza fra l'andamento del deterioramento cognitivo e la capacità nell'espletamento delle comuni attività quotidiane personali e strumentali.
A latere si segnala che in questi mesi, la sig.ra non ha effettuato, Pt_1 ricoveri ospedalieri, esami di imaging (TAC o RMN cerebrali), richieste di presidi (sedia a rotelle, girelli etc..). La sintomatologia descritta oltre ad essere evidenziata nel certificato neurologico del 13/10/23 e confermata dal caregiver è risultata anche alla visita medica durante le operazioni peritali. Con ragionevole certezza la patologia che ha determinato il rapido peggioramento in parte dello stato cognitivo ma soprattutto nello svolgimento delle ADL ed IADL è stata ed è, la depressione unipolare “adult onset” (in letteratura è dimostrato che la depressione unipolare soprattutto “adult onset” provoca alterate prestazioni prevalentemente ai test per la valutazione delle funzioni esecutive, della memoria e dell'attenzione).”.
Il medico incaricato, rivedendo il giudizio formulato nella precedente fase sommaria, poneva, pertanto, le seguenti conclusioni medico-legali: “Si
5 propone il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in quanto la sig.ra per il suo stato fisico e psichico è incapace di Parte_1 deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Decorrenza: 13.10.23, data dell'ultima visita di controllo neurologica.
Rivedibile: no. La non rivedibilità è giustificata oltre che dalle patologie organiche (neurologica, ortopedica e cardiaca), anche dalla depressione unipolare soprattutto “adult onset”. Infatti, i deficit cognitivi possono persistere, indipendentemente dal miglioramento della depressione, anche durante gli stati eutimici di remissione e sembra possano essere un fattore di rischio per una ricaduta o un nuovo episodio depressivo. La ripresa delle funzioni cognitive sembra, quindi, essere più lenta rispetto alla risoluzione dei sintomi dell'umore e il solo trattamento dei sintomi affettivi insufficiente a garantire una buona ripresa del funzionamento sociale. Si propone lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 legge e 33 L. 104 in quanto la sig.ra per il suo Parte_1 stato clinico ha ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Decorrenza: 13.10.23, data dell'ultima visita di controllo neurologica.
Rivedibile: no. La non rivedibilità è giustificata oltre che dalle patologie organiche (neurologica, ortopedica e cardiaca), anche dalla depressione unipolare soprattutto “adult onset”. Infatti i deficit cognitivi possono persistere, indipendentemente dal miglioramento della depressione, anche durante gli stati eutimici di remissione e sembra possano essere un fattore di rischio per una ricaduta o un nuovo episodio depressivo. La ripresa delle funzioni cognitive sembra, quindi, essere più lenta rispetto alla risoluzione dei sintomi dell'umore e il solo trattamento dei sintomi affettivi insufficiente a garantire una buona ripresa del funzionamento sociale.”.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte
6 dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico- deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto con handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, l 104/1992, con decorrenza dal 13.10.2023.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018. Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' stante la sussistenza di CP_1 dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di CTU della presente fase in difetto di istanza di liquidazione in tal senso.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistente in capo alla ricorrente il Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello status di soggetto con handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992, con decorrenza dal 13.10.2023, non revisionabile;
2) compensa integralmente le spese di lite;
7 3) pone le spese di C.T.U. della precedente fase definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, il 19.03.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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