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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR AI, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 14729/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Stefania Lazzati, domicilio eletto in Milano, via Curtatone n. 6,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
Controparte_2
con l'avv. Flavio Cimmino, domicilio eletto in Como, viale Cattaneo n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme.
All'udienza di discussione, la procuratrice del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e perché venissero accolte Controparte_3 Controparte_2
le seguenti domande:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso: 1) accertare e dichiarare il diritto
del sig. a percepire da i Parte_1 Controparte_1
seguenti importi per i titoli di seguito specificati, o quei maggiori o minori importi
per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
- € 300,00 a titolo di saldo del trattamento integrativo ex art. 1, D.L. 3/2020;
- € 230,92 a titolo di rimborso Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale;
- € 792,33 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
- € 597,55 lordi a titolo di tredicesima mensilità/gratifica natalizia 2023;
- € 270,57 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
- € 1.322,71 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
- € 402,20 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 1.900,32 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto,
per un totale di € 5.816,60;
per l'effetto: 2) condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. il Parte_1
complessivo importo di € 5.816,60 per i titoli specificati al punto 1) che precede, o
quel maggiore o minore importo e per quei differenti titoli ritenuti di giustizia
all'esito dell'istruttoria;
3) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. n. 276/2003, la responsabilità
di in solido con per il Controparte_2 Controparte_1
2 pagamento a favore del sig. dei seguenti importi per i titoli di Parte_1
seguito specificati, o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli
ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
- € 792,33 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
- € 597,55 lordi a titolo di tredicesima mensilità/gratifica natalizia 2023;
- € 270,57 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
- € 1.322,71 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
- € 1.900,32 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto,
per un totale di € 4.883,48; per l'effetto:
4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
corrispondere al sig. il complessivo importo lordo di € 4.883,48 Parte_1
per i titoli specificati al punto 3) che precede, o quel maggiore o minore importo e
per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
5) con rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo
effettivo;
6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie ex
D.M. 147/2022, oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore
antistatario;
7) con sentenza esecutiva”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita la società datrice , CP_1
rimasta contumace per l'intera durata del giudizio.
3 Si è invece costituita nei termini – qui chiamata ai sensi degli Controparte_2
artt. 29 D. Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c. – chiedendo che la sua responsabilità
solidale venisse limitata alle somme dovute a titolo di trattamento retributivo e chiedendo comunque la condanna, in via di regresso, nei confronti di . CP_1
All'udienza del 12 giugno 2025, la difesa del ricorrente e quella di CP_2
davano atto che quest'ultima aveva provveduto al pagamento delle somme rivendicate al punto sub 3) del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere al riguardo, spese compensate.
La causa proseguiva per le residue domande.
Ciò posto, è da ritenere provato che il ricorrente abbia lavorato per
[...]
dal 1° aprile 2014 al 12 gennaio 2024 in forza di contratto di lavoro CP_1
subordinato, qualifica di operaio, inquadrato, da ultimo, nel 2° livello del
CCNL Imprese di pulizia - Multiservizi, in regime di part-time al 45% per diciotto ore settimanali (v. Unilav, doc. 3).
Non è contestato che, per tutta la durata del rapporto, il sig. ha Pt_1
svolto mansioni di addetto alla consegna pasti nell'ambito dell'appalto all'epoca in essere fra la datrice di lavoro e Controparte_2
In particolare, il ricorrente, dal lunedì al sabato, utilizzando il furgone messogli a disposizione da , la mattina, dalle 10.30 alle 12.00 e il CP_1
pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.00, consegnava pasti e ritirava i relativi vassoi vuoti presso RSA e Hospice vari;
dal gennaio 2024, si è aggiunta la consegna pasti presso il monastero delle suore benedettine di Grandate.
Ciò ha determinato il prolungamento del turno di mezz'ora lavorativa nelle giornate di giovedì e venerdì e di un'ora e mezza nella giornata di
4 sabato, quando il ricorrente doveva anche recarsi preventivamente a
Grandate a ritirare i contenitori vuoti dei giorni precedenti.
Le ore lavorate dal ricorrente per il servizio presso il monastero venivano retribuite da con la maggiorazione per il lavoro supplementare, CP_1
come risulta anche dal cedolino di dicembre 2023 (sia nello specchietto delle presenze/assenze, che nell'elenco delle competenze, v. doc. 4).
