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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N.22204/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Jacopo Ferraio Pasquale Palmieri presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano l'11.3.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Buti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 21.9.2001
(anno 2001- atto n.1563 - parte I- serie A) Separati con accordo di negoziazione assistita del 06.12.2020, autorizzata dalla Procura della
Repubblica P.M. dr.ssa Guareschi in data 23.12.2020
con i seguenti figli:
- c.f. nata il [...] in [...], cittadina Persona_1 C.F._3 italiana;
- , c.f. , nato il [...] in [...], cittadino Parte_3 C.F._4 italiano;
FATTO
Con ricorso giudiziale la signora chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 iscritto a ruolo RGN.22204/23; con memoria depositata solo in data 9/10/2024, si costituiva il convenuto, chiedendo la remissione in termini, rigettata con decreto del G.D. precedente del 21/10/2024, che contestualmente confermava i provvedimenti provvisori resi all'esito dell'udienza 473 bis.21 c.p.c. e rimetteva le parti davanti al
GOT delegato per un tentativo di conciliazione;
quindi all'udienza del 20/12/2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a definizione del giudizio e chiedevano procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. alle condizioni reddituali e patrimoniali di seguito riportate:
A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in data 21.09.2001 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano Atto di Matrimonio n. 1563, anno 2001, parte I, Serie A, contratto in Milano tra il sig. e dando mandato alla Parte_2 Parte_1
Cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni presso il Comune di residenza;
B) disporre che i figli, entrambi di maggiore età, (13.7.2003) e (01.3.2005) siano collocati Per_1 Parte_3 paritariamente presso ciascun genitore;
determinando liberamente i rapporti e la frequentazione di ciascun figlio ormai maggiorenne con i propri genitori;
C) stabilire il dovere di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli e non ancora Per_1 Parte_3 economicamente autosufficienti, secondo le seguenti modalità:
1) Mantenimento diretto di ciascun genitore a ciascun figlio nella misura di €550 (cinquecentocinquanta) mensili per ogni figlio da parte di ogni genitore (pertanto sia che danno ciascuno €550 ad ogni figlio Parte_1 Pt_2 al mese);
2) Nessuna altra somma dovuta quale mantenimento ordinario ai figli nel caso in cui essi vivano 15gg. presso la madre e 15 gg. presso il padre ovvero nel caso in cui ciascuno di loro decida di vivere in autonomia fuori dalle case dei rispettivi genitori;
3) Nel caso in cui continui a vivere dalla madre tutto il mese (o decida di tornare a vivere tutto Per_1 Parte_3 il mese presso la mamma) il dr. verserà l'ulteriore somma mensile di €550 per ogni figlio con bonifico Pt_2
a favore della dr.ssa e viceversa nel caso in cui uno dei due figli decidesse di vivere tutto il mese Parte_1 presso il padre. Ai fini della convivenza presso uno dei genitori non vengono considerati i periodi di convivenza saltuari, i fine settimana, i giorni festivi eventualmente trascorsi da uno dei due genitori e periodi similari. Ai fini della convivenza verranno considerati esclusivamente periodi di convivenza prolungati e costanti nel tempo presso l'abitazione di uno dei due genitori.
Gli importi che precedono saranno rivalutati annualmente ex indice ISTAT dai 12 mesi successivi al provvedimento e fino all'autosufficienza economica di ciascun figlio.
D) porre le spese straordinarie tutte, ivi incluse le spese universitarie, al 50% tra i genitori come da Linee
Guida del Tribunale di Milano, che si intendono integralmente ed espressamente richiamate;
Si specifica che gli eventuali scambi universitari all'estero saranno regolamentati come segue: al 50% per le voci di spesa straordinaria (rette e tasse universitarie, voli, libri, eventuali polizze sanitarie etc.), mentre le voci inerenti al vitto/alloggio debbono considerarsi ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento a carico dei genitori e regolamentato come precede ai punti C1 e C2.
4) la signora dichiara espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento stabilito a suo favore Parte_1 in fase di separazione consensuale.
5) I signori e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno Parte_2 Parte_1 dall'altra per alcuna ragione o titolo in relazione all'intercorso matrimonio e procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o in relazione a richieste di eventuali spese arretrate.
6) Le parti congiuntamente chiedono l'omologa delle condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici sopra trascritti;
7) dichiarano sin da ora di rinunciare espressamente all'impugnazione della Sentenza.
8) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile in data 21.09.2001 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Milano Atto di Matrimonio n. 1563, anno 2001, parte I, Serie A, contratto in Milano tra il sig.
e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N.22204/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Jacopo Ferraio Pasquale Palmieri presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano l'11.3.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Buti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 21.9.2001
(anno 2001- atto n.1563 - parte I- serie A) Separati con accordo di negoziazione assistita del 06.12.2020, autorizzata dalla Procura della
Repubblica P.M. dr.ssa Guareschi in data 23.12.2020
con i seguenti figli:
- c.f. nata il [...] in [...], cittadina Persona_1 C.F._3 italiana;
- , c.f. , nato il [...] in [...], cittadino Parte_3 C.F._4 italiano;
FATTO
Con ricorso giudiziale la signora chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 iscritto a ruolo RGN.22204/23; con memoria depositata solo in data 9/10/2024, si costituiva il convenuto, chiedendo la remissione in termini, rigettata con decreto del G.D. precedente del 21/10/2024, che contestualmente confermava i provvedimenti provvisori resi all'esito dell'udienza 473 bis.21 c.p.c. e rimetteva le parti davanti al
GOT delegato per un tentativo di conciliazione;
quindi all'udienza del 20/12/2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a definizione del giudizio e chiedevano procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. alle condizioni reddituali e patrimoniali di seguito riportate:
A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in data 21.09.2001 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano Atto di Matrimonio n. 1563, anno 2001, parte I, Serie A, contratto in Milano tra il sig. e dando mandato alla Parte_2 Parte_1
Cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni presso il Comune di residenza;
B) disporre che i figli, entrambi di maggiore età, (13.7.2003) e (01.3.2005) siano collocati Per_1 Parte_3 paritariamente presso ciascun genitore;
determinando liberamente i rapporti e la frequentazione di ciascun figlio ormai maggiorenne con i propri genitori;
C) stabilire il dovere di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli e non ancora Per_1 Parte_3 economicamente autosufficienti, secondo le seguenti modalità:
1) Mantenimento diretto di ciascun genitore a ciascun figlio nella misura di €550 (cinquecentocinquanta) mensili per ogni figlio da parte di ogni genitore (pertanto sia che danno ciascuno €550 ad ogni figlio Parte_1 Pt_2 al mese);
2) Nessuna altra somma dovuta quale mantenimento ordinario ai figli nel caso in cui essi vivano 15gg. presso la madre e 15 gg. presso il padre ovvero nel caso in cui ciascuno di loro decida di vivere in autonomia fuori dalle case dei rispettivi genitori;
3) Nel caso in cui continui a vivere dalla madre tutto il mese (o decida di tornare a vivere tutto Per_1 Parte_3 il mese presso la mamma) il dr. verserà l'ulteriore somma mensile di €550 per ogni figlio con bonifico Pt_2
a favore della dr.ssa e viceversa nel caso in cui uno dei due figli decidesse di vivere tutto il mese Parte_1 presso il padre. Ai fini della convivenza presso uno dei genitori non vengono considerati i periodi di convivenza saltuari, i fine settimana, i giorni festivi eventualmente trascorsi da uno dei due genitori e periodi similari. Ai fini della convivenza verranno considerati esclusivamente periodi di convivenza prolungati e costanti nel tempo presso l'abitazione di uno dei due genitori.
Gli importi che precedono saranno rivalutati annualmente ex indice ISTAT dai 12 mesi successivi al provvedimento e fino all'autosufficienza economica di ciascun figlio.
D) porre le spese straordinarie tutte, ivi incluse le spese universitarie, al 50% tra i genitori come da Linee
Guida del Tribunale di Milano, che si intendono integralmente ed espressamente richiamate;
Si specifica che gli eventuali scambi universitari all'estero saranno regolamentati come segue: al 50% per le voci di spesa straordinaria (rette e tasse universitarie, voli, libri, eventuali polizze sanitarie etc.), mentre le voci inerenti al vitto/alloggio debbono considerarsi ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento a carico dei genitori e regolamentato come precede ai punti C1 e C2.
4) la signora dichiara espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento stabilito a suo favore Parte_1 in fase di separazione consensuale.
5) I signori e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno Parte_2 Parte_1 dall'altra per alcuna ragione o titolo in relazione all'intercorso matrimonio e procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o in relazione a richieste di eventuali spese arretrate.
6) Le parti congiuntamente chiedono l'omologa delle condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici sopra trascritti;
7) dichiarano sin da ora di rinunciare espressamente all'impugnazione della Sentenza.
8) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile in data 21.09.2001 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Milano Atto di Matrimonio n. 1563, anno 2001, parte I, Serie A, contratto in Milano tra il sig.
e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG