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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RR MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5455/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005488251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005488251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: a) annullare l'intimazione di pagamento n. 0342024900548825100 notificata in data
27/05/2024, relativamente alla cartella impugnata a mezzo del presente ricorso perché inesistente e/o nulla la notifica della stessa;
b) in via subordinata, ritenere prescritto il credito di 637.38 a titolo di tasse automobilistiche Anni 2017/2018 presuntivamente vantato dalla Regione Calabria e di altri crediti sottesi a cartelle c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore difensore.
Resistente/Appellato: per ADER: 1) Rigettare le avverse domande in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'atto impugnato;
2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Per la Regione Calabria: così statuire:
1) infondato
2) Condannare alle spese di soccombenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche 2017-2018, deducendone la illegittimità e lamentando:
1. Carenza di delega per il sottoscrittore dell'intimazione;
2. Omessa notifica della cartella sottesa e degli atti prodromici;
3. Decadenza dal potere impositivo e prescrizione del tributo;
Concludeva per l'annullamento nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio Ader, che eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione calabria ex art. 14 comma 6 bis del D.Lgs 546/1992, contestava le deduzioni del ricorrente (in verità rispondendo anche ad eccezioni mai sollevate dal ricorrente ed irrilevanti nel presente giudizio) e produceva cartella notificata il 16.05.2022 e non opposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confornti dell'ente impositore, si costituiva in giudizio la Regione
Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso e produceva l'avviso di pagamneto notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante del concessionario per la riscossione. L'atto impugnato è una intimazione di pagamento, ossia un atto formale e prodromico all'esecuzione forzata. L'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria, ma si limita a preannunciarla, per cui non è applicabile il disposto dell'art. 41 del D.lgs. 112 del 1999. Da queste affermazioni non può, tuttavia, trarsi la conclusione che l'atto debba essere sottoscritto dal legale rappresentante a pena di nullità, visto che la nullità per difetto di sottoscrizione
è prevista solo per gli atti impositivi. La giurisprudenza di legittimità ha confermato questa interpretazione per l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente, affermando che
"non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice" (cfr, tra le tante, Cass.
Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 - 01).
Il secondo motivo di impugnazione è infondato, in quanto la cartella oggetto di intimazione è stata correttamente notificata a mezzo posta, con consegna a familiare convivente.Sulla legittimità della notifica a mezzo posta ex art. 16 dpr 602/1973 si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14739/2025, che ha chiarito come "in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (cfr. Cass. n.
10131 del 2020; Cass. n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c., superabile solo se il medesimo prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 1631 del 2023), con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275 del 2018; Cass. n. 26688 del 2022)".
Non si applica, quindi, al caso in esame la disciplina prevista dalla notifica tramite ufficiale giudiziario, che si avvalga del serivzio postale ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982.
Il terzo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile, poichè i vizi lamentati si riferiscono al merito dell'imposizione tributaria, e non a vizi propri dell'atto impugnato, ed il tributo non può considerarsi prescritto, tenuto conto dell'interruzione dei termini di prescrizione determinato dlala notifica della cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del giudizio e dell'attività proessuale documentata, nonchè della difesa a mezzo di funzionario da pare della Regione
Calabria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 243,00 per compensi oltre rimborso forfetario,iva e cpa in misura di legge in favore di AGenzia delle Entrate Riscossione ed in € 180,00 per compensi oltre rimborso forfetario,iva e cpa in misura di legge in favore della Regione Calabria.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RR MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5455/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005488251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005488251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: a) annullare l'intimazione di pagamento n. 0342024900548825100 notificata in data
27/05/2024, relativamente alla cartella impugnata a mezzo del presente ricorso perché inesistente e/o nulla la notifica della stessa;
b) in via subordinata, ritenere prescritto il credito di 637.38 a titolo di tasse automobilistiche Anni 2017/2018 presuntivamente vantato dalla Regione Calabria e di altri crediti sottesi a cartelle c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore difensore.
Resistente/Appellato: per ADER: 1) Rigettare le avverse domande in quanto inammissibili oltre che infondate nel merito e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'atto impugnato;
2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Per la Regione Calabria: così statuire:
1) infondato
2) Condannare alle spese di soccombenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche 2017-2018, deducendone la illegittimità e lamentando:
1. Carenza di delega per il sottoscrittore dell'intimazione;
2. Omessa notifica della cartella sottesa e degli atti prodromici;
3. Decadenza dal potere impositivo e prescrizione del tributo;
Concludeva per l'annullamento nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio Ader, che eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione calabria ex art. 14 comma 6 bis del D.Lgs 546/1992, contestava le deduzioni del ricorrente (in verità rispondendo anche ad eccezioni mai sollevate dal ricorrente ed irrilevanti nel presente giudizio) e produceva cartella notificata il 16.05.2022 e non opposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confornti dell'ente impositore, si costituiva in giudizio la Regione
Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso e produceva l'avviso di pagamneto notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante del concessionario per la riscossione. L'atto impugnato è una intimazione di pagamento, ossia un atto formale e prodromico all'esecuzione forzata. L'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria, ma si limita a preannunciarla, per cui non è applicabile il disposto dell'art. 41 del D.lgs. 112 del 1999. Da queste affermazioni non può, tuttavia, trarsi la conclusione che l'atto debba essere sottoscritto dal legale rappresentante a pena di nullità, visto che la nullità per difetto di sottoscrizione
è prevista solo per gli atti impositivi. La giurisprudenza di legittimità ha confermato questa interpretazione per l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente, affermando che
"non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice" (cfr, tra le tante, Cass.
Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 - 01).
Il secondo motivo di impugnazione è infondato, in quanto la cartella oggetto di intimazione è stata correttamente notificata a mezzo posta, con consegna a familiare convivente.Sulla legittimità della notifica a mezzo posta ex art. 16 dpr 602/1973 si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14739/2025, che ha chiarito come "in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (cfr. Cass. n.
10131 del 2020; Cass. n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
c., superabile solo se il medesimo prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 1631 del 2023), con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275 del 2018; Cass. n. 26688 del 2022)".
Non si applica, quindi, al caso in esame la disciplina prevista dalla notifica tramite ufficiale giudiziario, che si avvalga del serivzio postale ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982.
Il terzo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile, poichè i vizi lamentati si riferiscono al merito dell'imposizione tributaria, e non a vizi propri dell'atto impugnato, ed il tributo non può considerarsi prescritto, tenuto conto dell'interruzione dei termini di prescrizione determinato dlala notifica della cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del giudizio e dell'attività proessuale documentata, nonchè della difesa a mezzo di funzionario da pare della Regione
Calabria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 243,00 per compensi oltre rimborso forfetario,iva e cpa in misura di legge in favore di AGenzia delle Entrate Riscossione ed in € 180,00 per compensi oltre rimborso forfetario,iva e cpa in misura di legge in favore della Regione Calabria.