Il rapporto con è cessato per effetto di licenziamento CP_1
comunicato al ricorrente con lettera del 12 gennaio 2024.
A motivo del recesso, la società ha dichiarato l'intervenuta cessazione,
dall'11 gennaio 2024, della commessa di ultima in corso di Controparte_2
esecuzione.
Questo il testo della comunicazione di : “Come le avevo CP_1
comunicato verbalmente la sera dell'11 gennaio u.s. il rapporto di lavoro con la
nostra società, che la vedeva impegnato nella consegna pasti per la committente
mandato interrotto la stessa sera a partire dalla mattina CP_2
seguente per la indisponibilità di un automezzo e per decisione della committente,
ci obbliga alla immediata interruzione dei Suoi servizi di lavoro dipendente con la
nostra società in stato di liquidazione. Il mandato di era l'unico CP_2
rimasto in corso di validità alla nostra società (…) Faremo conteggiare le Sue
competenze di fine rapporto, comprensive della indennità sostitutiva di preavviso
pari a 15 giorni di calendario” (v. lettera di licenziamento, doc. 5).
In questa sede, il ricorrente agisce solo per il recupero di svariati crediti, a partire dalla retribuzione residua del mese di dicembre 2023.
La domanda è fondata e va accolta.
ha consegnato al ricorrente il cedolino paga di dicembre 2023, CP_1
dal quale risulta un totale competenze lorde pari a € 2.704,77 lordi,
corrispondenti a € 2.519,00 netti (doc. 4).
5 La datrice di lavoro ha tuttavia corrisposto al sig. soltanto un Pt_1
acconto di € 900,00 netti che viene imputato ad acconto sul trattamento integrativo di cui all'art. 1, D.L. n. 3/20202, con residuo di € 300,00.
Rimangono inoltre, a favore del lavoratore, gli ulteriori crediti fiscali, per complessivi € 230,92 (€ 45,30 “Mod. 730: Irpef rimborsata” + € 49,51 “Mod.
730: Addizionale Regionale rimborsata” + € 20,08 “Mod. 730: Addizionale
Comunale rimborsata” + € 116,03 “Addizionale Regionale dovuta”).
Risulta poi interamente dovuta anche la retribuzione del mese di dicembre
2023, portata dal relativo cedolino paga, per complessivi € 792,33 (€ 506,59
“Retribuzione ordinaria” + € 23,03 “Magg. lavoro nella 6a giornata (25%)”
+ € 170,60 “Lavoro supplementare 28%” + € 92,11 “Festività”).
Infine, il cedolino paga di dicembre 2023 reca il credito relativo alla tredicesima mensilità/gratifica natalizia (prevista dall'art. 20 del CCNL
applicato, in misura pari a una mensilità della retribuzione in essere a dicembre;
v. CCNL Imprese di pulizia - Multiservizi, doc. 10), quantificata in € 597,55.
Con riferimento alla retribuzione di gennaio 2024, la società datrice non ha consegnato il cedolino paga ma il relativo credito è stato determinato applicando i parametri di cui al CCNL (artt. 18, 19, 22, 30, 33, 38 e 41), al contratto individuale e alle precedenti buste paga.
Sulla base delle disposizioni sopra elencate, tenuto conto di un orario settimanale di 18 ore per 6 giorni a settimana (e per complessive nove giornate di lavoro, v. punto 19 in fatto e doc. 6), delle festività del 1° e 6
gennaio 2024, il sig. ha diritto al pagamento di € 270,57 lordi a Pt_1
titolo di retribuzione di gennaio 2024 (v. infra, tabella conteggio
Quanto alle spettanze di fine rapporto, il ricorrente avrebbe dovuto ricevere l'ulteriore importo di € 1.322,71;
6 In ordine ai ratei di quattordicesima mensilità, l'art. 21 CCNL riconosce ai dipendenti il diritto alla quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
È prevista la maturazione di un rateo pari a un dodicesimo per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.
Ne consegue che dal luglio 2023 alla data del licenziamento il ricorrente aveva maturato sei ratei di quattordicesima mensilità, pari a € 298,78.
In punto di permessi retribuiti, l'art. 41 CCNL riconosce ai dipendenti permessi retribuiti sostitutivi delle quattro festività soppresse nel caso in cui vi sia prestazione lavorativa in coincidenza con le stesse.
Risulta che, a gennaio 2024, il sig. non ha goduto dei permessi per Pt_1
cui si deve fare riferimento al saldo di permessi per ex festività riportato nel cedolino paga di dicembre 2023 (doc. 4), ossia 89,10 ore pari a € 683,90
a titolo di relativo trattamento economico sostitutivo.
L'art. 42 del CCNL riconosce, poi, il diritto del lavoratore a 40 ore annue di riposo retribuito per riduzione dell'orario di lavoro. Anche in questo caso,
vale il saldo di 10,50 ore riportato nella busta paga di dicembre 2023 (doc.
4), corrispondente a un'indennità sostitutiva di € 80,59.
Si dà atto che il ricorrente non ha incluso nei conteggi le ore di lavoro supplementare di cui al punto 10) in fatto.
Per l'ipotesi di orario distribuito su sei giorni a settimana, l'art. 42 del
CCNL riconosce ai dipendenti 26 giorni di ferie all'anno (pari a 78 ore in caso di part-time di tre ore al giorno: 3 ore moltiplicate per 26 giorni).
Considerato che a gennaio 2024 il sig. non ha goduto di ferie e che Pt_1
le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non devono essere calcolate, si deve fare riferimento al saldo riportato nel cedolino paga di
7 dicembre 2023 (doc. 4), ossia 33,80 ore pari a € 259,44 a titolo di relativo trattamento economico delle ferie non godute.
In ordine all'indennità sostitutiva del preavviso, il sig. è stato Pt_1
licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 12 gennaio 2024,
senza preavviso (doc. 5).
Ai sensi dell'art. 2118 c.c., spetta quindi al ricorrente un'indennità
economica corrispondente alla retribuzione che avrebbe maturato nel periodo di preavviso.
L'art. 57 CCNL fissa in quindici giorni il preavviso spettante agli operai.
La norma dispone altresì che i termini della disdetta decorrono dalla metà
e dalla fine di ciascun mese e che l'indennità sostitutiva è pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Va quindi riconosciuto al ricorrente un importo pari alla retribuzione globale di fatto (ossia comprensiva dell'incidenza delle mensilità
aggiuntive di cui agli artt. 21 e 22 CCNL) che lo stesso avrebbe percepito sino al 30 gennaio 2024 (dal 12 al 15 gennaio, in quanto il preavviso deve decorrere dalla metà del mese, oltre i quindici giorni di cui alla norma, per un totale di quindici giorni lavorativi. Ne deriva un credito di euro 402,20.
Il trattamento di fine rapporto spetta, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 55 CCNL;
in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Nel caso che ci occupa, si deve partire dall'importo di € 1.752,51
consolidato al dicembre 2023, come indicato nel relativo cedolino (v.
ancora doc. 4), al quale si aggiunge l'ulteriore quota maturata sino alla cessazione del rapporto (sulla base imponibile costituita dalla retribuzione di gennaio 2024, dalle spettanze di fine rapporto comprensive
8 dell'indennità sostitutiva del preavviso), per un complessivo TFR ancora spettante di € 1.900,32.
La società datrice va quindi condannata al pagamento delle somme che precedono.
A supporto della fondatezza della pretesa attorea si pone, peraltro, anche la condotta serbata dalla parte datoriale la quale, omettendo di costituirsi in giudizio, nulla ha eccepito di modificativo o estintivo rispetto a quanto dedotto dal lavoratore.
Quanto a , il pagamento da parte della committente ha riguardato CP_2
le voci strettamente retributive (€ 792,33 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023; € 597,55 lordi a titolo di tredicesima mensilità/gratifica natalizia 2023; € 270,57 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024; €
1.322,71 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
€ 1.900,32 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto), per totali di € 4.883,48 rispetto ai quali la società ha tempestivamente esercitato l'azione di regresso nei confronti di
. CP_1
L'importo residuo (euro 933,12, giusti conteggi aggiornati, in data 6
giugno 2025), è a carico della sola . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento, in Controparte_4
favore del ricorrente, di euro 5.816,60 di cui euro 4.883,48 in solido con oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Controparte_2
saldo;
2) condanna le società resistenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre al
9 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) dichiara tenuta a manlevare Controparte_4
da quanto previsto ai punti sub 1) e sub 2) che precedono;
Controparte_2
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 12/06/2025
Il giudice
FR AI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR AI, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 14729/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Stefania Lazzati, domicilio eletto in Milano, via Curtatone n. 6,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
Controparte_2
con l'avv. Flavio Cimmino, domicilio eletto in Como, viale Cattaneo n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme.
