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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “divorzio su ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.” promossa da nato in [...] il [...], C.F.: , residente in [...] C.F._1
Armerina alla Contrada Borgo San Giacomo, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Leandro
Alberghina , per procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._2 in S. Agata di Militello alla via Medici n. 73, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Leandro
Alberghina , per procura in atti;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 16.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.03.2025, emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02.09.2024, le parti e , premesso di Parte_1 Parte_2 essersi separati, giusta sentenza di omologa n. 494/2023 emesso dal Tribunale di Enna il 10.07.2023 nel giudizio iscritto al n. 448/2018 R.G. (riunito con il n. 433/2018 R.G.), e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Piazza Armerina il 09.05.2009, regolarmente trascritto nel registro del atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Anno
2009, Numero 6, Parte II Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati due figli (nata l' 11.10.2009) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 02.09.2024, ossia alle medesime condizioni disciplinate all'interno del sentenza di omologa n. cronol. 494/2023 del 10/07/2023 di cui al proc. n. 448/2018 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Piazza Armerina il 09.05.2009, tra nato in [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel registro Pt_2 C.F._2 degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Anno 2009,
Numero 6, Parte II, Serie A;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 02.09.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “divorzio su ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.” promossa da nato in [...] il [...], C.F.: , residente in [...] C.F._1
Armerina alla Contrada Borgo San Giacomo, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Leandro
Alberghina , per procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._2 in S. Agata di Militello alla via Medici n. 73, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Leandro
Alberghina , per procura in atti;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 16.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.03.2025, emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02.09.2024, le parti e , premesso di Parte_1 Parte_2 essersi separati, giusta sentenza di omologa n. 494/2023 emesso dal Tribunale di Enna il 10.07.2023 nel giudizio iscritto al n. 448/2018 R.G. (riunito con il n. 433/2018 R.G.), e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Piazza Armerina il 09.05.2009, regolarmente trascritto nel registro del atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Anno
2009, Numero 6, Parte II Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati due figli (nata l' 11.10.2009) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 02.09.2024, ossia alle medesime condizioni disciplinate all'interno del sentenza di omologa n. cronol. 494/2023 del 10/07/2023 di cui al proc. n. 448/2018 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Piazza Armerina il 09.05.2009, tra nato in [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel registro Pt_2 C.F._2 degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Anno 2009,
Numero 6, Parte II, Serie A;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 02.09.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta