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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1812/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IELLAMO GRAZIELLA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PICCIONE DUILIO
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 8 maggio 2025 ex art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024 dopo aver premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il resistente in Livorno, in data 7.03.1999, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno all'atto n. 22, Parte 2, Serie C, anno 1999, ha esposto che:
- dall'unione coniugale sono nate le figlie (il 7.08.1999) e (il Persona_1 Persona_2
3.11.2002), oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- il Tribunale di Livorno, con decreto del 9.3.2005, emesso nell'ambito del procedimento n.
5001/2004, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni consensualmente pattuite;
- pochi mesi dopo la separazione coniugale, il GN si è trasferito in Sicilia;
- dal decreto di omologa il resistente è rimasto inadempiente rispetto a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto genitoriale e dal decreto stesso;
- dal 2008 ad oggi le figlie non intrattengono alcun tipo di rapporti con il padre, tanto da aver sostituito il proprio cognome di nascita con quello materno;
Pt_1
- entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
- ricorrono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Sulla base di tali premesse in fatto il ricorrente ha domandato:
“a) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge 4.03.1987 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra
e il sig. celebrato in Livorno il 9.09.1999, trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del
Comune di Livorno al n. 22, Parte 2, Serie C, anno 1999-, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire che ognuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del
Giudizio”.
In data 3.4.2025 si è costituto nel presente giudizio aderendo Controparte_1 integralmente alle richieste formulate dalla ricorrente.
Con istanza congiunta del 15.4.2025 le parti, evidenziando la distanza geografica tra di loro – il resistente svolge attività lavorativa in Svizzera, mentre la ricorrente risiede stabilmente in
Rosignano Marittimo (LI) – e l'adesione totale del GN alle domande formulate nel ricorso introduttivo, hanno chiesto che l'udienza fissata per il giorno 8.5.2025 si svolgesse mediante deposito telematico di note scritte, rinunciando espressamente a comparire in udienza.
Indi, assegnato termine a norma del combinato disposto di cui agli artt. 473-bis.51 e 127-ter
c.p.c., le parti hanno insistito, mediante il deposito di note scritte, per il recepimento dell'accordo raggiunto: il convenuto ha confermato di aderire alle conclusioni già rassegnate dalla ricorrente pag. 2/3 nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre la ricorrente, riportandosi nel merito alle predette conclusioni, ha chiesto che venga dichiarata la compensazione delle spese di lite.
Indi il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla
Legge n. 55/2015, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale definito con decreto di omologa, reso nell'ambito del procedimento n. 5001/2004 r.g. non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Nulla va disposto in ordine alle statuizioni accessorie, giacché non sono state formulate istanze di natura economica.
L'esito del giudizio, anche in ragione delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Livorno, in data 7.03.1999, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno all'atto n. 22,
Parte 2, Serie C, anno 1999;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Michele Ruvolo Giampaolo Bellofiore
pag. 3/3