All'udienza di discussione, la procuratrice del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e perché venissero accolte Controparte_3 Controparte_2
le seguenti domande:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso: 1) accertare e dichiarare il diritto
del sig. a percepire da i Parte_1 Controparte_1
seguenti importi per i titoli di seguito specificati, o quei maggiori o minori importi
per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
- € 300,00 a titolo di saldo del trattamento integrativo ex art. 1, D.L. 3/2020;
- € 230,92 a titolo di rimborso Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale;
- € 792,33 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
- € 597,55 lordi a titolo di tredicesima mensilità/gratifica natalizia 2023;
- € 270,57 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
- € 1.322,71 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
- € 402,20 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 1.900,32 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto,
per un totale di € 5.816,60;
per l'effetto: 2) condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. il Parte_1
complessivo importo di € 5.816,60 per i titoli specificati al punto 1) che precede, o
quel maggiore o minore importo e per quei differenti titoli ritenuti di giustizia
all'esito dell'istruttoria;
3) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. n. 276/2003, la responsabilità
di in solido con per il Controparte_2 Controparte_1
2 pagamento a favore del sig. dei seguenti importi per i titoli di Parte_1
seguito specificati, o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli
ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
- € 792,33 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
- € 597,55 lordi a titolo di tredicesima mensilità/gratifica natalizia 2023;
- € 270,57 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
- € 1.322,71 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
- € 1.900,32 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto,
per un totale di € 4.883,48; per l'effetto:
4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
corrispondere al sig. il complessivo importo lordo di € 4.883,48 Parte_1
per i titoli specificati al punto 3) che precede, o quel maggiore o minore importo e
per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
5) con rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo
effettivo;
6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie ex
D.M. 147/2022, oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore
antistatario;
7) con sentenza esecutiva”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita la società datrice , CP_1
rimasta contumace per l'intera durata del giudizio.
3 Si è invece costituita nei termini – qui chiamata ai sensi degli Controparte_2
artt. 29 D. Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c. – chiedendo che la sua responsabilità
solidale venisse limitata alle somme dovute a titolo di trattamento retributivo e chiedendo comunque la condanna, in via di regresso, nei confronti di . CP_1
All'udienza del 12 giugno 2025, la difesa del ricorrente e quella di CP_2
davano atto che quest'ultima aveva provveduto al pagamento delle somme rivendicate al punto sub 3) del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere al riguardo, spese compensate.
La causa proseguiva per le residue domande.
Ciò posto, è da ritenere provato che il ricorrente abbia lavorato per
[...]
dal 1° aprile 2014 al 12 gennaio 2024 in forza di contratto di lavoro CP_1
subordinato, qualifica di operaio, inquadrato, da ultimo, nel 2° livello del
CCNL Imprese di pulizia - Multiservizi, in regime di part-time al 45% per diciotto ore settimanali (v. Unilav, doc. 3).
Non è contestato che, per tutta la durata del rapporto, il sig. ha Pt_1
svolto mansioni di addetto alla consegna pasti nell'ambito dell'appalto all'epoca in essere fra la datrice di lavoro e Controparte_2
In particolare, il ricorrente, dal lunedì al sabato, utilizzando il furgone messogli a disposizione da , la mattina, dalle 10.30 alle 12.00 e il CP_1
pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.00, consegnava pasti e ritirava i relativi vassoi vuoti presso RSA e Hospice vari;
dal gennaio 2024, si è aggiunta la consegna pasti presso il monastero delle suore benedettine di Grandate.
Ciò ha determinato il prolungamento del turno di mezz'ora lavorativa nelle giornate di giovedì e venerdì e di un'ora e mezza nella giornata di
4 sabato, quando il ricorrente doveva anche recarsi preventivamente a
Grandate a ritirare i contenitori vuoti dei giorni precedenti.
Le ore lavorate dal ricorrente per il servizio presso il monastero venivano retribuite da con la maggiorazione per il lavoro supplementare, CP_1
come risulta anche dal cedolino di dicembre 2023 (sia nello specchietto delle presenze/assenze, che nell'elenco delle competenze, v. doc. 4).
Il rapporto con è cessato per effetto di licenziamento CP_1
comunicato al ricorrente con lettera del 12 gennaio 2024.
A motivo del recesso, la società ha dichiarato l'intervenuta cessazione,
dall'11 gennaio 2024, della commessa di ultima in corso di Controparte_2
esecuzione.
Questo il testo della comunicazione di : “Come le avevo CP_1
comunicato verbalmente la sera dell'11 gennaio u.s. il rapporto di lavoro con la
nostra società, che la vedeva impegnato nella consegna pasti per la committente
mandato interrotto la stessa sera a partire dalla mattina CP_2
seguente per la indisponibilità di un automezzo e per decisione della committente,
ci obbliga alla immediata interruzione dei Suoi servizi di lavoro dipendente con la
nostra società in stato di liquidazione. Il mandato di era l'unico CP_2
rimasto in corso di validità alla nostra società (…) Faremo conteggiare le Sue
competenze di fine rapporto, comprensive della indennità sostitutiva di preavviso
pari a 15 giorni di calendario” (v. lettera di licenziamento, doc. 5).
In questa sede, il ricorrente agisce solo per il recupero di svariati crediti, a partire dalla retribuzione residua del mese di dicembre 2023.
La domanda è fondata e va accolta.
ha consegnato al ricorrente il cedolino paga di dicembre 2023, CP_1
dal quale risulta un totale competenze lorde pari a € 2.704,77 lordi,
corrispondenti a € 2.519,00 netti (doc. 4).
5 La datrice di lavoro ha tuttavia corrisposto al sig. soltanto un Pt_1
acconto di € 900,00 netti che viene imputato ad acconto sul trattamento integrativo di cui all'art. 1, D.L. n. 3/20202, con residuo di € 300,00.
Rimangono inoltre, a favore del lavoratore, gli ulteriori crediti fiscali, per complessivi € 230,92 (€ 45,30 “Mod. 730: Irpef rimborsata” + € 49,51 “Mod.
730: Addizionale Regionale rimborsata” + € 20,08 “Mod. 730: Addizionale
Comunale rimborsata” + € 116,03 “Addizionale Regionale dovuta”).
Risulta poi interamente dovuta anche la retribuzione del mese di dicembre
2023, portata dal relativo cedolino paga, per complessivi € 792,33 (€ 506,59
“Retribuzione ordinaria” + € 23,03 “Magg. lavoro nella 6a giornata (25%)”
+ € 170,60 “Lavoro supplementare 28%” + € 92,11 “Festività”).
Infine, il cedolino paga di dicembre 2023 reca il credito relativo alla tredicesima mensilità/gratifica natalizia (prevista dall'art. 20 del CCNL
applicato, in misura pari a una mensilità della retribuzione in essere a dicembre;
v. CCNL Imprese di pulizia - Multiservizi, doc. 10), quantificata in € 597,55.
Con riferimento alla retribuzione di gennaio 2024, la società datrice non ha consegnato il cedolino paga ma il relativo credito è stato determinato applicando i parametri di cui al CCNL (artt. 18, 19, 22, 30, 33, 38 e 41), al contratto individuale e alle precedenti buste paga.
Sulla base delle disposizioni sopra elencate, tenuto conto di un orario settimanale di 18 ore per 6 giorni a settimana (e per complessive nove giornate di lavoro, v. punto 19 in fatto e doc. 6), delle festività del 1° e 6
gennaio 2024, il sig. ha diritto al pagamento di € 270,57 lordi a Pt_1
titolo di retribuzione di gennaio 2024 (v. infra, tabella conteggio
Quanto alle spettanze di fine rapporto, il ricorrente avrebbe dovuto ricevere l'ulteriore importo di € 1.322,71;
6 In ordine ai ratei di quattordicesima mensilità, l'art. 21 CCNL riconosce ai dipendenti il diritto alla quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
È prevista la maturazione di un rateo pari a un dodicesimo per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.
Ne consegue che dal luglio 2023 alla data del licenziamento il ricorrente aveva maturato sei ratei di quattordicesima mensilità, pari a € 298,78.
In punto di permessi retribuiti, l'art. 41 CCNL riconosce ai dipendenti permessi retribuiti sostitutivi delle quattro festività soppresse nel caso in cui vi sia prestazione lavorativa in coincidenza con le stesse.
Risulta che, a gennaio 2024, il sig. non ha goduto dei permessi per Pt_1
cui si deve fare riferimento al saldo di permessi per ex festività riportato nel cedolino paga di dicembre 2023 (doc. 4), ossia 89,10 ore pari a € 683,90
a titolo di relativo trattamento economico sostitutivo.
L'art. 42 del CCNL riconosce, poi, il diritto del lavoratore a 40 ore annue di riposo retribuito per riduzione dell'orario di lavoro. Anche in questo caso,
vale il saldo di 10,50 ore riportato nella busta paga di dicembre 2023 (doc.
4), corrispondente a un'indennità sostitutiva di € 80,59.
Si dà atto che il ricorrente non ha incluso nei conteggi le ore di lavoro supplementare di cui al punto 10) in fatto.
Per l'ipotesi di orario distribuito su sei giorni a settimana, l'art. 42 del
CCNL riconosce ai dipendenti 26 giorni di ferie all'anno (pari a 78 ore in caso di part-time di tre ore al giorno: 3 ore moltiplicate per 26 giorni).
Considerato che a gennaio 2024 il sig. non ha goduto di ferie e che Pt_1
le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non devono essere calcolate, si deve fare riferimento al saldo riportato nel cedolino paga di
7 dicembre 2023 (doc. 4), ossia 33,80 ore pari a € 259,44 a titolo di relativo trattamento economico delle ferie non godute.
In ordine all'indennità sostitutiva del preavviso, il sig. è stato Pt_1
licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 12 gennaio 2024,
senza preavviso (doc. 5).
Ai sensi dell'art. 2118 c.c., spetta quindi al ricorrente un'indennità
economica corrispondente alla retribuzione che avrebbe maturato nel periodo di preavviso.
L'art. 57 CCNL fissa in quindici giorni il preavviso spettante agli operai.
La norma dispone altresì che i termini della disdetta decorrono dalla metà
e dalla fine di ciascun mese e che l'indennità sostitutiva è pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Va quindi riconosciuto al ricorrente un importo pari alla retribuzione globale di fatto (ossia comprensiva dell'incidenza delle mensilità
aggiuntive di cui agli artt. 21 e 22 CCNL) che lo stesso avrebbe percepito sino al 30 gennaio 2024 (dal 12 al 15 gennaio, in quanto il preavviso deve decorrere dalla metà del mese, oltre i quindici giorni di cui alla norma, per un totale di quindici giorni lavorativi. Ne deriva un credito di euro 402,20.
Il trattamento di fine rapporto spetta, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 55 CCNL;
in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Nel caso che ci occupa, si deve partire dall'importo di € 1.752,51
consolidato al dicembre 2023, come indicato nel relativo cedolino (v.
ancora doc. 4), al quale si aggiunge l'ulteriore quota maturata sino alla cessazione del rapporto (sulla base imponibile costituita dalla retribuzione di gennaio 2024, dalle spettanze di fine rapporto comprensive
8 dell'indennità sostitutiva del preavviso), per un complessivo TFR ancora spettante di € 1.900,32.
La società datrice va quindi condannata al pagamento delle somme che precedono.
A supporto della fondatezza della pretesa attorea si pone, peraltro, anche la condotta serbata dalla parte datoriale la quale, omettendo di costituirsi in giudizio, nulla ha eccepito di modificativo o estintivo rispetto a quanto dedotto dal lavoratore.
Quanto a , il pagamento da parte della committente ha riguardato CP_2
le voci strettamente retributive (€ 792,33 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023; € 597,55 lordi a titolo di tredicesima mensilità/gratifica natalizia 2023; € 270,57 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024; €
1.322,71 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
€ 1.900,32 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto), per totali di € 4.883,48 rispetto ai quali la società ha tempestivamente esercitato l'azione di regresso nei confronti di
. CP_1
L'importo residuo (euro 933,12, giusti conteggi aggiornati, in data 6
giugno 2025), è a carico della sola . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento, in Controparte_4
favore del ricorrente, di euro 5.816,60 di cui euro 4.883,48 in solido con oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Controparte_2
saldo;
2) condanna le società resistenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre al
9 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) dichiara tenuta a manlevare Controparte_4
da quanto previsto ai punti sub 1) e sub 2) che precedono;
Controparte_2
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 12/06/2025
Il giudice
FR AI
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